Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dall'attrice e dalla ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere Cont
come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.50.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA Parte 1 (Avv. Giovanni A gate)
attrice
E
Controparte_2 in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Roberta Cannarozzo)
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 CP 4 Lin persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo)
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da Parte 1 con atto di citazione del 12.12.2022 nei confronti del Controparte_2 in persona del Sindaco pro-tempore;
,
Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Parte 1 agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 25.02.2022, alle ore 10.30 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la Via Florio a CP_2 , pervenuta in prossimità del civico n. 79, inciampava in un tratto del marciapiedi dissestato, rovinando al suolo e riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire, in diritto, che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP 2 medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP 2
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato in concreto accertato che la mattina del 25.02.2022, mentre a piedi percorreva la cittadina via Florio,
Parte 1 incappava in un dissesto presente sul marciapiede sito all'altezza del civico n. 79. In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.06.2024, dai due testi
,rispettivamente OR e figlio dell'attrice. escussi, Testimone_1 e Testimone 2
Entrambi i testi hanno dichiarato - l'una - che “quel giorno, mia OR era scesa da casa sua e stava venendo verso di me, che ero scesa dalla mia auto per aiutarla a raggiungermi e a salire in macchina, e all'improvviso è inciampata nel marciapiede dissestato ed è caduta in avanti" e
-
che "quel giorno io ero affacciato al balcone di casa di mia madre, in via Florio n. 79, l'altro
-
dove vivo anche io, quando ho visto e sentito che mia madre cadeva... ho visto che mia madre ha inciampato nel dissesto sollevato di un paio di centimetri rispetto al marciapiede e cadeva in avanti".
...Entrambi i testi hanno riferito che "il dissesto era sul marciapiede il marciapiede è rialzato in quella parte ed è coperto dall'erbetta" (teste Pt 1 e che esso era "sollevato di un paio di centimetri rispetto al marciapiede" (così ha detto il figlio dell'attrice).
Peraltro, lo stato dei luoghi e l'anomalia, in particolare, sono stati riconosciuti in sede di escussione dai due nelle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice ed esibite loro.
Le circostanze narrate dai testimoni oculari assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostrano l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il tratto di marciapiede ove è avvenuto il sinistro a provocare la caduta degli ignari pedoni, che vi transitavano sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della Pt_1 sul marciapiede danneggiato e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra il dissesto e il punto in cui ella fu rinvenuta completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla cattiva manutenzione di quel tratto del marciapiede della via Florio.
Nondimeno, dovendosi indagare anche sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-
danneggiata nella produzione dell'evento dannoso al fine di verificare se ella sia del tutto esente da responsabilità ovvero abbia concorso, anche in parte, alla determinazione dell'evento, non può non rilevarsi che l'insidia, alla cui presenza l'attrice imputa l'evento dannoso occorsole, fosse tutt'altro che imprevedibile ed inevitabile: tanto si desume dall'attività istruttoria orale acquisita in corso di causa. Ed invero, non soltanto è il complesso delle dichiarazioni dei testi ad offrire una prospettazione, che non supporta la tesi dell'attrice in punto di carenza della sua responsabilità, ma l'attrice stessa.
I dati probatori acquisiti, anzi, descrivono un quadro del tutto contrario al principio di autotutela incombente su ogni utente della strada, che impone un attento utilizzo del bene demaniale nella stessa misura in cui obbliga a porre attenzione al traffico veicolare e agli altri pedoni.
Nel dettaglio, è emersa una molteplicità di circostanze, che induce alla convinzione che la Pt 1
gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore cautela, di evitare il dissesto, in cui è invece incappata.
Ora, in sede di interrogatorio formale, Parte 1 ha serenamente ammesso che "conosco la
via Florio perché vi abito da 4 anni” e che “ero passata tante volte nella via dove è successo il fatto"; a dire il vero, l'attrice abita proprio al numero civico 79 all'altezza del quale è occorso il sinistro.
Dal canto suo, la OR Testimone 1 ha raccontato che "quel giorno, mia OR era scesa da casa sua e stava venendo verso di me... 'e che "io ero già andata a casa di mia OR e conoscevo quel dissesto".
Anzi, la teste ha pure soggiunto che “quando la macchina era posteggiata davanti al marciapiede, nel tratto dove era il dissesto, sapevo che c'era e stavo attenta"; invece, "quando posteggiavo la macchina più avanti, lo evitavo", tant'è che “spesso posteggio la macchina più avanti di quel tratto di marciapiede".
Molto significativamente, la IU ha precisato che “se uno va a piedi, il dissesto si vede” e “a piedi non ci camminiamo mai".
Corroborando le dichiarazioni della Pt 1 il teste Tes 2 non soltanto ha confermato di avere visto "mia madre che si stava avviando verso la macchina dove mia zia la stava aspettando”, ma,
ancor più incisivamente, che "io e mia madre avevamo già percorso quel tratto di marciapiede insieme e sapevamo che quel dissesto era presente. Ne eravamo a conoscenza".
Il teste ha riferito di risiedere nella via Florio 79 da almeno 4 anni che "al momento del fatto,
vivevamo li da 2 anni e il dissesto era già presente" - dissesto che "è quasi sotto casa" e che
"anche dal balcone di vede". Si aggiunga a tanto che le condizioni di illuminazione al momento del fatto erano più che ottimali
("la giornata era splendida con luce naturale" ha detto lo Tes 2 ) e che anche quelle meteorologiche erano buone ("quel giorno non pioveva e c'era luce" - ha riferito il teste Pt 1 .
In sostanza, quantunque le condizioni di luce fossero ottimali;
benchè e addirittura anche i suoi
familiari sapesse dell'esistenza e dell'esatta ubicazione del dissesto già da tempo;
seppure vi fosse
-
la possibilità di evitare la disconnessione seguendo un percorso alternativo e integro (secondo la
OR, soffermando l'auto più avanti rispetto al punto in cui si trovava il tratto rovinato del marciapiede, il dissesto sarebbe stato evitato); nonostante le difficoltà di deambulazione, che la rendevano bisognosa dell'assistenza della OR, avrebbero dovuto indurla a scansare il tratto potenzialmente pericoloso del marciapiede, l'attrice ha consapevolmente scelto di percorrerlo senza, evidentemente, prestare la necessaria cautela.
D'altra parte, se è vero che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo e di per sé considerato, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n.
14908/2019); è parimenti vero che, nel caso in esame, non si può soltanto presumere che l'attrice fosse a conoscenza della presenza del dissesto, ma detta circostanza è stata pacificamente dalla stessa ammessa e confermata dalle dichiarazioni univoche dei due testi escussi – peraltro, parenti
-
stretti dell'attrice.
In conclusione, gli elementi accertati inducono a negare il risarcimento all'attrice e a respingere la domanda in questa sede dalla stessa avanzata.
In ordine al governo delle spese di lite, comunque accertato il fatto e la prolungata incuria della P.A.
nella manutenzione di quel tratto del marciapiede comunale, si reputano sussistenti giusti motivi per compensarle interamente tra l'attrice e il CP 2
Cont CP 2 e la non essendo stato Vanno compensate, infine, anche le spese di lite tra il affrontato il merito del rapporto tra di esse.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22 maggio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina