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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/09/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani è comparso l'avv. Anna Maria Artillo per parte attrice presente Parte_1 personalmente.
L'Avv. Artillo, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.pc., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate, insistendo tra le altre domande e richieste anche per la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori CP_1 esterni indicati in ctu. Chied lla domanda riconvenzionale di parte convenuta per lite temeraria.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1794 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 vv. A n San Valentino Torio Piazza G. Amendola n. 26Cerveteri Piazza Dante n. 11, che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_2 terina P.IVA_1
Corso G. Marconi n.24, che lo rappresenta e lo CP_2 difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il Controparte_2 deducendo: -che era proprietario dell'appartamento sito in via CP_2
Amba Aradam piano 4 int. 7; -che i locali presentavano infiltr per via del degrado del lastrico solare;
-che in particolare nell'inverno 2020 si erano verificate copiose piogge che avevano, stante l'ammaloramento del lastrico, colpito in modo irrimediabile l'immobile dell'attore; -che l'anno successivo in seguito ad ulteriori piogge le condizioni dei locali si erano nuovamente aggravate;
-che con ricorso per danno temuto in data 22.01.2022 aveva adito il Tribunale di Civitavecchia affinché condannasse Parte_1 ll'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle CP_2 infiltrazioni;
-che il giudizio cautelare si era concluso con ordinanza del 21.03.2022 con la quale il Tribunale aveva disposto l'esecuzione di lavori come da computo metrico ad euro 99.100,54; -che i lavori, tuttavia, non erano stati ancora eseguiti. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“Accertati i presupposti di cui alle premesse del presente atto, alla luce dell'ordinanza del 21.03.2022, nonché del mancato rispetto da parte del
convenuto ad eseguire i lavori di cui in narrativa, CONDANNARE il CP_1 al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 re o minore somma ritenuta equa e di giustizia”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_2
deducendo: -ch
[...]
e la citazione era nulla in quanto indeterminata nel petitum e nella causa petendi;
-che la somma indicata nella ctu era spropositata e non provata;
-che, inoltre, l'immobile era stato acquistato da in Parte_1 sede di un giudizio di divisione pendente presso il Tribun ia avente Rg n. 1815/2008; -che la perizia del giudizio di divisione aveva evidenziato già al momento dell'acquisto la presenza di infiltrazione e dunque non vi poteva essere danno in quanto il prezzo d'asta era stato già ribassato in considerazione delle scadenti condizioni di conservazione dell'appartamento. Concludeva, pertanto, nel seguente modo “- dichiari l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione civile obbligatoria o comunque, - voglia l'Ill.mo giudicante invitare le parti ad attivare la mediazione cd delegata, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti nonché la possibile composizione della lite. Preliminarmente NEL MERITO, voglia l'Ill.mo Giudicante - respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in dritto e non provate, per tutte le motivazioni esposte, nonchè - sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannarla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., alle spese di giudizio, da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarietà con cui le opponenti hanno agito in giudizio. Voglia altresì l'Ill.mo Giudicante, IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare l'esistenza dei danni nell'appartamento dell'attore sin dal momento dell'acquisto, appunto dal 2017 e per l'effetto - dichiarare la totale estraneità del ai fatti dedotti ed CP_1 alle richieste tutte articolate, in ogni caso con vi e, competenze ed onorari di causa (cap ed iva come per legge) oltre rimborso spese generali”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore precisava ulteriormente le conclusioni nel seguente modo: “accogliere la domanda e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratore p.t., ad CP_1 eseguire tutti i lavori n eliminare le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, dalle pluviali così come elencati nella CTU redatta dall'ing.
[...]
nel giudizio cautelare;
-accertare e dichiarare che i danni ri CP_4 le del sig. sono diretta conseguenza della cattiva Pt_1 manutenzione del lastric per l'effetto condannare esso al CP_1 risarcimento degli stessi, quantificati in € 32.500,00 o in quella sa che verrà accertata a mezzo di CTU;
- condannare il al risarcimento CP_1 di tutti i danni derivati dal mancato utilizzo dell'i quantificarsi a mezzo di CTU ”.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di ctu, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.All'esito della ctu, dei chiarimenti forniti dal consulente in udienza e della correlata integrazione peritale, è stato dimostrato che l'immobile di proprietà di acquistato in sede di giudizio di divisione pendente dinanzi Parte_1 al vitavecchia con Rg n. 185/2008, è affetto da diffuse ed importanti infiltrazioni. La causa di tali infiltrazioni è da annettersi al sovrastante lastrico solare, di cui risponde ex art. 2051 c.c. il CP_2 convenuto. Dal confronto del corredo documentale fotografico allegato alla perizia del giudizio di divisione con quello allegato alla ctu del giudizio cautelare e del presente giudizio di merito si evince che le infiltrazioni erano presenti al momento dell'acquisito all'asta ad opera dell'attore (infiltrazioni che venivano apprezzate, insieme però ad altri elementi di degrado, con una riduzione del prezzo di vendita), tuttavia il fenomeno infiltrativo si è andato sensibilmente ad aggravare nel corso del tempo per via della inerzia del , il quale CP_1 non eseguiva i lavori esterni per il rifacimento del lastr seguiva lavori insufficienti ed inadeguati alla risoluzione delle cause. Il ctu ha evidenziato che i lavori esterni al momento del sopralluogo del giugno 2024 erano stati eseguiti solamente in parte ma non in modo adeguato e risolutivo, precisando “Si tratta di lavori esterni eseguiti dal CP_2 successivamente al provvedimento di urgenza e tuttavia non esaust i lavori esterni ancora da eseguire sono quelli indicati nel nuovo computo metrico di settembre 2024 il quale è stato in vista della presente udienza ulteriormente suddiviso in opere interne ed esterne, opere esterne che sono quelle ancora mancanti e da effettuare da parte del (…) In relazione CP_2 alle opera affidate a nel novembre ileva che non ha Controparte_5 avuto modo di riscontrare l'effettiva esecuzione in quanto le operazioni peritali si sono concluse in data antecedente”. Di tali ultime opere non vi è stata, tuttavia, alcuna prova, dunque allo stato non vi è riscontro della loro esecuzione. E' anche da escludere che si possa ascrivere il fenomeno infiltrativo a titolo di concorso all'inerzia o ad una qualche carenza manutentiva imputabile all'attore, infatti il ctu ha esposto chiaramente che “non ricorre alcun profilo di inerzia o di concorso di colpa nell'aggravamento delle infiltrazioni, in quanto le infiltrazioni hanno origine da una carenza di impermeabilizzazione del lastrico solare e quindi ha origine esterna, fino a che il problema esterno non viene risolto non è possibile mettere mano alle infiltrazioni. Si può anche passare fatti dei lavori interni ma sarebbero inutili in quanto se non si impermeabilizza il lastrico solare e le facciate, le infiltrazioni ricomparirebbero dopo poco tempo. Nell'ultima integrazione peritale i lavori interni -ossia quelli funzionali a riparare i locali interni dalle tracce di muffa ed infiltrazioni- sono stati quantificati nella misura di euro 26.703,36. A tale proposito, vale premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Questi caratteri sono stati riconosciuti anche, sul piano processuale, al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore (…) L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (…) Deve essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: "Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario"” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 01/12/2015) 16-02-2016, n. 2951; cfr anche conf. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/11/2014, n. 24146; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/02/2024) 29-04-2024, n. 11478). Dunque, l'attuale proprietario può vantare un credito risarcitorio pari al maggior aggravamento verificatosi successivamente al suo acquisto del gennaio 2019. Tale aggravamento è dimostrato oltre dall'inevitabile considerazione legata al notevole tempo trascorso, soprattutto dal confronto fotografico tra le foto ante (cfr ctu della divisione) e post acquisto (cfr ctu del presente giudizio). E' altrettanto pacifico che le infiltrazioni erano presenti precedentemente all'acquisto e il degrado del bene è stato motivo di deprezzamento del prezzo. Conseguentemente, il risarcimento del danno va contenuto nei limiti del maggior onere e costo dei lavori di ristrutturazione interna per via dell'aggravamento del fenomeno infiltrativo. Dall'esame delle due ctu e delle foto annesse, si ritiene congruo annettere al maggior costo per l'aggravamento nella misura pari alla metà del totale importo indicato dal ctu in euro 26.703,36, ossia in euro 13.351,68. 6.Con la prima memoria l'attore ha svolto una mera specificazione e separazione della domanda originariamente proposta (ove è stato richiesto il risarcimento dei danni complessivamente riferiti -con la somma di euro 99.100,54- tanto ai lavori interni che esterni): da una parte chiedendo l'esecuzione dei lavori esterni sul lastrico solare, dall'altra il risarcimento dei danni riferiti ai locali interni, pari alla somma necessaria allo svolgimento dei relativi lavori di ripristino. Non si tratta di una mutatio libelli, in quanto nelle conclusioni della citazione la domanda risarcitoria era articolata in senso ampio già a tutti i lavori (interni ed esterni) e ai danni appurati e riscontrati con la ctu ed imputati alla cosa
CP_6
va, in conseguenza, condannato al compimento delle opere per CP_1
c ente indicate nella ctu del 30.01.2025 e nella integrazione peritale del 15.05.2025 del presente giudizio. Opere che il non ha CP_1 ancora eseguito in modo completo, impedendo all'attore di eseguire i lavori di rifacimento interni.
7.Invece, sul danno da mancato utilizzo dell'immobile va evidenziato che la relativa domanda è stata articolata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la domanda "complanare" ex art. 183, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per "alternatività" o "incompatibilità" con quella originariamente formulata, o in via vicaria)" (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/07/2025) 22/07/2025, n. 20674; Cass. Civ. n. 3571/2021; Cass. Civ. SSUU n. 12310/2015; Cass. Civ. n. 22404/2018). Nella specie, invece, la domanda di risarcimento per mancato godimento dell'immobile non si pone, rispetto a quella originariamente formulata, in rapporto di alternatività, sostituzione o incompatibilità, bensì si aggiunge e si cumula alla prima su presupposto diverso, quale l'impossibile uso dell'immobile in conseguenza del fenomeno infiltrativo.
8.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. attualmente vigente, tenuto conto della somma in concreto riconosciuta e dell'attività in concreto svolta.
9.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del , con CP_1 obbligo di restituire all'attore quanto da questa corrisposto a tale titolo al ctu.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto, CONDANNA il ad eseguire i lavori Controparte_2 razione peritale del 15.05.2025 del presente giudizio;
nonché CONDANNA il
[...] al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2 in favore di da liquidarsi nella somma complessiva di euro Parte_1
13.351,68;
-DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento da mancato godimento articolata dall'attore con la prima memoria;
-CONDANNA il al Controparte_2 pagamento in fa lla Parte_1 somma complessiva di euro 10.786,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani è comparso l'avv. Anna Maria Artillo per parte attrice presente Parte_1 personalmente.
L'Avv. Artillo, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.pc., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate, insistendo tra le altre domande e richieste anche per la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori CP_1 esterni indicati in ctu. Chied lla domanda riconvenzionale di parte convenuta per lite temeraria.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1794 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 vv. A n San Valentino Torio Piazza G. Amendola n. 26Cerveteri Piazza Dante n. 11, che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_2 terina P.IVA_1
Corso G. Marconi n.24, che lo rappresenta e lo CP_2 difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il Controparte_2 deducendo: -che era proprietario dell'appartamento sito in via CP_2
Amba Aradam piano 4 int. 7; -che i locali presentavano infiltr per via del degrado del lastrico solare;
-che in particolare nell'inverno 2020 si erano verificate copiose piogge che avevano, stante l'ammaloramento del lastrico, colpito in modo irrimediabile l'immobile dell'attore; -che l'anno successivo in seguito ad ulteriori piogge le condizioni dei locali si erano nuovamente aggravate;
-che con ricorso per danno temuto in data 22.01.2022 aveva adito il Tribunale di Civitavecchia affinché condannasse Parte_1 ll'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle CP_2 infiltrazioni;
-che il giudizio cautelare si era concluso con ordinanza del 21.03.2022 con la quale il Tribunale aveva disposto l'esecuzione di lavori come da computo metrico ad euro 99.100,54; -che i lavori, tuttavia, non erano stati ancora eseguiti. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“Accertati i presupposti di cui alle premesse del presente atto, alla luce dell'ordinanza del 21.03.2022, nonché del mancato rispetto da parte del
convenuto ad eseguire i lavori di cui in narrativa, CONDANNARE il CP_1 al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 re o minore somma ritenuta equa e di giustizia”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_2
deducendo: -ch
[...]
e la citazione era nulla in quanto indeterminata nel petitum e nella causa petendi;
-che la somma indicata nella ctu era spropositata e non provata;
-che, inoltre, l'immobile era stato acquistato da in Parte_1 sede di un giudizio di divisione pendente presso il Tribun ia avente Rg n. 1815/2008; -che la perizia del giudizio di divisione aveva evidenziato già al momento dell'acquisto la presenza di infiltrazione e dunque non vi poteva essere danno in quanto il prezzo d'asta era stato già ribassato in considerazione delle scadenti condizioni di conservazione dell'appartamento. Concludeva, pertanto, nel seguente modo “- dichiari l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione civile obbligatoria o comunque, - voglia l'Ill.mo giudicante invitare le parti ad attivare la mediazione cd delegata, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti nonché la possibile composizione della lite. Preliminarmente NEL MERITO, voglia l'Ill.mo Giudicante - respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in dritto e non provate, per tutte le motivazioni esposte, nonchè - sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannarla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., alle spese di giudizio, da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarietà con cui le opponenti hanno agito in giudizio. Voglia altresì l'Ill.mo Giudicante, IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare l'esistenza dei danni nell'appartamento dell'attore sin dal momento dell'acquisto, appunto dal 2017 e per l'effetto - dichiarare la totale estraneità del ai fatti dedotti ed CP_1 alle richieste tutte articolate, in ogni caso con vi e, competenze ed onorari di causa (cap ed iva come per legge) oltre rimborso spese generali”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore precisava ulteriormente le conclusioni nel seguente modo: “accogliere la domanda e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratore p.t., ad CP_1 eseguire tutti i lavori n eliminare le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, dalle pluviali così come elencati nella CTU redatta dall'ing.
[...]
nel giudizio cautelare;
-accertare e dichiarare che i danni ri CP_4 le del sig. sono diretta conseguenza della cattiva Pt_1 manutenzione del lastric per l'effetto condannare esso al CP_1 risarcimento degli stessi, quantificati in € 32.500,00 o in quella sa che verrà accertata a mezzo di CTU;
- condannare il al risarcimento CP_1 di tutti i danni derivati dal mancato utilizzo dell'i quantificarsi a mezzo di CTU ”.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di ctu, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.All'esito della ctu, dei chiarimenti forniti dal consulente in udienza e della correlata integrazione peritale, è stato dimostrato che l'immobile di proprietà di acquistato in sede di giudizio di divisione pendente dinanzi Parte_1 al vitavecchia con Rg n. 185/2008, è affetto da diffuse ed importanti infiltrazioni. La causa di tali infiltrazioni è da annettersi al sovrastante lastrico solare, di cui risponde ex art. 2051 c.c. il CP_2 convenuto. Dal confronto del corredo documentale fotografico allegato alla perizia del giudizio di divisione con quello allegato alla ctu del giudizio cautelare e del presente giudizio di merito si evince che le infiltrazioni erano presenti al momento dell'acquisito all'asta ad opera dell'attore (infiltrazioni che venivano apprezzate, insieme però ad altri elementi di degrado, con una riduzione del prezzo di vendita), tuttavia il fenomeno infiltrativo si è andato sensibilmente ad aggravare nel corso del tempo per via della inerzia del , il quale CP_1 non eseguiva i lavori esterni per il rifacimento del lastr seguiva lavori insufficienti ed inadeguati alla risoluzione delle cause. Il ctu ha evidenziato che i lavori esterni al momento del sopralluogo del giugno 2024 erano stati eseguiti solamente in parte ma non in modo adeguato e risolutivo, precisando “Si tratta di lavori esterni eseguiti dal CP_2 successivamente al provvedimento di urgenza e tuttavia non esaust i lavori esterni ancora da eseguire sono quelli indicati nel nuovo computo metrico di settembre 2024 il quale è stato in vista della presente udienza ulteriormente suddiviso in opere interne ed esterne, opere esterne che sono quelle ancora mancanti e da effettuare da parte del (…) In relazione CP_2 alle opera affidate a nel novembre ileva che non ha Controparte_5 avuto modo di riscontrare l'effettiva esecuzione in quanto le operazioni peritali si sono concluse in data antecedente”. Di tali ultime opere non vi è stata, tuttavia, alcuna prova, dunque allo stato non vi è riscontro della loro esecuzione. E' anche da escludere che si possa ascrivere il fenomeno infiltrativo a titolo di concorso all'inerzia o ad una qualche carenza manutentiva imputabile all'attore, infatti il ctu ha esposto chiaramente che “non ricorre alcun profilo di inerzia o di concorso di colpa nell'aggravamento delle infiltrazioni, in quanto le infiltrazioni hanno origine da una carenza di impermeabilizzazione del lastrico solare e quindi ha origine esterna, fino a che il problema esterno non viene risolto non è possibile mettere mano alle infiltrazioni. Si può anche passare fatti dei lavori interni ma sarebbero inutili in quanto se non si impermeabilizza il lastrico solare e le facciate, le infiltrazioni ricomparirebbero dopo poco tempo. Nell'ultima integrazione peritale i lavori interni -ossia quelli funzionali a riparare i locali interni dalle tracce di muffa ed infiltrazioni- sono stati quantificati nella misura di euro 26.703,36. A tale proposito, vale premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Questi caratteri sono stati riconosciuti anche, sul piano processuale, al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore (…) L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (…) Deve essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: "Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario"” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 01/12/2015) 16-02-2016, n. 2951; cfr anche conf. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/11/2014, n. 24146; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/02/2024) 29-04-2024, n. 11478). Dunque, l'attuale proprietario può vantare un credito risarcitorio pari al maggior aggravamento verificatosi successivamente al suo acquisto del gennaio 2019. Tale aggravamento è dimostrato oltre dall'inevitabile considerazione legata al notevole tempo trascorso, soprattutto dal confronto fotografico tra le foto ante (cfr ctu della divisione) e post acquisto (cfr ctu del presente giudizio). E' altrettanto pacifico che le infiltrazioni erano presenti precedentemente all'acquisto e il degrado del bene è stato motivo di deprezzamento del prezzo. Conseguentemente, il risarcimento del danno va contenuto nei limiti del maggior onere e costo dei lavori di ristrutturazione interna per via dell'aggravamento del fenomeno infiltrativo. Dall'esame delle due ctu e delle foto annesse, si ritiene congruo annettere al maggior costo per l'aggravamento nella misura pari alla metà del totale importo indicato dal ctu in euro 26.703,36, ossia in euro 13.351,68. 6.Con la prima memoria l'attore ha svolto una mera specificazione e separazione della domanda originariamente proposta (ove è stato richiesto il risarcimento dei danni complessivamente riferiti -con la somma di euro 99.100,54- tanto ai lavori interni che esterni): da una parte chiedendo l'esecuzione dei lavori esterni sul lastrico solare, dall'altra il risarcimento dei danni riferiti ai locali interni, pari alla somma necessaria allo svolgimento dei relativi lavori di ripristino. Non si tratta di una mutatio libelli, in quanto nelle conclusioni della citazione la domanda risarcitoria era articolata in senso ampio già a tutti i lavori (interni ed esterni) e ai danni appurati e riscontrati con la ctu ed imputati alla cosa
CP_6
va, in conseguenza, condannato al compimento delle opere per CP_1
c ente indicate nella ctu del 30.01.2025 e nella integrazione peritale del 15.05.2025 del presente giudizio. Opere che il non ha CP_1 ancora eseguito in modo completo, impedendo all'attore di eseguire i lavori di rifacimento interni.
7.Invece, sul danno da mancato utilizzo dell'immobile va evidenziato che la relativa domanda è stata articolata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la domanda "complanare" ex art. 183, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per "alternatività" o "incompatibilità" con quella originariamente formulata, o in via vicaria)" (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/07/2025) 22/07/2025, n. 20674; Cass. Civ. n. 3571/2021; Cass. Civ. SSUU n. 12310/2015; Cass. Civ. n. 22404/2018). Nella specie, invece, la domanda di risarcimento per mancato godimento dell'immobile non si pone, rispetto a quella originariamente formulata, in rapporto di alternatività, sostituzione o incompatibilità, bensì si aggiunge e si cumula alla prima su presupposto diverso, quale l'impossibile uso dell'immobile in conseguenza del fenomeno infiltrativo.
8.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. attualmente vigente, tenuto conto della somma in concreto riconosciuta e dell'attività in concreto svolta.
9.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del , con CP_1 obbligo di restituire all'attore quanto da questa corrisposto a tale titolo al ctu.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto, CONDANNA il ad eseguire i lavori Controparte_2 razione peritale del 15.05.2025 del presente giudizio;
nonché CONDANNA il
[...] al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2 in favore di da liquidarsi nella somma complessiva di euro Parte_1
13.351,68;
-DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento da mancato godimento articolata dall'attore con la prima memoria;
-CONDANNA il al Controparte_2 pagamento in fa lla Parte_1 somma complessiva di euro 10.786,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani