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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
667/2024, vertente tra avverso Unipolsai Ass.ni S.p.A. e Parte_1 CP_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai
[...]
signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Attilio Imparato per delega Parte_1 dell'avv. Nicolina Corvino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellata Unipolsai Ass.ni S.p.A. l'avv. Antonio Cimmino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiama il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche” e si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 667/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli OR n. 3920/2023 pubblicata in data 04.10.2023
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Casal Parte_1 C.F._1
di Principe (CE), alla Via Francesco Baracca, 135, presso lo studio dell'Avv. Nicolina
Corvino C.F. che lo rappresenta e difende in forza di mandato C.F._2 in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
E
P.I. , in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1
ad negotia dr. , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CP_3
costituzione in appello, dall'avv. Antonio Cimmino, C.F. , con C.F._3
studio in Somma Vesuviana alla via Santa Croce n.12, dom.to c/o Avv. Antonella
Sarica in Napoli alla Via D. Di Gravina n°11
Appellata
NONCHE'
, C.F. , residente in [...] C.F._4
San Giovanni n.30
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
innanzi al tribunale di Napoli e la società CP_4 Controparte_1 Controparte_5
[..
[...] per sentirle condannare al risarcimento dei danni per le lesioni derivategli dal
[...]
sinistro verificatosi il giorno 11/05/2019, alle ore 18:25 circa in Aversa, alla via San
Biagio, ad opera del conducente l'autovettura Fiat Punto Tg. DX049KJ.
L'istante deduceva, in particolare, che nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo:
<<… il veicolo … condotto dalla sig.ra , mentre percorreva a forte Controparte_1
velocità la suddetta via san Biagio stringeva la traiettoria di marcia e finiva contro la porta dell'abitazione del sig. che in quel momento la stava aprendo, Parte_1
nel violento urto la porta si richiudeva e impattava contro il sig. Parte_1 facendolo cadere a terra…>>.
A.b.) Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.A. che eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per non essersi l'attore sottoposto a visita medico legale, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
A.c.) , sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
A.d.) Ammessi i mezzi istruttori ed escussi i testi, il Tribunale di Napoli OR, con sentenza n. 3920/2023 del 03/10/2023, così statuiva:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge.”.
Il giudice riteneva la domanda infondata in quanto dall'istruttoria effettuata era emerso che l'attore aveva aperto la porta collocata proprio sulla strada aperta al
transito veicolare in maniera improvvisa e incauta e che ciò certamente costituisce comportamento colposo del pedone, in nessun modo prevedibile ed evitabile dalla conducente . Controparte_1
A supporto di tale convincimento, il giudice evidenziava che il teste escusso,
[...]
aveva fornito in udienza dichiarazioni assolutamente imprecise e generiche ES
(tra le quali quella rilevante di non aver visto l'impatto) e soprattutto contrastanti con quelle rese alla Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, e alla
UnipolSai, e che queste sue due ultime dichiarazioni erano compatibili con quanto affermato dall'altro teste escusso, . Tes_2
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello alla cui integrale Parte_1
3 lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, sulla base del motivo così rubricato: << ERRONEA RICOSTRUZIONE GIURIDICA DEI
FATTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA APPLICABILE. ILLOGICITA' E
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.>>.
L'appellante formulava le seguenti conclusioni:
<riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea” e per l'effetto:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3920/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli OR , Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Esposito, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4743/2020, depositata in cancelleria in data 03.10.2023, notificata il
11.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “….nell'accogliere la domanda attorea, accertare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, dichiarare dunque la responsabilità civile automobilistica del conducente l'autovettura indicata, in ordine ai fatti su cui si controverte e, per l'effetto, condannare la sig.ra Controparte_1 conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. DX049KJ e la Controparte_6 al pagamento in favore dell'istante, sig. della somma di € 26.000,00…” e Parte_1
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese
e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>.
B.b.) Si costituiva in giudizio l'appellata UnipolSai Ass.ni S.p.A., eccependo, in via preliminare, la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dei motivi di gravame e, quindi, concludendo:
<a) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame;
b) in subordine e nel merito, confermare la pronuncia di primo grado con ogni utile ed opportuno provvedimento di giustizia;
c) in via gradata e nell'ipotesi di
riforma della sentenza, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto.>>.
B.c.) La causa veniva rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
4 C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero come novellato dalla riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023, nel testo applicabile ratione temporis, l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per
ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure
proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le
violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Anche a seguito della riforma del 2022 non è superfluo ricordare la ratio che sottende alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si pone, comunque, in diretta correlazione con la necessità di mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura, sì da formulare un giudizio di immediata decidibilità del gravame, ex art. 350 bis c.p.c., nel senso della sua manifesta fondatezza o infondatezza.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
5 l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità
i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Seguendo le coordinate appena tracciate, ritiene la corte che l'appello sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate nei termini che saranno successivamente indicati.
Infatti, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni idoneamente sviluppate nella sentenza gravata in ordine al convincimento della assenza di responsabilità della conducente convenuta nella produzione dell'evento dannoso, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che la formulazione dell'atto di appello, in alcuni punti,
obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a
6 un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Solo a titolo esemplificativo, si rileva che a pagina 4 dell'atto di gravame,
l'appellante premette che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione di responsabilità del conducente per i danni riportati dal pedone prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c.(cit.<Orbene la regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all'articolo
2054 del codice civile.>>) - che è proprio il principio applicato dal tribunale - ma poi trae da tale assunto conseguenze prive di fondamento in diritto, oltre che in fatto,
ovvero:<Orbene questa difesa si chiede come la sig. Controparte_1
CONTUMACE in tutto il giudizio di primo grado ABBIA DIMOSTRATO CHE NON
AVESSE ALCUNA POSSIBILITA' DI EVITARE L'EVENTO […]È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro. Tutto ciò non può sicuramente
desumersi dalla contumacia della convenuta, [...]>>).
L'appellante non considera minimamente, però, che, in base al principio di acquisizione delle prove in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate,
contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza, limitandosi a contestare che non poteva ritenersi raggiunta alcuna prova della esimente di responsabilità della conducente del veicolo, , poiché Controparte_1
ella era rimasta contumace e, quindi, non aveva dimostrato che la colpa dell'evento dannoso fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del pedone, omettendo ogni valutazione in ragionata contrapposizione riferita alle prove o elementi di prova forniti dalle altre parti, quali le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indicati dalla UnipolSAI Ass.ni S.p.A. e i documenti da essa depositati in giudizio, quali il verbale redatto dalla polizia Municipale di Aversa.
7 Infatti, l'appellante deduce che la esimente di responsabilità del conducente
[...]
non potesse essere tratta neppure dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa CP_1
figlia della convenuta […], ma argomenta tale assunto con tale sintetico Tes_2
inciso: <non potevano avere alcun valore legale>>.
Ebbene, l'argomentazione al motivo di gravame, per la genericità con la quale è
formulata è inammissibile, non essendo richiamato il principio o la norma che l'appellante assume essere stata violata nel caso di specie, né l'appellante formula aliunde una più specifica censura in ordine all'ordinanza dell'8/03/2021 che ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova testimoniale articolata dalla UnipolSai S.p.A.
Solo ad abundantiam, quindi, non essendo la corte tenuta ad interpretare il senso degli atti redatti dalle parti, si rileva che qualora l'appellante avesse inteso motivare la asserita assenza di valore legale alla testimonianza resa da con il mero Tes_2
rapporto genitoriale con la conducente ex art. 247 c.p.c., si ricorda che secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione, essendo venuto meno, il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, “i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere
sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”. (Cass. civ., ordinanza n.
2295/2021, pubblicata il 2.2.2021).
Ma, in maniera risolutiva, va rimarcato che l'appellante non formula una specifica
censura rispetto a quello che è il punto focale della decisione di primo grado,
l'argomentazione centrale che ha portato il tribunale a rigettare la domanda, riferito all'assoluta genericità, imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni rese in udienza dal teste le uniche che potrebbero in certa misura fondare la Testimone_1 responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della , avendo CP_1
dichiarato, pur non avendo visto l'urto contro l'uscio, che la macchina che impattava la porta procedeva a forte velocità, a fronte di quelle rese in precedenza alla Polizia
Municipale e all''Assicurazione.
Infatti, il tribunale, riguardo alle dichiarazioni del teste rese in udienza, che, come detto, in qualche modo avrebbero potuto fondare la responsabilità del conducente, oltre a rimarcare imprecisioni evidenti (diverso anno e tipo di vettura), ha motivato che esse <
8 Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro in cui affermava: “mi trovavo in
via San Biagio nei pressi del civico numero 22, quando, guardando alla sinistra, ho notato una persona che stava uscendo in modo del tutto improvviso rapidamente dal
suo appartamento al piano terra. Contemporaneamente, due macchine stavano attraversando il viale e una di queste ha colpito la porta, mentre l'altra che stava
passando ad alta velocità fuggiva velocemente dal luogo dell'accaduto.” Allo stesso modo, lo stesso ha reso dichiarazione alla UnipolSai, affermando Testimone_1
quanto segue. “nel pomeriggio il giorno e l'incidente mi trovavo a via San Biagio e
notavo che una macchina mentre un'altra proveniva dal senso opposto urtavano una porta di un'abitazione ivi esistente, mentre l'inquilino Italia abitazione non prestava
la dovuta attenzione ad aprire tale porta, andando ad impattare sulla macchina che procedeva regolarmente sulla propria destra, tenendo il proprio senso di marcia, con
l'apertura della porta che dava direttamente sulla strada l'inquilino si procurava delle lesioni”.>>.
Dichiarazioni che hanno condotto il tribunale a formulare la seguente fondamentale argomentazione:
< dapprima dichiarato che l'auto investitrice viaggiava regolarmente, quando, all'improvviso, il apriva la porta della sua abitazione e, solo all'udienza, Pt_1
peraltro errando nell'indicare addirittura l'anno del sinistro e il modello di auto investitrice, affermava, in contrasto con le dichiarazioni precedentemente rese, di non aver visto l'impatto e, per la prima volta, sosteneva che l'auto investitrice procedeva a velocità sostenuta>>, passaggio della decisione che l'appellante trascura del tutto di considerare ai fini dell'impugnazione.
Sicché, tutte le precedenti argomentazioni riguardanti l'imprevedibilità del comportamento del pedone o la corretta condotta di guida del conducente del veicolo,
unici comportamenti capaci di mandare esente quest'ultimo da responsabilità, non hanno rilevanza in presenza della prova, appunto, che il pedone ha tenuto un comportamento imprevedibile e anomalo a fronte della condotta di guida consona del veicolo investitore, trovandosi l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti a causa del comportamento repentino del pedone, circostanze, che nel caso di specie, sono state entrambe dimostrate, per tutte le motivazioni richiamate dal giudice di prime cure e
9 non sottoposte a confutazione dall'appellante, che si è limitato a richiamare il verbale redatto dalla Polizia municipale di Aversa che attesterebbe che <la sig.ra CP_1
non abbia adottato la dovuta prudenza nel percorrere una strada stretta e a
[...]
doppio senso di circolazione con abitazioni che accedono direttamente sulla strada>>, censura di difficile interpretazione in considerazione del fatto che le dichiarazioni rese da nelle immediatezze del sinistro e riportate dagli Testimone_1
agenti della Polizia Municipale proprio nel predetto verbale (cit. ho notato una
persona che stava uscendo in modo del tutto improvviso rapidamente dal suo
appartamento), attestano esattamente il contrario, ovvero che il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale che non avevano consentito alla conducente di evitare l'impatto con la porta.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute), tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <Ai fini della
determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di
risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo
stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in
materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario,
presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <In tema di liquidazione di compensi a carico del
soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore
10 indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore
effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano
giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia">> Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, Sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara inammissibile l'appello nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di
[...]
che liquida in euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 10 aprile 2025
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
11
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
667/2024, vertente tra avverso Unipolsai Ass.ni S.p.A. e Parte_1 CP_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai
[...]
signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Attilio Imparato per delega Parte_1 dell'avv. Nicolina Corvino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellata Unipolsai Ass.ni S.p.A. l'avv. Antonio Cimmino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiama il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche” e si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 667/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli OR n. 3920/2023 pubblicata in data 04.10.2023
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Casal Parte_1 C.F._1
di Principe (CE), alla Via Francesco Baracca, 135, presso lo studio dell'Avv. Nicolina
Corvino C.F. che lo rappresenta e difende in forza di mandato C.F._2 in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
E
P.I. , in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1
ad negotia dr. , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CP_3
costituzione in appello, dall'avv. Antonio Cimmino, C.F. , con C.F._3
studio in Somma Vesuviana alla via Santa Croce n.12, dom.to c/o Avv. Antonella
Sarica in Napoli alla Via D. Di Gravina n°11
Appellata
NONCHE'
, C.F. , residente in [...] C.F._4
San Giovanni n.30
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
innanzi al tribunale di Napoli e la società CP_4 Controparte_1 Controparte_5
[..
[...] per sentirle condannare al risarcimento dei danni per le lesioni derivategli dal
[...]
sinistro verificatosi il giorno 11/05/2019, alle ore 18:25 circa in Aversa, alla via San
Biagio, ad opera del conducente l'autovettura Fiat Punto Tg. DX049KJ.
L'istante deduceva, in particolare, che nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo:
<<… il veicolo … condotto dalla sig.ra , mentre percorreva a forte Controparte_1
velocità la suddetta via san Biagio stringeva la traiettoria di marcia e finiva contro la porta dell'abitazione del sig. che in quel momento la stava aprendo, Parte_1
nel violento urto la porta si richiudeva e impattava contro il sig. Parte_1 facendolo cadere a terra…>>.
A.b.) Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.A. che eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per non essersi l'attore sottoposto a visita medico legale, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
A.c.) , sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
A.d.) Ammessi i mezzi istruttori ed escussi i testi, il Tribunale di Napoli OR, con sentenza n. 3920/2023 del 03/10/2023, così statuiva:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge.”.
Il giudice riteneva la domanda infondata in quanto dall'istruttoria effettuata era emerso che l'attore aveva aperto la porta collocata proprio sulla strada aperta al
transito veicolare in maniera improvvisa e incauta e che ciò certamente costituisce comportamento colposo del pedone, in nessun modo prevedibile ed evitabile dalla conducente . Controparte_1
A supporto di tale convincimento, il giudice evidenziava che il teste escusso,
[...]
aveva fornito in udienza dichiarazioni assolutamente imprecise e generiche ES
(tra le quali quella rilevante di non aver visto l'impatto) e soprattutto contrastanti con quelle rese alla Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, e alla
UnipolSai, e che queste sue due ultime dichiarazioni erano compatibili con quanto affermato dall'altro teste escusso, . Tes_2
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello alla cui integrale Parte_1
3 lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, sulla base del motivo così rubricato: << ERRONEA RICOSTRUZIONE GIURIDICA DEI
FATTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA APPLICABILE. ILLOGICITA' E
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.>>.
L'appellante formulava le seguenti conclusioni:
<riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea” e per l'effetto:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3920/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli OR , Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Esposito, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4743/2020, depositata in cancelleria in data 03.10.2023, notificata il
11.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “….nell'accogliere la domanda attorea, accertare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, dichiarare dunque la responsabilità civile automobilistica del conducente l'autovettura indicata, in ordine ai fatti su cui si controverte e, per l'effetto, condannare la sig.ra Controparte_1 conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. DX049KJ e la Controparte_6 al pagamento in favore dell'istante, sig. della somma di € 26.000,00…” e Parte_1
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese
e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>.
B.b.) Si costituiva in giudizio l'appellata UnipolSai Ass.ni S.p.A., eccependo, in via preliminare, la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dei motivi di gravame e, quindi, concludendo:
<a) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame;
b) in subordine e nel merito, confermare la pronuncia di primo grado con ogni utile ed opportuno provvedimento di giustizia;
c) in via gradata e nell'ipotesi di
riforma della sentenza, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto.>>.
B.c.) La causa veniva rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
4 C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero come novellato dalla riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023, nel testo applicabile ratione temporis, l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per
ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure
proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le
violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Anche a seguito della riforma del 2022 non è superfluo ricordare la ratio che sottende alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si pone, comunque, in diretta correlazione con la necessità di mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura, sì da formulare un giudizio di immediata decidibilità del gravame, ex art. 350 bis c.p.c., nel senso della sua manifesta fondatezza o infondatezza.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
5 l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità
i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Seguendo le coordinate appena tracciate, ritiene la corte che l'appello sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate nei termini che saranno successivamente indicati.
Infatti, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni idoneamente sviluppate nella sentenza gravata in ordine al convincimento della assenza di responsabilità della conducente convenuta nella produzione dell'evento dannoso, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che la formulazione dell'atto di appello, in alcuni punti,
obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a
6 un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Solo a titolo esemplificativo, si rileva che a pagina 4 dell'atto di gravame,
l'appellante premette che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione di responsabilità del conducente per i danni riportati dal pedone prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c.(cit.<Orbene la regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all'articolo
2054 del codice civile.>>) - che è proprio il principio applicato dal tribunale - ma poi trae da tale assunto conseguenze prive di fondamento in diritto, oltre che in fatto,
ovvero:<Orbene questa difesa si chiede come la sig. Controparte_1
CONTUMACE in tutto il giudizio di primo grado ABBIA DIMOSTRATO CHE NON
AVESSE ALCUNA POSSIBILITA' DI EVITARE L'EVENTO […]È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro. Tutto ciò non può sicuramente
desumersi dalla contumacia della convenuta, [...]>>).
L'appellante non considera minimamente, però, che, in base al principio di acquisizione delle prove in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate,
contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza, limitandosi a contestare che non poteva ritenersi raggiunta alcuna prova della esimente di responsabilità della conducente del veicolo, , poiché Controparte_1
ella era rimasta contumace e, quindi, non aveva dimostrato che la colpa dell'evento dannoso fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del pedone, omettendo ogni valutazione in ragionata contrapposizione riferita alle prove o elementi di prova forniti dalle altre parti, quali le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indicati dalla UnipolSAI Ass.ni S.p.A. e i documenti da essa depositati in giudizio, quali il verbale redatto dalla polizia Municipale di Aversa.
7 Infatti, l'appellante deduce che la esimente di responsabilità del conducente
[...]
non potesse essere tratta neppure dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa CP_1
figlia della convenuta […], ma argomenta tale assunto con tale sintetico Tes_2
inciso: <non potevano avere alcun valore legale>>.
Ebbene, l'argomentazione al motivo di gravame, per la genericità con la quale è
formulata è inammissibile, non essendo richiamato il principio o la norma che l'appellante assume essere stata violata nel caso di specie, né l'appellante formula aliunde una più specifica censura in ordine all'ordinanza dell'8/03/2021 che ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova testimoniale articolata dalla UnipolSai S.p.A.
Solo ad abundantiam, quindi, non essendo la corte tenuta ad interpretare il senso degli atti redatti dalle parti, si rileva che qualora l'appellante avesse inteso motivare la asserita assenza di valore legale alla testimonianza resa da con il mero Tes_2
rapporto genitoriale con la conducente ex art. 247 c.p.c., si ricorda che secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione, essendo venuto meno, il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, “i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere
sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”. (Cass. civ., ordinanza n.
2295/2021, pubblicata il 2.2.2021).
Ma, in maniera risolutiva, va rimarcato che l'appellante non formula una specifica
censura rispetto a quello che è il punto focale della decisione di primo grado,
l'argomentazione centrale che ha portato il tribunale a rigettare la domanda, riferito all'assoluta genericità, imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni rese in udienza dal teste le uniche che potrebbero in certa misura fondare la Testimone_1 responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della , avendo CP_1
dichiarato, pur non avendo visto l'urto contro l'uscio, che la macchina che impattava la porta procedeva a forte velocità, a fronte di quelle rese in precedenza alla Polizia
Municipale e all''Assicurazione.
Infatti, il tribunale, riguardo alle dichiarazioni del teste rese in udienza, che, come detto, in qualche modo avrebbero potuto fondare la responsabilità del conducente, oltre a rimarcare imprecisioni evidenti (diverso anno e tipo di vettura), ha motivato che esse <
8 Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro in cui affermava: “mi trovavo in
via San Biagio nei pressi del civico numero 22, quando, guardando alla sinistra, ho notato una persona che stava uscendo in modo del tutto improvviso rapidamente dal
suo appartamento al piano terra. Contemporaneamente, due macchine stavano attraversando il viale e una di queste ha colpito la porta, mentre l'altra che stava
passando ad alta velocità fuggiva velocemente dal luogo dell'accaduto.” Allo stesso modo, lo stesso ha reso dichiarazione alla UnipolSai, affermando Testimone_1
quanto segue. “nel pomeriggio il giorno e l'incidente mi trovavo a via San Biagio e
notavo che una macchina mentre un'altra proveniva dal senso opposto urtavano una porta di un'abitazione ivi esistente, mentre l'inquilino Italia abitazione non prestava
la dovuta attenzione ad aprire tale porta, andando ad impattare sulla macchina che procedeva regolarmente sulla propria destra, tenendo il proprio senso di marcia, con
l'apertura della porta che dava direttamente sulla strada l'inquilino si procurava delle lesioni”.>>.
Dichiarazioni che hanno condotto il tribunale a formulare la seguente fondamentale argomentazione:
< dapprima dichiarato che l'auto investitrice viaggiava regolarmente, quando, all'improvviso, il apriva la porta della sua abitazione e, solo all'udienza, Pt_1
peraltro errando nell'indicare addirittura l'anno del sinistro e il modello di auto investitrice, affermava, in contrasto con le dichiarazioni precedentemente rese, di non aver visto l'impatto e, per la prima volta, sosteneva che l'auto investitrice procedeva a velocità sostenuta>>, passaggio della decisione che l'appellante trascura del tutto di considerare ai fini dell'impugnazione.
Sicché, tutte le precedenti argomentazioni riguardanti l'imprevedibilità del comportamento del pedone o la corretta condotta di guida del conducente del veicolo,
unici comportamenti capaci di mandare esente quest'ultimo da responsabilità, non hanno rilevanza in presenza della prova, appunto, che il pedone ha tenuto un comportamento imprevedibile e anomalo a fronte della condotta di guida consona del veicolo investitore, trovandosi l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti a causa del comportamento repentino del pedone, circostanze, che nel caso di specie, sono state entrambe dimostrate, per tutte le motivazioni richiamate dal giudice di prime cure e
9 non sottoposte a confutazione dall'appellante, che si è limitato a richiamare il verbale redatto dalla Polizia municipale di Aversa che attesterebbe che <la sig.ra CP_1
non abbia adottato la dovuta prudenza nel percorrere una strada stretta e a
[...]
doppio senso di circolazione con abitazioni che accedono direttamente sulla strada>>, censura di difficile interpretazione in considerazione del fatto che le dichiarazioni rese da nelle immediatezze del sinistro e riportate dagli Testimone_1
agenti della Polizia Municipale proprio nel predetto verbale (cit. ho notato una
persona che stava uscendo in modo del tutto improvviso rapidamente dal suo
appartamento), attestano esattamente il contrario, ovvero che il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale che non avevano consentito alla conducente di evitare l'impatto con la porta.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute), tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <Ai fini della
determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di
risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo
stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in
materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario,
presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <In tema di liquidazione di compensi a carico del
soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore
10 indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore
effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano
giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia">> Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, Sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara inammissibile l'appello nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di
[...]
che liquida in euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 10 aprile 2025
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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