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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 620/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Corleone, Via Dietro San Leonardo n. 50 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Di Miceli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: congedo straordinario
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 17.03.2021 la ricorrente indicata in epigrafe,
esponendo di essere lavoratrice agricola alle dipendenze dell'Azienda di
Vassallo LE con mansioni di giardiniere, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo, quale unico familiare convivente, il riconoscimento del diritto di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere la nonna disabile grave, con condanna dell'Istituto al pagamento delle corrispondenti somme.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso può trovare accoglimento.
L'art. 42, co. 5 e 5 bis, d. l.vo n. 151/2001, dispone: “
5. Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente,
ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi,
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il
congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti
sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
pag. 3 cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.”.
Le disposizioni sopra riportate configurano dunque per il lavoratore dipendente che assista il coniuge o altri familiari conviventi in condizione di
“handicap” grave, il diritto ad usufruire del congedo straordinario, fino al limite massimo di due anni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 03.07.2012, ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 42, co. 5 D.Lgs n. 151/2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario anche il parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità grave.
La Suprema Corte in tema ha argomentato come segue: “L'art. 42, 5 comma del
d.lgs.151/2001 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i
genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due
anni". L'art.4, comma 2 della 1.53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di
congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni". L'art.2 del DM 278/2000
prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato
per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita
lavorativa." Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano
pag. 4 letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi
fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di
uno; talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto
nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui
avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. Le stesse norme,
invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2,
3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti
non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di
entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista
situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza
che la legge è protesa ad assicurare. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente,
la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha
modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma
5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la
durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011,
deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle
indicazioni fornite dalla Circolare 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare CP_2
del 12.3.2004 n. 31). Cass., sez. L, sent. n. 11031 del 5.5.2017; cfr.: Cass., sez. CP_2
pag. 5 L, sent. 26605 del 23.11.2020).
Ciò posto la ricorrente deduce che:
- è l'unico soggetto convivente, presso l'abitazione sita in Marineo, Via
Agrigento n. 105, con la nonna IG soggetto invalido con Persona_1
diritto all'accompagnamento nonché affetta da disabilità grave e certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- è parente entro il terzo grado e in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 203/2013 rientra nella categoria dei soggetti idonei ad assistere la nonna disabile.
In effetti dalla documentazione versata in atti e alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la ricorrente ha diritto ad usufruire dei giorni di congedo per il familiare portatore di “handicap” in situazione di gravità, come richiesto in ricorso.
In particolare è risultato provato che la ricorrente:
- era lavoratrice agricola alle dipendenze dell'Azienda di VA LE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di giardiniere (cfr. doc.
1e 2);
- al momento della presentazione della domanda era convivente dal 22.10.2020
con la nonna IG , parente di secondo grado, soggetto Persona_1
invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non pag. 6 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (cfr. doc. 3, 4 e 8).
Pertanto, è risultato documentalmente provato, come il provvedimento di rigetto della domanda dell' di cui alla nota del 16.11.2020 che comunicava CP_1
alla ricorrente che la domanda di congedo straordinario non era stata accolta in quanto: “…. la richiedente risulta non convivente con il disabile in situazione di
gravità” era illegittimo (cfr. doc. 6).
Il provvedimento con cui l' ha rigettato la domanda di congedo CP_1
straordinario di cui all'art. 42 5 comma D.Lgs n. 151/2001 presentata dalla ricorrente e oggetto del presente giudizio deve, quindi, essere dichiarato illegittimo sussistendo il requisito della convivenza con la nonna disabile grave.
Per l'effetto va dichiarato che la ricorrente ha diritto di godere del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per i giorni,
compresi dal 15.11.2020 al 15.11.2021 per assistere la nonna Persona_1
disabile grave, con condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_1
corrispondente, oltre regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
pag. 7
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento del ricorso
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di reiezione emesso dall' in CP_1
data 16.11.2020;
- per l'effetto, dichiara che ha diritto di godere del congedo Parte_1
straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per i giorni,
compresi dal 15.11.2020 al 15.11.2021 per assistere la nonna Persona_1
disabile grave;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_1
corrispondente oltre regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurata;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 620/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Corleone, Via Dietro San Leonardo n. 50 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Di Miceli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: congedo straordinario
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 17.03.2021 la ricorrente indicata in epigrafe,
esponendo di essere lavoratrice agricola alle dipendenze dell'Azienda di
Vassallo LE con mansioni di giardiniere, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo, quale unico familiare convivente, il riconoscimento del diritto di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere la nonna disabile grave, con condanna dell'Istituto al pagamento delle corrispondenti somme.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso può trovare accoglimento.
L'art. 42, co. 5 e 5 bis, d. l.vo n. 151/2001, dispone: “
5. Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente,
ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi,
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il
congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti
sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
pag. 3 cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.”.
Le disposizioni sopra riportate configurano dunque per il lavoratore dipendente che assista il coniuge o altri familiari conviventi in condizione di
“handicap” grave, il diritto ad usufruire del congedo straordinario, fino al limite massimo di due anni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 03.07.2012, ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 42, co. 5 D.Lgs n. 151/2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario anche il parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità grave.
La Suprema Corte in tema ha argomentato come segue: “L'art. 42, 5 comma del
d.lgs.151/2001 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i
genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due
anni". L'art.4, comma 2 della 1.53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di
congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni". L'art.2 del DM 278/2000
prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato
per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita
lavorativa." Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano
pag. 4 letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi
fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di
uno; talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto
nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui
avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. Le stesse norme,
invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2,
3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti
non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di
entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista
situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza
che la legge è protesa ad assicurare. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente,
la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha
modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma
5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la
durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011,
deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle
indicazioni fornite dalla Circolare 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare CP_2
del 12.3.2004 n. 31). Cass., sez. L, sent. n. 11031 del 5.5.2017; cfr.: Cass., sez. CP_2
pag. 5 L, sent. 26605 del 23.11.2020).
Ciò posto la ricorrente deduce che:
- è l'unico soggetto convivente, presso l'abitazione sita in Marineo, Via
Agrigento n. 105, con la nonna IG soggetto invalido con Persona_1
diritto all'accompagnamento nonché affetta da disabilità grave e certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- è parente entro il terzo grado e in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 203/2013 rientra nella categoria dei soggetti idonei ad assistere la nonna disabile.
In effetti dalla documentazione versata in atti e alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la ricorrente ha diritto ad usufruire dei giorni di congedo per il familiare portatore di “handicap” in situazione di gravità, come richiesto in ricorso.
In particolare è risultato provato che la ricorrente:
- era lavoratrice agricola alle dipendenze dell'Azienda di VA LE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di giardiniere (cfr. doc.
1e 2);
- al momento della presentazione della domanda era convivente dal 22.10.2020
con la nonna IG , parente di secondo grado, soggetto Persona_1
invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non pag. 6 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (cfr. doc. 3, 4 e 8).
Pertanto, è risultato documentalmente provato, come il provvedimento di rigetto della domanda dell' di cui alla nota del 16.11.2020 che comunicava CP_1
alla ricorrente che la domanda di congedo straordinario non era stata accolta in quanto: “…. la richiedente risulta non convivente con il disabile in situazione di
gravità” era illegittimo (cfr. doc. 6).
Il provvedimento con cui l' ha rigettato la domanda di congedo CP_1
straordinario di cui all'art. 42 5 comma D.Lgs n. 151/2001 presentata dalla ricorrente e oggetto del presente giudizio deve, quindi, essere dichiarato illegittimo sussistendo il requisito della convivenza con la nonna disabile grave.
Per l'effetto va dichiarato che la ricorrente ha diritto di godere del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per i giorni,
compresi dal 15.11.2020 al 15.11.2021 per assistere la nonna Persona_1
disabile grave, con condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_1
corrispondente, oltre regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
pag. 7
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento del ricorso
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di reiezione emesso dall' in CP_1
data 16.11.2020;
- per l'effetto, dichiara che ha diritto di godere del congedo Parte_1
straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per i giorni,
compresi dal 15.11.2020 al 15.11.2021 per assistere la nonna Persona_1
disabile grave;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_1
corrispondente oltre regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurata;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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