Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2960 / 2020
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO
Tribunale Ordinario di NA Bancari (deposito Sezione Unica bancario,
cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Il Tribunale di NA , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2960/2020 R.G. vertente tra con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1 iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice Pt_1 P.IVA_1 fiscale - elettivamente domiciliata in , via del Cavallerizzo n. 4, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Marco Bianchini che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Parte opponente
CONTRO
(C.F. P. IVA con sede legale in Lodi, via Controparte_1 P.IVA_2
Selvagreca vicolo A 14 capannone Z, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor agli effetti del presente atto assistita, difesa e rappresentata dall' Controparte_2
Avv. Rita Fatigati (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Lodi, Corso E. Archinti n.25, per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Per l'opponente " nel merito, dichiarare inefficace e/o annullare e/o dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1033/2020 – R.G. 2398/2020 emesso dal Tribunale
Pagina 1
Per l'opposta “voglia l'Ill.mo Tribunale di NA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NA, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto n. 1033/20 essendo la stessa infondata in fatto e in diritto. Nel merito Accertare e dichiarare il diritto della a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo e, Controparte_1 conseguentemente, accertato l'esistenza del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti dell'odierna opponente, come da sentenza n. 456/20 emessa dal Tribunale di
NA in data 20.03.20 e pubblicata in data 09.07.20, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di NA n. 1033/20 RG 2398/20 condannando controparte al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di NA n. 1033/20, RG
2398/20 o, al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Rigettare, comunque, ogni e qualsiasi domanda proposta dall'attrice
[...]
nei confronti della convenuta perchè destituita di Parte_1 Controparte_1 fondamento sia giuridico che fattuale, mandando, per l'effetto, assolta la stessa da ogni pretesa, anche in via indiretta, vicaria, indennitaria o altro, svolta nei suoi confronti nell'ambito del presente giudizio. In ogni caso, Condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali (15%),
CPA ed IVA del presente giudizio.”
Fascicolo trasmesso al giudice per la decisione : 7.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2 il Decreto ingiuntivo n. 1033/2020 – emesso dal Tribunale di NA in data 01/10/2020, per € 151.534,11, quale saldo accertato di conto corrente in favore del creditore in giudizio a cognizione ordinaria.
A fondamento dell'opposizione assumeva : che il decreto ingiuntivo notificato era privo della formula esecutiva, essendo stato emesso sulla base della sentenza n. 456/2020 del
Tribunale di NA di mero accertamento , sentenza appellata;
che il dare avere tra le parti doveva essere rideterminato;
che quand'anche si fosse accertato che il saldo effettivo del conto corrente nr. 7990.57, alla data del 30.09.2013, era pari ad €
127.597,55 a credito della in luogo di quello portato dagli estratti Controparte_1 conto alla medesima data, pari ad € 23.936,56 a debito, alla data del 29.02.2016, data di giro a contenzioso del saldo di conto corrente, sarebbe rimasto, in capo alla Controparte_1
un debito nei confronti della MPS S.p.A. pari a ben € 74.910,14 ; che il Tribunale
[...]
Pagina 2 aveva errato, ponendo a fondamento della decisione , la consulenza d'ufficio affetta da numerose manchevolezze . Chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica .
Si costituiva parte opposta ed eccepiva : che le argomentazioni e le motivazione addotte dall'opponente a sostegno del presente giudizio erano le medesime svolte nell'atto di appello notificato in data 17.11.20, e come tali inammissibili;
che la convenuta opposta, non aveva azionato la sentenza -di mero accertamento- come tale non provvisoriamente esecutiva ma richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo onde poter procedere esecutivamente.
Radicatosi il contraddittorio era, con ordinanza del 15.12.2021, disposta la sospensione del processo fino all'esito definitivo della causa in appello con la seguente motivazione
“rilevato che 'articolo 295 del c.p.c. prevede l'istituto della sospensione necessaria del processo, allorchè sussista un rapporto di effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni ovvero uno dei due giudizi, oltre a essere in concreto pendente e a coinvolgere le stessi parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè, un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra ; che nella specie tale rapporto di pregiudizialità è configurabile posto che , l'eventuale riforma , anche parziale, della sentenza impugnata ( titolo del d.i. opposto) condizionerebbe la decisione nel presente processo;
che la sospensione deve disporsi fino al passaggio in giudicato della sentenza d'appello e non può essere legata ad adempimenti istruttori ( ctu) da parte del giudice del gravame.
Era altresì rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.”
Con successivo decreto dell'11.6.2024 era disposta , su istanza di parte, la prosecuzione del processo e , in assenza di istruttoria , la causa era trattenuta in decisione , previa assegnazione dei termini ex art. 190.c.p.c., applicabile ratione temporis
L'opposizione è in parte, sia pure minima, fondata
Il presente giudizio era stato sospeso , ex art. 295 c.p.c. , in attesa della decisione della
Corte d'Appello di EN , la quale con la sentenza n. 2322/2023 (depositata in atti), ormai definitiva, ha parzialmente accolto l'appello di e rideterminato il saldo Parte_2 del conto corrente n. 79990-57 al 30 settembre 2013 in € 127.597,55 a credito del correntista.
Di tale statuizione, pregiudicante rispetto all'odierna causa , non può non tenersi conto considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto sulla base della sentenza di primo grado che aveva ritenuto come dovuta una maggior somma .
Nessuna valenza assumono nel presente giudizio le altre contestazioni dell'opponente , riproducenti i motivi d'appello .
Per ciò solo il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e in accoglimento della domanda dell'opposta , condannata al pagamento dell'importo di € 127.597,55 oltre Parte_2 interessi dalla domanda ( ricorso per decreto ingiuntivo)
Quanto alle spese processuali , se è vero che è risultata dovuta una minor somma di quella oggetto d'ingiunzione( e corrisposta per intero a seguito di azione esecutiva) è anche vero che all'esito del giudizio d'appello è risultata dovuto un importo significativo per la
Pagina 3 correntista ma non per la che avrebbe potuto ragionevolmente attendere l'esito del Pt_2 giudizio d'appello e poi ripetere quanto in più corrisposto ( che senza giustificazione si ritiene non ripetibile) anziché opporre – peraltro ponendo a motivo di opposizione i medesimi motivi di appello – il decreto ingiuntivo confidando nella sua non esecutività .
Ricorrono pertanto gravi ragioni per disporre la parziale , al 50%, compensazione delle spese processuali che liquidate come in dispositivo per fase di studio , introduttiva , trattazione e decisoria ( le ultime due ai minimi tabellari in ragione dell'attività processuale svolta) devono porsi per la rimanente metà a carico dell'opponente.
P.Q .M
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando, dichiarata assorbita ogni altra istanza così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente a corrispondere l'importo di € 127.597,55 oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda monitoria
3) Dichiara compensate per metà le spese processuali che liquidate in 9.141,50 per compenso , oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e Cap come per legge, pone per metà a carico di parte opponente
Cosi' deciso in NA il 22.5.2025
Il Giudice
Marianna Serrao
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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