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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 695 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
, in persona del Parte_1 direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dai funzionari dott. Maria Pia Azzone, dott. Francesco Farina, dott. Addolorata Manti, dott. Patrizia Morciano dott. Iunio Valerio
Romano, dott. Simonetta Tedeschini
APPELLANTE
E
(c.f. , in proprio ed in qualità di dirigente pro Controparte_1 CodiceFiscale_1 tempore dell' con Controparte_2 sede in Casarano (c.f. ) P.IVA_1
APPELLATI contumaci
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 17.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
§ 1.
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 , in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante di ha proposto opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 617/2023, emessa in data 13.10.2023, con cui l' di aveva ingiunto - sia al dirigente che alla scuola Parte_1 Pt_1
- di pagare la somma di € 2.609,94, per avere trasmesso all' solo in data 7.1.2019 la CP_3 denuncia dell'infortunio scolastico occorso a Chiara Bruno, il 14.12.2018, ben oltre il termine di due giorni dalla ricezione del relativo certificato medico, consegnato alla scuola dalla madre della studentessa in data 18.12.2018 (in violazione dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, d.p.r. 30.6.1965 n. 1124).
A sostegno del ricorso l'opponente ha dedotto che:
- a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica del non era stato CP_4 possibile trasmettere, per tale via, la denuncia (ed i documenti allegati);
- lo stesso giorno della consegna del certificato (18.12.2018) la denuncia e gli allegati erano stati trasmessi all' tramite PEC;
CP_3
- a seguito di successiva richiesta dell' del 4.1.2019 era stata ritrasmessa CP_3 telematicamente, in data 7.1.2019, la denuncia infortunistica, corredata stavolta anche del modello 4 bis RA;
- ciò nonostante, l'ispettorato territoriale del lavoro di aveva irrogato la sanzione Pt_1 amministrativa prevista dall'art. 53 comma 10 del d.p.r. n. 1124/1965;
l'opponente, sostenendo di aver ottemperato all'obbligo di immediata denuncia dell'infortunio, ha chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
§ 1.1
Con sentenza n. 2567 del 16.7.2024, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e compensato le spese processuali.
pag. 2/4 § 1.2
A sostegno della propria decisione, il tribunale ha argomentato come segue: premesso che nessuna contestazione era stata sollevata dall'ente impositore in ordine alla circostanza che, al momento dell'invio della denuncia (il 18.12.2018), vi fosse una anomalia dei sistemi informatici del , il primo giudice ha osservato che, in pari data, CP_4 Controparte_1 aveva trasmesso all' la denuncia di infortunio in esame, mediante posta elettronica CP_3 certificata;
ha ritenuto inoltre che la mancata allegazione del modello di denuncia 4 bis RA non potesse considerarsi elemento costitutivo dell'illecito amministrativo contestato, poiché non espressamente enunciato nell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/65, ma solo previsto dalla circolare n. 34/13. CP_3
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello l ed Parte_1 ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse rigettata l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 617/2023.
e l'istituto Istruzione Secondaria “ non si sono costituiti in Controparte_1 CP_2 giudizio, benché ritualmente citati.
In data 10.4.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in un unico motivo.
Ad avviso dell'appellante, avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965; con ogni evidenza, l'irregolarità formale della denuncia di infortunio inoltrata all' in data 18.12.2018 - consistita nel CP_3 mancato rispetto delle modalità previste dalla circolare n. 34/13 - avrebbe invece CP_3 dovuto essere valutata come sufficiente a sorreggere causalmente l'irrogazione della sanzione irrogata alla scuola e al suo dirigente.
Il motivo è infondato.
L'art. 53 del d.p.r. 1124/1965, pacificamente applicabile agli infortuni scolastici (mutatis mutandis), dispone che “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da
pag. 3/4 cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. […omissis…]”.
L'art. 13 prevede che “La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte per mezzo dei servizi telematici predisposti dall'Istituto”.
In mancanza di riferimenti normativi all'obbligo di utilizzare il modello di denuncia 4 bis
RA, ed in assenza di contestazioni sul temporaneo malfunzionamento dei servizi informatici in dotazione al , la denuncia di infortunio eseguita in data 18.12.2018, CP_4 con valido mezzo (PEC) alternativo alla trasmissione telematica, e prontamente integrata su richiesta dell'istituto assicurativo, appare francamente sufficiente a rispettare la ratio dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza confermata.
§ 4
Le spese processuali restano a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza e della contumacia degli appellati.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; spese irripetibili.
Così deciso in Lecce il 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 695 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
, in persona del Parte_1 direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dai funzionari dott. Maria Pia Azzone, dott. Francesco Farina, dott. Addolorata Manti, dott. Patrizia Morciano dott. Iunio Valerio
Romano, dott. Simonetta Tedeschini
APPELLANTE
E
(c.f. , in proprio ed in qualità di dirigente pro Controparte_1 CodiceFiscale_1 tempore dell' con Controparte_2 sede in Casarano (c.f. ) P.IVA_1
APPELLATI contumaci
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 17.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
§ 1.
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 , in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante di ha proposto opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 617/2023, emessa in data 13.10.2023, con cui l' di aveva ingiunto - sia al dirigente che alla scuola Parte_1 Pt_1
- di pagare la somma di € 2.609,94, per avere trasmesso all' solo in data 7.1.2019 la CP_3 denuncia dell'infortunio scolastico occorso a Chiara Bruno, il 14.12.2018, ben oltre il termine di due giorni dalla ricezione del relativo certificato medico, consegnato alla scuola dalla madre della studentessa in data 18.12.2018 (in violazione dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, d.p.r. 30.6.1965 n. 1124).
A sostegno del ricorso l'opponente ha dedotto che:
- a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica del non era stato CP_4 possibile trasmettere, per tale via, la denuncia (ed i documenti allegati);
- lo stesso giorno della consegna del certificato (18.12.2018) la denuncia e gli allegati erano stati trasmessi all' tramite PEC;
CP_3
- a seguito di successiva richiesta dell' del 4.1.2019 era stata ritrasmessa CP_3 telematicamente, in data 7.1.2019, la denuncia infortunistica, corredata stavolta anche del modello 4 bis RA;
- ciò nonostante, l'ispettorato territoriale del lavoro di aveva irrogato la sanzione Pt_1 amministrativa prevista dall'art. 53 comma 10 del d.p.r. n. 1124/1965;
l'opponente, sostenendo di aver ottemperato all'obbligo di immediata denuncia dell'infortunio, ha chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
§ 1.1
Con sentenza n. 2567 del 16.7.2024, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e compensato le spese processuali.
pag. 2/4 § 1.2
A sostegno della propria decisione, il tribunale ha argomentato come segue: premesso che nessuna contestazione era stata sollevata dall'ente impositore in ordine alla circostanza che, al momento dell'invio della denuncia (il 18.12.2018), vi fosse una anomalia dei sistemi informatici del , il primo giudice ha osservato che, in pari data, CP_4 Controparte_1 aveva trasmesso all' la denuncia di infortunio in esame, mediante posta elettronica CP_3 certificata;
ha ritenuto inoltre che la mancata allegazione del modello di denuncia 4 bis RA non potesse considerarsi elemento costitutivo dell'illecito amministrativo contestato, poiché non espressamente enunciato nell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/65, ma solo previsto dalla circolare n. 34/13. CP_3
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello l ed Parte_1 ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse rigettata l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 617/2023.
e l'istituto Istruzione Secondaria “ non si sono costituiti in Controparte_1 CP_2 giudizio, benché ritualmente citati.
In data 10.4.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in un unico motivo.
Ad avviso dell'appellante, avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965; con ogni evidenza, l'irregolarità formale della denuncia di infortunio inoltrata all' in data 18.12.2018 - consistita nel CP_3 mancato rispetto delle modalità previste dalla circolare n. 34/13 - avrebbe invece CP_3 dovuto essere valutata come sufficiente a sorreggere causalmente l'irrogazione della sanzione irrogata alla scuola e al suo dirigente.
Il motivo è infondato.
L'art. 53 del d.p.r. 1124/1965, pacificamente applicabile agli infortuni scolastici (mutatis mutandis), dispone che “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da
pag. 3/4 cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. […omissis…]”.
L'art. 13 prevede che “La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte per mezzo dei servizi telematici predisposti dall'Istituto”.
In mancanza di riferimenti normativi all'obbligo di utilizzare il modello di denuncia 4 bis
RA, ed in assenza di contestazioni sul temporaneo malfunzionamento dei servizi informatici in dotazione al , la denuncia di infortunio eseguita in data 18.12.2018, CP_4 con valido mezzo (PEC) alternativo alla trasmissione telematica, e prontamente integrata su richiesta dell'istituto assicurativo, appare francamente sufficiente a rispettare la ratio dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza confermata.
§ 4
Le spese processuali restano a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza e della contumacia degli appellati.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; spese irripetibili.
Così deciso in Lecce il 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
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