Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/02/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Mariconda in virtù di procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Andrea Silla in Roma, via Boezio n. 16;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Capasso in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Napoli, viale Augusto n. 148;
APPELLATA
2I – già - (p. IV ) in persona del CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
procuratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Costabile in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Nocera Inferiore, via Fucilari n. 28;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 3630/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione spedito per la notifica il 15.3.2013,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Torre Parte_1
TA la (d'ora in avanti, per brevità, anche l' , esponendo Controparte_1 CP_1
che egli era titolare dell'omonima ditta individuale esercente azienda floricola, specializzata nella produzione di lilium, che, oltre a rappresentare una delle realtà produttive più grosse ed importanti del mercato floricolo di Pompei, faceva parte delle aziende leader del Tavolo floricolo regionale, tanto da aver partecipato alle principali fiere europee del settore ove aveva ottenuto numerosi riconoscimenti per la qualità dei fiori lilium prodotti;
che l'azienda floricola era costituita da diversi corpi aziendali, uno dei quali era ubicato in Santa Maria la Carità (NA), via Cappella dei Bisi n. 9; che detto corpo era costituito da tre serre in ferro con una superficie coperta totale di mg.
2.757,00, le quali erano attrezzate di tutti gli impianti tecnologici necessari per ottenere ottime produzioni floricole, e segnatamente: i) impianto di apertura automatizzato;
ii) impianto di irrigazione;
iii) impianto di coibentazione;
iv) impianto di riscaldamento;
che inizialmente il riscaldamento delle tre serre era garantito da n. 4 generatori di aria calda con una potenzialità complessiva di 575 kw/h e con un consumo di gas metano pari a 53,23 mc/h, e quindi pienamente efficaci in virtù della fornitura all'epoca contrattualmente garantita pari a 54,86 mc/h; che nel corso dell'anno 2008, il aveva deciso di produrre le nuove varietà di lilium richieste dal mercato, Parte_1
ossia lilium di varietà orientale, la cui temperatura ottimale di crescita era di 16-18 gradi;
che pertanto il aveva provveduto a potenziare l'impianto di Parte_1
riscaldamento nelle serre attraverso l'acquisto e la messa in esercizio di due nuovi generatori di acqua calda, con i quali avrebbe potuto garantire la giusta temperatura di crescita alle coltivazioni pianificate;
che in conseguenza di ciò, il fabbisogno dell'impianto di riscaldamento delle serre necessitava di 1774 Kw/h con un'esigenza di gas metano pari a 164,57 mc/h; che per il corretto funzionamento dell'impianto, in data
10.9.2008 il aveva sottoscritto con il contratto di fornitura di gas Parte_1 CP_1
naturale n. 009630047, al fine di permettere l'aumento della portata della fornitura di gas da 54,86 mc/h a 164,57 mc/h; che in occasione della sottoscrizione di detto contratto l'incaricato dell aveva garantito al che l'esecuzione dello CP_1 Parte_1
stesso sarebbe stata effettuata nel giro di qualche mese, ossia per il tempo occorrente per lo svolgimento dei necessari lavori di adeguamento della diramazione;
che in data
4.11.2008 l veva emesso il preventivo n. 58000110 per l'esecuzione dei lavori da CP_1
effettuare nell'azienda agricola di proprietà del il quale aveva quindi, in Parte_1
data 18.12.2008, provveduto al pagamento della somma richiesta dal somministrante di € 9.634,80 quale contributo modifica allaccio;
che nel corso dei mesi successivi il stante l'avvenuto pagamento dell'importo pattuito e la presentazione di Parte_1
tutta la documentazione richiesta e della modulistica occorrente per l'inizio dei lavori, aveva sollecitato vanamente l all'esecuzione degli stessi, nonostante quest'ultimo CP_1
assicurasse parte attrice che nel breve periodo vi sarebbe stato l'aumento di potenza della fornitura di gas;
che soltanto nel mese di marzo 2011, a seguito dei reiterati solleciti scritti trasmessi dal all quest'ultimo aveva provveduto ad Parte_1 CP_1
aumentare la portata della fornitura di gas da 54,86 mc/h a 164 mc/h; che tale ritardo aveva, però, comportato ingenti danni all'azienda agricola di , in Parte_1
quanto quest'ultimo già dal lontano 2008 aveva provveduto ad adeguare tecnicamente le proprie serre con due generatori di acqua calda, che tuttavia abbisognavano dell'aumento di portata della fornitura di gas per andare a regime;
che inoltre il certo dell'aumento di potenzialità dell'utenza, aveva acquistato dei bulbi Parte_1
di lilium orientali, necessari per lo sviluppo del nuovo programma di coltivazione;
che pertanto era evidente che il mancato aumento della fornitura di gas per gli anni 2009 e
2010 aveva causato gravi danni non solo ai cicli di produzione dei fiori collocati nelle serre dell'azienda agricola di parte attrice, ma aveva comportato anche la scarsa qualità del prodotto finale stante la temperatura troppo bassa nelle serre;
che l'insufficienza della fornitura di gas aveva fatto sì che il riscaldamento di soccorso previsto nelle serre risultasse insufficiente, comportando le seguenti problematiche: a) il ciclo di produzione aveva subito un allungamento di circa 7/10 giorni;
b) gli steli fioriti si mostravano meno consistenti ed, in particolare, il fusto era meno spesso e quindi meno rigido e più flessibile;
c) le foglie erano meno sviluppate e con qualche bruciatura all'estremità della lamina;
d) i bocci fiorali si erano sviluppati in numero ridotto (meno dei normali 7-8 cm per stelo) e di dimensioni più piccole, ma soprattutto di consistenza quasi flaccida;
che il mancato aumento della fornitura di gas aveva, quindi, influito negativamente sulla produzione dell'azienda floricola di parte attrice, non essendosi realizzata l'ottimale funzionalità dell'impianto di riscaldamento, ed aveva comportato una rilevante perdita economica a causa dei difetti qualitativi nella produzione e nella vendita degli steli fioriti;
che il con reiterate missive, aveva richiesto Parte_1
all il risarcimento dei danni subiti derivanti dal tardivo adeguamento della CP_1
fornitura di gas, senza tuttavia ricevere riscontro;
che in data 5.7.2012 il Parte_1
onde evitare l'instaurazione di un processo nei confronti dell aveva presentato CP_1
istanza di mediazione facoltativa ex D.lgs n. 28/2010, ma l on aveva partecipato, CP_1
con la conseguenza che il mediatore incaricato aveva redatto verbale negativo. In base a tali premesse, chiedeva al Tribunale di Torre TA di Parte_1
condannare l al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali per il tardivo adeguamento della fornitura di gas all'azienda agricola attorea, della somma da provare in corso di causa, anche a mezzo dell'espletanda CTU, ovvero della somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in data 18.6.2013, e quindi tempestivamente, avanti al Tribunale di Torre TA , Controparte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre
TA stante la competenza esclusiva del Tribunale di Roma in virtù della clausola contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di somministrazione di gas concluso con il («il foro competente in via Parte_1
esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma»), che era stato specificamente ed espressamente approvato da quest'ultimo con apposita sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1432 cod. civ. in sede di stipula contrattuale, posto che la suddetta clausola era senz'altro valida, efficace ed operante nella fattispecie in esame, non essendo invocabile il criterio esclusivo del "foro del consumatore" ex art. 33 comma 2°, lett. u), del Codice del Consumo, dato che la parte attrice era un'impresa agricola che esercitava pacificamente attività commerciale e non poteva quindi rientrare nella categoria dei consumatori. Sempre in via preliminare CP_1
eccepiva il proprio difetto di titolarità e legittimazione passiva, essendo estranea alle pretese attoree, dal momento che essa era solo un'impresa fornitrice che esercitava attività di mera vendita del gas e che, a tal fine, operava con il soggetto gestore della rete di distribuzione, , alla luce del D.lgs. n. 164/2000, che aveva Controparte_3
recepito la direttiva dell'Unione Europea n. 30/1998 in materia di liberalizzazione del mercato di vendita del gas naturale ed aveva, quindi, stabilito la separazione giuridica tra le varie attività del settore;
che nel caso di specie, il contratto stipulato inter partes aveva previsto un mandato irrevocabile alla società venditrice a stipulare con i gestori delle reti i contratti di distribuzione e di dispacciamento, fermo restando che il cliente restava titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore competente;
che inoltre le condizioni generali del predetto contratto disponevano che: a) ai fini dell'esecuzione del contratto, il fornitore provvedeva a stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione del gas in conformità anche quanto richiesto dai gestori di rete competenti (art. 1.3); b) la fornitura di gas era condizionata all'attivazione da parte dei distributori competenti dei servizi di trasporto e distribuzione (art. 2.2.); c) le richieste di esecuzione inerenti i servizi di rete venivano inoltrate al distributore tramite il fornitore, che operava in qualità di mandatario, e tra tali prestazioni rientravano le variazioni di potenza di un sito già attivo (art. 4); che essendo pacifico che le doglianze attoree, sottese alla domanda di risarcimento dei danni spiegata nei confronti dell CP_1
non erano inerenti la vendita del gas, ma afferivano al servizio di trasporto e consegna del gas, la società convenuta era carente di legittimazione e titolarità passiva, in quanto la gestione tecnica degli impianti di distribuzione era per legge compito esclusivo dell'impresa distributrice;
che l'obbligo assunto dall' era unicamente quello di far CP_1
acquistare al cliente il gas ad un determinato prezzo e di applicare una determinata tariffa nella contabilizzazione dei consumi, ma non anche quello di gestire gli impianti destinati alla fornitura ovvero di eseguire gli interventi tecnici sulla rete al fine di realizzare le modifiche degli impianti richieste dal cliente. Nel merito, l sponeva CP_1
che nel settembre 2008 aveva sottoscritto con essa un nuovo Parte_1
contratto di somministrazione di gas al fine di aumentare la potenzialità della fornitura di gas già esistente;
che l in esecuzione del mandato sopra indicato, aveva CP_1
inoltrato immediatamente l'istanza del al Distributore locale, Parte_1 CP_3
posto che l'intervento richiesto dall'utente consisteva nell'esecuzione di lavori
[...]
complessi di adeguamento delle condutture e diramazioni di esclusiva competenza del
Distributore; che in data 4.11.2008 aveva emesso il preventivo di spesa CP_3
n. 5800010 di € 9.643,80 a carico dell'attore per l'adeguamento della fornitura;
che con missiva trasmessa sempre in data 4.11.2008 al aveva chiarito a CP_1 Parte_1
quest'ultimo che il summenzionato preventivo si sarebbe inteso accettato allorquando il somministrante fosse venuto a conoscenza del suo integrale pagamento, che i lavori sarebbero stati programmati e realizzati dal distributore dopo l'accettazione ed il pagamento del preventivo e che il computo del termini di giorni 60 lavorativi per l'esecuzione delle opere era al netto del tempo occorrente per l'ottenimento di atti ed autorizzazione di terzi;
che , dopo aver ricevuto in data 18.12.2018 il CP_1 pagamento del preventivo dal aveva provveduto a richiedere al Parte_1
distributore l'esecuzione delle opere;
che con reclamo pervenuto ad in CP_1
data 20.6.2009 il aveva sollecitato l'esecuzione dei lavori di adeguamento Parte_1
della rete finalizzati all'aumento di potenza della fornitura, sicché la società. convenuta aveva inoltrato tale reclamo al Distributore, il quale aveva rappresentato che il mancato avvio delle opere era dovuto all'omesso invio da parte del del modulo di Parte_1
autorizzazione lavori e comunicazione di fine opera, allegato al preventivo a suo tempo recapitato all'utente; che nel corso di un colloquio telefonico intercorso il 4.8.2009 tra il ed un'operatrice del servizio clienti di , quest'ultimo aveva Parte_1 CP_1
comunicato all'utente che non risultava pervenuto il summenzionato modulo, il che aveva generato il mancato avvio dei lavori;
che pertanto il a mezzo fax Parte_1
del 5.8.2009, aveva trasmesso all' il modulo compilato e sottoscritto, che CP_1
era stato poi inoltrato dalla società convenuta al distributore locale;
che con ulteriore reclamo il aveva lamentato nuovamente la mancata esecuzione dei lavori, Parte_1
in riscontro al quale l con nota datata 8.4.2010, aveva informato il cliente di aver CP_1
inviato apposita richiesta di chiarimenti al competente Distributore, il quale aveva confermato di aver fissato l'intervento tecnico per il giorno 6.4.2010; che dai controlli eseguiti nei sistemi informatici era risultato che le opere iniziate dal Distributore il
6.4.2010, erano state da quest'ultimo completate il 20.4.2010, e non quindi nel marzo
2011 come erroneamente asserito da parte attrice;
che peraltro nel marzo 2011 il contratto tra il e l era già cessato, come chiaramente evincibile dalla Parte_1 CP_1
fattura di chiusura conto del 17.2.2011; che la circostanza che l'adeguamento della fornitura in favore di parte attrice era stato eseguito nell'aprile 2010, era comprovata dal fatto che in data 21.6.2010 il nel corso di un colloquio telefonico Parte_1
intercorso con un operatore del servizio clienti di aveva lamentato che, a seguito CP_1
della realizzazione dei lavori per l'aumento di potenza del gas, non era stato ripristinato il manto stradale;
che, tenuto conto delle documentate circostanze sopra indicate, alcuna responsabilità risarcitoria a qualsivoglia titolo poteva addebitarsi ad in CP_1
quanto quest'ultimo non aveva avuto partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori sulla rete gas, la cui realizzazione competeva esclusivamente al Distributore locale;
che l' dando puntuale esecuzione al mandato ricevuto, aveva inoltrato al Distributore CP_1
le richieste ed i solleciti di parte attrice, per cui era estraneo al presunto ritardo nell'esecuzione dei lavori;
che la società convenuta non era conoscenza dei motivi per cui i lavori relativi all'aumento di potenzialità della fornitura di gas, richiesti dalla parte attrice, erano stati eseguiti solo il 20.4.2010 dal Distributore competente, sicché soltanto quest'ultimo poteva legittimamente contraddire alle deduzioni di Parte_1
; che comunque i dedotti pregiudizi, quand'anche si fossero verificati, potevano
[...]
essere evitati da parte attrice con una condotta diligente e non particolarmente gravosa, atteso che era fatto notorio che alla mancanza e/o difetto di potenza di gas poteva ben farsi fronte attingendo a sistemi di approvvigionamento alterativi di largo uso e diffusione (ad esempio bombole di gas), in forza dei quali si sopperiva, talvolta in via prolungata e permanente, all'assenza di gas condotto. In basi a tali premesse,
[...]
richiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione del Tribunale di Torre CP_1
TA alla chiamata in causa di , con conseguente spostamento Controparte_3
della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., per essere da quest'ultimo manlevato nel denegato caso di accoglimento delle richieste attoree, mentre nel merito chiedeva di accertare la sua carenza di legittimazione e/o titolarità passiva e, per l'effetto, di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità delle domande attore, ed in via gradata di rigettare le domanda avanzate da in quanto infondate sia in fatto che in Parte_1
diritto. All'udienza di prima trattazione del 16.10.2013 il G.O.T. Cesarano, in sostituzione del Giudice Istruttore Amura, su accordo delle parti in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall dichiarava con ordinanza CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre TA in favore del Tribunale di Roma, ordinando la riassunzione della causa nel termine di tre mesi a pena di decadenza. Con comparsa in riassunzione notificata il 30.12.2013/ 2.1.2014 ad
[...]
, e quindi entro i tre mesi previsti dalla suindicata ordinanza del Tribunale CP_1
di Torre TA, riassumeva la causa davanti al competente Parte_1 Tribunale civile di Roma, riportandosi integralmente al proprio atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate. Si costituiva nel giudizio riassunto in data 24.3.2014, e quindi tempestivamente, , richiamando integralmente il contenuto Controparte_1
della propria comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, rinnovando anche in questa sede la richiesta di differire, a norma dell'art. 269 c.p.c.,
l'udienza di prima trattazione per consentire, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la vocatio del terzo chiamato, . Con ordinanza Controparte_3
del 24/28.3.2014 il Tribunale di Roma, in persona del G.I. dott. Alfredo Landi, differiva l'udienza di prima trattazione, originariamente prevista per il 14.10.2014, al
29.10.2014, al fine di consentire alla parte convenuta di notificare l'atto di citazione al terzo chiamato in causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., sicché
[...]
provvedeva a notificare l'atto di citazione alla , quale CP_1 Parte_2
terza chiamata, in data 22/25.5.2015, e quindi in ossequio ai termini previsti ex lege.
Si costituiva in data 23.10.2014, e quindi tardivamente rispetto all'udienza di prima trattazione differita dal G.I. Landi ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 comma 3° e 269 comma 2° c.p.c., la , che contestava la ricostruzione Parte_2
dei fatti operata da parte attrice, esponendo che in data 11.9.2008 l le aveva CP_1
richiesto, per conto del cliente finale , il potenziamento della Parte_1
fornitura di gas naturale già in essere;
che in data 3.11.2008 la - nel rispetto Parte_2
delle tempistiche tecniche imposte dalla competente Autorità per l'Energia Elettrica,
Gas ed il Sistema Idrico - aveva provveduto a trasmettere alla società di vendita il relativo preventivo da girare, a suo volta, al cliente finale;
che in data 18.12.2008 l CP_1
a seguito del pagamento del preventivo da parte del aveva invitato la Parte_1 [...]
a provvedere all'esecuzione del lavoro richiesto da parte attrice;
che tuttavia Pt_2
la prestazione era stata bloccata poiché il cliente finale, diversamente da quanto si era impegnato a produrre in sede di accettazione del preventivo, non aveva fatto pervenire al Distributore il modulo di autorizzazione lavori;
che detto modulo era stato inoltrato da ad soltanto in data 5.8.2009; che solo diversi mesi Parte_1 CP_1
dopo, e precisamente in data 9.10.2009 l' come risultante dai sistemi informatici, CP_1 aveva inoltrato il modulo di autorizzazione compilato dal alla Parte_1 Parte_2
la quale tempestivamente, in data 12.10.2009 (e quindi dopo appena 3 giorni dalla ricezione del modulo compilato dal cliente), aveva avanzato richiesta di permesso di scavo al Comune di Santa Maria la Carità; che in data 4.1.2010 il Comune di Santa
Maria la Carità aveva comunicato alla l'avvenuto rilascio Parte_2
dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di scavo, ed in data 6.4.2010 il lavoro richiesto dal ra stato eseguito dalla terza chiamata in causa;
che occorreva Parte_1
considerare che l'esecuzione dei predetti lavori in favore del era stata Parte_1
sospesa fin quando il Comune di Santa Maria la Carità non aveva concesso alla Pt_2
l'autorizzazione ad eseguire gli scavi sul suolo pubblico;
che la dopo
[...] Parte_2
aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione comunale, aveva impiegato solamente tre mesi per eseguire i lavori richiesti da parte attrice;
che comunque il ritardo circa l'esecuzione dei lavori era dipeso soprattutto dal mancato inoltro da parte di Parte_1
del modulo di autorizzazione lavori e comunicazione di fine opere;
che non
[...]
corrispondeva al vero quanto asserito dall circa l'inoltro di numerose CP_1
comunicazioni indirizzate alla 2i-Rete Gas per sollecitarne l'esecuzione dei lavori, atteso che quest'ultima, in base a quanto risultante dai propri sistemi informatici, aveva ricevuto soltanto la missiva del 14.10.2009; che in ogni caso le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice non trovavano alcun riscontro fattuale, in quanto non vi era alcuna prova che avesse subito pregiudizi tali da vantare un diritto Parte_1
al risarcimento dei danni, che infatti le asserite conseguenze dannose patite da parte attrice erano incerte sia nell'an che nel quantum, oltre a non essere stata provata dal a sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dedotto ed i danni lamentati;
Parte_1
che inoltre dall'analisi dei prelievi di gas dell'azienda agricola dal 2006 al Parte_1 del 25% rispetto a quelli massimi registrati in precedenza;
che in conseguenza di ciò il danno al raccolto paventato dalla parte attrice non era ascrivibile all' indisponibilità di gas, ma ad altre cause, in quanto l'azienda agricola negli anni precedenti Parte_1
all'adeguamento impiantistico, aveva prelevato quantità di gas maggiori rispetto a quelle prelevate nel periodo in cui aveva asserito di aver subito danni al raccolto a causa della mancata possibilità di prelevare le dovute quantità di gas naturale;
che comunque il osservando una condotta rientrante nei canoni dell'ordinaria Parte_1
diligenza, avrebbe potuto scongiurare gli asseriti danni patrimoniali approvvigionandosi di gas da fonti alternative, posto che l'art. 1227 comma 2° cod. civ. prevedeva espressamente che «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In base a tali premesse, la Pt_2
concludeva nei termini in epigrafe trascritti [“"Voglia l'On.le Tribunale adito
[...]
così provvedere: 1°) nel merito, dichiarare che nessuna responsabilità sussiste in capo alla in merito ai presunti danni lamentati da parte attrice;
2°) sempre Parte_2
nel merito rigettare la domanda attorca per effetto di quanto specificato nel paragrafo
"Diritto"; 3°) condannare parte attrice, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio"]. All'udienza di prima trattazione del giudizio riassunto, il Giudice Landi concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma
6° c.p.c. e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza del 15.4.2015, in occasione della quale il medesimo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'espletamento di attività istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.7.2016. All'udienza del 20.7.2016 il GOT dott.ssa Gulotta, in temporanea sostituzione del Giudice Landi trasferito ad altra sezione del Tribunale, in attesa dell'assegnazione ad un nuovo Giudice della presente controversia, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2018, poi differita al 18.9.2018 per la mancata sostituzione del Giudice dott. Landi. L'udienza di precisazione delle conclusioni non si svolgeva neppure in data 18.9.2018, in quanto il designato Giudice
Onorario, dott. Tommaso Del Litto, si dichiarava incompetente a decidere la controversia per il valore della stessa, rinviando la causa in prosieguo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2019, poi differita al 17.3.2020. A questo punto, il Presidente della X sezione, dott.ssa Maria Luisa Rossi, vista la data di iscrizione a ruolo della causa e la necessità di velocizzare i tempi processuali, rimetteva, con decreto del 18.10.2019, il fascicolo al sottoscritto Giudice, il quale fissava l'udienza avanti a sé del 21.11.2019, al termine della quale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni GU per il deposito di comparse conclusionali e successivo di giorni 20 per repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3630/2020 così statuiva: << 1) Rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali avanzata da nei Parte_1
confronti di , rappresentata in giudizio dalla procuratrice speciale Controparte_1
NE Servizi SRL;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata da , quale titolare dell'omonima impresa individuale, nei Parte_1
confronti della;
3) Condanna , quale titolare Parte_2 Parte_1
dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore dell'NE Servizi SRL, quale procuratrice speciale di , delle spese processuali, liquidate in € 12,18 Controparte_1
per spese vive ed € 5.885,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%., ed al pagamento in favore della delle spese processuali, Parte_2
liquidate in € 5.885,00 per compensi, oltre IVA, CPA. e rimborso spese generali del
15%.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione della causa sul ruolo avanzata, in sede di precisazione delle conclusioni, da ai fini dell'espletamento dell'attività Parte_1
istruttoria giammai svolta in ragione dell'ordinanza del 15.4.2015 del Giudice Landi, che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni ritendo la causa matura per la decisione senza lo svolgimento della fase istruttoria, atteso che le richieste istruttorie articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6° n.2) c.p.c. devono essere rigettate per le ragioni di seguito illustrate. La prova testimoniale chiesta da nella suindicata memoria è, infatti, irrilevante ai fini della Parte_1 decisione sui capitoli 1, 2, 3 e 4 in quanto vertenti su circostanze pacifiche, mentre è inammissibile sul capitolo 5 perché fondato su circostanze valutative e sul capitolo 6 perché vertente su fatti negativi, oltre che valutativi. Quanto alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice nella medesima memoria volta all'accertamento ed alla valutazione dei danni subiti, in relazione alle annate 2009-2010, dalla sua azienda floricola a causa del tardivo adeguamento della fornitura di gas da parte di Parte_2
- quale Distributore territorialmente competente di con cui il
[...] Controparte_1
ha sottoscritto il contratto di somministrazione di gas in data 10.9.2008 per Parte_1
aumentare la potenzialità della fornitura già in essere - nelle sue serre di Santa Maria la Carità (NA), via Cappella dei Bisi n. 9, essa deve essere disattesa in quanto meramente esplorativa, in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi, ex multis, Cass. 6.6.2003, n. 9060; Trib. Roma 31.1.2019, n. 2274), può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione, non potendo essere utilizzata per supplire l'onere di allegazione e di prova che incombe sulle parti, né può fondarsi su un'indagine meramente esplorativa funzionale alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che non siano stati preventivamente provati dalle parti. Infine, vanno altresì rigettate le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da nella memoria ex art. 183 comma 6° n.2) c.p.c. in quanto Parte_1
meramente esplorative e generiche, non individuando esattamente e compiutamente le pratiche istruite dalla società convenuta e dalla terza chiamata a seguito della richiesta di aumento di portata del gas avanzata dalla parte attrice, posto che l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, in modo che essi si palesino utili a provare il fatto controverso (vedi, ex multis, Cass.
20.6.2011, n.13533). Sempre in via preliminare, è, invece, meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da di difetto di legittimazione passiva in senso Controparte_1
improprio, basata sulla circostanza che essa, essendo una società fornitrice che esercita attività di mera vendita del gas ai clienti finali e non essendo quindi anche il soggetto gestore della rete di distribuzione, risulta essere del tutto estranea alle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice derivanti dalla tardiva esecuzione dei lavori di adeguamento delle condutture di gas (aumento di potenzialità dell'utenza), atteso che il soggetto contrattualmente responsabile per l'asserita ritardata erogazione all'utente di un aumento di gas naturale non è il soggetto fornitore, e dunque , Controparte_1
come erroneamente sostenuto in citazione, ma il distributore locale. In particolare, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, ex plurimis, Cass. ord. 23.1.2018, n. 1581; Cass. 13.2.2015, n. 2964;
Cass. ord. 20.1.2012, n. 822 Cass. ord. 29.7.2010, n. 17705; nello stesso senso Trib.
Roma 2.10.2017, n. 18517), le società che limitano la propria attività sul mercato del gas (o dell'energia elettrica) alla mera compravendita del gas non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione del gas ed il relativo trasposto, con la conseguenza che
[...]
, quale mera società venditrice di gas, non può essere chiamata a CP_1
rispondere in nessun caso per il ritardato aumento nell'erogazione di gas in favore dell'azienda agricola di parte attrice, per cui tale ritardo nell'esecuzione contrattuale - ove comprovato - è imputabile esclusivamente al Distributore territorialmente competente, considerato peraltro che i soggetti che hanno in carico la gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto del gas naturale fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in alcun modo essere ritenuti ausiliari della società venditrice del gas ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.
(al riguardo vedi Cass. n. 17705/2010, secondo cui possono ritenersi ausiliari solo coloro che svolgono attività su incarico della società distributrice, alla cui direzione sono assoggettati). Inoltre, va altresì osservato che dal contratto di somministrazione di gas naturale n. 009630047 concluso in data 10.9.2008 tra ed Parte_1
(vedi doc. 2 di parte attrice) emerge inequivocabilmente che Controparte_1
quest'ultima ha ricevuto dal cliente finale un mandato irrevocabile senza rappresentanza nei rapporti con il distributore, sicché la società convenuta è esente da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale inadempimento del distributore medesimo con il quale ha contrattato per conto del mandante, ai sensi dell'art. 1715 cod. civ.. Più precisamente, come espressamente affermato in giurisprudenza, l'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 cod. civ., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'è spazio per una responsabilità in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneità rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario (vedi in particolare Cass. 10/10/1975, n. 3230). In aggiunta a ciò, giova evidenziare che anche dalla mera lettura della missiva di comunicazione del preventivo trasmesso da
[...]
a in data 4.11.2008 è facilmente desumibile che il CP_1 Parte_1
soggetto tenuto al lavoro necessario all'aumento di potenza dell'utenza era il
Distributore e che era, invece, un mero mandatario del cliente («i lavori CP_1
verranno programmati e realizzati dalla società di distribuzione solo dopo la data di ricevimento dell'accettazione del preventivo...»). Ebbene, la domanda risarcitoria spiegata da è fondata su un fatto connesso all'attività di un soggetto Parte_1
diverso dalla società convenuta, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere ascritta ad per il ritardato aumento di gas in favore Controparte_1
dell'azienda agricola di parte attrice. Ne discende che la domanda risarcitoria poteva essere avanzata da parte attrice unicamente contro la , che è, appunto, Parte_2
la società che trasporta e distribuisce il gas in Santa Maria la Carità (NA), ove ha sede l'azienda floricola di . A tal proposito, appare opportuno richiamare Parte_1
l'autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualora il convenuto (nella specie, la ), nel dedurre il difetto della propria Legittimazione Controparte_1
passiva, chiami in causa un terzo, indicandolo come il vero legittimato (nella specie, la
) si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, Parte_2
con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti, ove ne sussistano i presupposti, una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (vedi, da ultimo, Cass.
17.1.2019, n. 1043; in senso conforme Cass. 11.9.2018, n.22050; Cass. ord. 8.3.2018,
n. 5580). Una volta individuato il giusto destinatario della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nella , va esaminata nel merito tale domanda Parte_2
per valutare se debba essere accolta nei confronti della terza chiamata. Giova premettere che è principio consolidato in giurisprudenza che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale oltre ad allegare l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento della controparte, è gravato dall'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte, potendo eventualmente farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (vedi ampiamente Cass.
15.2.2008, n.3794). Nel caso sottoposto a decisione, la parte attrice si è limitata soltanto ad allegare il c.d. inadempimento "relativo" della per la tardiva Parte_2
esecuzione dei lavori di adeguamento della conduttura di gas ai fini della maggiore fornitura del medesimo in favore dell'azienda agricola di rispetto Parte_1
al termine indicato pattiziamente tra quest'ultimo e la mandataria, , Controparte_1
in base a quanto indicato nel preventivo dei lavori accettato datato 4.11.2008, senza tuttavia fornire adeguata prova in relazione all'effettivo e reale pregiudizio incidente sulla propria sfera patrimoniale per effetto del ritardato adempimento contrattuale del
Distributore locale. Per mera completezza e chiarezza espositiva, occorre rilevare che il ritardato adempimento della - che tuttavia non osta al rigetto della Parte_2
domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per quanto più avanti illustrato - deriva dall'aver concluso i lavori di potenziamento della fornitura di gas da erogare all'azienda floricola di parte attrice soltanto in data 20.4.2010, e quindi oltre il termine massimo di 60 giorni lavorativi individuato nel "preventivo per l'esecuzione di lavori complessi
(modifica/ verifica)' trasmesso da al il 4.11.2008, il cui dies a quo è, CP_1 Parte_1 però, decorso allorquando la parte attrice, dopo aver provveduto a pagare in data
18.12.2008 l'importo di € 9.634,80 pattuito nel predetto preventivo a titolo di contributo per la modifica-allaccio del contatore di gas, ha compilato, con colpevole ritardo rispetto al pagamento del preventivo, l'apposito modulo di autorizzazione dei lavori, che poi è pervenuto, tramite la necessaria intermediazione di quale CP_1
mandataria, al Distributore locale, solamente in data 9.10.2009, e quindi a distanza di quasi un anno dalla ricezione del preventivo dei lavori da parte del a causa Parte_1
dell'iniziale omesso invio da parte dell'attore della suddetta modulistica. A quel punto la ha potuto avviare, in data 12.10.2009, il necessario iter burocratico, Parte_2
consistente nella preliminare presentazione al Comune di Santa Maria la Carità (NA) della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di scavo per la posa in opera di attraversamento sotterraneo di una diramazione trasversale da metanodotto in via
Cappella dei Bisi n. 42 (sede legale dell'azienda agricola di parte attrice), per poter ottenere dalla pubblica amministrazione il nulla osta all'esecuzione dei lavori di adeguamento della conduttura di gas, autorizzazione poi effettivamente rilasciata dal funzionario dirigente, arch. del Comune di Santa Maria la Carità, il Persona_1
29.10.2009. A partire da quest'ultima data è, in realtà, scattato l'obbligo del Distributore locale di realizzare i lavori di potenziamento della fornitura di gas naturale richiesti da nel termine massimo di 60 giorni lavori indicato nel preventivo Parte_1
dei lavori trasmesso da all'attore in data 4.11.2008, atteso che il medesimo CP_1
preventivo prevedeva espressamente che «il tempo necessario per l'ottenimento degli atti da terzi (id est il rilascio dell'autorizzazione comunale all'inizio dei lavori di scavo), stimato mediamente in 90 giorni, non viene conteggiato ai fini del calcolo del periodo di esecuzione dei lavori», ma la con notevole ed ingiustificato ritardo, ha Parte_2
portato compiutamente a termine i suddetti lavori soltanto in data 20.4.2010, e dunque dopo quasi sei mesi dal rilascio da parte del Comune di Santa Maria la Carità dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di scavo sul suolo pubblico, a nulla dovendo rilevare la circostanza dedotta dalla terza chiamata di essere venuta a conoscenza della concessa autorizzazione il 4.1.2010, essendo la stessa onerata dal dovere di controllare l'intervenuta emissione del provvedimento di autorizzazione ai lavori da parte della pubblica amministrazione. In conseguenza di quanto osservato, va comunque evidenziato che il notevole ritardo nell'esecuzione dei summenzionati lavori di scavo è dipeso non solo dalla condotta negligente del Distributore locale, ma anche dall'omesso tempestivo invio del modulo di autorizzazione dei lavori, allegato al preventivo dei lavori, da parte del cliente finale, sicché si può ragionevolmente affermare che ha contribuito, seppur solo in minima parte, al Parte_1
tardivo adempimento dell'obbligazione contrattuale a carico della . Parte_2
Pur sussistendo i presupposti per riconoscere il ritardato adempimento contrattuale del debitore nell'esecuzione dei lavori di potenziamento della fornitura di gas in favore dell'azienda agricola di parte attrice, la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima, come già accennato supra, non è però meritevole di accoglimento. Il ha, Parte_1
infatti, dedotto di aver subito danni patrimoniali sul presupposto che, a causa della insufficiente fornitura di gas metano da parte del Distributore locale resosi inadempiente all'obbligazione contrattuale di potenziamento della fornitura, i lilium di variante orientale hanno sviluppato steli malformati, con la conseguenza che tali fiori sono stati declassati ad una categoria di 2° livello, in luogo della 1° categoria di cui avrebbero fatto parte se avessero ricevuto sufficiente riscaldamento dall'apposito impianto delle serre, e pertanto essi sono stati commercializzati al prezzo di € 0,50 a stelo invece che all'effettivo prezzo di € 1,50, con una relativa perdita economica pari ad € 1,00 a stelo. Il ha altresì dedotto di aver realizzato, nel triennio Parte_1
2009/2011, una produzione totale di 401.142,00 steli malformati e commercialmente declassati stante la colpevole inerzia del Distributore nell'esecuzione dei lavori di potenziamento della fornitura di gas in suo favore, ed ha quindi calcolato di aver sofferto un danno totale pari ad un ammontare di € 401.142,00, (ossia il numero di steli malformati per la differenza economica di qualità del prodotto pari ad € 1,00). Tale valutazione dei danni elaborata dall'attore è, però, fondata unicamente sulla relazione tecnica di parte a firma della dott.ssa che però non é corroborata ed Persona_2
accompagnata da documentazione attestante l'effettiva produzione di 401.142,00 steli malformati o comunque di un determinato numero di fiori non pienamente integri, né tantomeno dalla prova dell'avvenuta compravendita dei lilium di variante orientale, prodotti dall'azienda agricola di nel sopra indicato triennio, ad un Parte_1
prezzo inferiore rispetto all'effettivo valore generale di mercato della medesima specie in ragione del loro sostanziale declassamento qualitativo derivante dalla ridotta fornitura di gas, ovvero dalla prova di aver ricevuto proposte d'acquisto da potenziali clienti per un prezzo non coincidente con il reale valore di mercato dei fiori prodotti, senza aver peraltro documentato da fonti ufficiali o comunque attendibili il prezzo medio di vendita dei suddetti steli. A prescindere dalla scarsa attendibilità della relazione peritale di parte in merito alla stima dei danni subiti dal per il Parte_1
ritardato adempimento contrattuale del Distributore locale, dato che la consulenza tecnica di parte non ha alcun autonomo valore probatorio in quanto ontologicamente volta ad avvalorare la tesi di parte, potendosi riconoscere ad essa solo valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo (vedi, ex multis, Cass. ord. 23-09-
2019, n. 23555; Cass 27-12-2018, n. 33503), giova precisare che, in base all'ormai univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte, il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie la presunta commerciabilità di steli malformati ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato se fossero stati ab origine integri), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dal ritardato adempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (vedi, ex plurimis, Cass. 8.3.2018, n. 5613; Cass. 3.1.2015, n. 24632; Cass.
20.5.2011, n. 11254; Cass. 19.12.2006, n. 27149). Facendo applicazione del suindicato principio di diritto elaborato in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, osserva questo Tribunale che non può essere riconosciuto all'attore un danno da mancato guadagnato parametrandolo al maggior prezzo che egli avrebbe incassato ove
- in ragione dell'adeguata e tempestiva fornitura di gas alle condizioni pattuite con CP_1
nel contratto di somministrazione del 10.9.2008 e nel successivo preventivo dei lavori del 4.12.2008 - avesse prodotto un numero abbondante di lilium di variante orientale privi di difetti. In altri termini, non può fondarsi il riconoscimento del danno patrimoniale sotto forma di lucro cessante sul presupposto meramente ipotetico della vendita di 401.142,00 steli prodotti ad un prezzo di € 1,50 ciascuno anziché di € 0,50 ciascuno, in quanto tale giudizio meramente prognostico non è sorretto da elementi certi. Infatti, nessuna allegazione specifica, né prova, è stata offerta in ordine all'avvenuta vendita, nel triennio 2009/2011, degli steli malformati a terzi acquirenti per un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore di mercato da parte dell'azienda floricola di , le cui deduzioni sul danno patito per la produzione di Parte_1
fiori difettosi appaiono all'evidenza del tutto generiche, atteso che il risarcimento del danno da mancato guadagno presuppone la prova, da fornirsi ad opera del danneggiato, del fatto che, in assenza della condotta che si assume dannosa, vi sarebbe stata (non la certezza, bensì) la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile sperato, gravando dunque su chi agisce per ottenere il risarcimento l'onere di dimostrare che egli vantava non una mera e generica aspettativa, ma un concreto e ragionevole affidamento circa la consecuzione del maggior guadagno patrimoniale e che, in assenza della condotta illecita, egli avrebbe avuto una seria possibilità di raggiungere il risultato sperato. Va aggiunto poi che l'attore ha avventatamente avviato la produzione di lilium di tipo orientale prima ancora che fossero realizzati i lavori volti a garantire l'incremento della fornitura di gas nonostante fosse necessaria l'autorizzazione del
Comune di Santa Maria la Carità e non ha provato di avere cercato, come pure possibile, di elevare la temperatura nelle serre con altri mezzi temporanei nell'attesa del potenziamento del calore ricavabile dall'aumento della fornitura di gas metano richiesto. Ne deriva che, in carenza di specifiche allegazioni, non può essere rimessa al prudente apprezzamento del sottoscritto Giudice la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., atteso che tale valutazione presuppone la certezza dell'esistenza del danno e contestualmente l'impossibilità o la particolare difficoltà di calcolarne precisamente l'ammontare, non esonerando dunque il richiamo all'equità il creditore dall'onere probatorio sull' un del credito (vedi, ex multis, Cass, 4.4.2019, n.9339; in senso analogo Cass. 8.11.2016, n. 22638). Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di , quale Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale. Esse si liquidano in favore dell'NE Servizi
SRL, quale procuratrice speciale dell , e della nella Controparte_1 Parte_2
misura determinata per ciascuna secondo la tariffa forense del D.M. n. 55/2014, come modificata dalla tariffa del D.M. n. 37/2018, ed in relazione al valore della controversia considerata come indeterminabile di complessità media, in € 5.885,00 per compensi
(di cui € 1.013,00 per fase di studio, €675,00 per fase introduttiva, € 2.492,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 1.705,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata istruita solo documentalmente), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% ed in più ha diritto alla rifusione delle spese Controparte_1
di notifica della chiamata in causa di terzo, pari ad € 12,18.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando sette motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) preliminarmente in via istruttoria, accogliere le richieste istruttorie tempestivamente formulate nelle note ex art. 183, VI comma, c.p.c. (II termine) e, segnatamente: - emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla ed alla in persona dei Controparte_1 Parte_2
rispettivi legali rapp.ti, della pratica istruita a seguito della richiesta di aumento di portata gas effettuata da parte attrice;
- ammettere la prova per testi ivi articolata e con i testi ivi indicati;
- nominare un C.T.U. che accerti e valuti i danni subiti dall' Pt_3
del sig. ; 2) in ogni caso, condannare la
[...] Parte_1 CP_1
e/o la al pagamento in favore di esso appellante, a titolo di
[...] Parte_2
risarcimento del danno emergente e da lucro cessante, nonché dei danni diretti ed indiretti, derivati dal tardivo adeguamento della fornitura di gas all'azienda agricola attorea, della somma che sarà ritenuta provata, anche a mezzo dell'apposita C.T.U. tempestivamente richiesta o, in subordine, di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.ma Corte di Appello, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare, per lo effetto, la e/o la Controparte_1 [...]
al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con Parte_2
attribuzione al procuratore antistatario.>>
§ 4. 1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_1
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << 1) preliminarmente, rigettare le avverse richieste istruttorie;
2) Nel merito definitivamente pronunciando, confermare la sentenza impugnata e rigettare integralmente l'avverso appello e, in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate dal nei confronti di Parte_1 [...]
perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto sia per carenza di CP_1
legittimazione e/o titolarità passive di sia, in subordine, perché Controparte_1
insussistenti i requisiti e le condizioni per l'affermazione di responsabilità risarcitoria a suo carico tanto ex-art. 2043 c.c., quanto per inadempimento contrattuale, oltre che per assoluta carenza di prova in ordine agli elementi costituivi dell'avversa domanda;
3) In via ulteriormente gradata, nella denegata e remotissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare direttamente e in via esclusiva la
Società chiamata in causa 2i 4) In via ancor più gradata, nella denegata Parte_2
e ancor più remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti della conchiudente, condannare la a tenere indenne e/o Parte_2
rivalere l da ogni denegata soccombenza e/o da qualsivoglia Controparte_1
conseguenza pregiudizievole ad essa derivanti da eventuali statuizioni della emananda sentenza sfavorevoli all'odierna comparente, anche sotto il profilo delle spese di lite;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.>>
§ 4.2 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza Parte_2
e rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.3630/2020 resa dall'On.le Tribunale di Roma;
2) condannare l'appellante , in qualità di titolare della omonima ditta individuale Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
§ 4.3– All'udienza di prima comparizione del 23 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 244
c.p.c. >> censura la sentenza del Tribunale per non avere ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla esso in primo grado. Nello specifico, per ciò che concerne i Parte_1
primi quattro capitoli della prova testimoniale, evidenzia che il primo Giudice, pur avendo ritenuto che detti capitoli contenessero delle circostanze pacifiche, non ne aveva tenuto conto in sede di decisione della causa. In relazione al capitolo 5: << Vero
è che la temperatura troppo bassa nelle serre, negli anni 2009- 2010 ha comportato ritardi medi di 7-10 giorni dei cicli di produzione dei lilium orientali, scarsa qualità del prodotto finale con steli fioriti meno consistenti, fusto meno spesso e più flessibile, foglie meno sviluppate e con qualche bruciatura all'estremità della lamina e bocci fiorali di dimensioni più ridotte >> non ammesso perché contenente valutazioni, afferma che ciò non corrisponde al vero e che, anche ove così fosse, sarebbe stato sufficiente epurare il capitolo di prova della parte valutativa e ritenerlo ammissibile per il resto, in quanto conteneva una serie di dati oggettivi. Con riferimento al capo 6: << vero è che il riscaldamento di soccorso delle serre non riusciva, negli anni 2009- 2010,
a raggiungere la temperatura ideale per i lilium di 14° per mancanza di gas sufficiente.>> significa che il primo Giudice ha errato nel ritenerlo negativo, in quanto con esso si tendeva a dimostrare una circostanza positiva. Insiste nella richiesta di ammissione di tali mezzi di prova.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione degli artt. 61
e 192 c.p.c. >> censura la sentenza per non avere il Tribunale ammesso la CTU richiesta, reputandola meramente esplorativa. Sostiene che vi è contraddizione in tale decisione, non avendo il Giudice ammesso la prova testimoniale in quanto vertente su circostanze pacifiche, per poi non accogliere la richiesta di CTU in quanto riguardante elementi non provati. Insiste nella richiesta di CTU.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 210
c.p.c.>> censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativamente alla pratica istruita dall e dalla Controparte_1 [...]
per l'aumento di portata gas richiesto dall'odierno appellante, in quanto << Parte_2
meramente esplorative e generiche >>; denuncia la violazione dell'art. 94 disp. att.
c.p.c. Sostiene che la motivazione è meramente apparente, in quanto la pratica istruita sopramenzionata era unica e quindi perfettamente identificata.
Insiste nell'istanza ex art. 210 c.p.c.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 1710
c.c., anche in relazione all'art. 116 c.p.c. Inadempimento del contratto di mandato oneroso e legittimazione passiva della >> sostiene l'erroneità della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall ed ha affermato che l'unico Controparte_1
responsabile in materia di fornitura è il Distributore. Sostiene, al contrario, che
[...]
ha violato gli obblighi derivanti dal contratto di mandato oneroso. CP_1
Rappresenta che la responsabilità di emergerebbe dall'inerzia di Controparte_1
quest'ultima che non si è attivata nonostante la corrispondenza intercorsa tra le parti, il preventivo emesso dalla società (n. 58000110) in data 4/1172008 ed il tempestivo pagamento effettuato da esso appellante in data 18/12/2008. Chiarisce di aver chiesto spiegazioni, stante l'immobilismo di dapprima telefonicamente e Controparte_1
poi con le missive del 16 giugno e del 17 luglio 2009; che solo a seguito della missiva del 16 giugno NE chiedeva, per la prima volta, una certificazione dei Vigili del Fuoco
e di aver ciò nonostante provveduto immediatamente ad inoltrare quanto richiesto;
che solo in data 4 agosto 2008 - per mezzo della funzionaria – CP_1 Testimone_1
aveva informato esso appellante che per completare la pratica era necessario completare il modulo che solo in tale occasione gli veniva fornito. Evidenziava di aver provveduto ancora una volta tempestivamente avendo inoltrato detto modulo ad
[...]
a mezzo fax il 5 agosto 2009; che da tale momento e fino all'aprile 2010 nulla CP_1
aveva più saputo fino a quando, inoltrato un nuovo reclamo, aveva appreso che i lavori erano in corso. Evidenziava che non aveva mai provato che il modulo CP_1
“indispensabile “ fosse stato inviato al momento del preventivo.
Insiste nel rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1
per aver violato i propri obblighi di mandataria avendo ritardato l'istruzione della pratica e la trasmissione della stessa alla Parte_2
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << violazione e falsa applicazione degli artt. 1218
e segg. c.c., anche in relazione all'art. 116 c.p.c. in relazione alla posizione della
[...]
- censura il passo motivazionale della sentenza di primo grado nella Parte_2
quale il Giudice, pur riconoscendo l'inadempimento della , ha rigettato Parte_2
la domanda per mancanza di prova del pregiudizio subito dall'odierno appellante.
Individua il primo errore nell'avere il tribunale ritenuto che il rallentamento della pratica sia dipeso anche dal ritardo con cui esso attore aveva inviato il modulo di autorizzazione dei lavori;
ribadisce che dalla documentazione versata in atti emerge che controparte non ha dimostrato di aver inviato il modulo unitamente al preventivo mentre è provato che esso ha avuto conoscenza di siffatto modulo soltanto Parte_1
in data 4/08/2009 e di averlo, dal momento della conoscenza, tempestivamente inviato in data 5/08/2009.
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 e dell'art. 1226 c.c., anche in relazione all'art. 116 c.p.c. in merito alla posizione della
[...]
, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la Parte_2 domanda di esso per mancanza di prova del pregiudizio sofferto. Nello Parte_1
specifico, eccepisce la violazione dell'art. 1226 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, per aver il primo Giudice ritenuto inammissibili le prove testimoniali in quanto pacifiche e documentali e poi contraddicendosi ha ritenuto il danno non provato. Dunque, il giudice avrebbe ritenuto pacifiche le seguenti circostanze: << - il aveva un impianto serricolo di tre serre per oltre mq. 2.700,00; - nel 2009 Parte_1
aveva iniziato ivi la coltivazione dei lilium;
- per tale scopo aveva impiantato due nuovi generatori di acqua calda;
- negli anni 2009 e 2010 aveva dato corso a tale conversione della produzione a favore dei lilium >>. Non avendo ammesso la CTU, il Tribunale avrebbe potuto verificare tramite la prova testimoniale richiesta – capitoli ,e 4) le Tes_2
circostanze dedotte quanto al fabbisogno di calore delle serre e, di conseguenza, liquidare equitativamente i danni asseritamente subiti. Inoltre, censura il passo motivazionale con cui il Tribunale ha ritenuto che nessuna allegazione specifica né prova fosse stata offerta in ordine all'avvenuta vendita, negli anni 2009/2011, degli steli malformati ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, in quanto dagli atti, secondo l'appellante, risultavano le fatture di acquisto dei macchinari e di tutti i bulbi di lilium e in quanto sarebbe stato impossibile provare la vendita dei fiori difettati, posto che esso appellante effettua vendita al dettaglio e si sarebbe quindi trattato: << di una prova diabolica con una serie di scontrini fiscali generici per la vendita di fiori>>. Sostiene, da ultimo che la sentenza era errata nella parte in cui imputa ad esso attore di non essersi adoperato per mitigare il danno, in quanto la fornitura riguardava metano e non gas propano liquido, come emergerebbe, invece, dalla ricostruzione della sentenza e quindi non era possibile un approvvigionamento alternativo.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c. Ingiusta ed illegittima condanna al pagamento delle spese del giudizio e domanda di condanna al pagamento delle spese del doppio grado >>, impugna il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, in quanto avrebbe dovuto accogliere integralmente le domande proposte in primo grado. § 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – la causa può essere decisa facendo ricorso al criterio motivazionale della ragione più liquida. Invero, con il sesto motivo risulta criticata la sentenza per avere il Tribunale escluso che l'attore avesse fornito la prova di aver subito un effettivo, reale pregiudizio, con il quarto motivo risulta censurata la sentenza per aver escluso la responsabilità contrattuale in capo ad e con il quinto motivo l'appellante critica la CP_1
sentenza per avere escluso la responsabilità di per mancanza di prova del Parte_2
pregiudizio in ragione della concorrente responsabilità di esso attore che non aveva inviato, unitamente alla prova del pagamento degli oneri di intervento, anche il modulo necessario per l'avvio dei lavori. Il sesto motivo, che va delibato unitamente ai primi due motivi relativi alla mancata ammissione delle prove orali, della Ctu è invero infondato per le ragioni di seguito esposte sicché la conferma della sentenza di prime cure in punto di mancanza di prova del danno patrimoniale da mancato guadagno - di cui l'attore è onerato – rende superflua la rivisitazione della sentenza sotto il profilo del riconoscimento della legittimazione passiva di e della responsabilità CP_1
di nonché del correlato, terzo motivo afferente alla richiesta di ordine Parte_2
di esibizione, posto che, seppure in ipotesi venisse accertata la loro responsabilità con l'eventuale accoglimento dei motivi di merito quarto e quinto, per effetto del rigetto del sesto motivo non verrebbe a mutare il decisum di prime cure di rigetto della domanda. La sola affermazione del riconoscimento della responsabilità contrattuale, infatti, non dà luogo a risarcimento del danno ove questo non sia provato.
Va rammentato, in proposito che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c. consente di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
La Suprema Corte ha così precisato: < questione è stato comunque enunciato con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza
n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
(Così da ultimo Cass. n.693/2024)
Con il sesto motivo in esame e previa richiesta di ammissione di prova testi (primo motivo) e CTU (secondo motivo) l'appellante sostiene di aver fornito la prova dell'esistenza del danno subito avendo già dimostrato: di aver iniziato nel 2009 la coltivazione di una nuova variante di lilium;
di aver impiantato due nuovi generatori di acqua calda per tale scopo;
che in atti vi erano le fatture di acquisto dei macchinari e di tutti i bulbi di lilium oltre a consulenza di parte, elementi tutti che giustificavano l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio per “ verificare la veridicità delle circostanze descritte dal (così pag. 31 atto di appello). Chiarisce che la Parte_1
mancata produzione di prove della vendita dei fiori difettati era data dalla circostanza che egli effettuava la vendita al dettaglio e si sarebbe trattato di prova diabolica onerarlo di fornire una serie di scontrini fiscali generici per vendita di fiori.
Tanto premesso, osserva la Corte che il tribunale ha individuato il danno oggetto di giudizio quale danno patrimoniale da mancato guadagno derivato dall'aver asseritamente messo in commercio steli di lilium orientale malformati ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato se questi fossero stati ab origine integri;
ha chiarito che per indagare sul nesso causale del mancato accrescimento patrimoniale occorresse verificare se detto mancato guadagno fosse effettivamente pregiudicato o impedito dal ritardato adempimento dell'obbligazione contrattuale della convenuta, del terzo chiamato o di entrambe le società resistenti.
Le circostanze che era chiamato a dimostrare erano quindi molteplici e, Parte_1
per prima cosa, che gli steli fossero effettivamente malformati. Risultano depositate fatture di acquisto dei bulbi e fotografie degli steli in allegato alla CTP. In relazione a detto documento si osserva che la consulente riferisce di aver ricevuto incarico da di stimare il danno per il periodo 2008 – 2011 senza indicare la data Parte_1
dell'incarico e precisando di aver effettuato periodici sopralluoghi già dai primi mesi del 2009 e per tutto il 2010 e 2011. Segnala di aver riscontrato, in occasione di detti sopralluoghi, che il ciclo di produzione subiva in genere un allungamento di 7-10 giorni;
che gli steli fioriti si mostravano meno “ consistenti” essendo il fusto meno spesso e quindi più flessibile;
che le foglie erano meno sviluppate e con qualche bruciatura all'estremità della lamina;
che i bocci fiorali si sviluppavano in minor numero, meno dei normali 7-8 per stelo, di dimensioni più piccole e di consistenza flaccida;
che dopo la raccolta i bocci fiorali si aprivano a stento e non riuscivano ad aprirsi tutti. La consulente di parte segnala di aver visionato il prodotto e di aver rilevato che non vi erano sintomi di patologie vegetali ed ha ascritto il fenomeno alla crescita degli steli per periodi più o meno prolungati in ambiente con temperature basse rispetto a quelle ottimali di crescita. Significava che i fiori presentavano tutti suddette caratteristiche e venivano declassati, ai fini della vendita, in categoria 2 con una contrattazione massima di euro 0.50 a stelo. Ha allegato alla relazione di consulenza di parte otto fotografie della produzione.
Venendo, quindi, alla disamina del primo motivo si osserva che la decisione di prime cure di rigetto della richiesta di ammissione prova per testi va confermata. Il primo capitolo è irrilevante in quanto la circostanza è pacifica afferendo alle caratteristiche dell'azienda agricola, mai poste in discussione ed irrilevanti ai fini della prova che gli steli fossero meno consistenti ed i fiori flaccidi e sbocciati in minor numero lungo lo stelo. Il secondo capitolo di prova è ugualmente irrilevante afferendo la circostanza alla dimostrazione che nell'anno 2009 l'azienda agricola aveva iniziato la produzione di nuove varietà di lilium orientale trattandosi di circostanza non contestata, documentata per mezzo delle fatture e, come la precedente, irrilevante rispetto alla prova che lo sviluppo di steli e fiori fosse avvenuto con le caratteristiche descritte nella perizia di parte. Anche il terzo capitolo è irrilevante in quanto la circostanza dedotta afferisce alla installazione da parte dell di due nuovi generatori di acqua calda che Parte_3
è fatto non contestato. Anche il quarto capitolo di prova circa l'avvio della produzione di lilium orientale dal 2009 è circostanza non contestata ed in ogni caso è irrilevante dovendo essere oggetto di prova il fatto diverso che lo sviluppo degli steli e dei fiori sia stato scadente perché effettuato in ambiente con temperatura troppo bassa.
Il tribunale ha rigettato l'ammissione del quinto capitolo perché contenente circostanze valutative. Il testo è il seguente: < negli anni 2009- 2010 ha comportato ritardi medi di 7-10 giorni dei cicli di produzione dei lilium orientali, scarsa qualità del prodotto finale con steli fioriti meno consistenti, fusto meno spesso e più flessibile, foglie meno sviluppate e con qualche bruciatura all'estremità della lamina e bocci fiorali di dimensioni più ridotte>>. Trattasi all'evidenza di circostanze valutative facendosi derivare dal dato “temperatura” qualificata “troppo bassa “- che già costituisce in sé un giudizio rimesso all'impressione del teste - il nesso causale con la qualità del prodotto “ scarsa “ e con le descritte caratteristiche di stelo e fiori. Il teste non può essere ammesso a stabilire se sussista o meno un rapporto di causa ed effetto tra la temperatura e la crescita dello stelo e lo sviluppo dei fiori, così come non è in grado di stabilire se la qualità del prodotto sia scarsa. La prova ammissibile in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta doveva concernere il nudo fatto e non i connotati valutativi. Sarebbe quindi stato necessario che l'attore cristallizzasse la prova della qualità della produzione, in una determinata epoca all'interno del periodo per il quale lamentava il venir meno del guadagno atteso per la produzione di lilium orientale di prima scelta essenzialmente per mezzo di ATP, trattandosi di circostanze non più verificabili una volta perito lo stelo ed i fiori. Trattasi anch'esso di mezzo istruttorio da riversare nel successivo giudizio di merito per essere valutato nel contraddittorio delle parti ma esso rappresenta, in fattispecie come la presente, l'unico mezzo che consente l'acquisizione obiettiva di elementi di prova certi e qualificati, di collocarli nel tempo e di rimettere dette risultanze alla fase di merito per correlare i dati obiettivi così acquisiti allo studio del fenomeno, della sua eziologia e delle conseguenze del processo di accrescimento delle piante nell'ambiente oggetto di accertamento.
Il sesto capitolo di prova del seguente contenuto: << vero è che il riscaldamento di soccorso delle serre non riusciva, negli anni 2009- 2010, a raggiungere la temperatura ideale per i lilium di 14° per mancanza di gas sufficiente.>> è anch'esso inammissibile in quanto rimette al teste non di riferire ciò che ha visto - in disparte dalla genericità della formulazione che non colloca l'evento temporalmente – ma di fornire una personale supposizione circa le cause del mancato raggiungimento di detta temperatura che costituisce a sua volta un fatto non provato.
Va conclusivamente osservato che l'attore non ha fornito alcuna prova circa la temperatura che veniva raggiunta nelle serre;
circa i tempi di crescita delle piante di lilium orientale, circa la consistenza dello stelo e del fiore, circa la presenza di un numero inferiore di fiori per stelo rispetto alla fioritura attesa. Nessun reperto risulta conservato per poter effettuare un esame obiettivo della produzione. A tanto non è sufficiente la relazione di parte e le otto fotografie ad essa allegate.
Il tribunale ha correttamente respinto la richiesta di CTU avendo applicato il principio ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte del divieto di conferire consulenza tecnica esplorativa, ipotesi che ricorre quanto la parte non ha soddisfatto l'onere probatorio a cui è tenuta e la richiesta di consulenza è finalizzata ad esonerala dall'onere della prova come avverrebbe ove al consulente venisse chiesto di porsi alla ricerca di quei fatti e delle circostanze o di altri elementi utili non provati al momento della richiesta del mezzo istruttorio. La Suprema Corte con la pronuncia resa a SU n.
3086/2022 ha ulteriormente precisato che il CTU: << può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.>>
Osserva la Corte che le sopra descritte circostanze costituiscono, nel giudizio volto ad ottenere la condanna per il risarcimento del danno, i fatti costitutivi di detta pretesa in relazione all'esistenza del pregiudizio. Si tratta invero di determinare l'an della pretesa creditoria e non meramente il quantum. Gli accertamenti valutativi del consulente di parte non sono valorizzabili al fine di ritenere ammissibile la consulenza tecnica per
“approfondire “ dette indagini stante l'assoluta incertezza della raccolta dei dati e lo scarno materiale fotografico che non evidenzia affatto i particolari difetti delle piante e dei fiori. Lo strumento di acquisizione di detti elementi di prova per questa specifica tipologia di beni deteriorabili andava individuato – come sopra anticipato - nell'accertamento tecnico preventivo posto che il decorso del tempo ha reso non più analizzabili le piante, non sono più verificabili la qualità degli steli e dei fiori e lo stato dei luoghi non è più verificabile.
La mancanza di prova dell'esistenza di un pregiudizio certo non consente di accogliere il motivo in esame nemmeno sotto il diverso profilo della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. trattandosi di norma che consente di sopperire solo alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (così Cass. n. 8941/2022); la norma presuppone sempre che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, prova che l'appellante non ha fornito.
Il rigetto del primo, del secondo e del sesto motivo di gravame assorbe la disamina del quarto e del quinto motivo nonché del terzo essendo l'ordine di esibizione (terzo motivo) finalizzato all'acquisizione di documentazione utile per ricostruire la responsabilità per inadempimento delle controparti.
Rimane assorbita anche la disamina del settimo motivo nel quale la riforma del capo concernente le spese di lite viene richiesta quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (causa di valore indeterminabile complessità media) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione-istruttoria che ha avuto minimo svolgimento.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di contro la sentenza resa tra le parti Controparte_1 Parte_2
dal Tribunale di Roma n. 3630/2020 pubblicata in data 19/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e di che liquida in €10.313,00 per compensi, CP_1 Parte_2
ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025. Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 emergeva che, nel periodo antecedente alla sostituzione del misuratore, la stessa aveva prelevato volumi fino ad un massimo di 15.629 metri cubi al mese;
che successivamente al febbraio 2011, e quindi dopo la sostituzione del misuratore e l'adeguamento degli impianti, i volumi si erano ridotti fino ad un massimo di 4.960 metri cubi al mese, con la conseguenza che i prelievi avevano avuto una diminuzione