Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6505 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
, amministrato dallo Parte_1
, in persona dei suoi titolari e Controparte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tullio Aggio e Parte_3
Lorenzo Messeri, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Mariani, Controparte_2
come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta
E
- già TE CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Furio De Palma, come da mandato in atti
All'esito dell'udienza del 26-3-2025, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da memoria ex art 281 duodecies c.p.c. precisando che la domanda di restituzione va maggiorata dell'importo di euro 853,75 per pagamento dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo”; per parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria depositata il 2 gennaio 2025”;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1570/2023 del
17-4-2023, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze aveva ordinato al medesimo il pagamento di euro 69.968,23 (oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria) in favore dell'Avv. (cfr. doc. 1 fascicolo CP_2
di parte attrice opponente), a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultimo espletata in molteplici giudizi (giudizio dinanzi a Tribunale di Firenze RG n. 1119/96 definito con sentenza n.
2834/2006: cfr. doc. 17 fascicolo di parte attrice opponente;
giudizio dinanzi a Corte d'Appello di Firenze RG n. 446/07, definito con sentenza n. 945/2011: cfr. doc. 18 fascicolo di parte attrice opponente;
giudizio dinanzi Corte di Cassazione RG n. 23249/2012, definito con sentenza n.
8508/2018: cfr. doc. 19 fascicolo di parte attrice opponente;
giudizio dinanzi a Corte di Appello di Firenze RG n. 1663/2018, definito con sentenza n. 859/2022: cfr. doc. 20 fascicolo di parte attrice opponente).
Parte opponente, in particolare, ha dedotto:
- di aver già corrisposto le competenze della prima fase di giudizio RG
1119/96 un importo pari a euro 15.468,08 (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9 a1, 9b e
9c fascicolo di parte attrice opponente), con il necessario scomputo delle relative somme richieste dall'ingiungente;
- di aver corrisposto l'ulteriore somma di euro 10.655,38 per le successive fasi del giudizio (cfr. docc. 2, 3, 4, 10, 11, 12 e 13 fascicolo di parte attrice opponente);
- la necessaria detrazione della somma di euro 59.938,23 dall'importo ex adverso richiesto, stante il pagamento della stessa da parte dei sigg.ri
(assegno di euro 29.938,23, cfr. docc. 15 e 16 fascicolo di parte CP_5
2 attrice opponente) e (bonifico di euro 30.000,00 del 6-2-2007) CP_6
(controparti nel giudizio concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 859/22) in favore dell'odierno opposto (cfr. docc. 14, 15 e 16 fascicolo di parte attrice opponente);
- il conseguente soddisfacimento dell'importo richiesto dall'Avv. in CP_2
via monitoria (euro 89.160,06), in ragione dell'intervenuto pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 89.507,84.
Il , ha domandato, Parte_1 Parte_4
in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento del professionista nell'esecuzione dell'opera allo stesso affidata, sotto il profilo della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
859/2022 e, di conseguenza, di condannare il convenuto al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura di euro 32.584,43.
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. il quale ha contrastato l'opposizione avversaria Controparte_2
eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva in ordine all'opposizione proposta in capo allo , in persona dei titolari e legali Controparte_1
rappresentanti e;
Parte_3 Parte_2
- il mancato pagamento a saldo con fondi provenienti dall'amministrazione condominiale dei compensi dovuti per il giudizio dinanzi a Tribunale di Firenze RG n. 1119/96;
- in relazione al bonifico di euro 30.000,00 versato dal sig. il CP_6
trattenimento esclusivamente della somma di euro 11.762,65 dovuta per le competenze residue del giudizio di primo grado RG n. 1119/96, nonché per i concomitanti tre giudizi di opposizione (opposizione a precetto promossa dal convenuto ontro il R.G. 4561/2007, cfr. CP_5 Parte_1
docc. 9, 10 e 10b fascicolo di parte convenuta opposta;
opposizione a precetto promossa dal convenuto contro il RG CP_6 Parte_1
5227/2007, cfr. docc. 11 e 12 fascicolo di parte convenuta opposta;
opposizione a precetto promossa dal contro il cfr. Parte_1 Parte_5
3 docc. 13 e 14 fascicolo di parte convenuta opposta), e la restituzione al del restante importo di euro 9.110,87 (cfr. assegno del 30-3- Parte_1
2007, cfr. doc. 28 fascicolo di parte convenuta opposta) e di euro
9.126,48 del 5-11-2007 (cfr. doc. 29 fascicolo di parte convenuta opposta);
- in relazione all'assegno di euro 29.938,23 versato dall'Ing. CP_5
l'utilizzo di euro 9.126,38 per il rimborso delle spese di registrazione della sentenza, il rimborso di euro 12.081,88 al Condominio (cfr. docc. 31 e 32 fascicolo di parte convenuta opposta) e l'imputazione esclusivamente della somma di euro 8.729,90 in pagamento dei residui progetti di notula non saldati;
- la mancanza di qualsivoglia responsabilità professionale in ordine al difetto di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
859/2022, stante l'assenza di convenienza in tal senso per il Parte_1
(cfr. docc. 41 e 42 fascicolo di parte convenuta opposta).
Parte convenuta opposta è stata autorizzata alla chiamata in causa della società di assicurazione al fine di essere manlevata TE
dalla stessa in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale (cfr. polizza n. ICNF000001.114083 relativa agli anni 2022 e 2023, doc. 36 fascicolo di parte convenuta opposta;
cfr. polizza n. ICNF000001.137435 relativa agli anni 2023 e 2024, doc. 37 fascicolo di parte convenuta opposta).
Si è costituita, infine, la terza chiamata TE
(già ), riportandosi nel merito alle
[...] Controparte_4
difese del convenuto opposto in ordine all'assenza di responsabilità professionale del medesimo e, in ogni caso, evidenziando il limite di massimale pari a euro 700.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in assenza di franchigia (cfr. doc. 1 fascicolo della terza chiamata).
La causa, istruita unicamente in via documentale, è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26-3-2025.
4 2. In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta opposta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 1: “In via preliminare ed assorbente, si eccepisce la carenza di legittimazione attiva da parte dello
[...]
in persona dei titolari ed Controparte_1 Parte_3 Pt_2
, Studio che si qualifica come amministratore del condominio di Via
[...]
Casentino n. 25/27/29 – Via Valdimarina n. 11. In realtà il decreto ingiuntivo è stato notificato dal comparente al in oggetto Parte_1
amministrato dai signori e ”). Parte_3 Parte_2
Come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 5-7-2024, l'eventuale difetto di legittimazione dello risulta, in ogni caso, Controparte_1
superato a fronte del deposito, da parte dell'opponente, del verbale del
22-6-2017 di nomina dello come amministratore di CP_1
condominio e del verbale del 5-6-2024 di ratifica del mandato conferito per l'opposizione (cfr. docc. 24 e 25 fascicolo di parte attrice opponente).
La doglianza di parte convenuta opposta è, quindi, da rigettare.
3. Tanto premesso, l'opposizione proposta dal Parte_1
, deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti
[...]
di seguito precisati.
L'Avv. ha proposto in via monitoria una domanda di Controparte_2
condanna per l'importo di euro 69.968,23 per l'attività professionale svolta in favore del Condominio nei giudizi RG n. 1119/96 (Tribunale di
Firenze), RG n. 446/07 (Corte d'Appello di Firenze), RG n. 23249/2012
(Corte di cassazione) e RG n. 1663/2018 (Corte di Appello di Firenze).
Tale somma, ricavata sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 859/2022 (cfr. doc. 24 fascicolo di parte convenuta opposta), avente parte lo stesso opponente (contrariamente a quanto Parte_1
da questo sostenuto, cfr. atto di citazione in opposizione, p. 4: “Posto quanto sopra la successiva sentenza del 2022 (CAF 859/22), che ha effetto solo tra le parti del giudizio, non può avere anche l'effetto di
5 rideterminare la somma dovuta dal condominio al proprio legale già totalmente soddisfatto”), risulta costituita da:
- euro 13.429,99 per le competenze in ordine al giudizio di primo grado del Tribunale di Firenze RG n. 1119/96, avuto riguardo alla posizione dell'Ing. CP_5
- euro 13.429,99 per le competenze in ordine al giudizio di primo grado del Tribunale di Firenze RG n. 1119/96, avuto riguardo alla posizione del sig. CP_6
- euro 9.414,99 per le competenze in ordine al giudizio di primo grado della Corte d'Appello di Firenze RG n. 446/07, avuto riguardo alla posizione dell'Ing. CP_5
- euro 9.414,99 per le competenze in ordine al giudizio di primo grado della Corte d'Appello di Firenze RG n. 446/07, avuto riguardo alla posizione del sig. CP_6
- euro 7.249,99 per le competenze in ordine al giudizio dinanzi Corte di cassazione RG n. 23249/2012, avuto riguardo alla posizione dell'Ing.
CP_5
- euro 7.249,99 per le competenze in ordine al giudizio dinanzi Corte di cassazione RG n. 23249/2012, avuto riguardo alla posizione del sig.
CP_6
- euro 9.514,99 per le competenze in ordine al giudizio di primo grado della Corte d'Appello di Firenze RG n. 1663/2018, avuto riguardo alla posizione dell'Ing. CP_5
- euro 9.514,99 per le competenze in ordine al giudizio della Corte
d'Appello di Firenze RG n. 1663/2018, avuto riguardo alla posizione del sig. CP_6
- euro 9.515,00 per le competenze in ordine al giudizio di opposizione contro i sigg.ri e;
CP_6 CP_7
- la detrazione di euro 27.829,55, avuto riguardo alla posizione dell'Ing. come prescritto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Firenze n. CP_5
859/2022 (“Considerato che è pacifico che il ha già corrisposto al CP_5
6 condominio a titolo di spese di lite l'importo di euro 27.829,55, questo deve essere detratto da quanto dovuto a titolo di spese di lite così come sora computate”);
- l'aggiunta, all'importo così ottenuto (euro 61.105,37: euro 11.880,41 della posizione dell'Ing. euro 39.709,96 della posizione del sig. CP_5
euro 9.515,00 dell'opposizione del sig. , di un rimborso CP_6 CP_6
forfettario al 15% (euro 9.165,80), del Cap al 4 % (euro 2.810,84), dell'IVA al 22 % (euro 16.078,04);
- lo scomputo della ritenuta d'acconto al 20 % sull'importo al netto di IVA
(euro 14.054,23) e degli acconti di cui alle fatture nn. 57/2019 (euro
1.068,80), 4/2019 (euro 1.068,80), 74/2018 (euro 3.000,00).
Così chiarite le modalità di determinazione dell'ammontare azionato in via monitoria (euro 69.968,23), si deve ritenere che lo stesso sia stato parzialmente soddisfatto in forza delle somme, allegate da parte attrice opponente, già incassate dal professionista (cfr. tabella redatta in memoria di parte opponente ex art. 281 duodecies c.p.c., pp. 3-5).
In particolare, risultano documentalmente versati in favore dell'opponente per le prestazioni da questo rese nei giudizi RG n. 1119/96 (Tribunale di
Firenze), RG n. 446/07 (Corte d'Appello di Firenze), RG n. 23249/2012
(Corte di cassazione) e RG n. 1663/2018 (Corte di Appello di Firenze):
- euro 2.000,00 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di
Firenze RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 66/1996 (cfr. doc. 33 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 251,11 a titolo di onorari per la causa (riunita) avanti al Tribunale di
Firenze RG 4201/1999, di cui alla fattura n. 96/1999 (cfr. doc. 36 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 403,48 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di Firenze
RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 114/1999 (cfr. doc. 37 fascicolo di parte attrice opponente);
7 - euro 500,00 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di Firenze
RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 141/2002 (cfr. docc. 5 e 38 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 800,00 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di Firenze
RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 23/2004 (cfr. docc. 6 e 39 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 700,00 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di Firenze
RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 20/2006 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 4.500,00 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di
Firenze RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 138/2006 (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 11.762,64 a titolo di onorari per la causa avanti al Tribunale di
Firenze RG 1119/1996, di cui alla fattura n. 34/2007 (cfr. doc. 9b fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 1.350,00 a titolo di onorari per la causa avanti alla Corte di cassazione RG n. 23249/2012, di cui alla fattura n. 23/2013 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 700,00 a titolo di fondo spese per la causa avanti al Tribunale di
Firenze RG 1119/1996, di cui alla quietanza del 9-12-2005 (cfr. doc. 44 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 1.417,78 a titolo di acconto per il giudizio avanti alla Corte di
Appello di Firenze RG n. 1663/2018, di cui alla fattura n. 59/2018 (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice opponente);
- euro 3.000,00 a titolo di acconto di cui alla fattura n. 74/2018 (cfr. doc.
41 fascicolo di parte attrice opponente), pacificamente ricevuti dall'opposto per i giudizi in discussione (cfr. comparsa di costituzione e risposte per la convenuta opposta, p. 5);
- euro 1.068,80 a titolo di acconto di cui alla fattura n. 57/2019 (cfr. doc.
43 fascicolo di parte attrice opponente), pacificamente ricevuti
8 dall'opposto per i giudizi in discussione (cfr. comparsa di costituzione e risposte per la convenuta opposta, p. 6);
- euro 1.068,80 a titolo di acconto di cui alla fattura n. 4/2019 (cfr. doc. 42 fascicolo di parte attrice opponente), pacificamente ricevuti dall'opposto per i giudizi in discussione.
A tali somme, pari ad un complessivo di euro 29.522,61, devono altresì essere aggiunti gli importi di euro 11.762,65, trattenuti da parte del convenuto opposto sul bonifico di euro 30.000,00 versato dal sig. CP_6
(cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice opponente, da cui si evince l'espressa riferibilità degli importi al giudizio dinanzi al Tribunale di
Firenze RG n. 1119/96; per la restituzione al condominio del residuo cfr. docc. 28 e 29 fascicolo di parte convenuta opposta) e di euro 17.856,28, trattenuti da parte del convenuto opposto sull'assegno di euro 29.938,23 versato dall'Ing. (cfr. doc. 15 fascicolo di parte attrice opponente;
CP_5
per la restituzione al della somma di euro 12.081,88, cfr. Parte_1
docc. 31 e 32 fascicolo di parte convenuta opposta;
per la riferibilità degli importi al giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze RG n. 1119/96, cfr. doc.
33 fascicolo di parte convenuta opposta).
In senso contrario a quanto da ultimo declinato, non si può ritenere adeguatamente documentata la ricostruzione di parte convenuta opposta, secondo la quale l'importo di euro 9.126,38 del bonifico del sig. CP_6
sarebbe stato utilizzato per il rimborso delle spese di registrazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado RG 1119/1996, alla luce del carattere meramente ipotetico della missiva inviata in data 24-3-
2009 (cfr. doc. 30 fascicolo di parte convenuta opposta: “sembra che
l'ing. abbia pagato (..) sembra che le due missive concordino nel CP_5
dire (..) vorrei tuttavia che mi aiutasse Lei, se possibile, a verificare la correttezza dei conteggi di cui sopra”).
I compensi incassati dall'Avv. per i procedimenti in discussione CP_2
(Tribunale di Firenze RG 1119/96, Corte d'Appello di Firenze RG 446/07,
Corte di cassazione RG 23249/2012 e Corte di Appello di Firenze RG
9 1663/2018) ammontano, quindi, ad euro 59.141,54 (29.522,61 +
11.762,65 + 17.856,28).
Al contrario, a fronte dell'espressa contestazione da parte dell'opposto, non possono essere imputati alle controversie di cui si discorre gli ulteriori pagamenti di euro 800,00 (a saldo della fattura n. 106/1997, cfr. doc. 34 fascicolo di parte attrice opponente), 1.000,00 (a saldo della fattura n.
40/2000, cfr. doc. 35 fascicolo di parte attrice opponente) e 1.750,00
(quietanza del 26-11-2012, cfr. doc. 13 fascicolo di parte attrice opponente), genericamente riferiti ad una “causa avanti al Tribunale di
Firenze”, senza tuttavia la specificazione della stessa, ed in quanto tali suscettibili di essere riferiti anche ad uno degli ulteriori giudizi (diversi da quelli in questione nella presente sede) contraddistinti dal patrocinio dell'Avv. in favore del CP_2 Parte_1
(per l'elenco dei giudizi, cfr. comparsa di costituzione e risposta di
[...]
parte convenuta opposta, pp. 4 ss.)
Il differenziale tra quanto richiesto in via monitoria (euro 69.968,23, oltre interessi legali) e quanto già pagato (euro 59.141,54), pari ad euro
10.826,69, è stato saldato (in eccesso) medio tempore da parte del
, in forza del versamento Parte_1
di euro 30.505,56 (oltre interessi legali e ritenuta di acconto) di cui alla fattura n. 22/2024 (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attrice opponente) da questo effettuato in adempimento dell'ordinanza in data 5-7-2024, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 30.505,56.
A fronte delle maggiori somme versate (euro 30.505,56) rispetto a quelle residue effettivamente dovute (euro 10.826,69), l'Avv. Controparte_2 deve, quindi, essere condannato alla restituzione dell'eccesso, pari a euro 19.678,87, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 12 luglio
2024 (data del pagamento: cfr doc.27 fasc. parte opponente), in favore del . Parte_1
10 4. Passando, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio di , , la stessa deve Pt_1 Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
In questa sede deve, infatti, essere accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per non aver impugnato la sentenza della CP_2
Corte d'Appello di Firenze n. 859/2022 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte attrice opponente), nella parte in cui, riducendo la manleva da euro
106.906,60 ad euro 96.060,98 da parte dei sigg.ri e ispetto CP_6 CP_5
a quanto dovuto dal al Parte_1
sig. ha erroneamente statuito sugli interessi, facendo decorrere i Parte_5
medesimi dalla data della stessa sentenza, e non (più correttamente) dal
1995 (come previsto nella sentenza di primo grado, cfr. atto di citazione in opposizione, p. 6).
Sul punto, si deve rilevare che:
- la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 859/2022 risulta errata, nella parte in cui dispone la decorrenza degli interessi dalla data della sentenza stessa e non mantiene la decorrenza prevista originariamente dalla pronuncia di primo grado;
- tale vizio, trattandosi di errore di diritto, sarebbe stato suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice di legittimità (contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta opposta: cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 8: “Tra l'altro si rileva che l'impugnativa sul punto ineriva ad una questione di merito e non di diritto, quindi non poteva essere posta all'esame della Suprema Corte”; per la censurabilità dell'errore in ordine alla decorrenza degli interessi anche nel giudizio di legittimità, cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/02/2024, n.4714);
- in ogni caso, l'Avv. a violato l'obbligo di informare il CP_2 Parte_1
sulla possibilità di impugnare la sentenza (non vi è alcuna prova in ordine alla circostanza dedotta da quest'ultimo in comparsa di costituzione e risposta, p. 8: “il era stato edotto, durante l'assemblea Parte_1
11 condominiale, della non convenienza di impugnare la sentenza del
Giudice di rinvio sul punto lamentato”);
- le due ordinanze di rigetto dell'istanza di correzione materiale sollevate dal (cfr. docc. 41 e 42 fascicolo di parte convenuta opposta), Parte_1
lungi dal dimostrare l'infondatezza di un'eventuale impugnazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 8: “In tal senso sono esemplificative le due ordinanze di rigetto relative alle istanze di correzione, istanze presentate sia dai nuovi difensori del Condominio sia dall'Avv. Caruso per conto di ”), si limitano ad evidenziare CP_6
l'inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale adottata, stante la necessità di adottare le forme tipiche dell'impugnazione.
Tanto premesso, deve essere accertata la responsabilità per inadempimento dell'Avv. in relazione all'attività professionale CP_2
dallo stesso prestata in favore del Condominio, riguardo allo specifico profilo appena esaminato.
Detto dell'an della responsabilità, il quantum deve essere identificato nella maggiore somma dovuta dal in favore delle eredi del Parte_1
sig. rispetto a quella che sarebbe stata effettivamente dovuta dallo CP_6
stesso nell'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla riforma del capo della sentenza viziato (cfr. sopra).
A tal proposito, in particolare, si deve tenere di conto che:
- la sentenza di primo grado n. 2834/2006 aveva condannato i sig.ri e a tenere indenne il dalle pretese del sig. CP_5 CP_6 Parte_1
nella misura di euro 106.906,60, oltre interessi e rivalutazione Parte_5
monetaria dal 1995 (cfr. doc. 17 fascicolo di parte opponente);
- in adempimento della stessa, nel 2007 il sig. aveva provveduto al CP_6 pagamento dell'intero importo (progressivamente lievitato in virtù di interessi e rivalutazione), per un ammontare di euro 168.924,40 (cfr. doc.
20 fascicolo di parte attrice opponente);
- nel successivo giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Firenze
n. 859/2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva
12 diminuito la manleva da euro 106.906,60 ad euro 96.060,98, disponendo
(erroneamente, cfr. sopra) il decorso degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 2022 (e non dal 1995, come disposto nella pronuncia di primo grado) (cfr. doc. 20 fascicolo di parte attrice opponente);
Ebbene, la pronuncia da ultimo menzionata ha fatto sì che il sig. CP_6
(nella figura delle sue eredi) vanti nei confronti del , a titolo di Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente pagato nel 2007, l'importo di euro
72.863,42 (pari alla differenza tra euro 168.924,40, ovverosia la somma pagata dal sig. ed euro 96.060,98, ovverosia la somma CP_6
riconosciuta dalla Corte d'Appello a titolo di manleva), oltre ad euro
12.346,65 a titolo di interessi dal 27-12-2007 (data del pagamento) al 9-5-
2022 (data della sentenza della Corte d'Appello), invece che l'importo di euro 17.137,29 (pari alla differenza tra euro 168.924,40, ovverosia la somma pagata dal sig. ed euro 151.787,11, ovverosia la somma CP_6
riconosciuta dalla Corte d'Appello a titolo di manleva attualizzata al
2007), oltre ad euro 2.903,91 a titolo di interessi dal 9-5-2007 (data della sentenza di primo grado) al 27-12-2007 (data del pagamento).
In ragione di ciò, il danno patito dall'odierno opponente a causa dell'inadempimento professionale dell'opposto deve essere computato nella differenza tra le somme dovute dal alle sig.re e Parte_1 CP_7
(eredi del sig. in forza della pronuncia della Corte CP_8 CP_6
d'Appello (pari a un totale di euro 85.210,07) e quelle che sarebbero state dovute alle stesse in caso di riforma di quest'ultima sotto il profilo della decorrenza di interessi e rivalutazione (pari a un totale di euro
20.041,20).
L'importo così ottenuto, pari ad euro 65.168,87 (85.210,07 - 20.041,20) deve infine essere dimezzato alla luce del passaggio in giudicato della pretesa della sig.ra (cfr. atto di citazione in opposizione, p. Parte_6
9).
13 In definitiva, l'Avv. deve essere condannato al Controparte_2
risarcimento in favore del Parte_1
nella misura di euro 32.584,43.
Costituendo un debito di valore, in ordine all'importo di euro 32.584,43 vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale secondo i criteri di cui a Cass. SU 1712-
1995, a decorrere dal 9 giugno 2023, data di notifica al convenuto della citazione recante la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 20883/2019: “In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale
(nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso”).
5. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva avanzata dal convenuto opposto nei confronti di TE
, in forza delle polizze professionali stipulate per gli
[...]
anni 2022, 2023, e 2024 per un massimale di euro 700.000,00 (cfr. docc.
36 e 37 fascicolo di parte convenuta opposta), le quali comportano che il professionista debba essere rilevato indenne da ogni conseguenza pregiudizievole (risarcimento de danno, spese) derivante dalla presente sentenza.
6. Le spese di lite del giudizio di opposizione, in ordine al rapporto tra attore opponente e convenuto opposto, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e del correlato parziale riconoscimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, devono essere compensate per la quota di 1/4; la restante quota di 3/4, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria ex art-281 sexies cpc., deve
14 essere posta a carico del convenuto opposto, stante la soccombenza prevalente dello stesso.
Anche sotto tale profilo deve trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata da parte convenuta opposta nei confronti della terza chiamata . TE
Le spese di lite sostenute dal convenuto opposto, liquidate negli stessi termini di cui sopra, devono essere poste a carico della terza chiamata
, tenuto conto della TE
soccombenza di quest'ultima.
Le spese della procedura monitoria vanno poste per la quota di ¼ a carico dell'attore, mentre per la restante quota di ¾ rimangono in capo al convenuto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'Avv. alla restituzione della somma di euro Controparte_2
19.678,87, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 12 luglio 2024, in favore del;
Parte_1
3. condanna l'Avv. al pagamento, a titolo di risarcimento, Controparte_2
in favore del , della Parte_1
somma di euro 32.584,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
4. dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione, quanto al rapporto processuale tra l'Avv. e il Controparte_2 Parte_1
, compensate per la quota di 1/4;
[...]
5. condanna l'Avv. al pagamento in favore del Controparte_2
della restante quota di ¾ Parte_1
delle spese di lite, liquidata in euro 6.856,5 per compensi, euro 304,87 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. pone le spese della procedura monitoria per ¼ a carico dell'opponente;
15 7. in accoglimento della domanda di manleva formulata da parte convenuta opposta, condanna la terza chiamata
[...]
a rilevare indenne la parte TE
convenuta opposta da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
8. condanna la terza chiamata al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro 379,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva.
Firenze, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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