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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 688 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 31.12.2024, emessa all'esito dell'udienza del 3.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 353/2013, pubblicata in data 11.3.2013, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in forza di procura in calce alla citazione per revocazione, dall'Avv. Anselmo Torchia, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- ATTORE =
CONTRO
(cod. fisc.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici per legge domiciliano;
- CONVENUTI =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del Parte_1
3.12.2024:
“...-Revocare la sentenza n. 353/2013 del 19 febbraio 2013, pubblicata in data 11 marzo 2013, della Corte d'Appello di Catanzaro, III Sezione Civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 3 c.p.c. per i motivi già esposti nei propri scritti e verbali di causa.
-Per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. non ha occupato Parte_1
arenile e/o altra area appartenente al Demanio dello Stato.
-E dunque, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a rilasciare il Parte_1
fondo occupato, né il compendio immobiliare su di esso edificato.
-Ed altresì, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a corrispondere Parte_1
alcuna somma per presunta occupazione di suolo demaniale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per il e per l' rassegnate nelle Controparte_3 Controparte_2 note di trattazione per l'udienza del 3.12.2024: “…dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugnativa proposta dalla parte privata in epigrafe e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 353 emessa in data 19 febbraio 2013 dalla Corte
d'appello, sez. III civ., di Catanzaro;
vinte le spese di tutti i gradi di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.”.
PREMESSA IN FATTO
Da quanto risulta alla luce degli atti e della sentenza impugnata, la vicenda processuale può essere sintetizzata come segue.
Con distinti atti di citazione, notificati, rispettivamente, nel 1979 e nel 1982, Parte_1
proponeva opposizione avverso due ingiunzioni di pagamento, notificategli
[...] dall' Terme, per il recupero di indennità di occupazione Controparte_4 abusiva di demanio marittimo, sito in Falerna Marina, sul quale l'ingiunto aveva eretto un bar ristorante. Con le opposizioni il contestava il carattere demaniale del Parte_1 suolo occupato dalla citata costruzione e chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità delle ingiunzioni e che esse venissero dichiarate nulle.
Nel contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato – che proponeva anche domanda riconvenzionale tesa al rilascio del suolo – il Tribunale di Catanzaro, riuniti i due giudizi e istruita la causa a mezzo di c.t.u., emetteva sentenza non definitiva
2 n. 977/2005, pubblicata in data 28.5.2005, con cui dichiarava l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento e, accertata la natura demaniale del suolo occupato, condannava l'attore al suo rilascio e al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione e rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione dei danni, disponendo, all'uopo, nuova c.t.u.. All'esito del supplemento istruttorio, il medesimo
Tribunale emetteva sentenza definitiva n. 228/2008, pubblicata in data 20.10.2008, con cui condannava il al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta, Parte_1 di euro 10.427,99, con l'aumento di euro 1000,00 per ogni anno successivo al 1983, oltre rivalutazione e interessi.
Avverso entrambe le sentenze il proponeva appello, lamentando, tra l'altro, Parte_1
la distorta valutazione degli elementi probatori in punto di accertamento della demanialità del suolo e dolendosi, in subordine, della quantificazione del risarcimento.
Costituitisi il e l' – che, a Controparte_1 Controparte_2
loro volta proponevano appello incidentale in ordine alla quantificazione del risarcimento contenuta nella sentenza definitiva di primo grado – la Corte di Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 353/2013 emessa il 19.2.2013 e pubblicata l'11.3.2013, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riquantificava in euro 95.102,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la somma al cui pagamento il andava condannato, a titolo risarcitorio, in favore Parte_1 dell'Amministrazione finanziaria.
Al rigetto dell'appello principale la Corte perveniva previa conferma della valutazione del Tribunale in ordine al carattere demaniale del suolo occupato, in quanto “dall'esame degli atti emerge che il terreno è intestato al ramo Controparte_5
Marina Mercantile;
risultano prodotte in giudizio attestazioni del Ministero della
Marina Mercantile Capitaneria di Porto di Vibo Marina del 21 dicembre 1978 e del 12 aprile 1980 che richiamano la natira demaniale del bene. Inoltre è allegato in atti lo studio del Comandante di Arcolao del 1 aprile 1980 che comparando la pianta topografica fdel 7 agosto 1885 (redatta dall'arch. ) con le Persona_1
assegnazioni per uso civico giusta ordinanza prefettizia in data 25 ottobre 1866 individuava la linea di confine tra l'arenile demaniale e le retrostanti proprietà private;
sulla scorta delle osservazioni documentava (cfr. allegati in fascicolo di parte
Avvocatura) come il manufatto realizzato dal e contraddistinto con la Parte_1
3 particella 440 ricadesse in demanio marittimo”. Sulla scorta si siffatte risultanze istruttorie la Corte riteneva “... accertato che l'area in contestazione risulta già inclusa,
a suo tempo, nel suolo demaniale marittimo” sicché la sua sdemanializzazione non poteva discendere dal mero esercizio su di esso di un potere di fatto da parte di un privato, in quanto, tra l'altro, l'art. 35 Cod. Nav. prevede che un'area ha natura di bene demaniale marittimo e la conserva sino all'emanazione di un formale atto di classificazione da parte dell'autorità competente. Quindi, accertata la classificazione demaniale effettuata circa un secolo addietro e mancando un provvedimento di sdemanializzazione, l'area era da ritenersi demaniale.
Con citazione notificata in data 25.3.2019, ha impugnato per Parte_1 revocazione la predetta sentenza “per acquisizione di un nuovo documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre nel corso del giudizio di appello per causa di forza maggiore”, invocando l'applicazione dell'art. 395 n. 3 c.p.c., assumendo di avere presentato, in data 28 dicembre 2007, domanda di affrancazione al Controparte_6 che, tuttavia, aveva dato riscontro all'istanza solo in data 27 febbraio 2019, “nei termini di cui al provvedimento di legittimazione e affrancazione” emesso e prodotto in atti, da cui si ricaverebbe che il fondo conteso non appartiene al demanio ma ha natura privatistica, non potendo affrancarsi un terreno rientrante nel demanio dello Stato. Pur avendo, esso istante, proposto tempestivamente la domanda di affrancazione, già allegata agli atti nel corso del giudizio, il ritardo nella risposta (e, quindi, nella produzione del documento) discenderebbe da causa non imputabile ad esso impugnante, dipendendo dal ritardo dell'amministrazione comunale e, quindi, da una causa di forza maggiore.
Ha, dunque, concluso nei termini sopra riportati.
Per il tramite dell'Avvocatura dello Stato si sono costituiti sia il
[...] sia l' , contestando l'avversa Controparte_1 Controparte_2 iniziativa processuale della quale hanno denunciato l'inammissibilità e l'infondatezza, in quanto basata su documento sopravvenuto e non decisivo.
All'esito dell'udienza del 3.12.2024 la causa, con ordinanza depositata in data
31.12.2024, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla dall'Avvocatura, è pertinente e fondata.
In effetti, l'impugnazione per revocazione proposta è inammissibile in quanto inidonea a superare la fase rescindente.
L'art. 395 n. 3 c.p.c. consente l'esperibilità della revocazione “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore”
Già solo il concetto stesso di “ritrovamento” evoca la preesistenza del documento, al pari del concetto di “recupero” del documento, quale data di decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, contenuto nell'art. 398 c.p.c.. Tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione.” (Cass. n. 20587 del 13/10/2015; conf. Cass. n.
3591 del 10/02/2017; Cass. n. 14810 del 14/06/2017). La prova documentale addotta, quindi, deve essere precostituita rispetto alla decisione impugnata (Cass. n. 28126 del
05/10/2023).
Nella fattispecie, invece, il documento è pacificamente formato (nel febbraio 2019) dopo la pronuncia impugnata, sicché è alla stessa sopravvenuto.
Tanto assorbe ogni altro profilo di inammissibilità pur segnalato dalle convenute, con particolare riferimento alla mancanza di decisività del documento.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi, liquidate secondo i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'impugnante di pagare
5 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 353/2013, pubblicata in data 11.3.2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione, in favore delle Amministrazioni Parte_1
convenute, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'impugnante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 688 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 31.12.2024, emessa all'esito dell'udienza del 3.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 353/2013, pubblicata in data 11.3.2013, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in forza di procura in calce alla citazione per revocazione, dall'Avv. Anselmo Torchia, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- ATTORE =
CONTRO
(cod. fisc.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici per legge domiciliano;
- CONVENUTI =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del Parte_1
3.12.2024:
“...-Revocare la sentenza n. 353/2013 del 19 febbraio 2013, pubblicata in data 11 marzo 2013, della Corte d'Appello di Catanzaro, III Sezione Civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 3 c.p.c. per i motivi già esposti nei propri scritti e verbali di causa.
-Per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. non ha occupato Parte_1
arenile e/o altra area appartenente al Demanio dello Stato.
-E dunque, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a rilasciare il Parte_1
fondo occupato, né il compendio immobiliare su di esso edificato.
-Ed altresì, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a corrispondere Parte_1
alcuna somma per presunta occupazione di suolo demaniale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per il e per l' rassegnate nelle Controparte_3 Controparte_2 note di trattazione per l'udienza del 3.12.2024: “…dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugnativa proposta dalla parte privata in epigrafe e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 353 emessa in data 19 febbraio 2013 dalla Corte
d'appello, sez. III civ., di Catanzaro;
vinte le spese di tutti i gradi di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.”.
PREMESSA IN FATTO
Da quanto risulta alla luce degli atti e della sentenza impugnata, la vicenda processuale può essere sintetizzata come segue.
Con distinti atti di citazione, notificati, rispettivamente, nel 1979 e nel 1982, Parte_1
proponeva opposizione avverso due ingiunzioni di pagamento, notificategli
[...] dall' Terme, per il recupero di indennità di occupazione Controparte_4 abusiva di demanio marittimo, sito in Falerna Marina, sul quale l'ingiunto aveva eretto un bar ristorante. Con le opposizioni il contestava il carattere demaniale del Parte_1 suolo occupato dalla citata costruzione e chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità delle ingiunzioni e che esse venissero dichiarate nulle.
Nel contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato – che proponeva anche domanda riconvenzionale tesa al rilascio del suolo – il Tribunale di Catanzaro, riuniti i due giudizi e istruita la causa a mezzo di c.t.u., emetteva sentenza non definitiva
2 n. 977/2005, pubblicata in data 28.5.2005, con cui dichiarava l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento e, accertata la natura demaniale del suolo occupato, condannava l'attore al suo rilascio e al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione e rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione dei danni, disponendo, all'uopo, nuova c.t.u.. All'esito del supplemento istruttorio, il medesimo
Tribunale emetteva sentenza definitiva n. 228/2008, pubblicata in data 20.10.2008, con cui condannava il al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta, Parte_1 di euro 10.427,99, con l'aumento di euro 1000,00 per ogni anno successivo al 1983, oltre rivalutazione e interessi.
Avverso entrambe le sentenze il proponeva appello, lamentando, tra l'altro, Parte_1
la distorta valutazione degli elementi probatori in punto di accertamento della demanialità del suolo e dolendosi, in subordine, della quantificazione del risarcimento.
Costituitisi il e l' – che, a Controparte_1 Controparte_2
loro volta proponevano appello incidentale in ordine alla quantificazione del risarcimento contenuta nella sentenza definitiva di primo grado – la Corte di Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 353/2013 emessa il 19.2.2013 e pubblicata l'11.3.2013, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riquantificava in euro 95.102,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la somma al cui pagamento il andava condannato, a titolo risarcitorio, in favore Parte_1 dell'Amministrazione finanziaria.
Al rigetto dell'appello principale la Corte perveniva previa conferma della valutazione del Tribunale in ordine al carattere demaniale del suolo occupato, in quanto “dall'esame degli atti emerge che il terreno è intestato al ramo Controparte_5
Marina Mercantile;
risultano prodotte in giudizio attestazioni del Ministero della
Marina Mercantile Capitaneria di Porto di Vibo Marina del 21 dicembre 1978 e del 12 aprile 1980 che richiamano la natira demaniale del bene. Inoltre è allegato in atti lo studio del Comandante di Arcolao del 1 aprile 1980 che comparando la pianta topografica fdel 7 agosto 1885 (redatta dall'arch. ) con le Persona_1
assegnazioni per uso civico giusta ordinanza prefettizia in data 25 ottobre 1866 individuava la linea di confine tra l'arenile demaniale e le retrostanti proprietà private;
sulla scorta delle osservazioni documentava (cfr. allegati in fascicolo di parte
Avvocatura) come il manufatto realizzato dal e contraddistinto con la Parte_1
3 particella 440 ricadesse in demanio marittimo”. Sulla scorta si siffatte risultanze istruttorie la Corte riteneva “... accertato che l'area in contestazione risulta già inclusa,
a suo tempo, nel suolo demaniale marittimo” sicché la sua sdemanializzazione non poteva discendere dal mero esercizio su di esso di un potere di fatto da parte di un privato, in quanto, tra l'altro, l'art. 35 Cod. Nav. prevede che un'area ha natura di bene demaniale marittimo e la conserva sino all'emanazione di un formale atto di classificazione da parte dell'autorità competente. Quindi, accertata la classificazione demaniale effettuata circa un secolo addietro e mancando un provvedimento di sdemanializzazione, l'area era da ritenersi demaniale.
Con citazione notificata in data 25.3.2019, ha impugnato per Parte_1 revocazione la predetta sentenza “per acquisizione di un nuovo documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre nel corso del giudizio di appello per causa di forza maggiore”, invocando l'applicazione dell'art. 395 n. 3 c.p.c., assumendo di avere presentato, in data 28 dicembre 2007, domanda di affrancazione al Controparte_6 che, tuttavia, aveva dato riscontro all'istanza solo in data 27 febbraio 2019, “nei termini di cui al provvedimento di legittimazione e affrancazione” emesso e prodotto in atti, da cui si ricaverebbe che il fondo conteso non appartiene al demanio ma ha natura privatistica, non potendo affrancarsi un terreno rientrante nel demanio dello Stato. Pur avendo, esso istante, proposto tempestivamente la domanda di affrancazione, già allegata agli atti nel corso del giudizio, il ritardo nella risposta (e, quindi, nella produzione del documento) discenderebbe da causa non imputabile ad esso impugnante, dipendendo dal ritardo dell'amministrazione comunale e, quindi, da una causa di forza maggiore.
Ha, dunque, concluso nei termini sopra riportati.
Per il tramite dell'Avvocatura dello Stato si sono costituiti sia il
[...] sia l' , contestando l'avversa Controparte_1 Controparte_2 iniziativa processuale della quale hanno denunciato l'inammissibilità e l'infondatezza, in quanto basata su documento sopravvenuto e non decisivo.
All'esito dell'udienza del 3.12.2024 la causa, con ordinanza depositata in data
31.12.2024, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla dall'Avvocatura, è pertinente e fondata.
In effetti, l'impugnazione per revocazione proposta è inammissibile in quanto inidonea a superare la fase rescindente.
L'art. 395 n. 3 c.p.c. consente l'esperibilità della revocazione “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore”
Già solo il concetto stesso di “ritrovamento” evoca la preesistenza del documento, al pari del concetto di “recupero” del documento, quale data di decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, contenuto nell'art. 398 c.p.c.. Tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione.” (Cass. n. 20587 del 13/10/2015; conf. Cass. n.
3591 del 10/02/2017; Cass. n. 14810 del 14/06/2017). La prova documentale addotta, quindi, deve essere precostituita rispetto alla decisione impugnata (Cass. n. 28126 del
05/10/2023).
Nella fattispecie, invece, il documento è pacificamente formato (nel febbraio 2019) dopo la pronuncia impugnata, sicché è alla stessa sopravvenuto.
Tanto assorbe ogni altro profilo di inammissibilità pur segnalato dalle convenute, con particolare riferimento alla mancanza di decisività del documento.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi, liquidate secondo i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'impugnante di pagare
5 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 353/2013, pubblicata in data 11.3.2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione, in favore delle Amministrazioni Parte_1
convenute, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'impugnante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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