Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr Silvia Rita Fabrizio– Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 645/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.2024
promossa da
, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti dall'avv. Amedeo Di Odoardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Via Mancini Sbraccia n. 1;
appellante contro corrente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via Controparte_1
Vibrata n. 17, (cod. fisc.: ), in persona del suo amministratore pro P.IVA_1 tempore, Rag. rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Controparte_2
Valeria Saccuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alba Adriatica
(TE), Via Arezzo n. 4; appellato nonché contro
, (cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 giusta procura in atti dll'Avv. Angelo Lancione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alba Adriatica (TE), Via Arezzo n. 4; appellato nonché contro
la sentenza n. 527/2022, pubblicata in data 24.05.2022, notificata in data 25.05.2022 pronunciata dal Tribunale di Teramo, all'esito del giudizio rubricato al n. R.G
1379/2018;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 527/2022, emessa dal Tribunale di Teramo in data 24 maggio 2022, notificata in data 25 maggio 2022: - In via istruttoria: 1) ammettere i mezzi di prova così come articolati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure che ivi si riportano: interrogatorio formale degli appellati e prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) vero che il dott. e il Controparte_3 dott. previa lettura delle clausole annesse alla Polizza Globale Controparte_4
Fabbricati, davano, senza alcuna riserva, la loro ampia approvazione per l'esecuzione
(testi: , ); b) vero che l'ex amministratore di Testimone_1 Testimone_2 condominio almeno tre volte procedeva a denunciare Parte_1 all'Assicurazione HDI, sinistri (del tipo bagnamento e infiltrazioni d'acqua) occorsi alle unità immobiliari del dott. , del dott. e della Controparte_3 Controparte_4 sig.ra (teste: ); c) Vero che dopo l'istruttoria i Testimone_2 Testimone_3 sinistri venivano sollecitamente risarciti (teste: Di Filippo ). d) vero che il rag. Tes_1
(delegato del il giorno 13/12/2017 Parte_2 Parte_3 durante l'assemblea condominiale, in seconda convocazione, esplicitava la circostanza che bisognava risarcire il della somma di €. 65.000,00 Parte_3 per i danni non risarciti dalla HDI Assicurazioni, chiedendo di essere pagato dal
Signor (teste: ); e) vero che il rag. Parte_1 Testimone_4 Pt_2
(delegato del il giorno 13/12/2017 votò in
[...] Parte_3 assemblea favorevolmente per la responsabilità del sig. e conseguente Parte_1 risarcimento danno a favore del (teste: Parte_3 Testimone_4
); f) vero che il sig. (delegato delle Sig.re
[...] Testimone_4 Testimone_2
e ) il giorno 13/12/2017 chiedeva ai condomini e
[...] Persona_1 all'amministratore della lettera raccomandata a.r. che il sig. Controparte_2 Pt_1
aveva inviato all'amministratore in data 27/11/2017 e con cui spiegava,
[...] dettagliatamente, le motivazioni del perché il risarcimento non era dovuto (teste:
[...]
); g) vero che l'amministratore di condominio Testimone_4 Controparte_2 rispondeva alla domanda di cui in precedenza replicando "ricevo tante lettere..." (teste:
); h) vero o meno che , accidentalmente, è venuta Testimone_4 Persona_2
a sapere che il dottor è un professionista che non sa fare il proprio Parte_1
pag. 2/11 lavoro e, per giunta non serio, in quanto non avrebbe risarcito certi danni subiti dal
(teste , residente in Sant'Egidio alla Vibrata Parte_3 Persona_2 (Teramo); i) vero che il Sig. ha inteso nel bar di Sant'Egidio alla Testimone_5 Vibrata (Teramo) che il Dottor è persona “di dubbie qualità Parte_1 conoscitive” in quanto avrebbe ostacolato il di essere risarcito Parte_3 della somma di euro 65.000,00 (teste . - In via preliminare: 1) Testimone_5 Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 527/2022 emessa dal Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per le causali in narrativa;
- Nel merito: 1) Sospendere l'efficacia della delibera assembleare condominiale del 13 dicembre 2017 relativamente al punto 11) posto all'ordine del giorno;
2) Accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del del 13 dicembre Controparte_5
2017 relativamente al punto 11 della stessa;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del e del Rag. relativamente ai danni Controparte_5 Controparte_2 patrimoniali emergenti futuri per un importo complessivo di €. 65.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
4) Accertare e dichiarare la responsabilità del e del Rag. Controparte_5 Controparte_2 relativamente ai danni non patrimoniali per un importo complessivo di €. 15.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
5) Condannare il
Dott. quale ON responsabile in via solidale con tutti i Controparte_3 condomini e debitamente scelto per il saldo dall'appellante al pagamento nei confronti del Sig. della somma di €. 80.000,00 (ottantamila/00) per le causali di Parte_1 cui in narrativa, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.”
Per l'appellato ”: Controparte_5
“… si chiede che l'adita Corte voglia dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, comunque, rigettarlo, nel merito, perché palesemente infondato in fatto ed in diritto. Si chiede, inoltre, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese e del compenso di questo grado.”
Per l'appellato : Controparte_2
“…chiede che l'adita Corte voglia dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c., e, comunque, rigettarlo, nel merito, perché palesemente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
In ogni caso dichiarare la completa estraneità del deducente ai fatti di causa ed escludere, per tale ragione, qualsiasi ipotesi di condanna.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese e del compenso di questo grado, nonché la sua condanna ad un ulteriore importo, a titolo risarcitorio, per lite temeraria.”
pag. 3/11 Per l'appellato : Controparte_3
“…conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
A) preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante l'insussistenza dei presupposti calendati dall'art.283 c.p.c.; B) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.; C) in ogni caso, respingere il gravame in quanto inammissibile ed infondato, con condanna dell'appellante al risarcimento degli ulteriori danni ex art.96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2018, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Teramo il in Controparte_5 persona dell'amministratore pro tempore, il Rag. e il dott. Controparte_2
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della Controparte_3 delibera assembleare adottata il 13.12.2017 dal Parte_4 relativamente al punto 11 dell'ordine del giorno (“esame discussione diniego HDI assicurazioni per risarcimento danni al iniziative da Parte_3 intraprendere”) inoltre, previo accertamento delle responsabilità, che tutti i convenuti in solido venissero condannati a risarcirgli l'eventuale danno patrimoniale futuro, consistente nell'importo di €. 65.000,00 (ovvero nella diversa somma di giustizia o determinata secondo equità) che l'attore sarebbe stato costretto a corrispondere al a titolo Parte_3 Parte_3 risarcitorio, indicando come responsabile solidale debitamente scelto come obbligato al pagamento, il ON dott. . Controparte_3
2. L'attore esponeva di essere stato amministratore del Controparte_5 per il periodo da marzo 2008 sino al 12 giugno 2017 avendo poi rassegnato le dimissioni;
che il 23.5.2017, un perito incaricato dal Parte_3 aveva redatto relazione per la stima dei danni subiti dalla società per infiltrazioni in un locale di sua proprietà a destinazione industriale allocato nell'edificio condominiale e quantificati nella misura di €. 65.000,00; che egli quale amministratore p.t. del DO aveva denunciato il sinistro alla HDI assicurazioni SpA ma la Compagnia ne aveva negato il ristoro. Successivamente, nella convocazione dell'assemblea straordinaria del DO veniva posto all'ordine del giorno- da parte del nuovo amministratore , il Controparte_2 punto 11 per discutere tale situazione e i condomini nell'assemblea del 13.12.2017 avevano illegittimamente deliberato: “con enorme stupore l'assemblea constata che l'assicurazione non ha risarcito il danno al Parte_3
I condomini avevano infatti affidato l'incarico al precedente
[...] amministratore per stipulare una polizza globale fabbricato per Parte_1 garantire tutti i rischi insiti in un fabbricato per cui i condomini invitano il
ad esercitare eventuali azioni risarcitorie nei confronti di Parte_3 chi ha stipulato la polizza a suo nome come contraente ed assicurato sig.
ed alla Compagnia di Assicurazioni HDI. I condomini presenti Parte_1
pag. 4/11 sono favorevoli. Il sig. (in rappresentanza della sig.ra Testimone_4 [...]
e ): astenuto….. Il punto 11 è approvato””. Testimone_2 Persona_1
Reputava tale delibera illegittima e nulla in quanto i poteri dell'assemblea non potevano invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini e tantomeno dei terzi estranei inoltre tale deliberato costituiva un fatto illecito extracontrattuale che determinava l'insorgenza di un'obbligazione risarcitoria del danno patrimoniale futuro cagionato, da intendersi come “rilevante probabilità” per l'attore di dover pagare l'importo di €. 65.000,00 come richiesto all'assicurazione per i danni. Considerava responsabile di tale danno l'amministratore p.t. del solidalmente responsabile ex art. 2055 c.c. con gli altri Controparte_6 autori dell'illecito ed indicava il ON quale Controparte_3 coobbligato designato per il pagamento.
3. Si costituivano in giudizio con separati atti il in Controparte_5 persona dell'amministratore p.t. e personalmente, per contestare Controparte_2 le domande avanzate dall'attore sottolineandone la pretestuosità ed infondatezza. In particolare, evidenziavano come la delibera impugnata non avesse contenuto decisorio e non fosse suscettibile di esecuzione, che nessuna responsabilità poteva essere imputata a ciascuno dei convenuti, che il paventato fatto illecito doveva considerarsi insussistente non avendo il assunto Parte_3 alcuna iniziativa nei confronti dell'attore. Chiedevano entrambi il rigetto della domanda e la condanna dello stesso anche ex art. 96 c.p.c.
4. Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva la Controparte_3 improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, non avendo i condomini assunto alcuna decisione essendosi limitati a prendere atto del diniego opposto dalla Compagnia Assicuratrice HDI S.p.A. sulla richiesta di risarcimento avanzata dal DO nell'interesse del ON danneggiato
[...] sottolineava l'insussistenza di un fatto illecito e comunque Parte_3 l'infondatezza giuridica della pretesa risarcitoria formulata nei confronti del deducente, quale responsabile in solido scelto per il pagamento. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con il favore delle spese e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
5. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e respinte le richieste istruttorie avanzate dall'attore, sul rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale richiesta essendo la stessa irrilevante ai fini del decidere stante la natura puramente documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Teramo, rigettava tutte le domande avanzate dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta oltre al pagamento della somma equitativamente determinata di €. 500,00 per ogni convenuto ex art. 96 cpc stante la palese infondatezza delle domande proposte integrante gli estremi della lite temeraria. In particolare, il pag. 5/11 Giudice di primo grado considerava l'azione di nullità proposta avverso la delibera assembleare del 13 dicembre 2017, inammissibile, non avendo l'assemblea dei condomini del deliberato alcunché Controparte_5 sull'argomento posto al punto n.11 dell'ordine del giorno. Reputava come la delibera de qua non avesse carattere decisorio, ma meramente interlocutorio e tutt'al più, programmatico, essendo la stessa del tutto priva di effetti giuridici ricadenti in via diretta su taluna delle parti coinvolte. In ogni caso, a prescindere dall'inammissibilità, rilevava come l'attore non avesse dedotto in maniera specifica alcun motivo di nullità tale da inficiare la validità della delibera. Quanto alla domanda risarcitoria, ricondotta la fattispecie nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., premetteva che gli elementi fondanti della responsabilità extracontrattuale dovevano essere individuati nel fatto illecito, nel danno ingiusto, nel nesso di causalità tra il fatto e il danno, nella colpevolezza dell'agente e nell'imputabilità del fatto lesivo e che l'insussistenza di uno qualsiasi di detti elementi comportava il rigetto della domanda e che il danneggiato era onerato dalla prova del nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso. Nella fattispecie esaminata, il Giudice reputava che alcuna condotta illecita poteva essere imputata ai convenuti e ad ogni modo escludeva la configurabilità dei lamentati danni, in quanto prospettati dall'attore in via meramente ipotetica, ed in ogni caso non legati da alcun nesso di causalità ai fatti imputati alle parti convenute, in quanto “quand'anche il si Parte_3 determinasse ad agire in giudizio nei confronti dell'attore, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe reputarsi un “danno ingiusto” cagionato dai convenuti”.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che, Parte_1 premessa una disamina sulla natura delle delibere condominiali (preparatoria, programmatica o interlocutoria) ossia su deliberazioni non aventi contenuto decisorio e come tali non impugnabili, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che la delibera del 13.12.2017 punto 11) all'o.d.g. non avesse effetti giuridici nei confronti dell'attore in quanto al contrario, ritiene che la stessa abbia invece natura decisoria e produca quindi i suoi effetti nei suoi confronti, terzo estraneo al condominio (neppure convocato in assemblea), consistenti nella lesione dell'immagine, del decoro e della reputazione professionale e deduce che, anche a voler considerare la citata delibera programmatica, la stessa non può e non deve coinvolgere soggetti esterni all'assemblea condominiale (art. 101 e ss. c.p.c.). Afferma che la delibera impugnata, contrariamente a quanto statuito in sentenza, sarebbe affetta da nullità in quanto risulterebbe evidente la manifestazione di volontà del Controparte_5
, di dichiararsi estraneo alla richiesta risarcitoria con accollo della
[...] eventuale responsabilità per danni in capo all'ex amministratore di condominio, Sig. con palese natura decisoria del deliberato. La nullità del Parte_1 punto 11) della predetta delibera assembleare discende, ad avviso dell'appellante, dall'eccesso di potere adoperato dall'assemblea condominiale che si è pronunciata coinvolgendo nella decisione un soggetto terzo ed estraneo al condominio, quale appunto , al quale alcuna responsabilità Parte_1
pag. 6/11 poteva essere attribuita in relazione ai fatti occorsi in danno al Parte_3 Lamenta l'appellante l'erronea o omessa valutazione di elementi
[...] probatori decisivi e sostiene che qualora il Giudice di prime cure avesse assunto la prova orale richiesta dall'attore si sarebbe agevolmente dimostrata la esplicita volontà della società di agire giudizialmente - escludendo Parte_3 qualsivoglia responsabilità del - nei soli riguardi di Controparte_5
, con evidente danno che lo stesso potrebbe subire nel caso in Parte_1 cui il si determinasse all'azione nei suoi riguardi, Parte_3 azione che comporterebbe inevitabilmente la resistenza del medesimo in giudizio, con tutti i costi patrimoniali e non che ne conseguono. L'appellante chiede poi di essere rimesso nei termini al fine di vedersi liquidato il danno non patrimoniale attinente alla lesione della propria immagine, della reputazione professionale, determinati da una delibera nulla ovvero illegittima, contenente tra l'altro delle accuse gravemente diffamatorie, danni questi sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado e da liquidarsi nella misura equitativa di €. 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Deduce inoltre l'appellante l'illegittimità della condanna alle spese con specifico riferimento a quella per la c.d. “lite temeraria”, essendo stato costretto a promuovere l'azione giudiziaria per vedersi garantito il risarcimento di un danno emergente futuro altamente probabile, per non dire certo. Chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate previa ammissione dei mezzi istruttori come articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7. Si è costituito in giudizio l'appellato per eccepire Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e comunque la sua totale infondatezza, con conseguente richiesta di rigetto. Ha eccepito poi l'inammissibilità della domanda nuova formulata dall'appellante per il risarcimento di asseriti danni sopravvenuti, determinati dalla natura diffamatoria del deliberato assembleare, che avrebbe messo in cattiva luce, riguardo ai terzi, la sua professionalità, con contestuale istanza, per essere rimesso nei termini, al fine di provare tale danno sopravvenuto, non solo inesistente ma che comunque non potrebbe essere considerato sopravvenuto. Evidenzia come in ogni caso il
, non ha mai agito in giudizio nei confronti dell' Parte_3 Pt_1 per cui l'ipotizzato danno futuro non si è mai di fatto concretizzato.
8. Si è costituito in giudizio l'appellato per impugnare e contestare Controparte_2 l'appello proposto, per essere lo stesso inammissibile, sia ai sensi dell'art. 342 per difetto di specificità dei motivi, che dell'art. 348 bis c.p.c., e, comunque, del tutto infondato nel merito, pertanto da rigettare. Ha eccepito la novità della domanda formulata dall'appellante per danni non patrimoniali sopravvenuti e ne ha chiesto il rigetto non essendo stata allegata e/o provata la loro sussistenza. Ha chiesto condannarsi l'appellante per lite temeraria.
9. Si è costituito l'appellato premettendo che la parte di Controparte_3 sentenza con la quale il Giudice ha respinto la domanda risarcitoria formulata pag. 7/11 dall'attore , in ragione della constatata insussistenza di profili di Parte_1
“illiceità nelle condotte tenute dai convenuti” non sia stata impugnata dall'appellante, non avendo lo stesso formulato censure di sorta al riguardo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto. Ha poi contestato l'inammissibilità e infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle spese, nonché con la condanna dell'appellante al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 96 3° comma c.p.c. Ha contestato l'introduzione da parte dell'appellante di domande nuove notoriamente precluse, con chiara condotta di abuso del processo. Chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
10. La Corte con ordinanza del 3.5.2023 ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata avanzata dall'appellante
11. All'udienza del 28.02.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 12. L'appello, a prescindere dalla sua ammissibilità o meno, non merita accoglimento perché infondato per le ragioni di seguito espresse.
13. Deve preliminarmente rilevarsi che legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea condominiale è solo colui che rivesta la qualità di proprietario o di titolare di un diritto reale su di un'unità immobiliare nell'ambito del condominio (Cass. 15222/2023). Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "ON" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). Lo status di ON, e cioè di "avente diritto"
(arg. anche dagli artt. 66 e 67 dísp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un ON, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (Cass. ord. 19608/2020; Cass. ord. 27162/2018).
14. Nella vicenda in esame, con l'azione intrapresa ha esposto di CP_7 essere terzo estraneo al motivo che ha addotto come causa di nullità CP_5
pag. 8/11 della delibera impugnata. Anche nel verbale dell'assemblea del condominio del 13.12.2017, si può rilevare che il nominativo dell'attore non compare tra i proprietari delle unità immobiliari costituenti il Controparte_5 di Sant'Egidio alla Vibrata, pertanto egli difetta della legittimazione ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea del 13.12.2017, difetto che, risultando dagli atti di causa, può essere rilevato d'ufficio dal giudice (Cass. S.U. 2951/2016). Ne consegue che deve essere quindi dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'odierno appellante con susseguente inammissibilità delle domande dallo stesso formulate inerenti l'accertamento e la declaratoria di nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 13.12.2017 relativa al punto 11) all'ordine del giorno , quindi - assorbito ogni altro motivo di doglianza sul punto - l'appello proposto deve essere respinto, con conferma del rigetto della domanda di nullità della delibera assembleare proposta da . Parte_1
15. Quanto alla domanda risarcitoria proposta da per il fatto illecito Parte_1 extracontrattuale dallo stesso ricollegato eziologicamente all'approvazione e alla messa in esecuzione da parte dell'amministratore del condominio della delibera assembleare del 13.12.2017 punto 11) all'ordine del giorno, si osserva che nell'impugnata sentenza la domanda è stata respinta per un duplice ordine di motivi: il primo, in quanto il Giudice non ha ravvisato alcun profilo di antigiuridicità nelle condotte di ciascuno dei soggetti convenuti (“Al DO pare imputarsi il fatto di aver deliberato il suggerimento al ON
di rivolgere le proprie rimostranze nei confronti del Parte_3 precedente amministratore (l'odierno attore) e della compagnia assicuratrice. Al ON , invece, viene imputato il fatto di aver “avuto una spinta CP_3 rilevante per la stipulazione dell'assicurazione di che trattasi, a nulla rilevando che l'odierno attore fosse il contraente e l'assicurato”. All'amministratore, da ultimo, si contesta di aver messo in esecuzione con dolo e colpa grave il punto del verbale d'assemblea innanzi richiamato, ritenuto radicalmente nullo dall'attore. Appare evidente come alcun profilo di antigiuridicità possa ravvisarsi nelle condotte appena descritte.”). Sotto ulteriore profilo, sulla premessa che in ogni caso “l'insussistenza di una condotta illecita imputabile ai convenuti è già di per sé ostativa ad una pronuncia di accoglimento della domanda attorea”, nella gravata sentenza la domanda è stata considerata infondata in ragione dell'impossibilità di apprezzare un pregiudizio suscettibile di risarcimento correlato alle lamentate condotte, atteso che affinché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza o comunque un elevato grado di probabilità della insorgenza di un danno, per cui il Giudice di prime cure - ferma l'insussistenza dell'illiceità della condotta assunta dai convenuti - ha escluso la configurabilità dei lamentati danni, in quanto prospettati in via meramente ipotetica, ed in ogni caso non legati da alcun nesso di causalità ai fatti imputati alle parti convenute ed ha altresì precisato: “a ben vedere, quand'anche il si determinasse ad agire in giudizio nei confronti Parte_3 dell'attore, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe senz'altro reputarsi un “danno ingiusto” cagionato dalle odierne parti convenute”.
pag. 9/11 16. Tale pronuncia è dunque basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione finale adottata di rigetto. Per quel che in tale sede interessa, v'è da precisare come l' esplicita e specifica ratio relativa all'insussistenza di una condotta illecita imputabile ai convenuti, abbia assunto autonoma portata decisoria, ma non ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante, il quale si è limitato ad argomentare i motivi di impugnazione sulla sola questione relativa al danno subito (danno patrimoniale futuro (danno che l'appellante sostiene che potrebbe subire nel caso in cui il Parte_3 si determinasse all'azione nei suoi riguardi, azione che
[...] comporterebbe inevitabilmente la resistenza del medesimo in giudizio, con tutti i costi patrimoniali e non che ne conseguono) e danno non patrimoniale sopravvenuto all'immagine, decoro e reputazione professionale) senza nulla dedurre riguardo all'altro argomento speso dal giudice di primo grado inerente l'assenza di profili di antigiuridicità nella condotta di tutti i convenuti e quindi sull'insussistenza del fatto illecito lamentato, presupposto indispensabile e preliminare alla verifica dell'eventuale danno conseguente. Al riguardo, deve osservarsi come la Suprema Corte, con consolidato indirizzo cui va data continuità, ha affermato che: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641/2017; Cass. ord. 5102/2024). E' proprio dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie in esame che discende l'inammissibilità dell'impugnazione sullo specifico punto e la conseguente conferma della decisione assunta in primo grado quanto al rigetto della domanda di risarcimento danni.
17. La palese infondatezza dell'appello, in parte anche inammissibile, concretizza poi di fatto un abuso dello strumento processuale (Cass. 3311/2017), ed induce questa Corte –tenuto conto anche della domanda all'uopo formulata dagli appellati - a condannare l'appellante ex art. 96 3° comma cpc al pagamento in favore di questi ultimi di una somma equitativamente determinata nella misura di
€. 500,00 per ciascuna parte appellata.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore dichiarato della controversia (pari ad €. 80.000,00) e secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del medesimo Decreto, vale a dire dal 23 ottobre 2022 (Cass. S.U. 33482/2022)) attesa la relativa semplicità delle questioni trattate, tenendo conto anche della fase relativa all'inibitoria. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio pag. 10/11 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 527/2022, pubblicata in data 24.05.2022 del Tribunale di
Teramo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante, al pagamento, in favore di ciascun appellato, delle spese legali del presente giudizio che liquida nella misura di €. 7.160,00 oltre rimb.
Forf. 15%, IVA e CPA, per ciascuno di loro.
• Condanna l'appellante a corrispondere a ciascun appellato ex art. 96 terzo comma c.p.c. l'importo di €. 500,00;
• Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 20.11.2024 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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