Versione
30 dicembre 1998
30 dicembre 1998
>
Versione
29 gennaio 2002
29 gennaio 2002
>
Versione
13 novembre 2004
13 novembre 2004
Art. 4. Convenzione nazionale 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto , unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 ((nonche' dell'art. 5)) , nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 ((nonche' dell'art. 5)) , nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Commentari • 48
- 1. Affitti canone concordato mai imposti dai Comuni, possibili diverse inteseAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 luglio 2024 · 20.799871
Giurisprudenza • 277
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2021, n. 247Provvedimento: […] Parte_2 , accertava il difetto di qualsiasi previsione contrattuale avente ad oggetto l'immobile sito in Rocca D'Arazzo (AT), Via Garibaldi 55A, l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte dei resistenti Parte_1 e Parte_2 e la circostanza, ri- tenuta pacifica tra le parti, che da ottobre 2017 questi ultimi più avevano versato alcunché alla ricorrente CP_1 Ritenuta la persistenza dell'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti e l'assenza di un valido vincolo giuridico che la legittimasse, attesa l'insussistenza di un contratto di locazione sottoscritto e la conseguente nullità del relativo contratto ex artt.4 leggeLeggi di più...
- art. 4 legge 431/1998·
- domanda riconvenzionale·
- art. 1 comma 346 legge 311/2004·
- contributo unificato·
- contratto di locazione nullo·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- indennità di occupazione·
- vizi dell'immobile·
- occupazione senza titolo