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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14298/2024 R.G., chiamata all'udienza del 5/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi della CP_2 propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare l' in CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.931,63 a titolo di pensione di inabilità civile per il periodo dall'1/10/2023 al 30/11/2024, oltre interessi legali come per legge ed alle mensilità successive a novembre 2024”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
La parte convenuta è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini indicati di seguito. Va premesso, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta
(Cassazione civile , sez. lav., 03/05/2007 , n. 10182; Cassazione civile, sez. III,
12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III, 11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 6/2/1998, n. 1293; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898;
Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800; Cassazione civile, sez. lav., 4/12/1986,
n. 7186; Cassazione civile, sez. lav., 11/4/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav.,
20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 28/6/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/1/1982, n. 560; chiarissima, sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 9/12/1994,
n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
E tuttavia, ritiene il Tribunale che la domanda è fondata, atteso che
1)la sussistenza del requisito sanitario richiesto dagli artt. 2 e 12 legge n. 118/1971, sin dall'epoca della visita di revisione del settembre 2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 28/6/2024 nei confronti dell'odierno ricorrente;
2)in data 24/7/2024 è stato inviato, a mezzo del patronato alla CP_3
sede territorialmente competente il modello AP/70, attestante la sussistenza dei CP_2
requisiti socio-economici (cfr. all. fascicolo ricorrente);
3)dalla documentazione prodotta (cfr. all. fascicolo ricorrente) emerge la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 12 legge n. 118/1971, rappresentato dal requisito reddituale, posto che il ricorrente risulta percettore di redditi personali non superiori alla soglia prevista dalla legge per il pagamento della suddetta prestazione (cfr. dichiarazioni dei redditi annualità 2022 e 2023, all. ricorso);
Pag. 2 di 4 4)alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c..
In ragione di quanto sopra illustrato ed argomentato va, dunque, dichiarato il diritto del ricorrente di ricevere il pagamento della pensione d'inabilità in riferimento al periodo decorrente da ottobre 2023, mese successivo a quello del riconoscimento del diritto, sino a novembre 2024, oltre interessi legali come per legge.
Specularmente, la parte convenuta va condannata al pagamento degli arretrati e CP_2
dei ratei correnti di tale prestazione, da quantificarsi tramite meri calcoli aritmetici basati sull'importo mensile della pensione di inabilità stabilito dalla legge e pubblicato periodicamente dal sito internet istituzionale della parte convenuta , da un lato, e CP_2 sul periodo di spettanza della prestazione in questione dall'altro (€ 316,25 moltiplicato per le quattro mensilità dell'anno 2023 ed € 333,33 moltiplicato per le 11 mensilità dell'anno 2024, sino a novembre), così come indicati dalla parte ricorrente, per un importo pari ad € 4.931,63, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte convenuta , in applicazione del CP_2
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 l.n.
118/71, a decorrere da ottobre 2023 sino alla mensilità di novembre 2024, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva CP_2 somma di € 4.931,63, oltre interessi legali come per legge;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 dell'odierna parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14298/2024 R.G., chiamata all'udienza del 5/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi della CP_2 propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare l' in CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.931,63 a titolo di pensione di inabilità civile per il periodo dall'1/10/2023 al 30/11/2024, oltre interessi legali come per legge ed alle mensilità successive a novembre 2024”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
La parte convenuta è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini indicati di seguito. Va premesso, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta
(Cassazione civile , sez. lav., 03/05/2007 , n. 10182; Cassazione civile, sez. III,
12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III, 11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 6/2/1998, n. 1293; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898;
Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800; Cassazione civile, sez. lav., 4/12/1986,
n. 7186; Cassazione civile, sez. lav., 11/4/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav.,
20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 28/6/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/1/1982, n. 560; chiarissima, sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 9/12/1994,
n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
E tuttavia, ritiene il Tribunale che la domanda è fondata, atteso che
1)la sussistenza del requisito sanitario richiesto dagli artt. 2 e 12 legge n. 118/1971, sin dall'epoca della visita di revisione del settembre 2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 28/6/2024 nei confronti dell'odierno ricorrente;
2)in data 24/7/2024 è stato inviato, a mezzo del patronato alla CP_3
sede territorialmente competente il modello AP/70, attestante la sussistenza dei CP_2
requisiti socio-economici (cfr. all. fascicolo ricorrente);
3)dalla documentazione prodotta (cfr. all. fascicolo ricorrente) emerge la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 12 legge n. 118/1971, rappresentato dal requisito reddituale, posto che il ricorrente risulta percettore di redditi personali non superiori alla soglia prevista dalla legge per il pagamento della suddetta prestazione (cfr. dichiarazioni dei redditi annualità 2022 e 2023, all. ricorso);
Pag. 2 di 4 4)alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c..
In ragione di quanto sopra illustrato ed argomentato va, dunque, dichiarato il diritto del ricorrente di ricevere il pagamento della pensione d'inabilità in riferimento al periodo decorrente da ottobre 2023, mese successivo a quello del riconoscimento del diritto, sino a novembre 2024, oltre interessi legali come per legge.
Specularmente, la parte convenuta va condannata al pagamento degli arretrati e CP_2
dei ratei correnti di tale prestazione, da quantificarsi tramite meri calcoli aritmetici basati sull'importo mensile della pensione di inabilità stabilito dalla legge e pubblicato periodicamente dal sito internet istituzionale della parte convenuta , da un lato, e CP_2 sul periodo di spettanza della prestazione in questione dall'altro (€ 316,25 moltiplicato per le quattro mensilità dell'anno 2023 ed € 333,33 moltiplicato per le 11 mensilità dell'anno 2024, sino a novembre), così come indicati dalla parte ricorrente, per un importo pari ad € 4.931,63, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte convenuta , in applicazione del CP_2
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 l.n.
118/71, a decorrere da ottobre 2023 sino alla mensilità di novembre 2024, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva CP_2 somma di € 4.931,63, oltre interessi legali come per legge;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 dell'odierna parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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