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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Caterina CANIATO Giudice
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 15/01/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SPOSETTI STEFANIA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MUSTARI DAVIDE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio –scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025.
**** Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, non ritenendosi necessaria alcuna ulteriore statuizione data l'assenza di prole e vista la mancanza di condizioni economiche da doversi regolamentare, in virtù dell'autosufficienza di entrambe le parti. Pertanto, i coniugi hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da accordo innanzi all'Ufficio di Stato civile del Comune di Monza nell'anno 2015 e di cui all'atto registrato al nr 2, Parte II, Serie C dei registri del relativo Comune. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere resa rispetto alla pronuncia sullo status, data l'assenza di figli e di questioni economiche da regolamentare. III. Spese del giudizio interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 21/06/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e , a ZA (MB) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di ZA CP_1
(MB) atto n. 4, parte I, anno 2002), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ZA (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Caterina CANIATO Giudice
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 15/01/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SPOSETTI STEFANIA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MUSTARI DAVIDE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio –scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025.
**** Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, non ritenendosi necessaria alcuna ulteriore statuizione data l'assenza di prole e vista la mancanza di condizioni economiche da doversi regolamentare, in virtù dell'autosufficienza di entrambe le parti. Pertanto, i coniugi hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da accordo innanzi all'Ufficio di Stato civile del Comune di Monza nell'anno 2015 e di cui all'atto registrato al nr 2, Parte II, Serie C dei registri del relativo Comune. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere resa rispetto alla pronuncia sullo status, data l'assenza di figli e di questioni economiche da regolamentare. III. Spese del giudizio interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 21/06/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e , a ZA (MB) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di ZA CP_1
(MB) atto n. 4, parte I, anno 2002), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ZA (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona