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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4460/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4460/2022
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 12,19 innanzi al GOP dott.ssa Genny De Cesare, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Maria Speranza Iossa per delega dell'avv. Manna;
nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il GOP ha pronunciato la seguente sentenza dandone lettura.
Il G.o.p dott.ssa Genny De Cesare
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare all' esito dell'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4460/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Orchidee n.20 In qualità di titolare dell'impresa individuale CodiceFiscale_1 denominata”Sofia Casa di Wang Guangbin” con sede a Nocera Inferiore via Atzori n 92/100 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manna presso il cui studio sito in Poggiomarino via Pio La Torre n.11 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F Controparte_1 P.IVA_1 E pec . camcom con sede in alla via S.Allende 19/21 Em_1 Email_2 Email_3 CP_1 in persona del Segretario Generale Dr. , rappresentata, per delega in atti, Controparte_2 dalla dott.ssa Antonella Cuomo, funzionario dell'Ente che dichiara di voler ricevere le comunicazioni processuali al seguente indirizzo pec cciaa camcom.it; Email_2 Email_3
RICORRENTE
avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 e ss l.689/81 pagina 2 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2022 il ricorrente, come in epigrafe generalizzato, proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 1879/2022 notificata in data 14.07.2022, con cui la Camera di Commercio di gli CP_1 ingiungeva il pagamento della somma di euro 4028,47, per violazione dell'art. 11 del Reg. UE n° 425/2016 sanzionato dall'art. 14 co. 2 del D.lgs n° 475/1992 come modificato dal D.lgs 17/2019. La sanzione veniva comminata sulla scorta del verbale elevato in data 31.01.2022, alle ore 11.00, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di - e, precisamente, il verbale amministrativo n° 19/10-1 nel CP_1 quale si contestava al ricorrente, di aver, in qualità di distributore, esposto alla vendita 465 mascherine FFP2 prive delle informazioni ed istruzioni (di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE n° 425/2016) in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori finali dello Stato membro in cui il D.P.I. è messo a disposizione. In data 22.02.2022, avverso l'accertamento venivano presentati scritti difensivi e con provvedimento del 23.02.2022-prot.7192 veniva confermato il sequestro della merce cautelata. In data 22.06.2022, veniva ascoltato l'interessato, ma le ragioni addotte in merito alla violazione sanzionata erano ritenute infondate. In data 14.07.2022, quindi, veniva emessa l'ordinanza oggetto della presente impugnativa. Con il ricorso proposto l'odierno opponente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e ne chiedeva l'annullamento perché carente dei presupposti di fatto e di diritto che avevano portato alla sua emissione. Evidenziava che i Carabinieri di erano incorsi in un errore CP_1 nell'applicazione della norma sanzionatoria, giacché i dispositivi di protezione individuale FFP2 erano esposti alla vendita regolarmente, infatti riportavano le istruzioni in lingua inglese e tedesca nonché riproduzioni figurate della modalità con cui il dispositivo di protezione andava indossato. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso proposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed Controparte_1 in diritto. Vinte le spese di lite.
****
Ciò premesso in punto di fatto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va rigettata per i seguenti motivi.
L'articolo 12 bis come modificato dal D.Lvo 17/2019 recita testualmente: “la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana”
L'art. 9 del codice del consumo (D.LGS 206/2005), inoltre, stabilisce che: pagina 3 di 5 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana;
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue;
3. Sono consentite le indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
La violazione di questi obblighi comporta, ai sensi del D.Lgs 17/2019, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 1000 a 6000 euro) per la commercializzazione di dispositivi di protezione individuale non conformi.
Fondata e legittima è, quindi, l'irrogazione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto della presente impugnativa, in quanto è stata rilevata l'assenza di istruzioni, sulle mascherine messe in vendita dal ricorrente, “in lingua italiana”, contrariamente a quanto è obbligatoriamente richiesto dalla normativa in materia.
Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla presenza, sull'involucro dei dispositivi, di immagini relative all'uso degli stessi, in quanto, le istruzioni figurate possono integrare le istruzioni scritte ma non possono sostituirle completamente.
Scopo della specifica normativa prevista in materia è la tutela del consumatore finale ed in particolare la comprensibilità per lo stesso delle istruzioni del prodotto e, quindi, la lingua è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficacia dello stesso
Questo Giudice ritiene quindi che, nel caso di specie, la prescrizione legislativa non sia rispettata, atteso che le istruzioni sono espresse, come è dato dedurre dal verbale posto alla base del provvedimento impugnato, solo in tedesco, spagnolo e cinese.
Trattandosi di irrogazione di sanzione per illecito amministrativo, l'illecito è configurato dalla violazione di una norma puntualmente formulata, cosa che nel caso di specie risulta essere stata accertata.
Sussistendo, in conclusione, l'illecito contestato, deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ogni altra doglianza si ritiene assorbita.
Le spese di lite vengono compensate stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1, rigetta la proposta opposizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 4 di 5 Nocera inferiore, 15 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4460/2022
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 12,19 innanzi al GOP dott.ssa Genny De Cesare, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Maria Speranza Iossa per delega dell'avv. Manna;
nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il GOP ha pronunciato la seguente sentenza dandone lettura.
Il G.o.p dott.ssa Genny De Cesare
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare all' esito dell'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4460/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Orchidee n.20 In qualità di titolare dell'impresa individuale CodiceFiscale_1 denominata”Sofia Casa di Wang Guangbin” con sede a Nocera Inferiore via Atzori n 92/100 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manna presso il cui studio sito in Poggiomarino via Pio La Torre n.11 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F Controparte_1 P.IVA_1 E pec . camcom con sede in alla via S.Allende 19/21 Em_1 Email_2 Email_3 CP_1 in persona del Segretario Generale Dr. , rappresentata, per delega in atti, Controparte_2 dalla dott.ssa Antonella Cuomo, funzionario dell'Ente che dichiara di voler ricevere le comunicazioni processuali al seguente indirizzo pec cciaa camcom.it; Email_2 Email_3
RICORRENTE
avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 e ss l.689/81 pagina 2 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2022 il ricorrente, come in epigrafe generalizzato, proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 1879/2022 notificata in data 14.07.2022, con cui la Camera di Commercio di gli CP_1 ingiungeva il pagamento della somma di euro 4028,47, per violazione dell'art. 11 del Reg. UE n° 425/2016 sanzionato dall'art. 14 co. 2 del D.lgs n° 475/1992 come modificato dal D.lgs 17/2019. La sanzione veniva comminata sulla scorta del verbale elevato in data 31.01.2022, alle ore 11.00, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di - e, precisamente, il verbale amministrativo n° 19/10-1 nel CP_1 quale si contestava al ricorrente, di aver, in qualità di distributore, esposto alla vendita 465 mascherine FFP2 prive delle informazioni ed istruzioni (di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE n° 425/2016) in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori finali dello Stato membro in cui il D.P.I. è messo a disposizione. In data 22.02.2022, avverso l'accertamento venivano presentati scritti difensivi e con provvedimento del 23.02.2022-prot.7192 veniva confermato il sequestro della merce cautelata. In data 22.06.2022, veniva ascoltato l'interessato, ma le ragioni addotte in merito alla violazione sanzionata erano ritenute infondate. In data 14.07.2022, quindi, veniva emessa l'ordinanza oggetto della presente impugnativa. Con il ricorso proposto l'odierno opponente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e ne chiedeva l'annullamento perché carente dei presupposti di fatto e di diritto che avevano portato alla sua emissione. Evidenziava che i Carabinieri di erano incorsi in un errore CP_1 nell'applicazione della norma sanzionatoria, giacché i dispositivi di protezione individuale FFP2 erano esposti alla vendita regolarmente, infatti riportavano le istruzioni in lingua inglese e tedesca nonché riproduzioni figurate della modalità con cui il dispositivo di protezione andava indossato. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso proposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed Controparte_1 in diritto. Vinte le spese di lite.
****
Ciò premesso in punto di fatto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va rigettata per i seguenti motivi.
L'articolo 12 bis come modificato dal D.Lvo 17/2019 recita testualmente: “la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana”
L'art. 9 del codice del consumo (D.LGS 206/2005), inoltre, stabilisce che: pagina 3 di 5 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana;
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue;
3. Sono consentite le indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
La violazione di questi obblighi comporta, ai sensi del D.Lgs 17/2019, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 1000 a 6000 euro) per la commercializzazione di dispositivi di protezione individuale non conformi.
Fondata e legittima è, quindi, l'irrogazione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto della presente impugnativa, in quanto è stata rilevata l'assenza di istruzioni, sulle mascherine messe in vendita dal ricorrente, “in lingua italiana”, contrariamente a quanto è obbligatoriamente richiesto dalla normativa in materia.
Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla presenza, sull'involucro dei dispositivi, di immagini relative all'uso degli stessi, in quanto, le istruzioni figurate possono integrare le istruzioni scritte ma non possono sostituirle completamente.
Scopo della specifica normativa prevista in materia è la tutela del consumatore finale ed in particolare la comprensibilità per lo stesso delle istruzioni del prodotto e, quindi, la lingua è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficacia dello stesso
Questo Giudice ritiene quindi che, nel caso di specie, la prescrizione legislativa non sia rispettata, atteso che le istruzioni sono espresse, come è dato dedurre dal verbale posto alla base del provvedimento impugnato, solo in tedesco, spagnolo e cinese.
Trattandosi di irrogazione di sanzione per illecito amministrativo, l'illecito è configurato dalla violazione di una norma puntualmente formulata, cosa che nel caso di specie risulta essere stata accertata.
Sussistendo, in conclusione, l'illecito contestato, deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ogni altra doglianza si ritiene assorbita.
Le spese di lite vengono compensate stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1, rigetta la proposta opposizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 4 di 5 Nocera inferiore, 15 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Genny De Cesare
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