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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 682/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Eugenio Gollini e Davide Fazzi
contro
:
Controparte_1
Avv. Enrico Mattia Sacchi
Fatti di causa Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (nel prosieguo solo Controparte_1
, proprietaria dell'immobile sito in Modena alla via Emilia Ovest n. 170, interno 703, CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena esponendo che: Parte_1
- con contratto concluso il 10.12.2009 e registrato il 15.12.2009 concedeva detto immobile in locazione ad uso abitativo a Marina Rebonato;
- il 3.3.2011, la conduttrice cedeva il contratto di locazione ad la quale, a propria volta, il Parte_2
3.2.2014 lo cedeva a che il 16.9.2015 lo cedeva alla CP_2 Pt_1
- il 16.9.2015 quale l.r. di immetteva la nella detenzione dell'immobile CP_1 CP_1 Pt_1 dandone atto all'Agenzia delle Entrate, ma senza stipulare alcun contratto di locazione e senza stipulare alcun accordo di subentro di quest'ultima alla precedente conduttrice;
- la provvedeva regolarmente al pagamento di € 400 mensili, oltre spese, fino al mese di agosto Pt_1
2016 quando, pur continuando a godere dell'immobile, interrompeva i pagamenti;
pagina 1 di 7 - instaurava nei confronti della un procedimento di sfratto per morosità, definito con la CP_1 Pt_1
sentenza n. 1325/2018 con la quale il Tribunale di Modena dichiarava inammissibile la mutatio libelli svolta dall'intimante nella memoria integrativa, ossia la modifica della domanda di risoluzione per inadempimento e riconsegna dell'immobile in azione di rilascio del bene posseduto sine titulo;
- la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo. chiedeva di condannare la alla restituzione dell'immobile, detenuto sine titulo, e al CP_1 Pt_1
pagamento ex art. 2041 c.c. dell'indennizzo di € 400 per ogni mese di occupazione a decorrere dalla data di notifica della citazione per la convalida dello sfratto (27.5.2017) sino all'effettiva riconsegna.
Si costituiva la , eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, stante Pt_1 la contraddittorietà delle allegazioni di parte attrice, e l'inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2042 c.c.; contestava, altresì, la pretesa corresponsione di un indennizzo, non avendo parte attrice provato il danno da occupazione sine titulo.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Modena con sentenza n. 243/2022 condannava la al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.211,19 oltre Pt_1
interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Il Tribunale, ritenuto che la domanda non fosse contraddittoria né indeterminata avendo CP_1 allegato l'inesistenza di un titolo per la detenzione dell'immobile da parte della , affermava che Pt_1
“l'inosservanza eccepita da dell'onere di forma scritta (art. 4 l.
9.12.1998 n. 431) ad Parte_1
substantiam (CC SU 17.9.2015 n. 18214) della locazione abitativa e, quindi, della sua cessione impedisce di ritenere perfezionato il contratto ed essendo incontroverso il possesso dell'immobile in capo alla convenuta, ne va disposta la condanna al suo rilascio”.
Quanto alla domanda di indennizzo, il Tribunale osservava, facendo applicazione del principio iura novit curia, che l'elemento soggettivo (ovvero il dolo) riferibile alla imponesse di ricondurre la Pt_1 fattispecie in esame alla disciplina dell'illecito aquiliano “tant'è che l'attrice quantifica il credito in un importo corrispondente all'intero canone annuo, non a una sua parte, e che la convenuta si difende invocando la giurisprudenza in tema di prova del danno da occupazione sine titulo di bene altrui” e riteneva che l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. rendesse improponibile l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Così qualificata l'azione, il Tribunale, premesso che il danno per occupazione sine titulo non possa ritenersi in re ipsa e necessiti dell'allegazione dei suoi elementi costitutivi, pur potendo essere provato per presunzioni, riteneva che avesse soddisfatto il CP_1 proprio onere assertivo e che l'intenzione di mettere l'immobile a reddito fosse sufficientemente riscontrata sul piano probatorio dalla continuità con cui il bene era stato locato da oltre dieci anni e dal tentativo della parte attrice di riconseguirne il possesso per metterlo a frutto.
pagina 2 di 7 Il Tribunale determinava il danno secondo equità “assumendo come parametro il canone inizialmente corrisposto dalla convenuta (€ 400,00 mensili) e moltiplicandolo per il numero di mesi trascorso dal
25.7.2017 alla data odierna (quattro anni e sette mesi)”, così ottenendosi la somma di € 22.000 che, maggiorata dagli interessi compensativi sull'importo come annualmente rivalutato dalla data intermedia del 31.10.2019, ammontava a € 23.211,19, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
Il Tribunale escludeva la condanna in futuro per l'eventuale ulteriore danno conseguente alla permanenza nell'immobile, attesa la natura eccezionale dell'art. 644 c.p.c. che ne preclude l'applicazione analogica.
Infine, condannava la alla rifusione in favore di delle spese processuali considerati il Pt_1 CP_1 valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
Avverso la sentenza proponeva appello la affidandolo a tre motivi, cui resisteva Pt_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
a) sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado. L'appellante insiste affinché venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione di primo grado per indeterminatezza e contraddittorietà della domanda rilevando che, contraddittoriamente, ha fondato la domanda di restituzione CP_1 dell'immobile su tre diverse “ragioni tecnico giuridiche”, ossia: “l'esistenza di un contratto di locazione e la cessione del medesimo a favore della sig.ra l'occupazione dell'immobile sine Pt_1 titulo e l'occupazione in forza di un atto unilaterale” (p.
4-5 atto di appello);
b) sull'erronea applicazione del principio iura novit curia. L'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione di tale principio laddove ha qualificato in termini di dolo la mala fede imputata alla nella detenzione dell'immobile successivamente alla notifica dell'intimazione di Pt_1
sfratto per morosità – comunque non configurabile – e ha omesso di considerare che aveva CP_1 allegato un titolo di natura contrattuale al fine di affermare la detenzione qualificata dell'immobile in capo alla . Infine, ribadisce l'inammissibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato proposta Pt_1 in violazione dell'art. 2042 c.c.;
c) sulla contestuale richiesta di corresponsione di indennizzo avanzata da in primo grado. CP_1
L'appellante esclude che possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione sine titulo dal momento che non ha fornito la prova di aver subito un danno causato dall'occupazione CP_1 dell'immobile né ha provato la concreta intenzione di metterlo a frutto.
pagina 3 di 7 ***
Il primo motivo non merita accoglimento giacché infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le domande di rilascio dell'immobile e di arricchimento senza causa proposte da on sono né indeterminate né contradditorie, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale. CP_1
In atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, fonda chiaramente le CP_1 proprie pretese sulla mancanza di un titolo che legittimi la permanenza nell'immobile della . Pt_1
Nonostante, infatti, secondo la prospettazione di parte attrice la detenesse in origine l'immobile Pt_1
su consenso di in atto di citazione è chiaramente allegata la mancata stipulazione di un CP_1
contratto di locazione valido o di altro accordo di subentro della nel contratto di locazione Pt_1 sussistente tra e la precedente conduttrice dell'immobile (cfr. p. 2 atto di citazione: “il Sig. CP_1
, legale rappresentante pro tempore della immetteva nella CP_1 Controparte_1 CP_1 Pt_3 detenzione dell'immobile…la Sig.ra stipulare alcun contratto di locazione e Parte_4 senza stipulare alcun accordo di subentro di quest'ultima rispetto alla precedente conduttrice”; p. 3 atto di citazione laddove ffermare che “è pacifico…che tra l'odierna attrice e la Sig.ra CP_1 [...]
non sia mai intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo” e che “quest'ultimo Parte_1
richiede la forma scritta ad substantiam e, in difetto di tale requisito, il contratto è giuridicamente nullo”) ed è altresì dichiarata l'intenzione di di “procedere nei confronti della Sig.ra CP_1 [...]
al fine di ottenere la restituzione dell'immobile, detenuto senza titolo, di proprietà Parte_1 dell'attrice” (p. 3 atto di citazione), avendo la mancato di corrispondere in favore della Pt_1 CP_1 il corrispettivo concordato per il godimento del bene a partire dall'agosto 2016.
Pertanto, la domanda è determinata e affatto contraddittoria. Infatti, l'esistenza di un contratto di locazione valido ed efficace tra e la fu dedotta dalla prima nel precedente e diverso CP_1 Pt_1
giudizio, ossia il procedimento di convalida di sfratto per morosità radicato nei confronti della e Pt_1 non nell'atto introduttivo del presente giudizio in cui, come anzidetto, deduce la mancanza di CP_1
un valido titolo contrattuale e si limita a descrivere il giudizio precedente, definito con una pronuncia in rito. Inoltre, è irrilevante il riferimento “all'atto unilaterale di godimento di immobile senza assunto obbligo di prestazione” contenuto alla pagina n. 4 dell'atto di citazione di primo grado, giacché si tratta di un mero richiamo alla sentenza che definì il procedimento di convalida di sfratto per morosità laddove si limita a esporre che, in origine, la occupò l'immobile con il suo consenso e CP_1 Pt_1
dunque lecitamente.
Del pari, è infondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale, infatti, ha correttamente applicato il principio iura novit curia che, come osservato anche nella sentenza impugnata, consente al giudice di qualificare diversamente dalle parti il rapporto dedotto e l'azione esercitata con il limite pagina 4 di 7 dell'immutazione della fattispecie, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. civ. n. 15368/2022; Cass. civ.
n. 5832/2021).
Infatti, il Tribunale non è senz'altro incorso nell'errore di “stravolgere” i fatti come allegati da CP_1
e di “formulare nuove ipotetiche prospettazioni prive di fondamento e di alcuna motivazione tecnico- giuridica” (p. 8 atto di appello). In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nel primo grado di giudizio a allegato la mancanza di un valido titolo contrattuale che legittimi la CP_1 permanenza della nell'immobile e il Tribunale ha ordinato il rilascio dell'immobile dopo aver Pt_1
accertato la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo e della sua cessione per mancanza di forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam, con statuizione che non è specificamente censurata dalla parte appellante. Pertanto, è da escludersi che sussista un valido contratto locatizio tra la e Pt_1
he impedisca la qualificazione della fattispecie in esame in termini di illecito aquiliano. CP_1
Quanto all'elemento soggettivo, occorre rilevare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado a allegato la mala fede della a lei riferibile a partire dal momento in cui ricevette CP_1 Pt_1 la formale richiesta di rilascio dell'immobile a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 27.5.2017. Dunque, anche sotto questo profilo il Tribunale, nel riqualificare la domanda, è rimasto aderente alla prospettazione di parte attrice, qualificando la mala fede in termini di dolo. Parte appellante, peraltro, non spiega le ragioni per le quali ritiene che tale equiparazione non sia corretta, limitandosi ad una censura sprovvista della necessaria parte argomentativa che confuti e contrasti la decisione assunta dal giudice di primo grado che comunque è condivisibile.
Inoltre, deve escludersi che il lasso di tempo intercorso tra le azioni assunte da nei confronti CP_1 della abbia ingenerato in quest'ultima la convinzione di detenere l'immobile in buona fede per Pt_1 non essere “così palese” (cfr. p. 8 atto di appello) la volontà di di ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile. L'argomento è del tutto destituito di fondamento giacché le azioni intraprese da CP_1
sono temporalmente ravvicinate e, al contrario di quanto sostenuto, dimostrano il chiaro e intento – mai contraddetto da condotte di segno diverso – di ottenere il rilascio dell'immobile atteso che, definitosi il procedimento di convalida di sfratto per morosità con la sentenza n. 1325/2018 del Tribunale di
Modena pubblicata il 19.7.2018, avviò la procedura di mediazione risale al settembre 2019 e CP_1 nel luglio 2020 notificò alla l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Pt_1
pagina 5 di 7 Pertanto, ferma la qualificazione della fattispecie in termini di illecito aquiliano, è assorbito l'esame del secondo motivo di gravame nel quale l'appellante insiste sull'inammissibilità dell'azione ex art. 2041
c.c.
Infine, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, perché infondato.
La giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella sentenza impugnata, ritiene che «nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente
“in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto» (Cass. civ.
n. 14268/2021). Si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
33645/2022, hanno precisato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e che, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva, l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento deve essere specificatamente contestata dal convenuto costituito (art. 115 c. 1 c.p.c.) e che solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la concreta intenzione di mettere l'immobile a frutto è stata affermata da n CP_1
atto di citazione di primo grado e non è stata specificamente contestata dalla la quale si è Pt_1 limitata ad affermare in via generale, senza alcun riferimento specifico alla proprietaria che “il CP_1 risarcimento del danno da occupazione sine titulo…configura un danno punitivo, se non viene provata la concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile in questione” (cfr. p. 5 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 6 di 7 Ad ogni modo, le censure poste dall'appellante non superano le ampie e coerenti valutazioni espresse sul punto nell'impugnata sentenza alla luce delle circostanze di fatto pacifiche e di quelle documentali che senz'altro comprovano la concreta e pervicace intenzione di di riconseguire il possesso CP_1 dell'immobile e di metterlo a frutto, tenuto conto che tale volontà è stata coltivata dal momento in cui la ha cessato di versare il corrispettivo concordato mediante la proposizione di iniziative Pt_1 giudiziarie nei confronti di quest'ultima e che il bene è stato locato da on continuità a partire CP_1
dal 2009 e in favore di tre diverse parti conduttrici succedutesi nel tempo (Marina Rebonato, Pt_2
e prima di essere occupato dalla a partire dal settembre 2015.
[...] CP_2 Pt_1
Dunque, attesa la certa volontà di di mettere a frutto il bene e la facile locabilità del bene CP_1
dimostrata dal susseguirsi per anni di contratti di locazione senza soluzione di continuità, può ritenersi provato per presunzioni, plurime precise e concordanti, il danno patito da in ragione CP_1 dell'illegittima occupazione da parte della Pt_1
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura della causa ed allo scaglione di valore applicato nell'impugnata sentenza, sul punto non censurata, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Si dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 243/2022 del Tribunale di Parte_1
Modena e lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 grado che liquida in € 4.500 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 10.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 682/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Eugenio Gollini e Davide Fazzi
contro
:
Controparte_1
Avv. Enrico Mattia Sacchi
Fatti di causa Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (nel prosieguo solo Controparte_1
, proprietaria dell'immobile sito in Modena alla via Emilia Ovest n. 170, interno 703, CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena esponendo che: Parte_1
- con contratto concluso il 10.12.2009 e registrato il 15.12.2009 concedeva detto immobile in locazione ad uso abitativo a Marina Rebonato;
- il 3.3.2011, la conduttrice cedeva il contratto di locazione ad la quale, a propria volta, il Parte_2
3.2.2014 lo cedeva a che il 16.9.2015 lo cedeva alla CP_2 Pt_1
- il 16.9.2015 quale l.r. di immetteva la nella detenzione dell'immobile CP_1 CP_1 Pt_1 dandone atto all'Agenzia delle Entrate, ma senza stipulare alcun contratto di locazione e senza stipulare alcun accordo di subentro di quest'ultima alla precedente conduttrice;
- la provvedeva regolarmente al pagamento di € 400 mensili, oltre spese, fino al mese di agosto Pt_1
2016 quando, pur continuando a godere dell'immobile, interrompeva i pagamenti;
pagina 1 di 7 - instaurava nei confronti della un procedimento di sfratto per morosità, definito con la CP_1 Pt_1
sentenza n. 1325/2018 con la quale il Tribunale di Modena dichiarava inammissibile la mutatio libelli svolta dall'intimante nella memoria integrativa, ossia la modifica della domanda di risoluzione per inadempimento e riconsegna dell'immobile in azione di rilascio del bene posseduto sine titulo;
- la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo. chiedeva di condannare la alla restituzione dell'immobile, detenuto sine titulo, e al CP_1 Pt_1
pagamento ex art. 2041 c.c. dell'indennizzo di € 400 per ogni mese di occupazione a decorrere dalla data di notifica della citazione per la convalida dello sfratto (27.5.2017) sino all'effettiva riconsegna.
Si costituiva la , eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, stante Pt_1 la contraddittorietà delle allegazioni di parte attrice, e l'inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2042 c.c.; contestava, altresì, la pretesa corresponsione di un indennizzo, non avendo parte attrice provato il danno da occupazione sine titulo.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Modena con sentenza n. 243/2022 condannava la al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.211,19 oltre Pt_1
interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Il Tribunale, ritenuto che la domanda non fosse contraddittoria né indeterminata avendo CP_1 allegato l'inesistenza di un titolo per la detenzione dell'immobile da parte della , affermava che Pt_1
“l'inosservanza eccepita da dell'onere di forma scritta (art. 4 l.
9.12.1998 n. 431) ad Parte_1
substantiam (CC SU 17.9.2015 n. 18214) della locazione abitativa e, quindi, della sua cessione impedisce di ritenere perfezionato il contratto ed essendo incontroverso il possesso dell'immobile in capo alla convenuta, ne va disposta la condanna al suo rilascio”.
Quanto alla domanda di indennizzo, il Tribunale osservava, facendo applicazione del principio iura novit curia, che l'elemento soggettivo (ovvero il dolo) riferibile alla imponesse di ricondurre la Pt_1 fattispecie in esame alla disciplina dell'illecito aquiliano “tant'è che l'attrice quantifica il credito in un importo corrispondente all'intero canone annuo, non a una sua parte, e che la convenuta si difende invocando la giurisprudenza in tema di prova del danno da occupazione sine titulo di bene altrui” e riteneva che l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. rendesse improponibile l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Così qualificata l'azione, il Tribunale, premesso che il danno per occupazione sine titulo non possa ritenersi in re ipsa e necessiti dell'allegazione dei suoi elementi costitutivi, pur potendo essere provato per presunzioni, riteneva che avesse soddisfatto il CP_1 proprio onere assertivo e che l'intenzione di mettere l'immobile a reddito fosse sufficientemente riscontrata sul piano probatorio dalla continuità con cui il bene era stato locato da oltre dieci anni e dal tentativo della parte attrice di riconseguirne il possesso per metterlo a frutto.
pagina 2 di 7 Il Tribunale determinava il danno secondo equità “assumendo come parametro il canone inizialmente corrisposto dalla convenuta (€ 400,00 mensili) e moltiplicandolo per il numero di mesi trascorso dal
25.7.2017 alla data odierna (quattro anni e sette mesi)”, così ottenendosi la somma di € 22.000 che, maggiorata dagli interessi compensativi sull'importo come annualmente rivalutato dalla data intermedia del 31.10.2019, ammontava a € 23.211,19, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
Il Tribunale escludeva la condanna in futuro per l'eventuale ulteriore danno conseguente alla permanenza nell'immobile, attesa la natura eccezionale dell'art. 644 c.p.c. che ne preclude l'applicazione analogica.
Infine, condannava la alla rifusione in favore di delle spese processuali considerati il Pt_1 CP_1 valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
Avverso la sentenza proponeva appello la affidandolo a tre motivi, cui resisteva Pt_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
a) sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado. L'appellante insiste affinché venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione di primo grado per indeterminatezza e contraddittorietà della domanda rilevando che, contraddittoriamente, ha fondato la domanda di restituzione CP_1 dell'immobile su tre diverse “ragioni tecnico giuridiche”, ossia: “l'esistenza di un contratto di locazione e la cessione del medesimo a favore della sig.ra l'occupazione dell'immobile sine Pt_1 titulo e l'occupazione in forza di un atto unilaterale” (p.
4-5 atto di appello);
b) sull'erronea applicazione del principio iura novit curia. L'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione di tale principio laddove ha qualificato in termini di dolo la mala fede imputata alla nella detenzione dell'immobile successivamente alla notifica dell'intimazione di Pt_1
sfratto per morosità – comunque non configurabile – e ha omesso di considerare che aveva CP_1 allegato un titolo di natura contrattuale al fine di affermare la detenzione qualificata dell'immobile in capo alla . Infine, ribadisce l'inammissibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato proposta Pt_1 in violazione dell'art. 2042 c.c.;
c) sulla contestuale richiesta di corresponsione di indennizzo avanzata da in primo grado. CP_1
L'appellante esclude che possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione sine titulo dal momento che non ha fornito la prova di aver subito un danno causato dall'occupazione CP_1 dell'immobile né ha provato la concreta intenzione di metterlo a frutto.
pagina 3 di 7 ***
Il primo motivo non merita accoglimento giacché infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le domande di rilascio dell'immobile e di arricchimento senza causa proposte da on sono né indeterminate né contradditorie, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale. CP_1
In atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, fonda chiaramente le CP_1 proprie pretese sulla mancanza di un titolo che legittimi la permanenza nell'immobile della . Pt_1
Nonostante, infatti, secondo la prospettazione di parte attrice la detenesse in origine l'immobile Pt_1
su consenso di in atto di citazione è chiaramente allegata la mancata stipulazione di un CP_1
contratto di locazione valido o di altro accordo di subentro della nel contratto di locazione Pt_1 sussistente tra e la precedente conduttrice dell'immobile (cfr. p. 2 atto di citazione: “il Sig. CP_1
, legale rappresentante pro tempore della immetteva nella CP_1 Controparte_1 CP_1 Pt_3 detenzione dell'immobile…la Sig.ra stipulare alcun contratto di locazione e Parte_4 senza stipulare alcun accordo di subentro di quest'ultima rispetto alla precedente conduttrice”; p. 3 atto di citazione laddove ffermare che “è pacifico…che tra l'odierna attrice e la Sig.ra CP_1 [...]
non sia mai intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo” e che “quest'ultimo Parte_1
richiede la forma scritta ad substantiam e, in difetto di tale requisito, il contratto è giuridicamente nullo”) ed è altresì dichiarata l'intenzione di di “procedere nei confronti della Sig.ra CP_1 [...]
al fine di ottenere la restituzione dell'immobile, detenuto senza titolo, di proprietà Parte_1 dell'attrice” (p. 3 atto di citazione), avendo la mancato di corrispondere in favore della Pt_1 CP_1 il corrispettivo concordato per il godimento del bene a partire dall'agosto 2016.
Pertanto, la domanda è determinata e affatto contraddittoria. Infatti, l'esistenza di un contratto di locazione valido ed efficace tra e la fu dedotta dalla prima nel precedente e diverso CP_1 Pt_1
giudizio, ossia il procedimento di convalida di sfratto per morosità radicato nei confronti della e Pt_1 non nell'atto introduttivo del presente giudizio in cui, come anzidetto, deduce la mancanza di CP_1
un valido titolo contrattuale e si limita a descrivere il giudizio precedente, definito con una pronuncia in rito. Inoltre, è irrilevante il riferimento “all'atto unilaterale di godimento di immobile senza assunto obbligo di prestazione” contenuto alla pagina n. 4 dell'atto di citazione di primo grado, giacché si tratta di un mero richiamo alla sentenza che definì il procedimento di convalida di sfratto per morosità laddove si limita a esporre che, in origine, la occupò l'immobile con il suo consenso e CP_1 Pt_1
dunque lecitamente.
Del pari, è infondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale, infatti, ha correttamente applicato il principio iura novit curia che, come osservato anche nella sentenza impugnata, consente al giudice di qualificare diversamente dalle parti il rapporto dedotto e l'azione esercitata con il limite pagina 4 di 7 dell'immutazione della fattispecie, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. civ. n. 15368/2022; Cass. civ.
n. 5832/2021).
Infatti, il Tribunale non è senz'altro incorso nell'errore di “stravolgere” i fatti come allegati da CP_1
e di “formulare nuove ipotetiche prospettazioni prive di fondamento e di alcuna motivazione tecnico- giuridica” (p. 8 atto di appello). In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nel primo grado di giudizio a allegato la mancanza di un valido titolo contrattuale che legittimi la CP_1 permanenza della nell'immobile e il Tribunale ha ordinato il rilascio dell'immobile dopo aver Pt_1
accertato la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo e della sua cessione per mancanza di forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam, con statuizione che non è specificamente censurata dalla parte appellante. Pertanto, è da escludersi che sussista un valido contratto locatizio tra la e Pt_1
he impedisca la qualificazione della fattispecie in esame in termini di illecito aquiliano. CP_1
Quanto all'elemento soggettivo, occorre rilevare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado a allegato la mala fede della a lei riferibile a partire dal momento in cui ricevette CP_1 Pt_1 la formale richiesta di rilascio dell'immobile a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 27.5.2017. Dunque, anche sotto questo profilo il Tribunale, nel riqualificare la domanda, è rimasto aderente alla prospettazione di parte attrice, qualificando la mala fede in termini di dolo. Parte appellante, peraltro, non spiega le ragioni per le quali ritiene che tale equiparazione non sia corretta, limitandosi ad una censura sprovvista della necessaria parte argomentativa che confuti e contrasti la decisione assunta dal giudice di primo grado che comunque è condivisibile.
Inoltre, deve escludersi che il lasso di tempo intercorso tra le azioni assunte da nei confronti CP_1 della abbia ingenerato in quest'ultima la convinzione di detenere l'immobile in buona fede per Pt_1 non essere “così palese” (cfr. p. 8 atto di appello) la volontà di di ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile. L'argomento è del tutto destituito di fondamento giacché le azioni intraprese da CP_1
sono temporalmente ravvicinate e, al contrario di quanto sostenuto, dimostrano il chiaro e intento – mai contraddetto da condotte di segno diverso – di ottenere il rilascio dell'immobile atteso che, definitosi il procedimento di convalida di sfratto per morosità con la sentenza n. 1325/2018 del Tribunale di
Modena pubblicata il 19.7.2018, avviò la procedura di mediazione risale al settembre 2019 e CP_1 nel luglio 2020 notificò alla l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Pt_1
pagina 5 di 7 Pertanto, ferma la qualificazione della fattispecie in termini di illecito aquiliano, è assorbito l'esame del secondo motivo di gravame nel quale l'appellante insiste sull'inammissibilità dell'azione ex art. 2041
c.c.
Infine, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, perché infondato.
La giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella sentenza impugnata, ritiene che «nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente
“in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto» (Cass. civ.
n. 14268/2021). Si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
33645/2022, hanno precisato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e che, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva, l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento deve essere specificatamente contestata dal convenuto costituito (art. 115 c. 1 c.p.c.) e che solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la concreta intenzione di mettere l'immobile a frutto è stata affermata da n CP_1
atto di citazione di primo grado e non è stata specificamente contestata dalla la quale si è Pt_1 limitata ad affermare in via generale, senza alcun riferimento specifico alla proprietaria che “il CP_1 risarcimento del danno da occupazione sine titulo…configura un danno punitivo, se non viene provata la concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile in questione” (cfr. p. 5 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 6 di 7 Ad ogni modo, le censure poste dall'appellante non superano le ampie e coerenti valutazioni espresse sul punto nell'impugnata sentenza alla luce delle circostanze di fatto pacifiche e di quelle documentali che senz'altro comprovano la concreta e pervicace intenzione di di riconseguire il possesso CP_1 dell'immobile e di metterlo a frutto, tenuto conto che tale volontà è stata coltivata dal momento in cui la ha cessato di versare il corrispettivo concordato mediante la proposizione di iniziative Pt_1 giudiziarie nei confronti di quest'ultima e che il bene è stato locato da on continuità a partire CP_1
dal 2009 e in favore di tre diverse parti conduttrici succedutesi nel tempo (Marina Rebonato, Pt_2
e prima di essere occupato dalla a partire dal settembre 2015.
[...] CP_2 Pt_1
Dunque, attesa la certa volontà di di mettere a frutto il bene e la facile locabilità del bene CP_1
dimostrata dal susseguirsi per anni di contratti di locazione senza soluzione di continuità, può ritenersi provato per presunzioni, plurime precise e concordanti, il danno patito da in ragione CP_1 dell'illegittima occupazione da parte della Pt_1
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura della causa ed allo scaglione di valore applicato nell'impugnata sentenza, sul punto non censurata, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Si dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 243/2022 del Tribunale di Parte_1
Modena e lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 grado che liquida in € 4.500 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 10.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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