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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 621/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARLESI FRANCESCO, presso il cui studio, con sede in
Vasto (CH), alla Via Conti Ricci, n. 78, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. AQUILANO DONATELLA ROSALINDA, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla Via S. Pertini n. 1/D, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo Controparte_1
la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12/11/2024, si è costituita in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni del divorzio, concludendo per l'accoglimento delle condizioni trasfuse nell'accordo depositato in allegato all'atto costitutivo e sottoscritto dalle parti.
3. Con istanza depositata il 10/12/2024, le parti hanno concordemente rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata dell'11/11/2024,
depositata telematicamente in data 10/12/2024, la quale prevede – tra le varie condizioni del divorzio – la contribuzione al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora Per_1
autosufficiente,mediante versamento della somma di € 350,00 mensili,
rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con compensazione integrale delle spese di lite. Hanno, quindi, chiesto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 20/12/2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2 4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha disposto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 20/12/2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rimettendo all'esito la causa al collegio per la decisione.
5. Il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
A conferma della ricorrenza dei presupposti della domanda, sono stati prodotti in giudizio i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
I coniugi hanno celebrato l'udienza di comparizione innanzi al Presidente
del Tribunale (ovvero al giudice delegato), nel giudizio di separazione, in data 12/01/2021. Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a sei mesi, durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta
3 ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa per iscritto dalle parti di non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi Parte_1
- . Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter recepire gli accordi intervenuti tra le parti, non essendo gli stessi in contrasto con gli interessi dei figli.
3. Ne consegue che, per pacifico accordo tra i coniugi:
a) la casa coniugale – già rilasciata dal resistente in esecuzione delle pregresse statuizioni – dovrà rimanere assegnata a;
Parte_1
b) quanto agli altri aspetti patrimoniali, occorre rilevare che i coniugi si sono dati reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno nei
4 confronti dell'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
c) con riferimento agli altri aspetti del divorzio, deve richiamarsi quanto espressamente concordato dai coniugi nell'accordo depositato il
10/12/2024.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
5. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
6. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Vasto, per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle condizioni del divorzio contenute nell'atto depositato il 10/12/2024 e
5 che qui si intendono espressamente richiamate e trascritte;
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH)
per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 105,
parte II, serie A, anno 2000), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 27 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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