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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1340/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Montecchio Emilia (RE) il 23 aprile 1981; rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 4 luglio CP_1 C.F._2
1987; rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tirelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n.
8
- convenuta -
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 di 8 In via principale:
• Accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma della donazione effettuata dal sig. a favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di Euro Parte_2 Parte_3
20.000,00 (Bonifico del 11.07.2019 un bonifico di Euro 15.000,00
e bonifico del 2.08.2019 di Euro 5.000,00) e, conseguentemente,
• Condannare la sig.ra e in solido tra CP_1 Parte_3 loro al pagamento a favore del sig. della Parte_1 somma di Euro 20.000,00 oltre ad interessi legali dal giorno dei bonifici all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) Vero che nell'anno 2019 Lei era il direttore della filiale di
Montecchio Emilia del Banco BPM?
2) Vero che il Sig. , presso la filiale di Montecchio Parte_1
Emilia del Banco BPM, è titolare del conto corrente ordinario IBAN
[...] (mostrare al teste l'allegato 3)?
3) Vero che il Sig. nell'anno 2019 richiedeva prestito Pt_1 flessibile ad OS (mostrare al teste l'allegato 1 e 2)?
4) Vero che in data 10.07.2019, sul conto corrente IBAN
[...], Agos S.p.a eroga 24.750,48 €
a titolo di finanziamento (mostrare al teste l'allegato 3)?
5) Vero che, in data 11.07.2019, dal conto corrente IBAN
[...] vengono bonificati 15.000,00 € in favore di , iban beneficiario Parte_2 Parte_3
[...] (mostrare al teste l'allegato 3 e
4)?
6) Vero che, in data 02.08.2019, dal conto corrente IBAN
[...] vengono bonificati 5.000,00 € in favore di e , iban beneficiario CP_1 Parte_3
2 di 8 [...] (mostrare al teste l'allegato 3 e
5)?
7) Vero che entrambi i bonifici di cui ai capitoli 5 e 6 riportano la causale “ ” (mostrare al teste gli allegati 4 e 5)? Per_1
Si indica a teste Dott. (direttore della filiale Banco BPM Testimone_1
a Montecchio Emilia), c/o Banco BPM - Banco S. Geminiano e S.
Prospero, Piazza Cavour n. 1, 42027 - NT IA (RE).
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame:
IN VIA PREGIUDIZIALE
a) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
e, conseguentemente, respingere le domande tutte
[...] dallo stesso proposte
NEL MERITO
b) Respingere le domande tutte spiegate dal Sig. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l'ex coniuge per sentirla
[...] CP_1 condannare al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di restituzione di una donazione nulla per difetto di forma, effettuata nel
2019 mediante due bonifici sul conto corrente cointestato tra la convenuta e la cognata . Parte_3
2. si costituiva con comparsa depositata in data 9 CP_1 giugno 2025, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
3. Differita, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 10 giugno
2025, la data della prima udienza, scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e disposto un rinvio di una settimana per legittimo impedimento del difensore della convenuta, all'udienza ex art. 183
3 di 8 c.p.c. del 23 ottobre 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sul rilievo che l'attore, avendo compiuto un atto nullo, non sarebbe legittimato a farne valere la nullità e le relative conseguenze restitutorie.
A riguardo, è sufficiente ricordare che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, la locuzione «chiunque vi ha interesse», che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, non si riferisce alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, atteso che il loro interesse all'accertamento della nullità è in re ipsa e si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass.
10703/2025, Cass. 2670/2020, Cass. 7017/1994).
2. Sempre in via preliminare, va evidenziata l'inammissibilità della domanda condannatoria attorea nella parte in cui è stata rivolta solidalmente nei confronti anche di , la quale, Parte_3 tuttavia, neppure è stata evocata in giudizio.
3. Passando al merito, ha chiesto la Parte_1 condanna dell'ex coniuge alla restituzione della somma CP_1 di € 20.000,00 che le avrebbe donato con atto nullo per difetto di forma solenne, in quanto effettuato a mezzo di due bonifici bancari
(uno di € 15.000,00 in data 11 luglio 2019 e l'altro di € 5.000,00 in data 2 agosto 2019), con causale “Girofondi”, disposti sul conto corrente cointestato tra la convenuta e la di lei sorella
[...]
, e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, ad una Parte_3 donazione di “modico valore”, esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale.
4 di 8 Di contro, la convenuta , pur riconoscendo di avere CP_1 ricevuto tali somme, ha però negato trattarsi di donazione, bensì di restituzione di somme di sua spettanza, derivanti da retribuzione e
TFR, di cui il marito si era avvantaggiato, per averle utilizzate in costanza di matrimonio per l'acquisto di porte interne, condizionatore ed elettrodomestici relativi alla casa coniugale rimasta nella sua disponibilità, e di cui si era riconosciuto debitore.
Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta.
Come noto, la donazione diretta – ossia il titolo, nullo, prospettato dall'attore a fondamento della domanda restitutoria – è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l'arricchimento di quest'ultimo con conseguente depauperamento del donante (Cass.
S.U. 18725/2017).
L'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass. 8018/2012, Cass.
12325/1998, Cass. 2001/1996), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass. 21781/2008, Cass.
737/1977), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass. 651/1980,
Cass. 1728/1965).
Tanto premesso, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione (nella specie, donazione nulla per difetto di forma) ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che,
5 di 8 potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme di denaro trasferite in favore della convenuta allegando l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
A fronte dell'allegazione di una causale alternativa, per quanto non dimostrata, è, quindi, onere dell'asserito donante fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale rivendica la restituzione della somma indicata.
Pertanto, poiché la concorrenza dello spirito di liberalità in capo al donante è elemento costitutivo della donazione asseritamente nulla, la prova al riguardo grava, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non già in senso negativo su chi contesta la sussistenza della donazione (anche indiretta), bensì sul soggetto che ne afferma l'esistenza (Cass. 4014/2022), nella specie l'attore.
Tuttavia, poiché, nel caso di specie, si assume la nullità della donazione in quanto mancante della forma scritta, l'animus donandi non può emergere direttamente dall'atto, come sarebbe se si trattasse di atto pubblico ex art. 782 c.c. (Cass. 4682/2018), ma deve essere dimostrato mediante un'analisi rigorosa di tutte le circostanze
6 di 8 del caso concreto, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
Orbene, l'attore non ha provato l'intenzione di donare, essendosi limitato a valorizzare la causale “Girofondi” riportata nei bonifici bancari, che, in generale, poiché ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza solo indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass.
20052/2024), ma che, nella specie, stante la genericità dell'espressione utilizzata, sta a significare soltanto trasferimento di fondi da un conto ad un altro, con valenza del tutto neutra e certamente non rivelatrice di un intento liberale.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
4. La natura assorbente e dirimenti degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dall'attore, oltretutto relative a circostanze di natura documentale e non contestate.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale,
7 di 8 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN GO
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1340/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Montecchio Emilia (RE) il 23 aprile 1981; rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 4 luglio CP_1 C.F._2
1987; rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tirelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n.
8
- convenuta -
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 di 8 In via principale:
• Accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma della donazione effettuata dal sig. a favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di Euro Parte_2 Parte_3
20.000,00 (Bonifico del 11.07.2019 un bonifico di Euro 15.000,00
e bonifico del 2.08.2019 di Euro 5.000,00) e, conseguentemente,
• Condannare la sig.ra e in solido tra CP_1 Parte_3 loro al pagamento a favore del sig. della Parte_1 somma di Euro 20.000,00 oltre ad interessi legali dal giorno dei bonifici all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) Vero che nell'anno 2019 Lei era il direttore della filiale di
Montecchio Emilia del Banco BPM?
2) Vero che il Sig. , presso la filiale di Montecchio Parte_1
Emilia del Banco BPM, è titolare del conto corrente ordinario IBAN
[...] (mostrare al teste l'allegato 3)?
3) Vero che il Sig. nell'anno 2019 richiedeva prestito Pt_1 flessibile ad OS (mostrare al teste l'allegato 1 e 2)?
4) Vero che in data 10.07.2019, sul conto corrente IBAN
[...], Agos S.p.a eroga 24.750,48 €
a titolo di finanziamento (mostrare al teste l'allegato 3)?
5) Vero che, in data 11.07.2019, dal conto corrente IBAN
[...] vengono bonificati 15.000,00 € in favore di , iban beneficiario Parte_2 Parte_3
[...] (mostrare al teste l'allegato 3 e
4)?
6) Vero che, in data 02.08.2019, dal conto corrente IBAN
[...] vengono bonificati 5.000,00 € in favore di e , iban beneficiario CP_1 Parte_3
2 di 8 [...] (mostrare al teste l'allegato 3 e
5)?
7) Vero che entrambi i bonifici di cui ai capitoli 5 e 6 riportano la causale “ ” (mostrare al teste gli allegati 4 e 5)? Per_1
Si indica a teste Dott. (direttore della filiale Banco BPM Testimone_1
a Montecchio Emilia), c/o Banco BPM - Banco S. Geminiano e S.
Prospero, Piazza Cavour n. 1, 42027 - NT IA (RE).
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame:
IN VIA PREGIUDIZIALE
a) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
e, conseguentemente, respingere le domande tutte
[...] dallo stesso proposte
NEL MERITO
b) Respingere le domande tutte spiegate dal Sig. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l'ex coniuge per sentirla
[...] CP_1 condannare al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di restituzione di una donazione nulla per difetto di forma, effettuata nel
2019 mediante due bonifici sul conto corrente cointestato tra la convenuta e la cognata . Parte_3
2. si costituiva con comparsa depositata in data 9 CP_1 giugno 2025, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
3. Differita, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 10 giugno
2025, la data della prima udienza, scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e disposto un rinvio di una settimana per legittimo impedimento del difensore della convenuta, all'udienza ex art. 183
3 di 8 c.p.c. del 23 ottobre 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sul rilievo che l'attore, avendo compiuto un atto nullo, non sarebbe legittimato a farne valere la nullità e le relative conseguenze restitutorie.
A riguardo, è sufficiente ricordare che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, la locuzione «chiunque vi ha interesse», che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, non si riferisce alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, atteso che il loro interesse all'accertamento della nullità è in re ipsa e si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass.
10703/2025, Cass. 2670/2020, Cass. 7017/1994).
2. Sempre in via preliminare, va evidenziata l'inammissibilità della domanda condannatoria attorea nella parte in cui è stata rivolta solidalmente nei confronti anche di , la quale, Parte_3 tuttavia, neppure è stata evocata in giudizio.
3. Passando al merito, ha chiesto la Parte_1 condanna dell'ex coniuge alla restituzione della somma CP_1 di € 20.000,00 che le avrebbe donato con atto nullo per difetto di forma solenne, in quanto effettuato a mezzo di due bonifici bancari
(uno di € 15.000,00 in data 11 luglio 2019 e l'altro di € 5.000,00 in data 2 agosto 2019), con causale “Girofondi”, disposti sul conto corrente cointestato tra la convenuta e la di lei sorella
[...]
, e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, ad una Parte_3 donazione di “modico valore”, esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale.
4 di 8 Di contro, la convenuta , pur riconoscendo di avere CP_1 ricevuto tali somme, ha però negato trattarsi di donazione, bensì di restituzione di somme di sua spettanza, derivanti da retribuzione e
TFR, di cui il marito si era avvantaggiato, per averle utilizzate in costanza di matrimonio per l'acquisto di porte interne, condizionatore ed elettrodomestici relativi alla casa coniugale rimasta nella sua disponibilità, e di cui si era riconosciuto debitore.
Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta.
Come noto, la donazione diretta – ossia il titolo, nullo, prospettato dall'attore a fondamento della domanda restitutoria – è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l'arricchimento di quest'ultimo con conseguente depauperamento del donante (Cass.
S.U. 18725/2017).
L'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass. 8018/2012, Cass.
12325/1998, Cass. 2001/1996), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass. 21781/2008, Cass.
737/1977), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass. 651/1980,
Cass. 1728/1965).
Tanto premesso, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione (nella specie, donazione nulla per difetto di forma) ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che,
5 di 8 potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme di denaro trasferite in favore della convenuta allegando l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
A fronte dell'allegazione di una causale alternativa, per quanto non dimostrata, è, quindi, onere dell'asserito donante fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale rivendica la restituzione della somma indicata.
Pertanto, poiché la concorrenza dello spirito di liberalità in capo al donante è elemento costitutivo della donazione asseritamente nulla, la prova al riguardo grava, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non già in senso negativo su chi contesta la sussistenza della donazione (anche indiretta), bensì sul soggetto che ne afferma l'esistenza (Cass. 4014/2022), nella specie l'attore.
Tuttavia, poiché, nel caso di specie, si assume la nullità della donazione in quanto mancante della forma scritta, l'animus donandi non può emergere direttamente dall'atto, come sarebbe se si trattasse di atto pubblico ex art. 782 c.c. (Cass. 4682/2018), ma deve essere dimostrato mediante un'analisi rigorosa di tutte le circostanze
6 di 8 del caso concreto, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
Orbene, l'attore non ha provato l'intenzione di donare, essendosi limitato a valorizzare la causale “Girofondi” riportata nei bonifici bancari, che, in generale, poiché ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza solo indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass.
20052/2024), ma che, nella specie, stante la genericità dell'espressione utilizzata, sta a significare soltanto trasferimento di fondi da un conto ad un altro, con valenza del tutto neutra e certamente non rivelatrice di un intento liberale.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
4. La natura assorbente e dirimenti degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dall'attore, oltretutto relative a circostanze di natura documentale e non contestate.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale,
7 di 8 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN GO
8 di 8