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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3476 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AMADASI ALESSANDRA parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MARCHESINI STEFANO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 14/05/2025
pagina 1 di 7 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 coniuge sepa- Parte_1
rata da er separazione consensuale omologata dal Tribuna- Controparte_1
le di Parma con decreto del 15/03/2018, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione per ciò che concerne specificamente la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario ed il contributo posto in capo al padre per il mante- nimento del figlio minore (nato il [...]). Per_1
Si costituiva in giudizio il quale contestava le domande di Controparte_1
modifica avanzate dalla ricorrente, chiedendo, in via riconvenzionale, una diversa revisione del calendario delle visite con il figlio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 14/05/2025, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, for- mulava una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio alle seguen- ti condizioni:
- revisione del calendario di frequentazioni tra il padre e il figlio con la previsione che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al- la domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernotto, indi- cativamente dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina al rientro a scuola;
- aumento del contributo paterno al mantenimento del figlio nella Per_1 misura di € 380,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie secondo l'attuale Protocollo del Tribunale;
- previsione che il figlio venga posto fiscalmente a carico al 50% dei genito- ri;
- riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per il figlio;
- ferme le ulteriori condizioni di separazione;
- compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Le parti davano atto dell'accettazione alla suddetta proposta ed i rispettivi procu- ratori precisavano le conclusioni in conformità, chiedendo che la causa fosse trat- tenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 22/05/2025.
§
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte pre- cisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni di sepa- razione omologate con decreto di questo Tribunale del 15/03/2018:
1. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore , Per_1
salvo diversi accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale con pernotto presso di lui, indicativamente dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina al rientro a scuola, tutte le setti- mane;
- ferma la regolamentazione dei periodi festivi secondo quanto concordato in sede di separazione;
2. dispone che ersi a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimetno del figlio l''importo mensile di € 380,00, rivalu- tabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 (fermi i contributi pagina 3 di 7 pregressi dovuti in forza delle condizioni di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il vigente Protocollo del Tribunale che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-
grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi-
ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur-
chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 4 di 7 • spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
pagina 5 di 7 • corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as-
pagina 6 di 7 sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
3. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per il figlio alla madre;
4. prende atto dell'accordo delle parti sul fatto che il figlio sia posto fiscalmen- te a carico al 50% di ciascun genitore;
5. fermo il resto per quanto di ragione;
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
22/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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