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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , con gli avvocati Giancarlo Parte_1 C.F._1
BO e LD FO ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia il 27.2.2025 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza di ricongiungimento con il figlio , nato a [...] il [...], e con il marito Persona_1
, nato a [...] il [...] Persona_2 sulle conclusioni a. di parte ricorrente: “accertare il diritto della sig.ra al ricongiungimento familiare, Parte_2 ottenendo ella stessa il nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto in data 7.4.2024 in favore del figlio , nato a [...] il [...], e del marito , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] … intimando contestualmente alla il rilascio dei Controparte_2 citati nulla osta in favore dei suddetti cittadini cubani, entro un termine che il Tribunale stesso vorrà disporre, con ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che, sin da ora, si dichiarano antistatici, avendo anticipato tutte le spese occorrente”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
1. La ricorrente ha affermato che e sono Persona_1 Persona_2 rispettivamente suo figlio e suo marito (certificato di nascita del figlio – documento 12), che nell'anno 2024, anno di presentazione dell'istanza, ha percepito 15.395,65 euro (documenti 6 e 7), e che vive a Brescia,
Contrada del Mangano n. 10, in abitazione idonea (“Sono stati inoltre regolarmente inoltrati allo SUI della Prefettura di Brescia i modelli S2 del titolare dell'alloggio (Momo Srl) e del titolare del contratto di locazione
( ”). Persona_3
L'amministrazione resistente, richiamando una relazione redatta della Prefettura di Brescia che a sua volta ha illustrato la motivazione del provvedimento impugnato, non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente ma si
è limitata a negare l'esistenza di un reddito nel limite previsto dalla legge e l'assenza di idoneità dell'abitazione.
Con provvedimento del 13.11.2025 è stato rivolto alle parti il seguente invito: “Ritenuto che i fatti costitutivi del diritto devono sussistere al momento della decisione giudiziale con la conseguenza le considerazioni svolte in ordine a quelli introdotti nel procedimento amministrativo – come quelle presenti nella relazione prodotta da parte resistente – sono irrilevanti per la decisione Ritenuto che sia necessario focalizzare le attività difensive sulle questioni controverse tra le parti Invita le parti a svolgere le proprie difese, contenute in note da depositare entro tre giorni prima dell'udienza, in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e contestati nel provvedimento impugnato alla luce dei documenti prodotti da parte ricorrente: − reddito annuo (determinazione – contestata nel provvedimento amministrativo – e superamento del limite previsto dalla normativa) − attuale idoneità abitativa”.
Parte ricorrente ha depositato in pari data una nota evidenziando quanto segue: “Nel corso del procedimento, la di Brescia aveva contestato la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 29 del D. Lgs. CP_2
286/1998 per il ricongiungimento familiare, ritenendo insufficiente il reddito della ricorrente.
SOPRAVVENUTA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Successivamente alla pronuncia del
Tribunale, si è verificata una circostanza di particolare rilevanza che consolida ulteriormente la posizione della ricorrente: il rapporto di lavoro della sig.ra è stato trasformato da contratto a Parte_1 tempo parziale in contratto a tempo pieno e indeterminato. Tale trasformazione risulta documentata dal modello UNILAV che si produce in allegato, dal quale emerge chiaramente:
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 2. La conversione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato 3. Il miglioramento sostanziale della posizione lavorativa e reddituale della ricorrente La trasformazione del rapporto di lavoro assume particolare rilevanza sotto molteplici profli: a) Consolidamento dei requisiti reddituali La conversione a tempo pieno e indeterminato comporta un significativo incremento del reddito della ricorrente, che supera ampiamente le soglie minime previste dalla normativa per il ricongiungimento familiare. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione dei requisiti reddituali deve essere effettuata con riferimento alla situazione concreta del richiedente al momento della decisione. Ad ogni buon conto si ribadisce che il reddito della ricorrente per l'anno 2024 sarebbe già da solo sufficiente ad integrare i requisiti reddituali previsti dalla normativa. Infatti la ricorrente ha svolto due lavori: dal 01/01/2024 è stata impiegata a tempo indeterminato come colf presso il sig. , con un reddito CP_3 netto, risultante dalla CU di cui al doc. n. 6, di euro 11.009,82. Sempre nel 2024 la stessa ha svolto un secondo lavoro in un salone di onnicotecnica, Giemme srl, con un ulteriore reddito, risultante dalla CU di cui al doc.
n. 7, di euro 4.385,83. I due redditi, sommati, ammontano ad euro 15.395,65 e quindi integrano appieno i requisiti reddituali minimi. A tale reddito va comunque sommato quello della madre della ricorrente, sig.ra
, che ha dato la disponibilità a integrare il reddito della figlia, la quale nel 2024 ha Persona_3 prodotto un reddito netto di euro 10.846,38 come da C.U in atti, doc. n.
8. La somma di tutti questi redditi ammonta ad euro 26.242,03. … La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato fornisce comunque ampissime garanzie sul reddito prodotto nell'anno corrente. b) Stabilità del rapporto di lavoro La trasformazione in contratto a tempo indeterminato garantisce quella stabilità lavorativa che costituisce elemento essenziale per la valutazione della capacità di sostentamento dei familiari da ricongiungere. Il contratto a tempo indeterminato, infatti, offre maggiori garanzie di continuità reddituale rispetto ai rapporti a termine. c) Conformità alla disciplina del lavoro a tempo parziale La trasformazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro a tempo parziale, come disciplinata dall'art. 8 del D. Lgs. 81/2015, che prevede espressamente la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro su accordo delle parti risultante da atto scritto. Idoneità abitativa Per quanto concerne l'idoneità abitativa la ricorrente espone di essere tutt'ora residente si allega nuovamente l'idoneità alloggiata rilasciata dal Comune di Brescia”.
Parte resistente non ha depositato note.
2. I fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente sono quelli indicati dall'articolo 29 decreto legislativo 286/1998:
a. titolo di soggiorno della ricorrente;
b. rapporto di parentela con i soggetti da ricongiungere;
c. reddito della ricorrente;
d. abitazione idonea.
I fatti indicati ai numeri a) e b) non sono stati contestati dall'amministrazione resistente né nel procedimento né nel presente giudizio e, dunque, sono pacifici.
L'idoneità dell'abitazione è provata dal certificato prodotto con la nota del 13.11.2025.
Il reddito percepito dalla ricorrente nell'anno 2024 ammonta a 15.395,65 euro, importo superiore a quello previsto dalla normativa e indicato nel provvedimento. La stabilizzazione lavorativa della ricorrente nel corrente anno fa ipotizzare il mantenimento del reddito.
Dalla sussistenza dei fatti costitutivi indicati sopra deriva l'accoglimento del ricorso.
3. Nel procedimento amministrativo parte ricorrente non aveva prodotto le certificazioni uniche dei redditi
(documenti 6 e 7) e quello di idoneità abitativa depositato con la nota del 13.11.2025. Non è possibile affermare che l'amministrazione resistente abbia dato causa al giudizio. Le spese processuali vanno, dunque, compensate per intero tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata a [...] il [...], al rilascio del nulla osta indicato in Parte_1 motivazione.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 20.11.2025
Il giudice
HR LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , con gli avvocati Giancarlo Parte_1 C.F._1
BO e LD FO ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia il 27.2.2025 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza di ricongiungimento con il figlio , nato a [...] il [...], e con il marito Persona_1
, nato a [...] il [...] Persona_2 sulle conclusioni a. di parte ricorrente: “accertare il diritto della sig.ra al ricongiungimento familiare, Parte_2 ottenendo ella stessa il nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto in data 7.4.2024 in favore del figlio , nato a [...] il [...], e del marito , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] … intimando contestualmente alla il rilascio dei Controparte_2 citati nulla osta in favore dei suddetti cittadini cubani, entro un termine che il Tribunale stesso vorrà disporre, con ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che, sin da ora, si dichiarano antistatici, avendo anticipato tutte le spese occorrente”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
1. La ricorrente ha affermato che e sono Persona_1 Persona_2 rispettivamente suo figlio e suo marito (certificato di nascita del figlio – documento 12), che nell'anno 2024, anno di presentazione dell'istanza, ha percepito 15.395,65 euro (documenti 6 e 7), e che vive a Brescia,
Contrada del Mangano n. 10, in abitazione idonea (“Sono stati inoltre regolarmente inoltrati allo SUI della Prefettura di Brescia i modelli S2 del titolare dell'alloggio (Momo Srl) e del titolare del contratto di locazione
( ”). Persona_3
L'amministrazione resistente, richiamando una relazione redatta della Prefettura di Brescia che a sua volta ha illustrato la motivazione del provvedimento impugnato, non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente ma si
è limitata a negare l'esistenza di un reddito nel limite previsto dalla legge e l'assenza di idoneità dell'abitazione.
Con provvedimento del 13.11.2025 è stato rivolto alle parti il seguente invito: “Ritenuto che i fatti costitutivi del diritto devono sussistere al momento della decisione giudiziale con la conseguenza le considerazioni svolte in ordine a quelli introdotti nel procedimento amministrativo – come quelle presenti nella relazione prodotta da parte resistente – sono irrilevanti per la decisione Ritenuto che sia necessario focalizzare le attività difensive sulle questioni controverse tra le parti Invita le parti a svolgere le proprie difese, contenute in note da depositare entro tre giorni prima dell'udienza, in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e contestati nel provvedimento impugnato alla luce dei documenti prodotti da parte ricorrente: − reddito annuo (determinazione – contestata nel provvedimento amministrativo – e superamento del limite previsto dalla normativa) − attuale idoneità abitativa”.
Parte ricorrente ha depositato in pari data una nota evidenziando quanto segue: “Nel corso del procedimento, la di Brescia aveva contestato la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 29 del D. Lgs. CP_2
286/1998 per il ricongiungimento familiare, ritenendo insufficiente il reddito della ricorrente.
SOPRAVVENUTA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Successivamente alla pronuncia del
Tribunale, si è verificata una circostanza di particolare rilevanza che consolida ulteriormente la posizione della ricorrente: il rapporto di lavoro della sig.ra è stato trasformato da contratto a Parte_1 tempo parziale in contratto a tempo pieno e indeterminato. Tale trasformazione risulta documentata dal modello UNILAV che si produce in allegato, dal quale emerge chiaramente:
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 2. La conversione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato 3. Il miglioramento sostanziale della posizione lavorativa e reddituale della ricorrente La trasformazione del rapporto di lavoro assume particolare rilevanza sotto molteplici profli: a) Consolidamento dei requisiti reddituali La conversione a tempo pieno e indeterminato comporta un significativo incremento del reddito della ricorrente, che supera ampiamente le soglie minime previste dalla normativa per il ricongiungimento familiare. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione dei requisiti reddituali deve essere effettuata con riferimento alla situazione concreta del richiedente al momento della decisione. Ad ogni buon conto si ribadisce che il reddito della ricorrente per l'anno 2024 sarebbe già da solo sufficiente ad integrare i requisiti reddituali previsti dalla normativa. Infatti la ricorrente ha svolto due lavori: dal 01/01/2024 è stata impiegata a tempo indeterminato come colf presso il sig. , con un reddito CP_3 netto, risultante dalla CU di cui al doc. n. 6, di euro 11.009,82. Sempre nel 2024 la stessa ha svolto un secondo lavoro in un salone di onnicotecnica, Giemme srl, con un ulteriore reddito, risultante dalla CU di cui al doc.
n. 7, di euro 4.385,83. I due redditi, sommati, ammontano ad euro 15.395,65 e quindi integrano appieno i requisiti reddituali minimi. A tale reddito va comunque sommato quello della madre della ricorrente, sig.ra
, che ha dato la disponibilità a integrare il reddito della figlia, la quale nel 2024 ha Persona_3 prodotto un reddito netto di euro 10.846,38 come da C.U in atti, doc. n.
8. La somma di tutti questi redditi ammonta ad euro 26.242,03. … La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato fornisce comunque ampissime garanzie sul reddito prodotto nell'anno corrente. b) Stabilità del rapporto di lavoro La trasformazione in contratto a tempo indeterminato garantisce quella stabilità lavorativa che costituisce elemento essenziale per la valutazione della capacità di sostentamento dei familiari da ricongiungere. Il contratto a tempo indeterminato, infatti, offre maggiori garanzie di continuità reddituale rispetto ai rapporti a termine. c) Conformità alla disciplina del lavoro a tempo parziale La trasformazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro a tempo parziale, come disciplinata dall'art. 8 del D. Lgs. 81/2015, che prevede espressamente la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro su accordo delle parti risultante da atto scritto. Idoneità abitativa Per quanto concerne l'idoneità abitativa la ricorrente espone di essere tutt'ora residente si allega nuovamente l'idoneità alloggiata rilasciata dal Comune di Brescia”.
Parte resistente non ha depositato note.
2. I fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente sono quelli indicati dall'articolo 29 decreto legislativo 286/1998:
a. titolo di soggiorno della ricorrente;
b. rapporto di parentela con i soggetti da ricongiungere;
c. reddito della ricorrente;
d. abitazione idonea.
I fatti indicati ai numeri a) e b) non sono stati contestati dall'amministrazione resistente né nel procedimento né nel presente giudizio e, dunque, sono pacifici.
L'idoneità dell'abitazione è provata dal certificato prodotto con la nota del 13.11.2025.
Il reddito percepito dalla ricorrente nell'anno 2024 ammonta a 15.395,65 euro, importo superiore a quello previsto dalla normativa e indicato nel provvedimento. La stabilizzazione lavorativa della ricorrente nel corrente anno fa ipotizzare il mantenimento del reddito.
Dalla sussistenza dei fatti costitutivi indicati sopra deriva l'accoglimento del ricorso.
3. Nel procedimento amministrativo parte ricorrente non aveva prodotto le certificazioni uniche dei redditi
(documenti 6 e 7) e quello di idoneità abitativa depositato con la nota del 13.11.2025. Non è possibile affermare che l'amministrazione resistente abbia dato causa al giudizio. Le spese processuali vanno, dunque, compensate per intero tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata a [...] il [...], al rilascio del nulla osta indicato in Parte_1 motivazione.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 20.11.2025
Il giudice
HR LO