Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione la legittimazione passiva appartiene, a norma dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, all'autorità che ha emesso l'ordinanza, e tale legittimazione resta ferma nel corso dell'intero giudizio, anche in caso di impugnazione; ne deriva che, ove l'ordinanza sia stata emessa dal prefetto, quest'ultimo deve ritenersi legittimato passivo in quanto, benché organo periferico del Ministero degli Interni, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, e che, ove nel giudizio di opposizione il prefetto non si sia costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ma personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pretorile che ha deciso sull'opposizione va notificato al prefetto presso il suo ufficio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., essendo il prefetto parte destinataria degli atti del procedimento in deroga all'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato all'Avvocatura dello Stato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NT, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CENTOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 33/95 della Pretura di TRIESTE, depositata il 19/1/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rinvio a nuovo ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RE di Trieste, con sentenza del 19 gennaio 1995, ha rigettato l'opposizione proposta da AN EN avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto di Trieste in data 10 luglio 1993, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 1.002.050 per violazione dell'art. 142 c.d.s., consistita nell'aver percorso, alla guida del proprio autoveicolo, una strada, con limite di velocità di Km/h 50, a quella di Km/h 94.
Premesso che il d. leg.vo n. 285/92 era in vigore all'epoca dell'accertamento dell'infrazione e che la prova della commissione dell'illecito era data dal relativo processo verbale, confermato dal personale operante anche per le modalità di posizionamento dell'apparecchio "autovelox" mediante il quale era stata accertata l'eccessiva velocità del veicolo, il RE ha osservato che detto apparecchio, regolarmente omologato in passato, rispondeva anche ai requisiti richiesti dall'art. 345 d.p.r. n. 495/92 (reg. att. nuovo codice della strada). Il RE ha rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi dell'opponente, secondo cui, per un verso, il limite di velocità non era stato superato e, per altro verso, egli non era alla guida del veicolo: ha osservato, al riguardo, che non è stato provato l'uso del mezzo contro la volontà del proprietario.
Per la cassazione di tale sentenza il EN ha proposto ricorso, affiato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato Prefetto di Trieste non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 6 febbraio 1996, al Prefetto della Provincia di Trieste presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato:
l'intimato, poi non si è costituito.
Poiché l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 identifica nella "autorità che ha emesso l'ordinanza" la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione legislativa, nel corso dell'intero giudizio, anche in caso di impugnazione, ne deriva che, quando oggetto dell'opposizione sia un'ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale spetta al Prefetto, il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, di talché il ricorso per cassazione avverso la sentenza del RE deve essere notificato allo stesso Prefetto e non al Ministro dell'Interno ("ex plurimis", da ultimo, Cass. 5827/98 e 8081/96). Tuttavia, ove in sede di opposizione all'ordinanza - ingiunzione il Prefetto non si sia costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ma personalmente od a mezzo di funzionario appositamente delegato, il ricorso per cassazione va notificato, a pena di inammissibilità, allo stesso Prefetto presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e non presso l'Avvocatura Distrettuale o Generale dello Stato, atteso che il Prefetto è parte destinataria degli atti del procedimento, in deroga al disposto dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (per tutte, SS.UU. 6254/88). Dalla sentenza impugnata risulta che il Prefetto di Trieste si è costituito nel giudizio di opposizione senza il tramite dell'Avvocatura dello Stato: il ricorso per cassazione, quindi, gli andava notificato presso il suo ufficio e non presso l'Avvocatura Distrettuale, onde ne va dichiarata l'inammissibilità. Non si deve provvedere sulle spese della presente fase di legittimità, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 6/2/1999.