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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A NARO IL Parte_1
11/03/58 rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Sferrazza
ATTORE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO
TEMPORE DOTT. Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Francesco Panico
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 18/10/2023 conveniva in giudizio, il Parte_1
ed esponeva di CP_1 Controparte_1
1
Deduceva quindi a sostegno dell'azione CP_3
oggi intrapresa di avere sofferto, in ragione di ciò, alcuni danni accertati, dal proprio consulente tecnico di parte. Pertanto concludeva chiedendo la condanna del convenuto all'integrale risarcimento dei danni sofferti all'eliminazione delle cause che avevano determinato le lamentate infiltrazioni ed al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal mancato uso dell'immobile di sua proprietà.
Costituitosi con comparsa responsiva del 30/01/2024, il contestava il CP_1 Controparte_1
fondamento delle avverse domande invocandone il rigetto. Celebrata l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa all'udienza del
18/06/2025, veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le domande attoree, nei termini di seguito esposti, sono fondate e, dunque, meritevoli di accoglimento.
Trovando infatti applicazione il disposto dell'art. 2051
c.c., ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto era infatti sufficiente che il CP_1
danneggiato fornisse la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risultasse riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi. Invero, per giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. La qualità della responsabilità ex articolo 2051 c.c. incide direttamente sul regime dell'onere probatorio, nel senso che, mentre alla vittima incombe dimostrare il nesso eziologico tra
3 cosa ed evento lesivo, il danneggiante per andare esente da responsabilità' deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso, vale a dire un fattore esterno che presenti il carattere del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità' ed eccezionalità'. Nel merito, in esito all'indagine peritale disposta, il consulente tecnico d'ufficio, CH. , ha anzitutto Persona_1
accertato l'inequivoca riconducibilità di quanto lamentato dall'attrice alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare soprastante l'appartamento di sua proprietà. Il predetto consulente, poi, nella propria relazione ha provveduto a descrivere analiticamente, anche con corredo fotografico, i danni subiti dall'appartamento attoreo per effetto delle infiltrazioni in tal modo derivate.
Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che proprio il comportamento del convenuto ha causato gli inconvenienti oggi lamentati dall'attrice e conseguentemente, il Controparte_1
dovrà pertanto essere condannato, siccome richiesto, al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere necessarie per evitare il ripetersi degli eventi dannosi. Ritiene dunque questo giudice che
4 sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio (che è pervenuto alle dette conclusioni tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi), il convenuto va quindi condannato in primo luogo ad eseguire le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni. Alla stregua degli accertamenti compiuti va ritenuto che la condotta negligente del convenuto ha contribuito alla produzione del danno subito da parte attrice.
L'accertata riconducibilità delle infiltrazioni di acqua di cui sopra a beni di esclusiva pertinenza del comporta che CP_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ripristino nell'appartamento degli attori andrà eseguita a cura e spese dal convenuto. È infatti possibile individuare un nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice e la mancata manutenzione del bene nella disponibilità esclusiva del convenuto. Va quindi affermata la responsabilità, in relazione ai danni subiti da parte attrice, del convenuto. È bene ora precisare che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1,
5 c.c., ipotesi che non concretando un'eccezione in senso proprio, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte. Sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio, deve quindi ritenersi che la domanda di risarcimento del danno (in forma specifica) di parte attrice merita accoglimento. Pertanto, il Controparte_1
va condannato ad eseguire le opere necessarie
[...]
per il ripristino dello stato dell'immobile di parte attrice preesistente alle infiltrazioni, e quindi di quelle indispensabili per risarcire (in forma specifica, così come chiesto da parte attrice) i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà che così come quantificati nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio ammontano ad euro 13.791,17 ed alla realizzazione delle opere necessarie ad evitare il ripetersi degli eventi dedotti che così come anche in questo caso individuate e descritte dal consulente tecnico d'ufficio hanno un costo pari ad euro
6 27.445,16. Da disattendere invece poiché non adeguatamente supportata nel corso del giudizio l'ulteriore attorea pretesa di ristoro dei danni da lucro cessante asseritamene scaturiti dalla vicenda che ci occupa che per tali ragioni non è sembrata degna di accoglimento. La liquidazione equitativa del lucro cessante infatti, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nella vicenda che ci occupa. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono soccombenza e vanno dunque poste a carico del convenuto.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della complessiva somma Parte_1
di euro 13.791,17 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'appartamento di sua proprietà; condanna altresì il convenuto a porre in essere gli interventi necessari ad evitare il ripetersi degli eventi dannosi così come meglio descritti nella CTU che ammontano a complessivi euro 27.445,16; rigetta l'ulteriore domanda attorea;
condanna il convenuto, al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro
3.000,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
pone infine le spese della consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico dello stesso convenuto.
AGRIGENTO 19/06/2025
IL GIUDICE Gerlando Lo Presti Seminerio
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