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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5629/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STRAPPAFELCI ELVIO Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, determinati ai sensi del DM 55/14 e ss. mm., oltre rimborso 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 CP_1
02/09/1970 a Liaoning (Repubblica Popolare Cinese), contraevano matrimonio in data 17.02.2011 in pagina 1 di 3 YA (Repubblica Popolare Cinese) , trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di
San Giorgio in Bosco (PD), n.3, Parte II, Serie C, anno 2011. .
Con sentenza n. 1240/2024, pubblicata in data 10.07.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi, notificata e passata in giudicato.
In data 20.11.2024, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 28.02.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia della sig.ra , CP_1
dando altresì atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente;
quindi, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata a [...], nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3
Considerato che
il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato e l'atteggiamento di completo disinteresse della convenuta per il processo, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate nei minimi in considerazione della semplicità della causa, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 1453 (pari ad € 851 per fase di studio ed € 602 per fase introduttiva, escluse le fasi istruttorie e decisionali, essendosi il procedimento definito alla prima udienza dinanzi al giudice, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto in data 17.02.2011 in YA (Repubblica Popolare Cinese) e trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), n.3, Parte II,
Serie C, anno 2011;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
1453 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5629/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STRAPPAFELCI ELVIO Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, determinati ai sensi del DM 55/14 e ss. mm., oltre rimborso 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 CP_1
02/09/1970 a Liaoning (Repubblica Popolare Cinese), contraevano matrimonio in data 17.02.2011 in pagina 1 di 3 YA (Repubblica Popolare Cinese) , trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di
San Giorgio in Bosco (PD), n.3, Parte II, Serie C, anno 2011. .
Con sentenza n. 1240/2024, pubblicata in data 10.07.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi, notificata e passata in giudicato.
In data 20.11.2024, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 28.02.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia della sig.ra , CP_1
dando altresì atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente;
quindi, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata a [...], nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3
Considerato che
il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato e l'atteggiamento di completo disinteresse della convenuta per il processo, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate nei minimi in considerazione della semplicità della causa, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 1453 (pari ad € 851 per fase di studio ed € 602 per fase introduttiva, escluse le fasi istruttorie e decisionali, essendosi il procedimento definito alla prima udienza dinanzi al giudice, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto in data 17.02.2011 in YA (Repubblica Popolare Cinese) e trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), n.3, Parte II,
Serie C, anno 2011;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
1453 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Presidente
Cinzia Balletti
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