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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, nella persona del giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9171/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Ferrante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Caserta alla via Maielli n.1;
(attore)
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. Claudio Fabricatore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raimondo- Piantadosi sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via De Michele n.52;
(convenuta)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 Parte_2
1) di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 1.10.1992, da cui sono nati tre figli;
2) che, nel maggio 2006, veniva depositato ricorso per la separazione consensuale, poi omologata con decreto del 28.9.2006;
3) di aver effettuato in favore della coniuge, circa due mesi prima del deposito della domanda di separazione consensuale, precisamente in data 8.3.2006, un bonifico bancario di euro 285.000,00;
4) che tale notevole somma veniva elargita nel contesto di un rapporto coniugale caratterizzato da un susseguirsi di atteggiamenti, sentimenti e stati emozionali di natura diametralmente opposta;
5) di aver successivamente introdotto il giudizio di divorzio, non avendo rinvenuto con la convenuta un accordo per proporre congiuntamente anche la domanda di cessazione degli effetti civili;
6) di essersi opposto, in quel giudizio, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta, deducendo, tra l'altro, che il trasferimento della rilevante somma di euro 285.000,00 doveva intendersi e ritenersi quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, chiedendo per l'effetto al Tribunale di pronunciarsi in tal senso;
7) che il Tribunale, con sentenza confermata in secondo grado, qualificava quel versamento quale donazione, escludendo che si trattasse di una somma corrisposta a titolo di c.d. una tantum -in luogo del versamento periodico dell'assegno-;
8) che il predetto giudizio si è concluso con sentenza della Suprema Corte n. 22604/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso, per cui la predetta sentenza risulta passata in giudicato;
9) che tale giudicato si è formato non soltanto sulla statuizione finale della sentenza ma anche sulla causa della dazione, quindi sull'accertamento del negozio di donazione;
10) che, anche a non voler ritenere formatosi un giudicato interno sulla qualificazione del rapporto, sussistono comunque i presupposti per qualificare la dazione in commento quale donazione, avendo egli elargito tale somma in favore della coniuge in assenza di qualsivoglia costrizione morale o giuridica, secondo un intento pienamente discrezionale e con la consapevolezza di attribuire al coniuge un vantaggio patrimoniale;
11) che tale contratto di donazione, sia esso ritenuto tale per effetto del giudicato o in forza di autonomo accertamento, è incontestabilmente nullo, mancando la forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 782
c.c.;
12) che l'incontestabile nullità della donazione implica il venir meno del vincolo obbligatorio con conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte;
13) che, laddove tale domanda venisse disattesa, la dazione sarebbe priva di causa e tanto configurerebbe un ingiusto arricchimento della convenuta, con conseguente diritto di esercitare l'azione di indebito arricchimento.
Alla luce delle esposte ragioni, l'attore ha così concluso: ““In via principale A) Darsi atto della sussistenza di pregresso giudicato intervenuto sull'accertamento/qualificazione giuridica del negozio di donazione ovvero, previo autonomo accertamento da operarsi in questa sede, dichiararsi che
l'elargizione della somma di denaro configura un negozio di donazione. B) Dichiararsi, quindi, la totale nullità della donazione con condanna della convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad € 285.000,00, oltre interessi. C) Vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata Accogliersi la domanda di ingiustificato arricchimento con condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad € 285.000,00, ovvero alla diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi.”
Si è costituita in giudizio la quale ha dal proprio canto dedotto: Parte_2
1) l'inammissibilità dell'azione, stante l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito e la conseguente carenza di interesse ad ottenere una declaratoria di nullità della corresponsione asseritamente consistente in una donazione;
2) che, infatti, l'accertata nullità del negozio giuridico dà luogo ad una azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento bensì da quella del pagamento stesso;
che, pertanto, l'azione risulta prescritta, essendo ampiamente decorso il decennio dalla dazione della somma -avvenuta il 7.03.2006;
3) che tali eccezioni dimostrano la temerarietà dell'azione, anche tenuto conto della qualità professionale dell'attore nonché della circostanza che quest'ultimo si sia reso inadempiente al pagamento degli obblighi alimentari;
4) che l'attore, nel giudizio di divorzio, affermava che l'importo di euro 285.000,00 sarebbe stato corrisposto per escludere che la convenuta potesse avanzare ulteriori pretese ed ottenere in seguito l'assegno di divorzio;
5) che, come già ampiamente dimostrato in sede di giudizio di divorzio, la corresponsione della somma era da giustificarsi come fonte di reddito per la convenuta, la quale ha attinto a detta somma per il mantenimento del tenore di vita familiare goduto in costanza di matrimonio sia dopo la separazione che dopo la ripresa convivenza;
6) che, ad ogni modo, la questione di cui trattasi è stata ampiamente dibattuta nel separato giudizio proposto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di talché su tutte le questioni di merito si
è formato il giudicato, che copre il dedotto e il deducibile;
che, per tale motivo, le domande proposte sono inammissibili;
7) che, in ogni caso, la qualificazione della corresponsione della somma in parola quale donazione è erronea e non può fondarsi sugli obiter dicta delle sentenze intercorse tra le parti, non avendo né il tribunale né la Corte di Appello svolto alcuna indagine al riguardo;
8) che entrambe le corti hanno considerato la somma in parola quale fonte di reddito e in ragione della sua corresponsione hanno determinato l'assegno di mantenimento;
pertanto, il tardivo inammissibile ripensamento dell'attore andrebbe a demolire il percorso motivazionale operato dai giudici del divorzio in relazione alla liquidazione dell'assegno stesso, introducendo una sorta di gravame atipico;
9) che la dazione in parola è priva dei caratteri che connotano la causa del contratto di donazione e ad essa deve attribuirsi l'unica giustificazione causale di una corresponsione di denaro assolutamente normale nei rapporti familiari, peraltro tra coniugi in regime di comunione, senza che l'ingente importo possa influenzare diverse interpretazioni, atteso l'elevatissimo tenore di vita condotta dall'attore in costanza di matrimonio.
In ragione di quanto dedotto la convenuta ha così concluso: “a) in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'azione proposta dall'Avv. in virtù della intervenuta prescrizione Parte_1 dell'asserito diritto alla ripetizione dell'indebito nonché per carenza di interesse del medesimo attore ad ottenere una declaratoria di nullità della corresponsione della somma di danaro per cui è causa;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che tutte le domande proposte in questa sede dall' avv. sono inammissibili in virtù della formazione del giudicato;
c) nel merito, rigettare tutte le Pt_1 domande proposte con l'atto di citazione avversario in quanto totalmente improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con condanna dell'attore alle spese, diritti e competenze di difesa del presente giudizio, oltre gli accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Alla prima udienza, tenutasi in data 1.2.17, il giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, ha concesso alle parti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha chiarito che la domanda svolta consiste in una ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., osservando: “benché non vi sia stata senza alcuna controversia e contraddittorio tra le parti in ordine alla diversa natura dell'elargizione, i Giudici del divorzio hanno –“ultrapetitum”, autonomamente e senza alcuna motivazione ed argomentazione giuridica- inteso denominare la dazione come donazione: la circostanza ha conseguenzialmente indotto l' nel presente giudizio ad argomentare sulla formazione o meno di un intervenuto Pt_1
giudicato anche in ordine alla qualificazione giuridica della dazione come donazione. Ciò ovviamente non implica che il diritto e la domanda alla restituzione delle somme indebitamente percepite sorga necessariamente da un preventivo accertamento della donazione e della sua nullità per vizi di forma.
Tale diritto e domanda consegue innanzitutto ed in ogni caso, e sotto tale profilo deve intendersi ben precisato il petitum del presente giudizio, all'accertamento della mancanza della” causa solvendi”, sia essa originaria ovvero sopravvenuta al pagamento”. Quanto all'eccepita prescrizione, ha dedotto l'operatività dell'ipotesi di sospensione della prescrizione tra coniugi prevista dall'art. 2941 c.c., in alcun modo esclusa dallo stato di separazione, nonché l'intervenuta interruzione della prescrizione, determinata sia dal dibattito, nel corso del giudizio di divorzio, in ordine alla natura della elargizione, sia dalle richieste di restituzione delle somme più volte formulate.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte convenuta ha insistito nelle eccezioni già sollevate, contestando l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Entrambe le parti, con memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., hanno poi articolato istanze istruttorie. Il giudice, con ordinanza del 10.11.17, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.10.17, ha considerato le prove articolate da parte attrice ininfluenti alla luce della documentazione prodotta, per cui, ritenendo la causa matura per la decisone, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 20.02.19.
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 24.4.25 per la discussione in trattazione scritta e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, le domande formulate da parte attrice devono ritenersi precluse dal giudicato formatosi in ordine alla qualificazione, quale donazione, dell'attribuzione patrimoniale di cui discute, e alla relativa efficacia.
Come noto, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le medesime parti copre il dedotto e il deducibile, ovverosia non solo le ragioni di diritto e di fatto rappresentate in giudizio -cd. giudicato esplicito- ma anche tutte le possibili questioni -proponibili sia in via di azione che di eccezione- le quali, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della decisione -cd. giudicato implicito-; ne discende che deve ritenersi preclusa alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr. ex plurimis, Cass. civ. nn. 21200/2009, 24664/2007, 22520/2011).
Ebbene, non v'è dubbio che nel giudizio n. 4888/2009 r.g.a.c. avente ad oggetto la domanda di divorzio, le parti, come peraltro da loro stesse dedotto nei rispettivi atti, abbiano a lungo disquisito in ordine alla natura giuridica del bonifico bancario di euro 285.000,00 disposto in data 7.3.2006 dall'odierno attore in favore della convenuta. Secondo quanto è dato desumere dagli atti di quel giudizio nonché dalle sentenze rese in primo e secondo grado, infatti, , al fine di veder Parte_1
escluso il riconoscimento, in favore della coniuge, dell'assegno divorzile, affermava di aver versato quell'importo alla moglie non già per spirito di liberalità ma per escludere che quest'ultima, successivamente, potesse avanzare ulteriori pretese economiche ed ottenere per l'appunto tale assegno
(cfr. in particolare ricorso in appello di , pag. 8). dal proprio canto, Parte_1 Parte_2 deduceva che tale somma le fosse stata versata dal marito a dimostrazione dell'elevatissimo tenore di vita di cui i coniugi godevano (cfr. in particolare ricorso in appello di p. 27). Parte_2
Ora, la controversia in ordine alla natura della dazione, poi qualificata dal giudice del predetto giudizio in termini di donazione, lungi dal costituire una questione eccedente la necessità logico giuridica della decisione, ha rappresentato un passaggio preliminare della pronuncia, necessario ai fini sia del riconoscimento della debenza dell'assegno divorzile in favore di sia della relativa Parte_2
quantificazione.
Nella sentenza di prime cure, infatti, il giudice, nel prendere posizione sulla natura di tale dazione e nel riconoscere per l'effetto la debenza dell'assegno divorzile, così statuiva: “Particolarmente significativa, tuttavia, si ritiene la donazione del ricorrente alla della somma di € 285.000,00 Pt_2
avvenuta in data 07/03/2006 in epoca antecedente la separazione legale (avvenuta in data
17/07/2006). Tale donazione, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del ricorrente, non può ritenersi corrisposta a titolo di c.d. una tantum – in luogo del versamento periodico dell'assegno di mantenimento – in quanto effettuata in data antecedente la sottoscrizione degli accordi in Tribunale.
Di tale donazione, del resto, le parti non fanno alcun espresso riferimento negli accordi di separazione né in via generale né quale presupposto per la determinazione dell'assegno di mantenimento come concordato e previsto in favore della resistente (..)” (cfr. pag. 8 provvedimento).
La sentenza resa in secondo grado ha confermato quanto statuito sul punto dal primo giudice, osservando: “Nel caso che ci occupa giova preliminarmente precisare che non osta affatto al riconoscimento dell'assegno divorzile la donazione effettuata dall'Avv. alla della Pt_1 Pt_2
somma di € 285.000,000 in data 7.3.2006 (..). Invero, contrariamente all'assunto dell'odierno appellato, tale somma non può ritenersi corrisposta a titolo di c.d. una tantum (..)”.
Ancora, nel determinare la misura dell'assegno, lo stesso giudice così statuiva: “Giova, infatti, osservare che la convenuta è persona non di giovane età, dotata di diploma, senza alcuna specifica esperienza lavorativa e non risulta che prima del matrimonio si sia dedicata ad attività lavorative;
tuttavia è titolare di una somma capitale, dall'epoca della separazione, ovvero di una somma di rilevante importo con la possibilità di metterla a frutto, ricavandone una cospicua rendita. (…) In ragione di tali complessive considerazioni (..) stima il Collegio di dover determinare l'assegno di spettanza della convenuta nell'innovativo minor importo di euro 700,00 mensili, importo da ritenersi adeguato a conguagliare la sua posizione economica patrimoniale (..)”.
Anche il giudice di secondo grado, pur rideterminando l'importo dell'assegno, ha tenuto conto della liberalità ricevuta dalla coniuge: “Tanto osservato, nella specie, posto che, com'è incontroverso, la
è priva di redditi propri in quanto non ha mai svolto attività lavorative (..), e, in adesione Pt_2
alle diffuse e pertinenti argomentazioni svolte dal giudice a quo, appare congruo a questa Corte - anche tenuto conto dell'impiego della cospicua somma di euro 285.000,00, oggetto della liberalità del coniuge, fonte di potenziale e rilevante reddito- rideterminare l'assegno divorzile in favore della nella misura di euro 1.500,00 mensili, oltre Istat”. Pt_2
Appare quindi evidente come entrambi i giudici, nel qualificare espressamente il bonifico a titolo di donazione e nel determinare, sul presupposto della stabilità di tale dazione e sulla scorta dell'arricchimento per l'effetto ricevuto dalla coniuge, la misura dell'assegno, abbiano accertato, ancorché implicitamente, sia l'esistenza di una causa donandi, sia l'efficacia della donazione stessa, dunque, con ogni evidenza, la relativa validità (arg. da Sez. Un. 26243/2014); sicché quel giudizio risultava sede naturale in cui far valere eventuali vizi della donazione.
Siffatto accertamento, lungi dal rappresentare una enunciazione puramente incidentale, è apparso logicamente preliminare e indispensabile ai fini della decisione (cfr. Cass. civ. n. 3793/2019), di talché in tal sede non possono rimettersi in discussione, pena la violazione del divieto di bis in idem, il profilo causale della dazione né tanto meno la relativa validità. Per cui, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione, la domanda principale va dichiarata inammissibile.
Va infine dichiarata improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'attore in via subordinata, difettando il carattere sussidiario dell'azione. Secondo una giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, tale azione può senz'altro proporsi in via subordinata nel caso in cui l'azione tipica proposta in via principale si riveli carente ab origine del titolo giustificativo;
tale eventualità non ricorre tuttavia nella fattispecie, atteso che, nel caso in questione, il titolo giustificativo dell'attribuzione è da rinvenirsi nella donazione, la cui validità, per le ragioni sopra esposte, non può essere rimessa in discussione (art. 2042 c.c.; cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 4492/2010).
In ragione della controvertibilità delle questioni nonché dei rapporti tra le parti, si ritiene di dover integralmente compensare le spese di lite.
Da ultimo, va respinta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara le domande inammissibili;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 maggio 2025
Il giudice
dr.ssa Valentina Gigante