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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicolella MARINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1399/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ICE M miciliato in LARGO DUOMO 15 57123 LIVORNO presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione personale, in cui nella contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto quanto segue: “il Presidente Voglia espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c., nominando il giudice relatore e fissando il termine per la costituzione del convenuto il Giudice relatore Voglia assumere i seguenti provvedimenti ex
pagina 1 di 6 art. 473 bis.22 c.p.c. - autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa co fa orrente a Pt_1 titolo di abitazione propria e delle figlie minori e - stabilire la frequenza Per_1 Per_2
e le modalità con le quali il padre incontrerà a odi festivi;
- dichiarare
nato a Elbasan in [...] il [...], cittadino albanese, titolo di Controparte_1 scuola media inferiore conseguito in Albania, C.F. C.F._3
, residente a [...], tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di
[...] to per il mantenimento delle figlie minori e la somma di € Per_1 Per_2
600,00 mensili (in ragione di € 300,00 per ciasc ), o minor misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT;
- disporre che l'assegno unico per i figli venga corrisposto in via integrale in favore della ricorrente - Voglia altresì dichiarare tenuto il medesimo Parte_2 CP_1 al pagamento delle spese straordinarie di carattere medico, sc
[...]
, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie purchè previamente concordate;
e il Tribunale voglia - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 CP_1
- provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per p
[...]
- con vittoria di spese di giustizia e, in relazione alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, decorso il termine ex lege, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Elbasan (Albania) il 15 Parte_2 Controparte_1 novembre 2010 con rito me ui all'emananda sentenza di separazione. Con vittoria di spese di giustizia. Laddove il resistente non vi provveda Pt_1 spontaneamente chiede che il Tribunale di Livorno voglia disporre acce circa i redditi o le risorse”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Ed infatti, dagli atti di causa e dalla relazione dei Servizi, emerge che le parti in causa al momento della introduzione del ricorso si erano di fatto separate, il resistente persino aveva una altra relazione e si era allontanato dalla casa familiare;
la ricorrente aveva anche chiesto il sostegno del Servizi sociali;
in seguito, nelle more del processo, il resistente, neppure presentatosi in udienza, ha però preteso di rientrare in casa, non avendo un posto dove andare. La ricorrente, non essendo ancora stata autorizzata a vivere separata dal marito e per evitare tensioni con le bambine, ha permesso al resistente di tornare in casa, ma i due vivono esistenze separate e anche la figlia maggiore della coppia, nata pagina 2 di 6 nel 2011, è consapevole del fatto che i genitori non stanno insieme e si auspica che la condizione di convivenza cessi presto. La minore ha riferito queste circostanze ai Servizi in occasione dell'accesso domiciliare.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
La coppia ha due figlie, del 2011a e del 2022. Per_1 Per_2
sentita dal a riferito c i vivono separati in casa, Per_3 anche se il padre spera in una riconciliazione;
la bambina vuole bene ad entrambi e dice di avere un buon rapporto con l'uomo, con cui trascorre del tempo quando torna dal lavoro. In base alla relazione dei Servizi, come detto, le parti vivono separate in casa, la casa è adeguata alle esigenze delle bambine e la figlia maggiore, con il passare del tempo, ha maturato il desiderio di trasferirsi altrove con la madre e la sorella e non gradisce più la presenza del padre in casa. Inoltre, da quanto allegato dalla ricorrente e in parte confermato nella costituzione del Pm in giudizio, il resistente sta subendo una misura cautelare pagina 3 di 6 personale di allontanamento con braccialetto elettronico, tanto da rendere presumibile che il resistente sia coinvolto in un procedimento penale per reati contro la persona. Ad oggi, infine, risulta che il resistente, unico con adeguato reddito nel nucleo, ha smesso di pagare il canone di locazione e la famiglia dovrà abbandonare l'immobile a breve. Il progetto della ricorrente, infatti, è quello, una volta ottenuta la separazione, di trasferirsi a breve con le bambine in una altra casa, anche grazie al supporto dei di lei genitori che vorrebbero trasferirsi in Italia dalla Albania.
Alla luce di tali elementi, se può essere confermato l'affidamento condiviso delle minori, ad entrambi i genitori, perché la stessa figlia della coppia ha descritto il padre come amorevole e la ricorrente ha sostenuto che il resistente, seppur a volte aggressivo verso di lei, si è sempre comportato bene con le bambine, appare necessario stabilire che le bambine siano collocate con la madre e possano vedere il padre per tre giorni alla settimana, di cui due infrasettimanali e uno di sabato o domenica pomeriggio, senza pernotto. Al contempo, in attesa che la vicenda penalistica che riguarda il resistente sia definita, appare necessario comunque adottare un monitoraggio dei Servizi sul nucleo, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare per sei mesi dalla conclusione del procedimento.
Ne segue anche l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame la ricorrente non ha una indipendenza economica, i Servizi hanno attivato in suo favore dei percorsi formativi e di inserimento nel mondo del lavoro, è anche ammessa al beneficio del PSS, stante l'esiguità dei di lei redditi. Il resistente, invece, ha sempre lavorato in imprese di trasporto e nel 2021-2022- 2023 ha conseguito redditi annuali superiori ad € 20.000,00, da ultimo ha cambiato datore di lavoro, ma lavora sempre nello stesso settore (cfr. informativa . CP_2
Alla luce d situazione reddituale e del fatto che a breve la ricorrente comunque dovrà trovare una nuova abitazione, avendo il marito cessato di pagare il canone, va disposto che il resistente versi per il mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 500,00 entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico per le minori verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite al definitivo, avendo la ricorrente richiesto anche la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 rispetto all'atto di matrimonio, celebrato in ALBANIA il giorno 15/11/2010
DISPONE
1. l'affidamento condiviso delle minori, ad entrambi i genitori, con collocamento delle bambine presso la madre;
2. il padre potrà vedere le figlie per tre giorni alla settimana, di cui due infrasettimanali e uno di sabato o domenica pomeriggio, senza pernotto;
3. dispone il monitoraggio dei Servizi sul nucleo, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare per sei mesi dalla conclusione del procedimento e relazione finale al GT sede;
4. l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5. il padre verserà entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della prole la somma di € 500,00 oltre Istat e 50% delle spese straordinarie;
6. spese al definitivo;
7. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,03/02/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicolella MARINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1399/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ICE M miciliato in LARGO DUOMO 15 57123 LIVORNO presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione personale, in cui nella contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto quanto segue: “il Presidente Voglia espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c., nominando il giudice relatore e fissando il termine per la costituzione del convenuto il Giudice relatore Voglia assumere i seguenti provvedimenti ex
pagina 1 di 6 art. 473 bis.22 c.p.c. - autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa co fa orrente a Pt_1 titolo di abitazione propria e delle figlie minori e - stabilire la frequenza Per_1 Per_2
e le modalità con le quali il padre incontrerà a odi festivi;
- dichiarare
nato a Elbasan in [...] il [...], cittadino albanese, titolo di Controparte_1 scuola media inferiore conseguito in Albania, C.F. C.F._3
, residente a [...], tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di
[...] to per il mantenimento delle figlie minori e la somma di € Per_1 Per_2
600,00 mensili (in ragione di € 300,00 per ciasc ), o minor misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT;
- disporre che l'assegno unico per i figli venga corrisposto in via integrale in favore della ricorrente - Voglia altresì dichiarare tenuto il medesimo Parte_2 CP_1 al pagamento delle spese straordinarie di carattere medico, sc
[...]
, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie purchè previamente concordate;
e il Tribunale voglia - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 CP_1
- provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per p
[...]
- con vittoria di spese di giustizia e, in relazione alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, decorso il termine ex lege, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Elbasan (Albania) il 15 Parte_2 Controparte_1 novembre 2010 con rito me ui all'emananda sentenza di separazione. Con vittoria di spese di giustizia. Laddove il resistente non vi provveda Pt_1 spontaneamente chiede che il Tribunale di Livorno voglia disporre acce circa i redditi o le risorse”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Ed infatti, dagli atti di causa e dalla relazione dei Servizi, emerge che le parti in causa al momento della introduzione del ricorso si erano di fatto separate, il resistente persino aveva una altra relazione e si era allontanato dalla casa familiare;
la ricorrente aveva anche chiesto il sostegno del Servizi sociali;
in seguito, nelle more del processo, il resistente, neppure presentatosi in udienza, ha però preteso di rientrare in casa, non avendo un posto dove andare. La ricorrente, non essendo ancora stata autorizzata a vivere separata dal marito e per evitare tensioni con le bambine, ha permesso al resistente di tornare in casa, ma i due vivono esistenze separate e anche la figlia maggiore della coppia, nata pagina 2 di 6 nel 2011, è consapevole del fatto che i genitori non stanno insieme e si auspica che la condizione di convivenza cessi presto. La minore ha riferito queste circostanze ai Servizi in occasione dell'accesso domiciliare.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
La coppia ha due figlie, del 2011a e del 2022. Per_1 Per_2
sentita dal a riferito c i vivono separati in casa, Per_3 anche se il padre spera in una riconciliazione;
la bambina vuole bene ad entrambi e dice di avere un buon rapporto con l'uomo, con cui trascorre del tempo quando torna dal lavoro. In base alla relazione dei Servizi, come detto, le parti vivono separate in casa, la casa è adeguata alle esigenze delle bambine e la figlia maggiore, con il passare del tempo, ha maturato il desiderio di trasferirsi altrove con la madre e la sorella e non gradisce più la presenza del padre in casa. Inoltre, da quanto allegato dalla ricorrente e in parte confermato nella costituzione del Pm in giudizio, il resistente sta subendo una misura cautelare pagina 3 di 6 personale di allontanamento con braccialetto elettronico, tanto da rendere presumibile che il resistente sia coinvolto in un procedimento penale per reati contro la persona. Ad oggi, infine, risulta che il resistente, unico con adeguato reddito nel nucleo, ha smesso di pagare il canone di locazione e la famiglia dovrà abbandonare l'immobile a breve. Il progetto della ricorrente, infatti, è quello, una volta ottenuta la separazione, di trasferirsi a breve con le bambine in una altra casa, anche grazie al supporto dei di lei genitori che vorrebbero trasferirsi in Italia dalla Albania.
Alla luce di tali elementi, se può essere confermato l'affidamento condiviso delle minori, ad entrambi i genitori, perché la stessa figlia della coppia ha descritto il padre come amorevole e la ricorrente ha sostenuto che il resistente, seppur a volte aggressivo verso di lei, si è sempre comportato bene con le bambine, appare necessario stabilire che le bambine siano collocate con la madre e possano vedere il padre per tre giorni alla settimana, di cui due infrasettimanali e uno di sabato o domenica pomeriggio, senza pernotto. Al contempo, in attesa che la vicenda penalistica che riguarda il resistente sia definita, appare necessario comunque adottare un monitoraggio dei Servizi sul nucleo, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare per sei mesi dalla conclusione del procedimento.
Ne segue anche l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame la ricorrente non ha una indipendenza economica, i Servizi hanno attivato in suo favore dei percorsi formativi e di inserimento nel mondo del lavoro, è anche ammessa al beneficio del PSS, stante l'esiguità dei di lei redditi. Il resistente, invece, ha sempre lavorato in imprese di trasporto e nel 2021-2022- 2023 ha conseguito redditi annuali superiori ad € 20.000,00, da ultimo ha cambiato datore di lavoro, ma lavora sempre nello stesso settore (cfr. informativa . CP_2
Alla luce d situazione reddituale e del fatto che a breve la ricorrente comunque dovrà trovare una nuova abitazione, avendo il marito cessato di pagare il canone, va disposto che il resistente versi per il mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 500,00 entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico per le minori verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite al definitivo, avendo la ricorrente richiesto anche la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 rispetto all'atto di matrimonio, celebrato in ALBANIA il giorno 15/11/2010
DISPONE
1. l'affidamento condiviso delle minori, ad entrambi i genitori, con collocamento delle bambine presso la madre;
2. il padre potrà vedere le figlie per tre giorni alla settimana, di cui due infrasettimanali e uno di sabato o domenica pomeriggio, senza pernotto;
3. dispone il monitoraggio dei Servizi sul nucleo, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare per sei mesi dalla conclusione del procedimento e relazione finale al GT sede;
4. l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5. il padre verserà entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della prole la somma di € 500,00 oltre Istat e 50% delle spese straordinarie;
6. spese al definitivo;
7. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,03/02/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6