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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4717 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato STRAPPAZZON ANNA PAOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato STRAPPAZZON ANNA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1)la casa di abitazione coniugale di proprietà comune sita in Nove Via Fratelli Scanavin 10/1 int.01, costituita da due appartamenti, l'uno acquistato dai IGg.ri e per la quota del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno prima del matrimonio e l'altro acquistato dai medesimi durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, viene assegnata alla IG.ra che la abiterà con le figlie. Parte_1
2) essendo la figlia NN maggiorenne per la medesima non vengono regolate le modalità di affido mentre la figlia , minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Per_1
condiviso con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con ampia facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza e pagina 1 di 6 lavorativi dei genitori e comunque secondo il piano genitoriale che si è allegato al ricorso sottoscritto dalle parti e secondo i seguenti termini:
Infrasettimanalmente: la figlia starà con il padre 1/2 pomeriggi a settimana con facoltà di pernotto Per_1
a seconda dei turni di lavoro del padre;
I fine settimana saranno alternati tra i genitori: due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
Festività, ponti, vacanze estive:
Natale: le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori ed alternate annualmente nel periodo dal 24 al 30 di dicembre e dal 31 al 6 di gennaio, salvo diverso accordo tra le parti ed in considerazione dei rispettivi turni di lavoro;
il giorno della Vigilia e del Natale un anno con la madre ed un anno con il padre
Pasqua: le vacanze pasquali saranno equamente divise tra i genitori;
il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo un anno con la madre ed un anno con il padre
I ponti infrasettimanali: saranno equamente divisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza;
Vacanze estive: durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere fino a 15 gg non consecutivi con Per_1
da concordarsi con la madre entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nei giorni del compleanno proprio o della figlia i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con lei, previo accordo e mantenendo comunque l'organizzazione del calendario.
3) per concorso nel mantenimento delle figlie NN attualmente maggiorenne e studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente e di il IG. corrisponderà alla IG.ra Per_1 CP_1 CP_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ciascun mese l'importo complessivo di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a decorrere da un anno dalla pronuncia di omologa della separazione;
4) le spese straordinarie per le figlie NN e saranno sostenute dai ricorrenti così come individuate Per_1
nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura della quota del 50% ciascuno;
5) le parti concordano che l'assegno unico (e/o contributi-assegni familiari) spetterà integralmente alla IG.ra con impegno del IG. di mettere a disposizione i dati necessari per la percezione Parte_1 CP_1
del medesimo;
6) le parti a definizione dei rapporti economici patrimoniali derivanti dal matrimonio, ed in particolare relativamente alla casa coniugale costituita da due appartamenti acquistati dai IGg.ri e Parte_1 CP_1
il primo con atto di compravendita n. 150741 di Rep. e n. 29199 a rogito del Notaio Persona_2
per la quota del 50% ciascuno quando non erano ancora uniti in matrimonio e sito in Nove (VI) in via pagina 2 di 6 (civ. n. 10/1) e identificato catastalmente al Catasto Urbano Foglio 8; CP_3
M.N. 214 sub.2 – Piano S1 - cat. C/6- cl.3 – mq.44-rcl.189.200 (garage nell'interrato);
M.N. 214 sub 8 – Piano T – cat. A/3 -cl.
4 -vani 5 -rcl.775.000 (abitazione con corte esclusiva di circa mq.225); facente parte del fabbricato condominiale denominato insistente sul m.n.214 di Controparte_4 are 9,08 del C.T. (tale risultante dalla fusione dei m.n. 146,215 e 214 effettuata con modello “3/SPC” prot.n.6164/2000)
Tra coerenze:
-il sub 2 con: muri perimetrali su più lati, sub 1 e sub 3:
-il sub 8 con: m.n. 148,147,sub 9,sub 1, Via F.lli Scanavin e allo zenith sub 11
Salvo le più esatte.
Alle unità suddette spettano le quote millesimali di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare sull'area esclusivamente coperta, sui muri portanti e di spina, tetto, solai sul bene comune non censibile identificato nel m.n. 214 su 1 (scale, vano scale, corti di accesso, entrata carraia e pedonale e quant'altro comune per legge o per destinazione effettiva in ragione di 27,47/1000 per il sub
2; 207,57/1000 per il sub 8; e comunque in perfetta conformità all'elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita nonché di quanto meglio precisato nel regolamento condominiale e nelle tabelle millesimali, allegati all'atto in data 9.11.2000 n.150226 di rep. del Notaio reg.to a Bassano del Per_2
Grappa il 20.11.2000 al n.2140 mod.2V e prodotto al doc. 4 del ricorso ed il secondo acquistato durante il matrimonio in regime di comunione legale dei beni e sito in Comune di Nove Catasto Urbano meccanografico foglio 8 m.n. 214 sub 5 Via F.lli Scanavin, piano S1, categ.C/6 cl. 3 mq 21 RC € 46,64,
m.n. 214 sub 9 Via F.lli Scanavin n. 10/1, piano T, categ. A/3 cl. 4 vani 2,5 RC.€ 200,13. Unitamente a quanto sopra veniva trasferita la quota di 12,57/1000 per il m.n.214 sub 5; 73,08/1000 per il m.n. 214 sub 9; sulle parti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'art. 117 c.c. ed in particolare sull'area esclusivamente coperta, sui muri portanti e di spina, tetto e solai, sul bene comune non censibile identificato con il m.n. 214 sub 1 (vano scale, scale, corti di accesso, entrata carraia e pedonale) e quant'altro in ragione della superficie utile agli enti in oggetto e comunque in perfetta conformità all'elaborato planimetrico ultimo depositato, nonché di quanto meglio precisato nel regolamento condominiale e nelle tabelle millesimali che in unico fascicolo trovansi allegate sotto la lettera B) all'atto in data 9 novembre 2000 n.150.226 di rep. Notaio dr. di Bassano del Grappa, ivi Per_2 Per_2
registrato in data 20.11.2000 al n. 2140 Mod.2V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bassano del Grappa in data 23.11.2000 ai nn.10004/7101. La parte acquirente dichiarava di accettare integralmente le norme del Regolamento di Condominio.
pagina 3 di 6 Veniva precisato inoltre che il m.n. 214 di are 9.08 (S.N.) è comprensivo degli ex m.n. 146 di are 8.05-
m.n.215 di are 0.98 e m.n. 214 di are 0.05 fusi nel solo m.n. 214 con denuncia di cambiamento mod.3/SPC
n.6164 presentata al Catasto Terreni dell'U.T.E. di Vicenza in data 24 febbraio 2000.
L'immobile veniva venduto in particolare con la servitù attiva di passaggio costituita con atto di in data
19.07.1974 n.11423 di Rep. Notaio di Bassano del Grappa, ivi registrato il Persona_3
29.07.1974 al n. 6094 così come risulta dall'atto di compravendita del Notaio Dott. Persona_4
prodotto al doc. 5) del ricorso le parti convengono quanto segue: la IG.ra si impegna Parte_1
ad acquistare dal IG. che si impegna a vendergli la quota del 50% degli immobili come Controparte_1
sopra catastalmente identificati.
7) Le parti convengono che, a fronte della cessione della quota parte del 50% dei suddetti immobili, la IG.ra si impegna a corrispondere al IG. l'importo di € 80.000,00 per il primo ed € Parte_1 CP_1
40.000,00 per il secondo e ciò per una somma complessiva di € 120.000,00, somma che verrà versata entro la data fissata del rogito notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire presso il notaio indicato dalla IG.ra , entro due mesi dalla sentenza di separazione consensuale. Parte_1
8) Le parti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% in proprietà del marito IG. Controparte_1
alla moglie IG.ra degli immobili già adibiti ad abitazione famigliare viene effettuato Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal matrimonio ed è ritenuta essenziale e determinante ai fini della risoluzione della crisi famigliare.
9) Le parti dichiarano che l'autoveicolo Renault Capture tg. FZ 122 BR intestata al IG. rimane CP_1 nella disponibilità e proprietà del medesimo e che l'Autocaravan Trigamo Spa Riviera 110 tg. DC 366
KG intestato alla IG.ra rimane nella disponibilità e proprietà della medesima. Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere anche in relazione allo scioglimento della comunione legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Nove (VI) in data 21/04/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali pagina 4 di 6 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi Per_1
di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di euro 400,00 per le figlie ed NN, quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico Per_1
del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze delle figlie;
-le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nove Via Fratelli
Scanavin 10/1 int. 01, in favore di quale genitore convivente con le figlie;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Nove (VI) in data 21/04/2001 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nove (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 5 di 6 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3.6.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4717 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato STRAPPAZZON ANNA PAOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato STRAPPAZZON ANNA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1)la casa di abitazione coniugale di proprietà comune sita in Nove Via Fratelli Scanavin 10/1 int.01, costituita da due appartamenti, l'uno acquistato dai IGg.ri e per la quota del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno prima del matrimonio e l'altro acquistato dai medesimi durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, viene assegnata alla IG.ra che la abiterà con le figlie. Parte_1
2) essendo la figlia NN maggiorenne per la medesima non vengono regolate le modalità di affido mentre la figlia , minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Per_1
condiviso con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con ampia facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza e pagina 1 di 6 lavorativi dei genitori e comunque secondo il piano genitoriale che si è allegato al ricorso sottoscritto dalle parti e secondo i seguenti termini:
Infrasettimanalmente: la figlia starà con il padre 1/2 pomeriggi a settimana con facoltà di pernotto Per_1
a seconda dei turni di lavoro del padre;
I fine settimana saranno alternati tra i genitori: due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
Festività, ponti, vacanze estive:
Natale: le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori ed alternate annualmente nel periodo dal 24 al 30 di dicembre e dal 31 al 6 di gennaio, salvo diverso accordo tra le parti ed in considerazione dei rispettivi turni di lavoro;
il giorno della Vigilia e del Natale un anno con la madre ed un anno con il padre
Pasqua: le vacanze pasquali saranno equamente divise tra i genitori;
il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo un anno con la madre ed un anno con il padre
I ponti infrasettimanali: saranno equamente divisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza;
Vacanze estive: durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere fino a 15 gg non consecutivi con Per_1
da concordarsi con la madre entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nei giorni del compleanno proprio o della figlia i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con lei, previo accordo e mantenendo comunque l'organizzazione del calendario.
3) per concorso nel mantenimento delle figlie NN attualmente maggiorenne e studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente e di il IG. corrisponderà alla IG.ra Per_1 CP_1 CP_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ciascun mese l'importo complessivo di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a decorrere da un anno dalla pronuncia di omologa della separazione;
4) le spese straordinarie per le figlie NN e saranno sostenute dai ricorrenti così come individuate Per_1
nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura della quota del 50% ciascuno;
5) le parti concordano che l'assegno unico (e/o contributi-assegni familiari) spetterà integralmente alla IG.ra con impegno del IG. di mettere a disposizione i dati necessari per la percezione Parte_1 CP_1
del medesimo;
6) le parti a definizione dei rapporti economici patrimoniali derivanti dal matrimonio, ed in particolare relativamente alla casa coniugale costituita da due appartamenti acquistati dai IGg.ri e Parte_1 CP_1
il primo con atto di compravendita n. 150741 di Rep. e n. 29199 a rogito del Notaio Persona_2
per la quota del 50% ciascuno quando non erano ancora uniti in matrimonio e sito in Nove (VI) in via pagina 2 di 6 (civ. n. 10/1) e identificato catastalmente al Catasto Urbano Foglio 8; CP_3
M.N. 214 sub.2 – Piano S1 - cat. C/6- cl.3 – mq.44-rcl.189.200 (garage nell'interrato);
M.N. 214 sub 8 – Piano T – cat. A/3 -cl.
4 -vani 5 -rcl.775.000 (abitazione con corte esclusiva di circa mq.225); facente parte del fabbricato condominiale denominato insistente sul m.n.214 di Controparte_4 are 9,08 del C.T. (tale risultante dalla fusione dei m.n. 146,215 e 214 effettuata con modello “3/SPC” prot.n.6164/2000)
Tra coerenze:
-il sub 2 con: muri perimetrali su più lati, sub 1 e sub 3:
-il sub 8 con: m.n. 148,147,sub 9,sub 1, Via F.lli Scanavin e allo zenith sub 11
Salvo le più esatte.
Alle unità suddette spettano le quote millesimali di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare sull'area esclusivamente coperta, sui muri portanti e di spina, tetto, solai sul bene comune non censibile identificato nel m.n. 214 su 1 (scale, vano scale, corti di accesso, entrata carraia e pedonale e quant'altro comune per legge o per destinazione effettiva in ragione di 27,47/1000 per il sub
2; 207,57/1000 per il sub 8; e comunque in perfetta conformità all'elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita nonché di quanto meglio precisato nel regolamento condominiale e nelle tabelle millesimali, allegati all'atto in data 9.11.2000 n.150226 di rep. del Notaio reg.to a Bassano del Per_2
Grappa il 20.11.2000 al n.2140 mod.2V e prodotto al doc. 4 del ricorso ed il secondo acquistato durante il matrimonio in regime di comunione legale dei beni e sito in Comune di Nove Catasto Urbano meccanografico foglio 8 m.n. 214 sub 5 Via F.lli Scanavin, piano S1, categ.C/6 cl. 3 mq 21 RC € 46,64,
m.n. 214 sub 9 Via F.lli Scanavin n. 10/1, piano T, categ. A/3 cl. 4 vani 2,5 RC.€ 200,13. Unitamente a quanto sopra veniva trasferita la quota di 12,57/1000 per il m.n.214 sub 5; 73,08/1000 per il m.n. 214 sub 9; sulle parti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'art. 117 c.c. ed in particolare sull'area esclusivamente coperta, sui muri portanti e di spina, tetto e solai, sul bene comune non censibile identificato con il m.n. 214 sub 1 (vano scale, scale, corti di accesso, entrata carraia e pedonale) e quant'altro in ragione della superficie utile agli enti in oggetto e comunque in perfetta conformità all'elaborato planimetrico ultimo depositato, nonché di quanto meglio precisato nel regolamento condominiale e nelle tabelle millesimali che in unico fascicolo trovansi allegate sotto la lettera B) all'atto in data 9 novembre 2000 n.150.226 di rep. Notaio dr. di Bassano del Grappa, ivi Per_2 Per_2
registrato in data 20.11.2000 al n. 2140 Mod.2V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bassano del Grappa in data 23.11.2000 ai nn.10004/7101. La parte acquirente dichiarava di accettare integralmente le norme del Regolamento di Condominio.
pagina 3 di 6 Veniva precisato inoltre che il m.n. 214 di are 9.08 (S.N.) è comprensivo degli ex m.n. 146 di are 8.05-
m.n.215 di are 0.98 e m.n. 214 di are 0.05 fusi nel solo m.n. 214 con denuncia di cambiamento mod.3/SPC
n.6164 presentata al Catasto Terreni dell'U.T.E. di Vicenza in data 24 febbraio 2000.
L'immobile veniva venduto in particolare con la servitù attiva di passaggio costituita con atto di in data
19.07.1974 n.11423 di Rep. Notaio di Bassano del Grappa, ivi registrato il Persona_3
29.07.1974 al n. 6094 così come risulta dall'atto di compravendita del Notaio Dott. Persona_4
prodotto al doc. 5) del ricorso le parti convengono quanto segue: la IG.ra si impegna Parte_1
ad acquistare dal IG. che si impegna a vendergli la quota del 50% degli immobili come Controparte_1
sopra catastalmente identificati.
7) Le parti convengono che, a fronte della cessione della quota parte del 50% dei suddetti immobili, la IG.ra si impegna a corrispondere al IG. l'importo di € 80.000,00 per il primo ed € Parte_1 CP_1
40.000,00 per il secondo e ciò per una somma complessiva di € 120.000,00, somma che verrà versata entro la data fissata del rogito notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire presso il notaio indicato dalla IG.ra , entro due mesi dalla sentenza di separazione consensuale. Parte_1
8) Le parti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% in proprietà del marito IG. Controparte_1
alla moglie IG.ra degli immobili già adibiti ad abitazione famigliare viene effettuato Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal matrimonio ed è ritenuta essenziale e determinante ai fini della risoluzione della crisi famigliare.
9) Le parti dichiarano che l'autoveicolo Renault Capture tg. FZ 122 BR intestata al IG. rimane CP_1 nella disponibilità e proprietà del medesimo e che l'Autocaravan Trigamo Spa Riviera 110 tg. DC 366
KG intestato alla IG.ra rimane nella disponibilità e proprietà della medesima. Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere anche in relazione allo scioglimento della comunione legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Nove (VI) in data 21/04/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali pagina 4 di 6 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi Per_1
di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di euro 400,00 per le figlie ed NN, quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico Per_1
del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze delle figlie;
-le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nove Via Fratelli
Scanavin 10/1 int. 01, in favore di quale genitore convivente con le figlie;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Nove (VI) in data 21/04/2001 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nove (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 5 di 6 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3.6.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 6 di 6