Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1685/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
, in persona del legale rappresentante ( P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania , via Musumeci n. 128 presso lo studio dell'avv. Angela Giachino dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore ( C.F. Controparte_1
, e , in P.IVA_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante (C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 giugno 2020, il Tribunale di Palermo, così provvedeva:
1. Accoglie nei limiti di ragione il ricorso proposto dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
e per l'effetto ridetermina la sanzione pecuniaria posta a carico della
[...] opponente nella misura di €. 6.008,75;
2. Conferma, per il resto, l'efficacia della Ordinanza-Ingiunzione impugnata, prot. n.8194 del 6.2.2018, notificata il 14.2.2018,emessa dall Controparte_4
;
[...]
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Esponeva il primo giudice che il ricorso era parzialmente fondato e andava parzialmente accolto nella sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa.
In ordine al primo motivo di impugnazione, rilevava che la Legge n. 689/1981 non prevedeva alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, con la conseguenza che il procedimento non si doveva concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti la Legge n. 689/1981 delineava un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati. In assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, doveva pertanto ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione era quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione era stata commessa.
Ne conseguiva il rigetto del primo motivo di impugnazione atteso che l'ingiunzione in oggetto era stata notificata il 14.2.2018, mentre la violazione era stata accertata il 7 aprile 2015.
In ordine al secondo e al terzo motivo di impugnazione, rilevava preliminarmente che la normativa applicabile al caso concreto, era quella dettata dall'art. 1, comma 475 della legge n° 228/2012 che aveva introdotto in seno all'art. 110 comma 9 TULPS la lettera f-bis che prevedeva che “chiunque sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi o congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione pecuniaria da €. 1.500,00 ad €.15.000,00 per ciascun apparecchio”.
Rilevava che dall'esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata, si evincevano tutti i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa. 4
La motivazione poteva desumersi anche dal verbale di accertamento, quale atto presupposto alla successiva ordinanza ingiunzione, che era completo ed esaustivo.
Nel caso di specie, gli agenti verbalizzanti avevano riscontrato, all'interno del locale, lo svolgimento di una attività di corner per la raccolta di scommesse di gioco , in assenza della prescritta licenza ex art. 88 del TULPS, e della necessaria Concessione abilitativa all'esercizio delle scommesse rilasciata dall Controparte_2
Irrilevanti, pertanto, erano le contestazioni di parte ricorrente in merito alla assenza, in sede di PVC, di qualsivoglia verifica sulla attività di raccolta di scommesse ivi svolta, atteso che il processo verbale elevato dalla Amministrazione resistente, in mancanza di querela di falso, costituiva atto pubblico e faceva piena prova di quanto ivi accertato ove, come nel caso in esame, l'accertamento si fondava sulla diretta percezione del pubblico ufficiale.
Pertanto risultava integrata la violazione prevista e sanzionata dal disposto normativo richiamato, atteso che anche quando l'esercizio sia in possesso di una regolare licenza ex art. 86 per l'installazione di apparecchi da gioco, come nel caso in esame, la circostanza che nel medesimo locale si svolgeva attività di raccolta di scommesse, in assenza della prescritta licenza ex art. 88 TULPS, rendeva illegittima anche la presenza degli apparecchi.
La sanzione prescritta si applicava nei confronti dei gestori, degli esercenti e dei concessionari, ovvero di tutti coloro che avevano un ruolo nella distribuzione e messa a disposizione del pubblico degli apparecchi da intrattenimento.
Pertanto sebbene gli apparecchi fossero perfettamente in regola e l'esercente fosse provvisto della autorizzazione per la loro installazione, gli accertatori correttamente avevano contestato tanto all'esercente quanto al proprietario degli apparecchi la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f-bis del TULPS.
Con riferimento all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito rilevava che il ricorrente non aveva fornito sul punto alcun elemento probatorio, neanche indiziario e, pertanto, doveva escludersi che fosse incorso in errore scusabile, non avendo applicato i canoni della diligenza qualificata richiesti in forza dell'attività professionale svolta e per tutta la durata del rapporto contrattuale intercorso con l' esercente, sino alla dismissione degli apparecchi.
Con riferimento, infine alla doglianza in merito al quantum, il cui importo era ricompreso, ai sensi dell'art.110 del TULPS, comma 9, la lettera f-bis, tra €.1.500,00 ed €.15.000,00 ,tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/91, avuto riguardo alla gravità della violazione, in assenza di altre violazione accertate in capo alla ricorrente, la sanzione andava rideterminata con applicazione del minimo edittale di €.1500,00 per ciascun apparecchio, nella misura complessiva di €. 6000,00, oltre €.
8.75 per spese di notifica.
In conclusione, all'esito del giudizio, risultava provata la responsabilità della ricorrente e conseguentemente doveva ritenersi legittimo l'operato dell'Ente resistente e la sanzione pecuniaria andava solo ridotta con conferma per il resto dell'Ordinanza ingiunzione impugnata. 5
Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, andavano compensate tra le parti.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello esponendo che, nella qualità di Parte_1
Società di noleggio di apparecchi da intrattenimento, a seguito di contratto di stipulato con
, quale titolare dell'esercizio commerciale “Bar Kairos”, aveva proceduto Controparte_5 all'installazione di n. 4 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
Prima di procedere alla redazione ed alla successiva sottoscrizione del contratto di noleggio, lo quale Rappresentante Legale della “ , aveva verificato la titolarità in capo Per_1 Parte_1 alla della licenza di P.S. di cui all'art. 86 TULPS (come accertato nello stesso Controparte_5 verbale di contestazione).
Tale norma recitava testualmente: «Relativamente agli apparecchi e ai congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7 , la licenza è altresì CP_6 necessaria:
a) per l'attività di produzione e di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche diretta;
c) per l'istallazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'istallazione in altre aree aperte al pubblico o in circolo privati»
La licenza di cui all'art. 88 TULPS era invece necessaria per l'esercizio di una attività di scommessa. Pertanto i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d.
“corner”) potranno installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6/7, del , solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88”. CP_6
Nell'ipotesi in cui all'interno dell'esercizio si eserciti, come nel caso di specie, esclusivamente una attività di somministrazione con installazione di apparecchi da intrattenimento, era necessario che il titolare dell'esercizio fosse in possesso solo della licenza di cui all'art. 86 del TULPS.
La , invero, non esercitava alcuna attività illecita di scommessa e, conseguentemente, CP_5 essendo la sua attività quella di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente, era in possesso della licenza di cui all'art. 86 TULPS per l'istallazione degli apparecchi da intrattenimento de quo.
La condotta sanzionata dalla disposizione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f-bis) del TULPS – nelle diverse forme declinate dalla norma (distribuisce o istalla … o comunque ne consente l'uso) – aveva per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in:
luoghi pubblici;
luoghi aperti al pubblico;
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circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.
La nuova disposizione sanzionatoria, quindi, operava quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi “regolari”, avveniva “in luoghi non muniti delle prescritte autorizzazioni ove previste”.
La “ratio” della norma era, dunque, quella di impedire che fossero utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non erano stati sottoposti ai prescritti controlli di Polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenisse solo in luoghi che avevano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
Era evidente che la violazione della norma richiamata nasceva esclusivamente, nel caso de quo, dalla errata convinzione che la esercitasse presso il proprio esercizio, all'interno CP_5 del quale erano installate le AWP, l'attività di intermediazione nel gioco delle scommesse senza essere in possesso della relativa licenza di P.S. ex art. 88 TULPS.
Se ciò corrispondesse alla realtà, la sarebbe andata incontro a contestazioni anche di CP_5 carattere penale in relazione alla ricorrenza del reato di cui all'art. 4 Legge 401/89.
Invece, successivamente a siffatto accertamento (sul quale trova fondamento l'Ordinanza Ingiunzione impugnata), non era intervenuta alcuna sentenza di condanna contro la CP_5 per il reato di esercizio di scommesse illegittime..
In virtù del principio della presunzione di non colpevolezza, nessuno può essere considerato colpevole dei fatti eventualmente ascritti fin quando non interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, ossia una sentenza nei cui confronti non sia più possibile esperire alcun mezzo di gravame.
In conseguenza di siffatto principio, costituzionalmente garantito, non può essere imposta una sanzione di tipo amministrativo quale effetto di una condotta penalmente rilevante se, in relazione al contestato reato, non è stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato.
Nella speeie, non solo la era intestataria di una licenza di P.S. per l'installazione delle CP_5 macchine da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6/7 del TULPS, ma era titolare di un esercizio di somministrazione e, pertanto, l'unica licenza che poteva legittimarla in relazione all'installazione degli apparecchi de quo era quella di cui all'art. 86 del TULPS, di cui era in possesso e non esercitava abusivamente l'attività di all'interno del proprio esercizio e non era stata destinataria di alcuna sentenza di condanna.
Inoltre si sanzionava lo quale Rappresentante Legale della Società di noleggio “ Per_1 Pt_1
, in relazione ad un illecito che non poteva essergli assolutamente attribuito, in quanto
[...] non aveva rispettato i doveri impostigli in ragione all'installazione di apparecchi da 7
intrattenimento, ma non sussisteva una condotta rilevante penalmente che costituisce logico e giuridico presupposto della sanzione amministrativa comminata allo CP_7
L' Amministrazione centrale con la circolare sosteneva che: “…nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88”.
Trattavasi una mera constatazione di fatto piuttosto che una vera e propria interpretazione normativa.
Invero la raccolta di scommesse può essere effettuata solo in forza del possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS che, peraltro, è valida solo se associata alla specifica concessione AAMS per la raccolta di scommesse;
Se il titolare di un locale esercita la raccolta delle scommesse, lo stesso potrà procedere all'installazione degli eventuali apparecchi AWP, non certamente in forza dell'art. 86, ma sicuramente in ragione del possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui al medesimo articolo 88.
La circolare AAMS citata, arrivava ad affermare che: “La norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi AWP in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del ”. CP_6
L'art. 86, prevedeva l'obbligo di rilascio della specifica licenza di polizia (ivi contemplata) necessaria, per l'installazione degli apparecchi in commento, solo se il titolare dell'esercizio di installazione non risulti già in possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS.
Era del tutto illogico rilevare - come ha fatto l'Amministrazione latrice della nota di prassi in commento - che chi raccoglie scommesse non potrebbe installare apparecchi AWP se non in forza della licenza di cui all'art. 88, in quanto il titolare dell'esercizio – anche se privo della licenza di cui all'art. 88 per la raccolta di scommesse (si tratta ad esempio di un CTD) – ben potrebbe risultare già in possesso di una delle licenze di cui ai primi due commi dell'art. 86 cit., ovvero aver richiesto ed ottenuto il rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 86, comma 3, dello stesso Testo Unico.
Peraltro, tale circostanza era espressamente confermata, dalla nota n. 557/PAS.18063.12001 (1) del 17 dicembre 2008 e dalla Risoluzione n. 6513 del 26 giugno 2007, rispettivamente emesse dal Ministero dell'interno e dal Dicastero dello Sviluppo Economico, nelle quali era stato infatti chiarito, in relazione al contenuto dell'art. 86, comma 3, del TULPS, che detta licenza di P.S. deve essere richiesta soltanto da coloro che non erano già in possesso di una delle autorizzazioni previste dai primi due commi dello stesso articolo (tra cui, bar, ristoranti, osterie e sale giochi), o dal successivo art. 88 (in particolare, agenzie di raccolta delle scommesse); 8
Trovava indiretto riscontro, inoltre, nella circostanza che la licenza di cui all'art. 88 TULPS poteva essere concessa soltanto in favore dei titolari di specifica concessione ministeriale alla raccolta di scommesse e tale circostanza, tra gli altri, era stata confermata dalla stessa AAMS, con la nota n. 1789 del 16 giugno 2010, con la quale era stato affermato che i soggetti aggiudicatari della specifica concessione, abilitati alla raccolta e all'esercizio dei relativi giochi mediante agenzie, negozi e corner, nonché i soggetti incaricati dai predetti, sono gli unici soggetti legittimati ad ottenere il rilascio della licenza prevista dall'art. 88 del TULPS.
Con ciò significando che, nell'interpretazione fornita dall'AAMS, la sanzione amministrativa di cui alla lett. f-bis) dell'art. 110, comma 9, TULPS, si renderebbe (paradossalmente) applicabile nei confronti di un soggetto, per il quale la licenza di cui all'art. 88 non può essere rilasciata .
L'AAMS forniva una ricostruzione oltre che in palese violazione del disposto di cui all'art. 86 TULPS, anche oltre modo estensiva della norma sanzionatoria compendiata nella lett. f-bis) del comma 9 dell'art. 110 TULPS ampliandone il senso ed il contenuto in evidente contrasto con il principio di tassatività o determinatezza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, secondo cui “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Ne conseguiva che non poteva essere ritenuto violato il disposto normativo dell'art. 110, comma 9 lett. f-bis) TULPS, in quanto gli apparecchi da intrattenimento non erano stati installati in un luogo privo delle prescritte licenze, ma essendo l'esercizio della Parte_2 quest'ultima poteva legittimamente installare all'interno della sua attività gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6/7 del TULPS sulla base della licenza di cui all'art. 86 TULPS, di cui era già in possesso.
In definitiva, era evidente che la sanzione comminata alla “ , in persona del Parte_1
Rappresentante Legale pro-tempore, relativamente alla istallazione di n. 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) presso l'esercizio ad insegna “Bar CP_6
Kairos”, sito in Portopalo di Capo Passero (SR), Via Dante n. 9, risultava essere illegittima e priva di qualsivoglia riscontro in fatto e/o in diritto, non avendo il ricorrente posto in essere alcuna condotta illecita sanzionabile amministrativamente, in quanto la sig.ra era in possesso CP_5 della licenza di P.S. ex art. 86 la quale costituiva titolo legittimante l'installazione delle CP_6
AWP all'interno del suo esercizio.
Il e l Controparte_1 Controparte_8
si costituivano i giudizio eccependo preliminarmente il difetto
[...] di legittimazione passiva del appellato, atteso che la competenza per le controversie CP_1 nel settore dei giochi non apparteneva al , essendo i rapporti Controparte_1 giuridici in tale materia attribuiti, in base all'art.63 del D.Lgs.n.300 del 30 luglio 1999 e all'art.23- quater del D.L.n.95 del 6 luglio 2012, convertito dall'art.1, comma 1, della L.n.135 del 7 agosto 2012, in via esclusiva all Controparte_2
Nel merito rilevava l'infondatezza dell'avverso appello in quanto l'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS è una autorizzazione di Pubblica Sicurezza con cui si controlla, in via preventiva, 9
se il soggetto che a monte ha la concessione, direttamente o indirettamente rilasciata dall possa avere i requisiti per svolgere sul territorio l'attività Controparte_2 lecita di raccolta del gioco pubblico.
La condotta sanzionata dalla disposizione in esame ha per oggetto gli apparecchi individuati dall'art. 110 del TULPS, nel caso in cui gli stessi siano collocati in luoghi pubblici, aperti al pubblico, circoli ed associazioni di qualunque specie, allorquando tali luoghi non siano muniti di tutte le prescritte autorizzazioni, come nel caso di specie.
La ratio della norma è quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da intrattenimento in luoghi che non siano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga in costanza di tutte le autorizzazioni di legge.
Il legislatore ha ampliato l'ambito di controllo in materia e, dopo aver sottoposto gli apparecchi ad uno specifico regime autorizzatorio (regole tecniche di costruzione, rilascio di nulla-osta di esercizio e di distribuzione), ha imposto regole specifiche per i locali ove gli apparecchi sono installati.
Ciò posto, la possibilità di installare apparecchi da intrattenimento sulla base della sola licenza di cui all'art. 86 riguardava in via esclusiva i locali che non erano soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del TULPS, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse.
La licenza ex art. 86 era sufficiente nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento non fossero posti nello stesso esercizio, o meglio, nello stesso locale ove avviene la raccolta delle scommesse.
Ed infatti, solo nell'eventualità che gli spazi fisici non siano comunicanti vale la regola della sufficienza dell'autorizzazione ex art. 86 del TULPS. Ma quando, come nel caso di specie, gli apparecchi erano installati nello stesso locale dove venivano accettate scommesse è evidente che occorreva la diversa licenza ex art. 88.
Nel locale della si accettavano scommesse sportive senza il possesso della licenza di CP_5 cui all'art. 88 del TULPS, la quale poteva essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di di altri enti ai quali la legge riservava la facoltà CP_9 di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Né rilevava che non fosse intervenuta a carico della una condanna penale passata in CP_5 giudicato, perché nel giudizio civile, per l'applicazione della sanzione Amministrativa, non si richiedeva che si configuri l'intermediazione. A tal proposito, evidenziava che non vi era alcuna identità tra i precetti violati, né correlazione o vincolo di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello sanzionatorio amministrativo. 10
Nella specie la esercitava attività di corner sportivo senza possedere la richiesta CP_5 licenza di cui all'art. 88 del TULPS, come si rilevava dall'ultima pagina del processo verbale del 07.04.2015 (il quale faceva piena prova fino a querela di falso). Peraltro l'esercente non aveva dichiarato nulla a verbale che potesse smentire le risultanze dell'accertamento.
Dunque, la licenza ex art. 86, posseduta dal gestore/esercente, non era affatto sufficiente in quanto, per operare lecitamente, questi avrebbe dovuto installare gli apparecchi senza svolgere attività di scommesse sportive. Nondimeno, a nulla rileva che al CTD non poteva rilasciarsi la licenza, in quanto ciò non giustificava l'operare sul territorio italiano illecitamente.
L' appellante era senza dubbio responsabile della violazione contestata, stante la ricorrenza dei due elementi previsti dalla fattispecie sanzionatoria de qua, ossia l'installazione degli apparecchi e l'esercizio di raccolta scommesse senza il possesso dei titoli autorizzatori.
L'operato dell era in linea con il dettato legislativo, che aveva lo scopo di impedire che CP_2 fossero utilizzati apparecchi da intrattenimento in luoghi che non erano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità del gioco in generale e dell'esigenza che venga svolto solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
Peraltro, la ditta ricorrente aveva l'obbligo di controllare nel tempo che, all'interno dell'esercizio commerciale dove aveva installato gli apparecchi, fossero presenti tutti i titoli autorizzatori necessari per l'attività che di fatto veniva svolta dal gestore . Controparte_5
Procedutasi alla discussione, all'odierna udienza del 2 aprile 2025, la causa, posta in decisione, veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
.
[...]
Invero nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è la sola parte passivamente legittimata ( Cass.n. 12742 del 30/05/2007) .
Consegue che l'unica legittima passiva, nella fattispecie in esame, è l Controparte_2 sede di Palermo.
[...] Controparte_10
Si osserva, nel merito, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato nel recente arresto giurisprudenziale n. 8694 del 2023 che “ l'art. 110, comma 9 prevede che chiunque, CP_6 sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 Euro per ciascun apparecchio.
L'art. 86, comma 1 T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l'apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti. Il comma 4 prevede invece che la 11
licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lett. a), per la loro distribuzione e gestione (lett. b) e per la loro installazione in locali commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al comma 1 (lett. c). Il possesso della licenza di polizia per l'apertura di un bar, quindi, rende superfluo l'ottenimento di una ulteriore licenza analoga per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse.
L'art. 88 T.U.L.P.S. prevede invece che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri CP_9 enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchè a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l'apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., per l'apertura di un bar - tabacchi, non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l'ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall'art. 88 T.U.L.P.S. Quanto sopra, alla luce del diverso ambito merceologico e commerciale in cui si collocano le due attività, rispettivamente di rivendita di bar - tabacchi e di accettazione di scommesse su eventi sportive ”( conf.Cass. n. 7855 del 10/03/2022).
Le suesposte considerazioni vanno integralmente condivise.
Poiché nell'attività in questione venivano raccolte scommesse in assenza sia della concessione governativa che della licenza ex art. 88, di conseguenza, anche la presenza dei 4 apparecchi da intrattenimento era illecita, sussistendo dunque, nella fattispecie in esame, la violazione di cui all'art.110 del comma 9, lettera f-bis del TULPS. La sanzione per i quattro apparecchi di intrattenimento è stata emessa legittimamente non per il tipo di apparecchi rinvenuti all'interno dell'attività commerciale, ma perché in quel locale si raccoglievano scommesse in assenza della prescritta licenza ex art. 88 del TULPS.
Va poi osservato, che la circostanza che, successivamente all'accertamento ( sul quale si fondava l'ordinanza ingiunzione impugnata), non risulta intervenuta alcuna sentenza definitiva nei confronti della per il reato di esercizio di scommesse illegittime per aver CP_5 abusivamente svolto l'attività di gioco senza il prescritto titolo di P.S. ex art. 88 TULPS, in violazione della legge 401/1989, è del tutto irrilevante.
Correttamente, infatti, l ha accertato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1 e 4 CP_2 bis, della L. n. 401/89, che andava accertato dal giudice penale, riguardava esclusivamente l'organizzazione abusiva del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici all'interno dell'esercizio commerciale, senza autorizzazione dello Stato o di altro Ente Concessionario. 12
La competenza dell era invece diretta a contestare, ai sensi dell'art. 110, comma 9 CP_2 lettera f-bis T.U.L.P.S., l'installazione di apparecchi all'interno del bar dove si svolgevano contemporaneamente scommesse senza titoli autorizzatori.
Per integrare la condotta punita dall'art. 110, comma 9 lett. f-bis era pertanto sufficiente che, di fatto, fosse stata esercitata una raccolta scommesse in assenza di licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., come nel caso di specie.
Né può dubitarsi della sussistenza della responsabilità della proprietaria degli apparecchi in questione. Invero, la responsabilità sulla regolare tenuta degli apparecchi da gioco, in presenza di un'attività relativa alla raccolta scommesse, ricade sia sul gestore che sul proprietario degli apparecchi: quest'ultimo, in particolare, è tenuto, fino alla dismissione degli apparecchi, a vigilare sul rispetto della normativa in materia.
Per le suesposte considerazioni il proposto appello va rigettato.
Tenuto conto della particolare complessità giuridica di talune questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
.
[...]
Rigetta l'appello proposto dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 9 giugno 2020 Controparte_8 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente