Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 16 aprile 2021, con cui il Comune di Carini ha accertato l’inottemperanza, da parte della sig.ra -OMISSIS-, moglie del ricorrente e comproprietaria dell’immobile che ne ha formato oggetto, all'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14 marzo 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame è impugnato l’atto con il quale il Comune di Carini ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14 marzo 2011 da parte della sig.ra -OMISSIS- e ha disposto l’acquisizione della sola quota di proprietà di un mezzo indiviso di cui la stessa è titolare.
Il ricorrente è, però, il marito dell’intimata, cui il provvedimento è stato notificato in quanto comproprietario.
Lo stesso, dunque, dichiarandosi estraneo all’attività edificatoria oggetto di abuso, ha ritenuto di impugnare l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, sostenendo di non avere avuto conoscenza degli atti da cui desumere la natura abusiva delle opere in questione e, perciò, qualificandosi come legittimato alla proposizione del ricorso, nel quale ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, stante la dedotta omessa notifica nei suoi confronti dell’ordinanza di demolizione;
2. violazione e falsa applicazione dell’art 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, genericità, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica del potere esercitato, in relazione all’identificazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, che non sarebbe dato comprendere come sia stata individuata.
Il Comune di Carini si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 31 agosto 2021, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Specificamente, il Comune ha evidenziato che l’odierno ricorrente è stato in realtà destinatario dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 16 aprile 2021, avente lo stesso oggetto di quella in precedenza notificata alla moglie e tale circostanza confermerebbe che il ricorrente, contrariamente a quanto esposto con il ricorso, ha avuto conoscenza del provvedimento repressivo a suo carico.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2021, l’istanza cautelare è stata rigettata sottolineando il “contenuto dell’atto impugnato accertativo della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione”.
In vista dell’udienza pubblica, fissata per la definizione della controversia, il Comune ha ribadito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto al provvedimento impugnato col presente ricorso.
Alla pubblica udienza per lo smaltimento dell’arretrato del 18 giugno 2025, il ricorso, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Appare preliminarmente opportuno precisare che quanto si dirà nel prosieguo vale, in primo luogo, al fine di comprovare la piena legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto comproprietario nei cui confronti sono state omesse le garanzie previste dalla legge.
Ciò puntualizzato, il ricorso merita accoglimento, in ragione del fatto che, come documentato in atti, l’odierno ricorrente, marito della destinataria del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è stato destinatario di un autonomo ordine di demolizione adottato dal Comune solo con ordinanza -OMISSIS- del 2021, dopo che l’ente si è avveduto che l’immobile abusivo non era di proprietà esclusiva della sig.ra -OMISSIS- (destinataria dell’ordine di demolizione -OMISSIS- del 14 marzo 2011), ma anche del marito, in regime di comunione dei beni.
Poiché l’autonomo ordine di demolizione emesso nei confronti dell’odierno ricorrente è stato notificato allo stesso solo in data 16 aprile 2021, il Comune non poteva, come dedotto nel primo motivo di ricorso, disporre l’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale nella stessa data, fondando lo stesso sul decorso del termine per la demolizione assegnato alla sola moglie, comproprietaria.
Ciò nel rispetto della giurisprudenza costante, secondo cui “La notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, seppur non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione stesso, è, invero, condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001: i proprietari del bene, infatti, in conformità ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale devono essere messi pienamente in condizione di contestare l’ordine di rimozione ovvero di rimuovere, se lo desiderano, l’abuso e ciò allo scopo di evitare l’effetto acquisitivo.” (Tar Lazio, Roma, n. 12259/2024, ma anche Cons. Stato, sentenza n. 2898/2023).
Ne deriva l’illegittimità dell’atto impugnato, adottato senza aver atteso la scadenza del termine di novanta giorni entro cui il comproprietario avrebbe potuto autonomamente ottemperare e disponendo l’acquisizione al patrimonio per la sola quota di un mezzo indiviso della proprietà, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che non è possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis , la sentenza del Consiglio di Stato n. 2898/2023, che richiama Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425 e C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642).
L’assenza della prova di quanto avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, sia in termini giudiziari (eventuale impugnazione dell’ordine di demolizione), che materiali (eventuale ottemperanza all’ordine da parte dei proprietari o adozione di un atto di accertamento dell’inottemperanza anche del comproprietario odierno ricorrente) o amministrativi (adozione, da parte del Comune, di un nuovo atto di accertamento, decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, individuando puntualmente gli immobili da acquisire), non può che condurre, dunque, all’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO