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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/06/2024 al n. 1485/2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e Divorzio congiunto promosso da: nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PETRILLO MARIA
ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. MESSINA BRIGIDA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024, i coniugi e Parte_1
, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., Parte_2
hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.08.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cicciano (al N. 42, parte II, serie A, anno
2009).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 367/2024 del 21.11.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2 La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cicciano (NA) in via De Flaviis n. 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. anche nell'interesse della Parte_2 figlia minore quale residenza privilegiata della stessa, ed in ogni caso fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER la figlia minorenne
La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Data la vicinanza delle abitazioni dove risiedono i coniugi, la minore pur restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna ha la facoltà di decidere con quale genitore trascorrere le giornate, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con
3 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 16
GIUGNO di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia euro € 100,00
(cento euro) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del sig. nella misura Parte_2 del 100%
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La sig.ra risiede presso la madre, in Cicciano, in Via De Flaviis 22, dalla Parte_1 quale riceve l'aiuto che le consente di esser economicamente autosufficiente e pertanto rinuncia ad ogni richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.)
l'ascolto della stessa.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n.
898.
4 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio il giorno 31.08.2009 in Cicciano (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.42, Serie II, Parte A, Anno
2009);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/06/2024 al n. 1485/2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e Divorzio congiunto promosso da: nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PETRILLO MARIA
ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. MESSINA BRIGIDA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024, i coniugi e Parte_1
, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., Parte_2
hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.08.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cicciano (al N. 42, parte II, serie A, anno
2009).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 367/2024 del 21.11.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2 La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cicciano (NA) in via De Flaviis n. 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. anche nell'interesse della Parte_2 figlia minore quale residenza privilegiata della stessa, ed in ogni caso fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER la figlia minorenne
La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Data la vicinanza delle abitazioni dove risiedono i coniugi, la minore pur restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna ha la facoltà di decidere con quale genitore trascorrere le giornate, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con
3 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 16
GIUGNO di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia euro € 100,00
(cento euro) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del sig. nella misura Parte_2 del 100%
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La sig.ra risiede presso la madre, in Cicciano, in Via De Flaviis 22, dalla Parte_1 quale riceve l'aiuto che le consente di esser economicamente autosufficiente e pertanto rinuncia ad ogni richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.)
l'ascolto della stessa.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n.
898.
4 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio il giorno 31.08.2009 in Cicciano (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.42, Serie II, Parte A, Anno
2009);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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