Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Rg vg 2488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica VELLETTI Presidente rel.
dott. ssa Luciana NICOLI' Giudice
dott. ssa Elisa IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura di volontaria giurisdizione iscritta al n. 2488 del R.G.V.G. per l'anno 2024, pervenute le conclusioni della Procura della Repubblica, e vertente
TRA
nato a [...], il [...] Parte_1
nata a [...], il [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MAURO BISCETTI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore come da procura in atti;
ADOTTANTI
E
, nata a [...] il [...]; Parte_3
ADOTTANDA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione maggiorenne
1
Con ricorso, depositato in data 23.11.2024, nato a [...], il Parte_1
30.9.1928 e nata a [...], il [...] hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale per sentir pronunciare l'adozione di , nata a [...] il Parte_3
18.02.1982, allegando la sussistenza delle condizioni di legge e l'insussistenza di impedimenti alla adozione.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto:
- di essere coniugi per matrimonio celebrato in data 13.12.1953 nel comune di Narni (TR);
- di non avere figli;
- che il proprio stato di famiglia indica quale componenti oltre ai ricorrenti l'adottanda nata a [...] il [...] e il di lei coniuge Parte_3 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
-che i sopra indicati e hanno contratto matrimonio Parte_4 Controparte_1
a Terni,in data 25.7.2009;
-che la adottanda è cittadina albanese e ha compiuto gli anni Parte_3 trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli degli adottandi;
- che i genitori e il coniuge della adottanda hanno prestato assenso all'adozione;
- che in considerazione del rapporto instauratosi tra i ricorrenti e l'adottanda, gli adottanti hanno rappresentato di voler procedere all'adozione sussistendo i requisiti di cui agli artt.
291 c.c.;
tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di adozione.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi alla Presidente delegata, gli adottanti e l'adottanda hanno manifestato il rispettivo consenso all'adozione, sono altresì comparsi personalmente il padre, la madre e il marito dell'adottanda che hanno prestato l'assenso all'adozione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'adozione.
Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente occorre premettere in diritto che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge 218/1995, atteso che gli adottanti sono cittadini italiani.
2 Deve, inoltre, trovare applicazione la legge italiana ai sensi dell'art. 38 della l.n. 218/1995 che rinvia al diritto nazionale dell'adottante per quanto concerne i presupposti e la costituzione dell'adozione, dovendosi precisare che non risulta una peculiare disciplina del consenso dalla legge nazionale dell'adottanda maggiorenne.
Nel merito sono rispettati i presupposti normativi riguardo alla età degli adottanti, rispettivamente ed alla differenza di età con l'adottanda, ai sensi dell'art. 291 c.c., i ricorrenti e l'adottanda hanno manifestato il loro consenso ex art. 269 c.c., così come hanno manifestato il proprio assenso ai sensi dell'art. 297 c.c. il padre, la madre e il marito dell'adottanda comparsi all'udienza. Non è emersa la prova dell'esistenza di ulteriori soggetti che debbano rendere l'assenso.
Ritiene, inoltre, il Collegio positivamente accertata la meritevolezza degli scopi perseguiti dalla adozione, atteso il forte legame emerso nel corso dell'udienza in cui i soggetti interessati hanno espresso il loro pieno consenso all'adozione, il legame consolidatosi nel corso degli anni in ragione del profondo affetto che lega le parti (v. verbale di udienza).
Infatti nel corso dell'udienza le parti hanno dichiarato: il ricorrente “Mi riporto al ricorso. voglio adottare;
la conosco da 9 Parte_1 Pt_3 anni, siamo in ottimo rapporto con lei. mi aiuta, mi è vicina.”; Pt_3
la ricorrente : “mi riporto al ricorso. voglio adottare , la conosco da 9 Parte_2 Pt_3 anni e siamo in ottimi rapporti;
mi assiste e mi accudisce.”
l'adottanda “confermo di voler essere adottata. Ho conosciuto per Parte_3 primo perché nel 2016 ha avuto un episodio di ischemia ed è stato ricoverato in Pt_1 ospedale e veniva assistito da una cooperativa e non ero io la sua assistente, ma ho conosciuto la sua famiglia che alla sua dimissione dall'ospedale mi ha contattato per una assistenza domiciliare;
piano piano si è venuto a creare un rapporto di affetto e amicizia e perché io vivevo da sola (mio marito era spesso fori per lavoro) e mi recavo con regolarità nella loro abitazione per fargli compagnia e da lì è nato un rapporto stretto.”
Per quanto esposto la domanda deve essere accolta.
Il contenuto della decisione giustifica la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
-dispone l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Parte_3 dei coniugi nato a [...], il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Spoleto (PG), il 19.01.1934;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni di legge ai sensi dell'art. 314 c.c.;
-spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Presidente-estensore
Dr.ssa Monica Velletti
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