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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. RI GE, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341 /2025 RCL promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
NA AR (C.F. , con il C.F._3 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
IT (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
MA PO (C.F. ), con C.F._5 il patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
LE EC (C.F. ), con il C.F._6 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
LA RI (C.F. ), con il C.F._7 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._8 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
SI SE (C.F. , con il C.F._9 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
(C.F. ), con il Controparte_3 C.F._10 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
1 (C.F. ), con il Controparte_4 C.F._11 patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
(C.F. ), Controparte_5 C.F._12 con il patrocinio dell'avv. LUGHEZZANI MARIA
Contro
(C.F. Controparte_6
), con il patrocinio dell'avv. LO UA P.IVA_1
AR
Controparte_7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO P.IVA_2
UA AR
Controparte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO P.IVA_3
UA AR
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Deve essere, in primo luogo, richiamato il noto precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), che decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto.
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
2 tal senso diretta al . Rispondono ai parametri CP_6 fissati da tale pronuncia tutte le domande delle parti ricorrenti, fatta eccezione per quelle di Parte_1 con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, di Parte_3
con riferimento agli anni scolastici 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2023/2024, TO NA con riferimento all'a.s. 2023/2024.
Tuttavia, sul tema delle supplenze brevi, si è di recente pronunciata la la CGUE (sez. X, sent. del 3.7.2025 n.
268).
La Corte di Giustizia ha chiarito sul punto che permane un profilo di discriminazione ove si escludano le supplenze di breve durata dal beneficio dell'accredito nella Carta del
Docente, poiché le due fattispecie a raffronto, cioè il docente a tempo indeterminato e il docente con supplenze brevi sono in una situazione affine. Il principio di diritto che chiude la pronuncia è nel senso che la clausola 4 punto 1) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di euro 500 annui, che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti on di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce ragione oggettiva”.
Sulla scorta di tale criterio ermeneutico chiarito dalla Corte di Giustizia, si deve ritenere che anche le supplenze
3 prestate dalle parti ricorrenti suindicate negli specifici anni accademici menzionati, benché non siano qualificabili come supplenze annuali debbano essere ritenute comparabili con quelle svolte dal docente a tempo indeterminato e tali quindi da condurre al riconoscimento dell'accredito nella Carta Docente.
Sussiste inoltre in capo alle parti ricorrenti il requisito dell'inserimento attuale nel sistema delle supplenze, valutato con riferimento alla data del deposito della domanda giudiziale.
Devono essere disattese le ulteriori difese delle amministrazioni convenute.
Non rileva l'assenza di titoli di studio abilitanti né la modalità di instaurazione del rapporto (MAD anziché GPS) in quanto tali circostanze non incidono sul contenuto delle mansioni assegnate. Né rileva il fatto che i servizi siano in taluni casi svolti part time poiché anche il docente a tempo indeterminato usufruisce del bonus in corrispondenza del servizio part time e a nulla rileva la percentuale del 50 richiesta ai docenti a tempo determinato, parametrata sulle ore di completamento della cattedra (25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, 24 ore per quella primaria e 18 ore per quella secondaria) poiché tale quantificazione oraria è tarata sulla didattica dell'intero anno scolastico e non può essere trasposta nell'ambito delle supplenze brevi.
Infine, l'assenza per malattia non può incidere negativamente sul diritto alla formazione, potendosi ravvisare in caso contrario un ulteriore profilo discriminatorio.
La Cassazione, nella pronuncia citata, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto
4 spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della
“carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.).
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
Accerta e dichiara il diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 in favore delle seguenti ricorrenti ed annualità scolastiche:
1. (n. 1): aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025
2. (n. 2): a.s. 2024/2025 Parte_2
3. AR IN (n. 3): aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025
4. CO IT (n. 4): aa.ss. 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
5. TO NA (n. 5): aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025
6. CO IC (n. 6): aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025
7. RI AN (n. 7): aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025
8. (n. 8): aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Controparte_2
2023/2024 e 2024/2025
9. IN IC (n. 9): aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025
10. (n. 10): a.s. 2024/2025, Controparte_3
11. (n. 11): a.s. 2024/2025, Controparte_4
12. (n. 12): aa.ss. 2023/2024 e Controparte_5
2024/2025,
Condanna il convenuto ad erogare alle parti e per le CP_6 annualità suindicate la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi
6 legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in CP_6 favore di parte ricorrente liquidandole in € 3.545.,22 oltre
IVA, CPA, rimb. sp. forf. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 10 novembre 2025
Il giudice del lavoro
RI GE
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