Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di LO, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 14.02.2025, avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
nata a [...] il giorno 08.04.1972, elettivamente Parte_1
domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC), alla via Montezemolo n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Daniela Lagazzo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Avv. nella qualità di curatore speciale delle minori CP_2 Persona_1
c.f. , e c.f. entrambe C.F._1 Persona_2 C.F._2
nate a LO il 09.06.2009, giusta nomina ex art. 473 bis.8 c.p.c., nell'ambito del
Pag. 1 a 6
n. 259, presso il proprio studio legale;
E
Il P.M. presso il Tribunale di LO
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 24.01.2024, parte ricorrente ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 435/2023 pubbl. il
13.07.2023. Premesso che la sentenza di divorzio ha previsto l'“affido in via esclusiva delle figlie minori e alla madre , con collocazione presso Persona_1 Persona_2 Parte_1
la stessa e disponendo, in ordine alle modalità degli incontri tra le figlie ed il padre, un regime deregolamentato, nel senso che il riavvicinamento con il padre potrà avvenire esclusivamente in modo spontaneo e previo necessario accordo con la madre, precisando che tali incontri potranno avvenire in modo graduale e progressivo nonché alla presenza della madre o di altra persona di riferimento per le minori;
obbligando il padre delle minori, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento delle figlie e entro il giorno 10
[...] Persona_1 Persona_2
di ogni mese, presso il domicilio dell'avente diritto, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna delle figlie) da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, ponendo altresì l'obbligo a carico delle parti di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per le loro figlie, nonché di eventuali ulteriori esborsi per ragioni di studio, per attività collaterali di apprendimento in genere, di svago, di sport, di viaggi ecc., purché preventivamente concordati tra loro”, la ricorrente ha evidenziato che il resistente viola e trascura i doveri da genitore tenendo una condotta di completo disinteresse, cagionando, quindi, un grave pregiudizio alle minori e venendo meno anche all'obbligo di mantenimento della prole. Ciò posto, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
“dichiarare il decadimento della responsabilità genitoriale di per disinteressamento Controparte_1
morale e materiale delle figlie e;
2. in via subordinata e residuale, Persona_1 Persona_2
in caso di mancato accoglimento della superiore domanda disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e alla madre”. Per_1 Per_2
Pag. 2 a 6 Parte resistente nonostante la regolarità della notifica, effettuata presso il Servizio
, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'esito della prima udienza, in cui le parti non sono comparse personalmente, il
Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 17.06.2024, ha dichiarato la contumacia di , ha rigettato Controparte_1
le richieste di prova di parte ricorrente e, ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., ha nominato l'avv. curatore speciale delle minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
disponendone la costituzione in giudizio entro il giorno 11.10.2024.
Con memoria di costituzione del 01.10.2024 si è costituita in giudizio l'avv.
[...]
nella qualità di curatore speciale delle minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
la quale ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Giudice adito a favore del Tribunale per i Minorenni e nel merito, l'infondatezza della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, mentre ha aderito alla domanda di affido super esclusivo delle figlie minori e alla madre. Per_1 Per_2
Con ordinanza del 21.11.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 10.02.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.. Con provvedimento del 14.02.2025 poi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha introdotto una domanda di modifica delle condizioni di divorzio utile a rendere operativa la vis attractiva disciplinata dall'art. 38 disp. att. c.c..
§ 3. Ciò posto, nel merito, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente principio giurisprudenziale: «La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere
Pag. 3 a 6 con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 3. Passando ad analizzare il caso di specie, va osservato che la ricorrente ha allegato,
a sostegno della propria domanda, che il resistente, “sin dalla nascita delle figlie, ma soprattutto durante i giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria di LO ( sia quello di separazione che di divorzio) ed anche successivamente ad essi si è completamente disinteressato delle figlie
e facendo mancare loro qualsiasi forma di sostentamento materiale e finanche Per_1 Per_2
morale; pertanto non v'è motivo per cui possa conservare la responsabilità genitoriale paterna sulle figlie;
ma, anzi, il di lui comportamento presuppone la necessità che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di ”. La ricorrente, dunque, ha sottolineato Controparte_1
l'assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie nonché l'insufficienza dell'affido esclusivo alla stessa per una gestione delle minori effettiva, riscontrando comunque la necessità di ottenere il consenso dell'altro genitore nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il perdurante disinteresse del padre, già apprezzato in fase di separazione (cfr. sentenza n. 5/2022 del 05.01.2022, pag. 9, ove è riportato
“Orbene, nel caso di specie, dalla relazione dei Servi Sociali del Comune di Gioiosa Jonica è emerso il totale disinteresse del a costruire un rapporto con le figlie, che “hanno dichiarato di non CP_1
voler avere più contatti con il padre” proprio in ragione di tale disinteresse (peraltro, il resistente non si è presentato agli appuntamenti fissati dalle assistenti sociali e attualmente non sarebbe reperibile).”) e in fase di divorzio (cfr. sentenza n. 435/2023 del 13.07.2023, pag. 3, ove è riportato “stante il totale disinteresse, sia personale che economico, del nei confronti delle CP_1
figlie minori nonché l'assenza di qualsivoglia rapporto tra loro già in costanza di matrimonio, come accertata nel giudizio di separazione, va confermato l'affido esclusivo delle minori Persona_1
e alla nonché la collocazione dello stesso presso la madre”) ha assunto, Persona_2 Pt_1
tenuto conto altresì dell'arco temporale trascorso anche successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, connotati ancor più rilevanti rispetto alle precedenti statuizioni,
Pag. 4 a 6 essendosi consolidata una situazione di totale assenza del padre nella vita delle minori.
Tale circostanza risulta altresì dalle allegazioni del curatore speciale che riporta il racconto delle minori in relazione al rapporto con il padre e, in particolare, che le stesse “Raccontano di non avere ricordi di vita in compagnia del padre in quanto, nel breve periodo nel quale il papà ha vissuto con loro, tra il 2012 ed il 2013, erano piccole, avevano meno di quattro anni e, successivamente, lo hanno incontrato solo nel corso delle visite effettuate, unitamente alla madre, nelle varie carceri nel quale si trovava recluso. L'ultimo loro incontro risale al 2020. Da allora non hanno alcun rapporto con il proprio genitore, neanche telefonico”.
Il consolidarsi dell'assenza paterna unitamente alle arricchite e diverse esigenze delle minori conseguenti al crescere delle stesse (le quali hanno compiuto 15 anni) costituiscono elementi sopraggiunti che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio.
Tuttavia, tali sopravvenienze non sono idonee a indurre all'adozione della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, dovendosi ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, già condiviso dal Tribunale di LO, per cui “I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori - ai sensi degli articoli 330, 332, 333 e 336 del Cc - sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli. Tali provvedimenti, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cass., sez. I, n.
14145 del 07/06/2017). In altri termini, «In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti»
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024). Alcun fatto concreto e specifico
(e sopravvenuto) idoneo ad arrecare danno alle minori è stato allegato dalla ricorrente, né
è emerso in corso di causa, per cui la domanda di modifica volta a ottenere la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di deve essere disattesa. Controparte_1
Merita invece accoglimento la domanda di modifica delle condizioni di divorzio volta a ottenere il mutamento del regime di affidamento con previsione del regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato o superesclusivo, al fine di garantire al genitore
Pag. 5 a 6 affidatario la possibilità di far fronte in modo puntuale alle esigenze delle minori, tenuto conto delle sopravvenute circostanze fattuali sopra delineate.
Deve dunque essere disposto l'affidamento delle minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse delle minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
§ 4. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'affidamento delle minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse delle minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
b. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19.03.2025, tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6