Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1038
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione la legittimazione passiva appartiene, a norma dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, all'autorità che ha emesso l'ordinanza, e tale legittimazione resta ferma nel corso dell'intero giudizio, anche in caso di impugnazione; ne deriva che, ove l'ordinanza sia stata emessa dal prefetto, quest'ultimo deve ritenersi legittimato passivo in quanto, benché organo periferico del Ministero degli Interni, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, e che, ove nel giudizio di opposizione il prefetto non si sia costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ma personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pretorile che ha deciso sull'opposizione va notificato al prefetto presso il suo ufficio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., essendo il prefetto parte destinataria degli atti del procedimento in deroga all'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato all'Avvocatura dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1038
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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