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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5099/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5099/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Pt_2
con l'Avv. Cristiano Re
ricorrenti contro
e Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. Denis Tartaglione
resistente
premesso
che
- con atto notificato il 19.12.23 i IG.ri hanno instaurato il presente Parte_1
procedimento intimando ai IG.ri lo sfratto per finito comodato al Parte_3
pagina 1 di 7 29.4.21 del box auto sito in Torino, via Quarello n. 4 catastalmente censito al NCEU al
F. 1465, part. 74, sub. 6;
- i IG.ri si sono costituiti in giudizio ed hanno proposto opposizione Parte_3
contestando che i IG.ri siano proprietari del bene e asserendo di aver Parte_1
titolo al godimento, trattandosi di box realizzato su un parcheggio su suolo condominiale assegnato all'alloggio che avevano acquistato il 30.4.18 dagli stessi
IG.ri Parte_1
- con ordinanza del 20.3.24 è stata disposta la conversione del rito, è stata prescritta la mediazione obbligatoria ed è stato assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4.10.23 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i IG.ri che con rogito del 30.4.18 avevano ceduto ai IG.ri Parte_1 Parte_3
un alloggio con cantina dello stabile di via Quarello n. 4, hanno agito in giudizio chiedendo la condanna dei IG.ri alla restituzione del box concesso in Parte_3
comodato agli odierni resistenti con contratto del 30.4.18 per il triennio dal 30.4.18 al
29.4.21;
- i IG.ri si sono opposti alla domanda eccependo che i IG.ri Parte_3 Parte_1
non sarebbero titolari del box che, in realtà, sarebbe stato eretto su suolo condominiale pagina 2 di 7 e affermando che il sedime su cui insiste era un posto auto del cortile condominiale assegnato all'appartamento da loro acquistato;
- la deduzione è irrituale quale domanda riconvenzionale di accertamento, essendo stata proposta per la prima volta con la memoria integrativa ex art. 624 c.p.c. senza instare per il differimento d'udienza ex art. 618 c.p.c., ma può essere presa in considerazione come mera difesa e riguarda, comunque, un profilo vagliabile anche d'ufficio perché inerisce ad un presupposto della domanda;
- a sostengo dell'opposizione i IG.ri hanno richiamato il consolidato Parte_3
principio giurisprudenziale secondo il quale "chiunque abbia la disponibilità di fatto di
una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente
concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione,
allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la
restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di
proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione,
mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo
godimento" (Cass. 20371/13 che ha precisato che "una volta provata la disponibilità di
un bene e la sua concessione ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di
avere valido titolo da opporre per poterne continuare la detenzione");
- la pronuncia, identica alle decine che l'hanno preceduta in materia di comodato e di locazione, subordina, dunque, la legittimazione del concedente ad ottenere la restituzione della cosa alla presenza in capo al medesimo concedente di un "titolo non contrario a norme di ordine pubblico": titolo che può consistere nella proprietà, in altro diritto reale o in un diritto di godimento così come accade nelle ipotesi di subcomodato e di sublocazione;
pagina 3 di 7 - pertanto, ancor prima di verificare se i resistenti abbiano un "titolo diverso per il godimento della cosa", occorre appurare se i IG.ri avessero "la Parte_1
disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine
pubblico" e, quindi, se potessero legittimamente trasferire la detenzione del bene ai
IG.ri Parte_3
- il box oggetto di causa è stato realizzato in forza di concessione rilasciata all'Istituto
Autonomo Case Popolari nel 1978 (docc. 9a e 9b att.);
- con rogito del 4.5.84 il IG. dante causa dei ricorrenti, ha Persona_1
acquistato dall'Istituto Autonomo Case Popolari l'alloggio al decimo piano e la cantina n. 27 (doc. 1 conv.) nonché la proprietà "pro quota delle cose indivise dell'edificio,
come per legge, nonché la quota proporzionale delle pertinenze come specificate nei regolamenti di condominio";
- l'atto di compravendita non ha previsto, per contro, la cessione in piena ed esclusiva proprietà del posto auto, né si può ritenere che sia stato trasferito quale pertinenza perché la riportata clausola fa espresso riferimento alle quote proporzionali e l'art. 1 del regolamento (doc. 8 conv.) specifica che le aree delimitate in giallo nell'allegata planimetria (doc. 13 conv.), che comprendono i posti auto, sono di "di proprietà
indivisibile a tutti i condomini";
- ciò nonostante, nella "ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano" del
7.8.96 (doc. 10 att.) sotto la dizione "intestazione - titolo" è stato annotato:
"1. (…) proprietario del fabbricato;
Parte_4
2. Agenzia Territoriale per la Casa"
- nella visura attuale (doc. 4 conv.) il box è oggi catastalmente intestato ai ricorrenti
IG.ri quali eredi della IG.ra (madre dei resistenti) che, a sua Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 7 volta, ne sarebbe divenuta proprietaria in seguito alla sentenza di divorzio dal IG.
(padre dei ricorrenti); Parte_4
- occorre, pertanto, stabilire se le risultanze catastali forniscano sufficiente prova della titolarità del box in capo ai comodanti IG.ri Parte_1
- al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che "al di fuori dell'ipotesi della
rivendicazione per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la
proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche
attraverso il ricorso alle risultanze catastali" (Cass. 7567/19 e 16094/03);
- le risultanze catastali non formano dunque piena prova, ma possono assurgere ad elemento indiziario;
- nella fattispecie in esame tale valenza è tuttavia esclusa:
a) dal fatto che l'unico titolo addotto dagli attori, l'originario acquisto da parte del padre,
contemplasse il solo trasferimento dell'alloggio e della cantina affermando che ogni altro diritto fosse ripartito pro quota;
b) dalla planimetria richiamata dall'art. 1 del regolamento condominiale;
c) dal fatto che i ricorrenti, nonostante la tempestiva contestazione avversaria, non abbiano allegato e provato o offerto di provare l'eventuale successiva acquisizione del box a titolo derivativo (quale un successivo frazionamento delle proprietà indivisa e pro quota del parcheggio condominiale, con cessione in via esclusiva dei singoli box ai proprietari delle singole unità immobiliari) o a titolo originario per usucapione;
- in mancanza di altri riscontri, la titolarità del bene in capo ai ricorrenti non è infine desumibile ex art. 116 c.p.c. e 12 bis D.Lgs. 28/10 dalla mancata comparizione personale dei resistenti nel procedimento di mediazione;
- non vi è stata, inoltre, deduzione e prova del fatto che i ricorrenti avessero ricevuto l'immobile in godimento;
pagina 5 di 7 -
per questi motivi
i comodanti IG.ri non hanno dimostrato di aver avuto la Parte_1
disponibilità del box in forza di un idoneo titolo e, conseguentemente, non potevano validamente concederlo in comodato e non sono legittimati a chiederne la restituzione;
- la domanda principale attorea e la domanda subordinata di esecuzione del preliminare,
che postula la titolarità del box, vanno conseguentemente respinte;
- si dà atto, infine, che la presente sentenza non è idonea a formare giudicato nei confronti del e nei confronti dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari, Parte_5
trattandosi di soggetti che non hanno preso parte a questo procedimento;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei IG.ri Parte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 500
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 230
- negoziazione: euro 500
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 850
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.440 oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- considerata la mancata e ingiustificata partecipazione personale dei IG.ri
[...]
l procedimento di mediazione senza che sia stato documentalmente provato Pt_6
pagina 6 di 7 un giustificato impedimento tale da legittimare il conferimento della delega al Difensore
a comparire, ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone infine la condanna dei resistenti al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna in solido e al pagamento a favore di Parte_1 Pt_2 [...]
e delle spese processuali che liquida in Controparte_1 Controparte_2
euro 3.440 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 20 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5099/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Pt_2
con l'Avv. Cristiano Re
ricorrenti contro
e Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. Denis Tartaglione
resistente
premesso
che
- con atto notificato il 19.12.23 i IG.ri hanno instaurato il presente Parte_1
procedimento intimando ai IG.ri lo sfratto per finito comodato al Parte_3
pagina 1 di 7 29.4.21 del box auto sito in Torino, via Quarello n. 4 catastalmente censito al NCEU al
F. 1465, part. 74, sub. 6;
- i IG.ri si sono costituiti in giudizio ed hanno proposto opposizione Parte_3
contestando che i IG.ri siano proprietari del bene e asserendo di aver Parte_1
titolo al godimento, trattandosi di box realizzato su un parcheggio su suolo condominiale assegnato all'alloggio che avevano acquistato il 30.4.18 dagli stessi
IG.ri Parte_1
- con ordinanza del 20.3.24 è stata disposta la conversione del rito, è stata prescritta la mediazione obbligatoria ed è stato assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4.10.23 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i IG.ri che con rogito del 30.4.18 avevano ceduto ai IG.ri Parte_1 Parte_3
un alloggio con cantina dello stabile di via Quarello n. 4, hanno agito in giudizio chiedendo la condanna dei IG.ri alla restituzione del box concesso in Parte_3
comodato agli odierni resistenti con contratto del 30.4.18 per il triennio dal 30.4.18 al
29.4.21;
- i IG.ri si sono opposti alla domanda eccependo che i IG.ri Parte_3 Parte_1
non sarebbero titolari del box che, in realtà, sarebbe stato eretto su suolo condominiale pagina 2 di 7 e affermando che il sedime su cui insiste era un posto auto del cortile condominiale assegnato all'appartamento da loro acquistato;
- la deduzione è irrituale quale domanda riconvenzionale di accertamento, essendo stata proposta per la prima volta con la memoria integrativa ex art. 624 c.p.c. senza instare per il differimento d'udienza ex art. 618 c.p.c., ma può essere presa in considerazione come mera difesa e riguarda, comunque, un profilo vagliabile anche d'ufficio perché inerisce ad un presupposto della domanda;
- a sostengo dell'opposizione i IG.ri hanno richiamato il consolidato Parte_3
principio giurisprudenziale secondo il quale "chiunque abbia la disponibilità di fatto di
una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente
concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione,
allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la
restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di
proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione,
mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo
godimento" (Cass. 20371/13 che ha precisato che "una volta provata la disponibilità di
un bene e la sua concessione ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di
avere valido titolo da opporre per poterne continuare la detenzione");
- la pronuncia, identica alle decine che l'hanno preceduta in materia di comodato e di locazione, subordina, dunque, la legittimazione del concedente ad ottenere la restituzione della cosa alla presenza in capo al medesimo concedente di un "titolo non contrario a norme di ordine pubblico": titolo che può consistere nella proprietà, in altro diritto reale o in un diritto di godimento così come accade nelle ipotesi di subcomodato e di sublocazione;
pagina 3 di 7 - pertanto, ancor prima di verificare se i resistenti abbiano un "titolo diverso per il godimento della cosa", occorre appurare se i IG.ri avessero "la Parte_1
disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine
pubblico" e, quindi, se potessero legittimamente trasferire la detenzione del bene ai
IG.ri Parte_3
- il box oggetto di causa è stato realizzato in forza di concessione rilasciata all'Istituto
Autonomo Case Popolari nel 1978 (docc. 9a e 9b att.);
- con rogito del 4.5.84 il IG. dante causa dei ricorrenti, ha Persona_1
acquistato dall'Istituto Autonomo Case Popolari l'alloggio al decimo piano e la cantina n. 27 (doc. 1 conv.) nonché la proprietà "pro quota delle cose indivise dell'edificio,
come per legge, nonché la quota proporzionale delle pertinenze come specificate nei regolamenti di condominio";
- l'atto di compravendita non ha previsto, per contro, la cessione in piena ed esclusiva proprietà del posto auto, né si può ritenere che sia stato trasferito quale pertinenza perché la riportata clausola fa espresso riferimento alle quote proporzionali e l'art. 1 del regolamento (doc. 8 conv.) specifica che le aree delimitate in giallo nell'allegata planimetria (doc. 13 conv.), che comprendono i posti auto, sono di "di proprietà
indivisibile a tutti i condomini";
- ciò nonostante, nella "ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano" del
7.8.96 (doc. 10 att.) sotto la dizione "intestazione - titolo" è stato annotato:
"1. (…) proprietario del fabbricato;
Parte_4
2. Agenzia Territoriale per la Casa"
- nella visura attuale (doc. 4 conv.) il box è oggi catastalmente intestato ai ricorrenti
IG.ri quali eredi della IG.ra (madre dei resistenti) che, a sua Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 7 volta, ne sarebbe divenuta proprietaria in seguito alla sentenza di divorzio dal IG.
(padre dei ricorrenti); Parte_4
- occorre, pertanto, stabilire se le risultanze catastali forniscano sufficiente prova della titolarità del box in capo ai comodanti IG.ri Parte_1
- al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che "al di fuori dell'ipotesi della
rivendicazione per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la
proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche
attraverso il ricorso alle risultanze catastali" (Cass. 7567/19 e 16094/03);
- le risultanze catastali non formano dunque piena prova, ma possono assurgere ad elemento indiziario;
- nella fattispecie in esame tale valenza è tuttavia esclusa:
a) dal fatto che l'unico titolo addotto dagli attori, l'originario acquisto da parte del padre,
contemplasse il solo trasferimento dell'alloggio e della cantina affermando che ogni altro diritto fosse ripartito pro quota;
b) dalla planimetria richiamata dall'art. 1 del regolamento condominiale;
c) dal fatto che i ricorrenti, nonostante la tempestiva contestazione avversaria, non abbiano allegato e provato o offerto di provare l'eventuale successiva acquisizione del box a titolo derivativo (quale un successivo frazionamento delle proprietà indivisa e pro quota del parcheggio condominiale, con cessione in via esclusiva dei singoli box ai proprietari delle singole unità immobiliari) o a titolo originario per usucapione;
- in mancanza di altri riscontri, la titolarità del bene in capo ai ricorrenti non è infine desumibile ex art. 116 c.p.c. e 12 bis D.Lgs. 28/10 dalla mancata comparizione personale dei resistenti nel procedimento di mediazione;
- non vi è stata, inoltre, deduzione e prova del fatto che i ricorrenti avessero ricevuto l'immobile in godimento;
pagina 5 di 7 -
per questi motivi
i comodanti IG.ri non hanno dimostrato di aver avuto la Parte_1
disponibilità del box in forza di un idoneo titolo e, conseguentemente, non potevano validamente concederlo in comodato e non sono legittimati a chiederne la restituzione;
- la domanda principale attorea e la domanda subordinata di esecuzione del preliminare,
che postula la titolarità del box, vanno conseguentemente respinte;
- si dà atto, infine, che la presente sentenza non è idonea a formare giudicato nei confronti del e nei confronti dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari, Parte_5
trattandosi di soggetti che non hanno preso parte a questo procedimento;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei IG.ri Parte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 500
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 230
- negoziazione: euro 500
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 850
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.440 oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- considerata la mancata e ingiustificata partecipazione personale dei IG.ri
[...]
l procedimento di mediazione senza che sia stato documentalmente provato Pt_6
pagina 6 di 7 un giustificato impedimento tale da legittimare il conferimento della delega al Difensore
a comparire, ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone infine la condanna dei resistenti al pagamento in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna in solido e al pagamento a favore di Parte_1 Pt_2 [...]
e delle spese processuali che liquida in Controparte_1 Controparte_2
euro 3.440 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 20 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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