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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 7.11.2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. FANGANO ROSSANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. MAZZONE RINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto, ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., depositato telematicamente in data 19.3.2024, i coniugi ricorrenti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela il giorno
6.10.2016 (Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), di avere scelto il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (1.10.2018), chiedevano concordemente a questo Per_1
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge
– la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Con decreto del 9.04.2024 il Giudice fissava l'udienza per la trattazione della causa (per il 1.10.2024) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e le parti il 24 settembre 2024 presentavano congiuntamente “note scritte”, allegando accordo in parte modificato. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tuttavia, poiché dalla lettura combinata del ricorso originario del
19 marzo 2024 e delle modifiche apportate dalle parti successivamente (con allegato alle note del
24.09.2024) emergevano profili di incertezza sull'effettivo contenuto dell'accordo il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la prosecuzione della causa innanzi al Giudice istruttore.
Depositato telematicamente nuovo accordo (in data 5.11.2024), all'udienza del 7.11.2024 le parti chiedevano quindi pronunciarsi la separazione alle specifiche condizioni concordate, di seguito riportate:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con collocamento Per_1
presso la madre;
entrambi i genitori concordano nel continuare a collaborare per una stabile e continua crescita affettiva del figlio come lo si può desumere dal piano genitoriale che si Per_1
allega e che fa parte integrante del presente ricorso e che è stato redatto di comune accordo da entrambi i genitori (doc.2), si precisa che in corso di causa il piano genitoriale è stato modificato al punto in cui i bambini trascorrerà le giornate con i nonni ( le giornate verranno suddivise tra nonni materni e nonni paterni in egual misura);
B) Assegnazione della casa familiare.
I coniugi, nell'interesse del figlio , per conservare le abitudini di vita e l'ambiente in cui è Per_1
cresciuto, ritengono necessario che la vita quotidiana dello stesso continui a svolgersi presso quella familiare sita a Carlentini (SR), Via Morandi, 3, che resta assegnata alla madre.
C) Pagamento delle utenze.
Il sig. si accolla il pagamento delle rate del mutuo della casa e delle rate Parte_2
condominiali, la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze domestiche a Parte_1
fronte di esibizione delle relative bollette/fatture mantenendo l'intestazione dei contratti sempre a nome del sig. , salvo che la Signora abbia agevolazioni Parte_2 Parte_1
contrattuali ad avere le utenze intestate a se stessa e pertanto solo in tal caso provvederà al cambio delle utenze;
D) Utilizzo dell'Autovettura.
La Sig.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura modello Citroen C3 Tg ES 098 KM di Parte_1
proprietà della stessa per tutte le esigenze quotidiane, mentre il finanziamento sarà pagato dal Sig. fino alla scadenza dell'ultima rata mensile coincidente con il mese di Settembre 2025. Parte_2
Si precisa che la ricorrente ha accettato le modalità di cui sopra rinunciando all'assegno unico che allo stato viene percepito dal marito (dipendente pubblico), fintanto che il marito pagherà la rata dell'autovettura; successivamente l'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
E) Mantenimento.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 250,00 a Parte_2 Parte_1
titolo di mantenimento per il figlio (oltre il 50% delle spese straordinarie). Per_1
Dal mese di Ottobre 2025 (mese successivo alla scadenza delle rate del finanziamento dell'autovettura Citroen C3 Tg ES 098 KM) il sig. corrisponderà alla moglie a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio la somma mensile di Euro 350,00 così suddivisa: Euro 250,00 Per_1
a titolo di mantenimento (oltre il 50% delle spese straordinarie), ed Euro 100,00 mensili pari al 50% dell'assegno unico familiare.
Quindi a verrà assicurata a titolo di assegno di mantenimento per il piccolo Parte_1
una somma mensile di Euro 250,00 e, a partire dal mese di Ottobre 2025, la somma Per_1
complessiva mensile di Euro 350,00 (e comunque sempre oltre al 50% delle spese straordinarie).
Nel mentre, fino al mese di settembre 2025, la sig.ra nulla richiederà a titolo di rimborso Parte_1 del 50% dell'assegno unico percepito dal sig. direttamente in busta paga. Parte_2
I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o pretesa verso l'altro.
F) Luoghi domestici del bambino
Le parti convergono nel ritenere che i ricorrenti possano accudire anche il figlio in ambienti domestici separati.
G) Rilascio del passaporto/residenza
I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi Autorità competente, restando liberi di trasferire altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicarlo al coniuge.”
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024). *****
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GELA, il giorno 6.10.2016
[...]
(Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), in conformità alle condizioni pattuite concordemente, come precisate nell'allegato di cui alle note del 5.11.2024, che sopra integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GELA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.11.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott. Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 7.11.2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv. FANGANO ROSSANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1981 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini, via
Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. MAZZONE RINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto, ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., depositato telematicamente in data 19.3.2024, i coniugi ricorrenti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela il giorno
6.10.2016 (Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), di avere scelto il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (1.10.2018), chiedevano concordemente a questo Per_1
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge
– la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Con decreto del 9.04.2024 il Giudice fissava l'udienza per la trattazione della causa (per il 1.10.2024) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e le parti il 24 settembre 2024 presentavano congiuntamente “note scritte”, allegando accordo in parte modificato. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tuttavia, poiché dalla lettura combinata del ricorso originario del
19 marzo 2024 e delle modifiche apportate dalle parti successivamente (con allegato alle note del
24.09.2024) emergevano profili di incertezza sull'effettivo contenuto dell'accordo il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la prosecuzione della causa innanzi al Giudice istruttore.
Depositato telematicamente nuovo accordo (in data 5.11.2024), all'udienza del 7.11.2024 le parti chiedevano quindi pronunciarsi la separazione alle specifiche condizioni concordate, di seguito riportate:
“A) Affidamento congiunto e condiviso del minore.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ed in forma condivisa con collocamento Per_1
presso la madre;
entrambi i genitori concordano nel continuare a collaborare per una stabile e continua crescita affettiva del figlio come lo si può desumere dal piano genitoriale che si Per_1
allega e che fa parte integrante del presente ricorso e che è stato redatto di comune accordo da entrambi i genitori (doc.2), si precisa che in corso di causa il piano genitoriale è stato modificato al punto in cui i bambini trascorrerà le giornate con i nonni ( le giornate verranno suddivise tra nonni materni e nonni paterni in egual misura);
B) Assegnazione della casa familiare.
I coniugi, nell'interesse del figlio , per conservare le abitudini di vita e l'ambiente in cui è Per_1
cresciuto, ritengono necessario che la vita quotidiana dello stesso continui a svolgersi presso quella familiare sita a Carlentini (SR), Via Morandi, 3, che resta assegnata alla madre.
C) Pagamento delle utenze.
Il sig. si accolla il pagamento delle rate del mutuo della casa e delle rate Parte_2
condominiali, la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze domestiche a Parte_1
fronte di esibizione delle relative bollette/fatture mantenendo l'intestazione dei contratti sempre a nome del sig. , salvo che la Signora abbia agevolazioni Parte_2 Parte_1
contrattuali ad avere le utenze intestate a se stessa e pertanto solo in tal caso provvederà al cambio delle utenze;
D) Utilizzo dell'Autovettura.
La Sig.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura modello Citroen C3 Tg ES 098 KM di Parte_1
proprietà della stessa per tutte le esigenze quotidiane, mentre il finanziamento sarà pagato dal Sig. fino alla scadenza dell'ultima rata mensile coincidente con il mese di Settembre 2025. Parte_2
Si precisa che la ricorrente ha accettato le modalità di cui sopra rinunciando all'assegno unico che allo stato viene percepito dal marito (dipendente pubblico), fintanto che il marito pagherà la rata dell'autovettura; successivamente l'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
E) Mantenimento.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 250,00 a Parte_2 Parte_1
titolo di mantenimento per il figlio (oltre il 50% delle spese straordinarie). Per_1
Dal mese di Ottobre 2025 (mese successivo alla scadenza delle rate del finanziamento dell'autovettura Citroen C3 Tg ES 098 KM) il sig. corrisponderà alla moglie a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio la somma mensile di Euro 350,00 così suddivisa: Euro 250,00 Per_1
a titolo di mantenimento (oltre il 50% delle spese straordinarie), ed Euro 100,00 mensili pari al 50% dell'assegno unico familiare.
Quindi a verrà assicurata a titolo di assegno di mantenimento per il piccolo Parte_1
una somma mensile di Euro 250,00 e, a partire dal mese di Ottobre 2025, la somma Per_1
complessiva mensile di Euro 350,00 (e comunque sempre oltre al 50% delle spese straordinarie).
Nel mentre, fino al mese di settembre 2025, la sig.ra nulla richiederà a titolo di rimborso Parte_1 del 50% dell'assegno unico percepito dal sig. direttamente in busta paga. Parte_2
I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o pretesa verso l'altro.
F) Luoghi domestici del bambino
Le parti convergono nel ritenere che i ricorrenti possano accudire anche il figlio in ambienti domestici separati.
G) Rilascio del passaporto/residenza
I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi Autorità competente, restando liberi di trasferire altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicarlo al coniuge.”
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024). *****
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GELA, il giorno 6.10.2016
[...]
(Atto n. 218, Parte II, Serie A, Anno 2016), in conformità alle condizioni pattuite concordemente, come precisate nell'allegato di cui alle note del 5.11.2024, che sopra integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GELA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.11.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott. Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone