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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Milano Sezione Specializzata in materie di Imprese
N. R.G. 500/2025
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Giudice
Elisa Fazzini Giudice all'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha emesso la seguente ORDINANZA letto il ricorso ex art. 373 cpc presentato dal dott. AN TI, volto a ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte n. 1996/2023 pubblicata il 16 giugno 2023; evidenziato che la parte ricorrente svolge argomenti di contestazione della giustizia della sentenza in parola sotto il profilo del fumus boni iuris; rilevato che il ricorrente lamenta inoltre il rischio di danno grave, deducendo testualmente che “si può dimostrare, modelli reddituali alla mano, che il TI non può far fronte con i mezzi ordinari derivanti dal proprio reddito al pagamento cui è stato condannato, soprattutto prima della sua irrevocabilità, e considerato che in passato, per lo stessa vicenda, ha subito plurimi pignoramenti immobiliari poi estinti a seguito della sentenza di annullamento della Corte di
Cassazione. Il danno è anche attuale perché è stato notificato l'atto di precetto di pagamento”; preso atto che il resistente ha contrastato la richiesta della parte CP_1 avversa, osservando che, a mente dell'art. 373 cpc, deve aversi riguardo solo al presupposto del periculum in mora; che le deduzioni circa il danno grave sono generiche;
che al momento è stato notificato solo l'atto di precetto;
all'esito dell'udienza di discussione in contradittorio del 26 marzo 2025, la Corte osserva
Il dott. AN TI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1996/2023 che ha respinto il l'impugnazione da lui proposta contro la sentenza del Tribunale di Milano, in forza della quale era stato condannato al pagamento - a favore del della somma di € Controparte_2 54.667,46, oltre a rivalutazione ed interessi dal 26.1.2008 al saldo e spese di lite solo parzialmente compensate, titolo di risarcimento del danno ex artt. 2392-2394 c.c.
Il ricorrente, come detto, ha proposto istanza d'inibitoria dell'efficacia del titolo esecutivo deducendo l'ingiustizia della sentenza e il danno grave conseguente alla prospettiva dell'esecuzione forzata, stante le limitate possibilità economiche del ricorrente.
Riguardo all'inibitoria ex art. 373 cpc reputa il collegio che il potere discrezionale riconosciuto al giudice di secondo grado per la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione
è meno ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa nel giudizio di primo grado. Il collegio condivide il proprio costante indirizzo secondo cui l'art. 373 c.p.c. richiede l'esistenza di un “grave e irreparabile danno”, e reputa che la gravità e l'irreparabilità del danno debbano essere apprezzate prescindendo dall'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, la cui fondatezza potrà essere delibata solo dal giudice di legittimità.
Il danno grave e irreparabile potrà essere ritenuto sussistente solo qualora, nella comparazione dei contrapposti interessi, si possa ravvisare una notevole sproporzione fra il pregiudizio di una parte e il vantaggio dell'altra e non risulti suscettibile di riparazione il pregiudizio della parte istante.
Nel caso di specie non sono riscontrabili i presupposti indicati.
La procedura esecutiva intrapresa ai danni del ricorrente per l'adempimento coattivo di un'obbligazione pecuniaria non può determinare grave e irreparabile danno, dato che:
- il ricorrente ha omesso di allegare qualsiasi elemento specifico e concreto a dimostrazione della propria effettiva situazione economica;
- l'ordinamento prevede fisiologicamente l'esecutività delle sentenze emesse dalla
Corte d'appello: il possibile avvio di una procedura esecutiva costituisce l'esercizio di un diritto della parte vittoriosa, e l'eventuale pregiudizio derivante dall'espropriazione costituisce una conseguenza inevitabile della soccombenza;
- non ricorre alcun pregiudizio assolutamente imminente, in quanto al momento è stato solo notificato il precetto e non è stata intrapresa l'esecuzione forzata;
- sono risarcibili per equivalente gli ipotetici danni derivanti dall'espropriazione di un bene (il ricavato dalla vendita, in caso di caducazione del titolo esecutivo potrà comunque essere consegnato al debitore esecutato);
- l'eventuale riparto a favore del quale creditore procedente potrà CP_1 essere recuperato stante la previsione dell'art. 113 u.c. l.f., che impone l'accantonamento delle somme ricevute dalla Procedura per effetto di provvedimenti non ancora passati in giudicato;
Il ricorso va dunque respinto. La richiesta del Fallimento resistente di rimborso delle spese del procedimento urgente non può trovare accoglimento in questa sede poiché “La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione” (v. Cass. n. 26966 del 2018).
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Milano 27/03/2025
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
N. R.G. 500/2025
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Giudice
Elisa Fazzini Giudice all'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha emesso la seguente ORDINANZA letto il ricorso ex art. 373 cpc presentato dal dott. AN TI, volto a ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte n. 1996/2023 pubblicata il 16 giugno 2023; evidenziato che la parte ricorrente svolge argomenti di contestazione della giustizia della sentenza in parola sotto il profilo del fumus boni iuris; rilevato che il ricorrente lamenta inoltre il rischio di danno grave, deducendo testualmente che “si può dimostrare, modelli reddituali alla mano, che il TI non può far fronte con i mezzi ordinari derivanti dal proprio reddito al pagamento cui è stato condannato, soprattutto prima della sua irrevocabilità, e considerato che in passato, per lo stessa vicenda, ha subito plurimi pignoramenti immobiliari poi estinti a seguito della sentenza di annullamento della Corte di
Cassazione. Il danno è anche attuale perché è stato notificato l'atto di precetto di pagamento”; preso atto che il resistente ha contrastato la richiesta della parte CP_1 avversa, osservando che, a mente dell'art. 373 cpc, deve aversi riguardo solo al presupposto del periculum in mora; che le deduzioni circa il danno grave sono generiche;
che al momento è stato notificato solo l'atto di precetto;
all'esito dell'udienza di discussione in contradittorio del 26 marzo 2025, la Corte osserva
Il dott. AN TI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1996/2023 che ha respinto il l'impugnazione da lui proposta contro la sentenza del Tribunale di Milano, in forza della quale era stato condannato al pagamento - a favore del della somma di € Controparte_2 54.667,46, oltre a rivalutazione ed interessi dal 26.1.2008 al saldo e spese di lite solo parzialmente compensate, titolo di risarcimento del danno ex artt. 2392-2394 c.c.
Il ricorrente, come detto, ha proposto istanza d'inibitoria dell'efficacia del titolo esecutivo deducendo l'ingiustizia della sentenza e il danno grave conseguente alla prospettiva dell'esecuzione forzata, stante le limitate possibilità economiche del ricorrente.
Riguardo all'inibitoria ex art. 373 cpc reputa il collegio che il potere discrezionale riconosciuto al giudice di secondo grado per la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione
è meno ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa nel giudizio di primo grado. Il collegio condivide il proprio costante indirizzo secondo cui l'art. 373 c.p.c. richiede l'esistenza di un “grave e irreparabile danno”, e reputa che la gravità e l'irreparabilità del danno debbano essere apprezzate prescindendo dall'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, la cui fondatezza potrà essere delibata solo dal giudice di legittimità.
Il danno grave e irreparabile potrà essere ritenuto sussistente solo qualora, nella comparazione dei contrapposti interessi, si possa ravvisare una notevole sproporzione fra il pregiudizio di una parte e il vantaggio dell'altra e non risulti suscettibile di riparazione il pregiudizio della parte istante.
Nel caso di specie non sono riscontrabili i presupposti indicati.
La procedura esecutiva intrapresa ai danni del ricorrente per l'adempimento coattivo di un'obbligazione pecuniaria non può determinare grave e irreparabile danno, dato che:
- il ricorrente ha omesso di allegare qualsiasi elemento specifico e concreto a dimostrazione della propria effettiva situazione economica;
- l'ordinamento prevede fisiologicamente l'esecutività delle sentenze emesse dalla
Corte d'appello: il possibile avvio di una procedura esecutiva costituisce l'esercizio di un diritto della parte vittoriosa, e l'eventuale pregiudizio derivante dall'espropriazione costituisce una conseguenza inevitabile della soccombenza;
- non ricorre alcun pregiudizio assolutamente imminente, in quanto al momento è stato solo notificato il precetto e non è stata intrapresa l'esecuzione forzata;
- sono risarcibili per equivalente gli ipotetici danni derivanti dall'espropriazione di un bene (il ricavato dalla vendita, in caso di caducazione del titolo esecutivo potrà comunque essere consegnato al debitore esecutato);
- l'eventuale riparto a favore del quale creditore procedente potrà CP_1 essere recuperato stante la previsione dell'art. 113 u.c. l.f., che impone l'accantonamento delle somme ricevute dalla Procedura per effetto di provvedimenti non ancora passati in giudicato;
Il ricorso va dunque respinto. La richiesta del Fallimento resistente di rimborso delle spese del procedimento urgente non può trovare accoglimento in questa sede poiché “La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione” (v. Cass. n. 26966 del 2018).
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Milano 27/03/2025
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -