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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 28 2025 Rg. avviato su domanda di
MI NV
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 01.04.2025 MI NV ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:
la parte ricorrente non esercita - né l'ha cessata da meno di un anno - attività di imprenditore sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione
1 coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (euro 733.253,70) ed il patrimonio liquidabile per circa 300 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di
KO TI nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. Nicola Brancorsini, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – ove tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
2 (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 09.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 28 2025 Rg. avviato su domanda di
MI NV
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 01.04.2025 MI NV ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:
la parte ricorrente non esercita - né l'ha cessata da meno di un anno - attività di imprenditore sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione
1 coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (euro 733.253,70) ed il patrimonio liquidabile per circa 300 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di
KO TI nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. Nicola Brancorsini, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – ove tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
2 (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 09.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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