Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1484/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 21 giugno
2022
da
, titolare dell'impresa individuale Parte_1 _2
” (C.F. P.I. ), rappresentato e difeso, per
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Maddalena Pognici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre via Mestrina n. 22
- attore opponente -
contro
, titolare dell'impresa individuale Controparte_1 OP
” (C.F. , P.I. ), rappresentata
[...] CodiceFiscale_2 P.IVA_2
e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giusy
Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sacile via Garibaldi n. 49
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 378/2022.
Pagina 1 di 23
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 23 gennaio 2025:
“NEL MERITO:
- in via preliminare e pregiudiziale: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che le parti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., hanno derogato su accordo la competenza per territorio, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale ordinario di
Venezia.
Voglia, pertanto, per l'effetto Codesto Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 378/2022, datato 17.04.2022, pubblicato in data 27.04.2022 e, per l'effetto, voglia revocare detto decreto;
- sempre in via preliminare: ci si oppone fin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- nel merito: accertato e dichiarato che le fatture n. n. 2 del 31.01.2021, n. 3 del
28.02.2021, n. 4 del 31.03.2021, n. 7 del 30.04.2021, n. 12 del 30.06.2021, n. 13 del
31.07.2021 recano tutte alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma di €1.272,47 e per l'effetto dichiararsi che la ditta _2 _2
” non deve corrispondere a “ ” la
[...] OP somma di € 1.272,47;
- nel merito: ferma la contestazione in merito alla consegna della merce indicata dai punti
4. al punto 12. compreso di cui alla fattura n. 14 del 31.08.2021, accertato e dichiarato che la fattura n. 14 del 31.08.2021 reca alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma di €223,04 e per l'effetto dichiararsi che la ditta
Pagina 2 di 23 ” non deve corrispondere a “ _2 Parte_1 OP
” la somma di € 223,04;
[...]
- nel merito: in accoglimento della presente opposizione sia annullato, revocato, dichiarato comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome carente dei presupposti di legge e comunque infondato sia in fatto che in diritto e altresì non provato;
- sempre nel merito: darsi atto che “ ”, in persona del _2
titolare della ditta individuale sig. disconosce la propria firma apposta Parte_1
sul documento di trasporto n. 4 del 25.08.2021 e sul documento di trasporto n. 5 del
04.09.2021 prodotti da controparte come documento 10) con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, della “ dichiarare e OP
compensarsi le somme ritenute come dovute alla convenuta opposta con le somme richieste in via riconvenzionale da “ ”; _2
- nel merito in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la violazione degli artt. 3, 4 e 7 del contratto condannare “ ” a risarcire i danni OP
cagionati per le ragioni tutte esposte nel presente atto a titolo di mancato guadagno/lucro cessante, danni che si indicano nella somma di € 77.959,70 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- nel merito sempre in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la ditta individuale
“ ha acquistato beni materiali necessari alla produzione e _2 materie prime nella misura di € 8.430,13 condannare “ di OP P_
” a corrispondere all'attore opponente per le ragioni tutte dedotte nel presente atto
[...] di perdita patrimoniale/danno emergente la somma di € 8.430,13 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- ancora in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che le fatture n. 72 del 31.07.2020,
n. 74 del 31.08.2020, n. 75 del 30.09.2020 n. 79 del 31.10.2020, n. 80 del 30.11.2020 e n.
Pagina 3 di 23 83 del 31.12.2020 recano tutte alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, condannare “ OP
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a
[...]
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, la _2 somma di € 761,50 oltre agli interessi dalla data del singolo pagamento al saldo effettivo.
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Vero che dal 28.08.2021 al 06.09.2021 il sig. si trovava a Poggiomarino (NA)?” Pt_2
2) “Vero che in data 03.09.2021 il sig. si trovava a per festeggiare il compleanno del Pt_2
figlio con i sigg.ri , , , Per_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_2
, , , come da foto che si rammostrano al teste (doc.
[...] Persona_3 Persona_4
101)?”
Si indicano quali testi il sig. residente in [...], Parte_3 Parte_4
residente in Striano (NA), residente in San Giuseppe Vesuviano
[...] Parte_5
(NA), residente in [...]del Greco (NA), residente in [...]
Striano (NA), residente in [...]
3)“Vero che in data 03.09.2021 il sig. festeggiava il compleanno del figlio Pt_2 Per_1
presso il Risto Pub Mister Jerry in Terzigno (NA), come da dichiarazione che si rammostra al teste (doc. 102)?”
Si indica quale teste il sig. , quale titolare del Ristorante Pizzeria “Mister Testimone_1
Jerry” in Terzigno (NA).
4)“Vero che con contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo la Biro Immobilien und Handel Ag e la sig.ra concedevano in locazione al sig. Testimone_2 Parte_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, l'immobile ad uso commerciale sito in
[...]
Jesolo (VE), Via Aquileia 167 con inizio in data 04.03.2020 e termine al 28.02.2026, ma con accordo transattivo che si rammostra al teste (vd. doc. 98 parte attrice opponente) le parti decidevano di risolvere consensualmente il summenzionato contratto con obbligo per
Pagina 4 di 23 il sig. , quale titolare dell'omonima ditta individuale rilascerà l'immobile, Parte_1 libero da persone e cose entro la data del 20.01.2021?”;
5)“Vero che il sig. rilasciava l'immobile libero da persone e cose in data 26.01.2021, Pt_2
come da foto (vd. doc. 45 di parte attrice opponente), e-mail che si rammostrano al teste
(vd. doc. 98 parte attrice opponente) e da comunicazione di risoluzione (vd. doc. 44 parte attrice opponente) che si rammostrano al teste?”
Si indicano quali testi: il dott. di TI (MC), la sig.ra Testimone_3 Tes_2
residente in [...], la Biro Immobilien Und Handel Ag con sede in
[...]
Vaduz.
6)“Vero che come da documento che si rammostra al teste (vd. doc. 15 parte attrice opponente) in data 28.04.2021 “ che si beve di ” vendeva i P_ OP
prodotti elencati nel summenzionato documento alla Agromania società cooperativa agricola?”
7)“Dica il teste se “La che si beve di ” vendeva dal 17.04.2020 al P_ OP
06.09.2021 ad Agromania società cooperativa agricola altri prodotti”;
8) “Vero che Agromania società cooperativa agricola pagava al sig. , su Persona_5 richiesta del medesimo, le somme di euro 1.500,00 ed euro 700,00 (quest'ultimo in data
14.05.2021, come da documento che si rammostra al teste doc. 103) corrisposte a mezzo bonifici bancari in luogo che alla ditta Dall'Adige di ?” Parte_1
9) “Vero che, come da documentazione che si rammostra al teste la lavorazione per conto terzi doveva essere fatturata a (doc. 104)?” _2 Parte_1
Si indica quale teste il legale rappresentante della Agromania società cooperativa agricola con sede legale in Portogruaro (VE).
10)“Dica il teste se “La che si beve di ” vendeva alla P_ OP [...]
dal 17.04.2020 al 06.09.2021 succo di mela o altri Controparte_3 prodotti?”
11)“Vero che la Società pagava la fattura n. 4 del Controparte_3
28.01.2021 in contanti e la fattura 22/04/2021 con bonifico al sig. a Persona_5
Pagina 5 di 23 seguito di richiesta dello stesso come da documento che si rammostra al teste (vd. doc. 39 parte attrice opponente)?”
Si indica quale teste il legale rappresentante della Controparte_3
corrente in Brichis (UD).
[...]
12)“Dica il teste se “La che si beve di ” vendeva alla P_ OP [...]
dal 17.04.2020 al 06.09.2021 succo di mela e succo di Parte_6 mela/arancio e/o altri prodotti?”
13) “Dica il teste chi ha venduto il succo di mela e il succo di mela/arancio di cui al documento che si rammostra al teste (vd. doc. 13 di parte attrice opponente)”
Si indica quale teste il legale rappresentante della Parte_6
corrente in Fiume Veneto (PN).
14)“Dica il teste se “La che si beve di ” conferiva incarico di P_ OP espletamento delle operazioni doganali per l'esportazione in data 10.04.2021 alla Società
Genovese Servizi S.r.l., come da documento che si rammostra al teste (vd. doc. 16 di parte attrice opponente);
15)“Dica il teste con riferimento al capitolo precedente la merce oggetto del conferimento di incarico e la destinazione”;
16)“Vero che la merce di cui al capitolo 14) aveva ad oggetto succo di mela ed era destinata alla Giamaica?”
Si indica quale teste il legale rappresentante della Società Genovese Servizi S.r.l. corrente in Genova (GE).
17)“Dica il teste se “La che si beve di ” vendeva alla PI AN P_ OP
GI, EF e FA Soc. semplice dal 17.04.2020 al 06.09.2021 succo di mela e/o altri prodotti”
18)“Vero che la PI AN GI, EF e FA Soc. semplice pagava al sig.
[...]
la fattura n. 73/2020, come da doc. 38) di parte attrice opponente che si Per_5 rammostra al teste?”
Pagina 6 di 23 Si indica quale teste il legale rappresentante della PI AN GI, EF e FA
Soc. semplice corrente in San Martino al Tagliamento (PN).
19)“Dica il teste se “La che si beve di ” vendeva alla Cooperativa P_ OP
sociale Controvento- Parco Rurale di San Floriano dal 17.04.2020 al 06.09.2021 succo di mela e/o altri prodotti”
Si indica quale teste il legale rappresentante Cooperativa sociale Controvento- Parco
Rurale di San Floriano corrente in Polcenigo (PN).
20)“Vero che “ che si beve di ” stipulava una convenzione P_ OP
inserita nel sito anche in data 10.09.2020 per la vendita di succo di mela golden e succo di mele miste a mezzo della quale concedeva uno sconto del 20% con l'Associazione
per la vendita di succo di mela e/o altri prodotti, come da Controparte_4 documento che si rammostra al teste (vd. doc. 37 di parte attrice opponente)”.
Si indicano quali testi i sigg.ri e , quali coordinatori Testimone_4 Parte_7 regionali della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Controparte_4
c/o la sede nazionale corrente in Brescia (BS).
[...]
21)“Vero che al sig. , dopo aver chiuso la rivendita in Jesolo, Via Parte_1
Aquileia n. 167 veniva richiesto dalla sig.ra di prestare attività lavorativa presso P_
La mela che si beve di dal mese di marzo 2021?” OP
22)“Vero che presso la che si beve di lavorava anche la sig.ra P_ OP
, madre del sig. ” Persona_6 Persona_5
Si indicano quali testi il sig. residente in [...], il sig. Testimone_5 [...]
residente in [...] e il sig. residente in [...]di Tes_6 Testimone_7
Piave (VE).
23) “Vero che inizialmente i prezzi di listino delle bag in box da tre litri di succo di mela golden e delle bag in box da tre litri di mele miste dovevano essere di €1,70, come da documento che si rammostra al teste (vd. doc. 91)?;
24) “Vero che a partire dal mese di maggio 2020, La mela che si beve di P_
, lamentando difficoltà economiche chiedeva al sig. di acquistare le sacche
[...] Pt_2
Pagina 7 di 23 per le ricariche box da tre litri di mela?”
25) “Vero che l'acquisto da parte del sig. delle sacche per le ricariche box da tre litri Pt_2 di mela doveva essere solo saltuario?”
26) “Vero che a fronte dell'acquisto da parte del sig. delle sacche per le ricariche Pt_2
box da tre litri di mela il sig. chiedeva alla sig.ra di abbassare il prezzo di Pt_2 P_ listino?”
27)“Vero che detto acquisto da parte del sig. delle sacche per le ricariche box da tre Pt_2
litri di mela diveniva costante e le parti concordavano nella misura di euro 1,13 il prezzo per le ricariche box da tre litri di mela Golden?”
28) “Vero che il primo tariffario che si rammostra al teste era il primo concordato quando il sig. ancora non comprava le richariche” [rectius: ricariche] “box (vd. doc. 92 di parte Pt_2 attrice opponente)?”
29) “Vero che veniva redatto un secondo tariffario che si rammostra al teste (vd.doc. 94 di parte attrice opponente) che veniva annullato?”
30) “Vero che all'esito dell'acquisto delle ricariche box da parte del sig. venivano Pt_2
redatti altri due listini in data 23.07.2020, come da documento che si rammostra al teste
(vd. doc. 12 di parte attrice opponente), l'uno con frutta fornita tutta da La mela che si beve di e l'altro con solo le mele fornita da La mela che si beve di OP P_
ed il restante della frutta acquistata da di ?”
[...] _2 Parte_1
31)“Vero che dal mese di settembre 2020 provvedeva _2 Parte_1 all'acquisto di tutte le bottiglie necessarie alla produzione e i prezzi venivano quindi ridotti, come da documento 97) di parte attrice opponente che si rammostra al teste?”
32)“Vero che il listino come da documento che si rammostra al teste (vd. doc. 97) reca erroneamente indicate le voci delle sacche per ricarica in box da tre litri mela Golden e mela mista in euro 1,30 anziché in €1,13 come concordato tra le parti?”
Si indica quale teste il sig. residente in [...]di Piave (VE). Testimone_7
B) Si chiede sin d'ora che all'esito dell'ordinanza di ammissione delle prove orali richieste
Pagina 8 di 23 dalla parte attrice opponente Codesto Ill.mo Tribunale, rilevato che i testi Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , il legale rappresentante della Biro
[...] Testimone_1 Testimone_3 Tes_2
Immobilien Und Handel Ag, , , il Testimone_7 Testimone_4 Parte_7
legale rappresentante della Società Genovese Servizi S.r.l., il legale rappresentante della
Agromania, il legale rappresentante della Controparte_3
hanno residenza o sede legale voglia disporre prova delegata ex art. 203 c.p.c. ovvero prova testimoniale scritta ex art. 257 bis c.p.c..
C) autorizzarsi il deposito del doc. 103) in formato chiavetta USB ovvero di un CP_5
CD o DVD contenente la registrazione di una conversazione tra il sig. Parte_1
e la sig.ra il cui contenuto si riporta:” OP
Adige Fiore SO: “io mi son trovato caricato di scatole, mi son trovato caricato di sacche, mi son trovato caricato di bottiglie dell'aceto, mi son trovato caricato di bottiglie che non sono state usufruite per me, per l'azienda, ne avete usufruito voi, per fare le vostre consegne, lo sai no questo?”
: “sì” OP
: “E quindi io purtroppo ho pagato tutto, quindi io è vero che ero in Pt_2 Parte_1
difficoltà, ma ero in difficoltà sotto un certo aspetto, non sempre per colpa mia, cioè se io vado a chiedere i soldi a mi dice io ho già pagato, vado a chiedere i soldi ad CP_3
Agromania ho già pagato, vado a chiedere i soldi a io ho già pagato, chiedo i soldi a Per_7
ho già pagato, cioè giustamente io non è che non voglio rispettare i termini non Tes_6
posso, perché se quelli lì mi entravano a me io rispettavo i termini, ma se quelli là non sono entrati a me, li ha presi , questa è un'altra cosa che…” Per_5
: “Bisogna parlare di sta roba subito” OP
: “cioè capisci?” Pt_2 Parte_1
: “sì sì, io sì” OP
Per : “Poi se mi fare fatturare a me, domani mattina fammi questa Parte_1
fattura a , fatturamene a tre euro, poi vado a vedere nella mia stessa fattura trovo Per_7
Pagina 9 di 23 tre euro, quindi non va bene, quindi cosa ho fatto io? CI ho rimesso di fattura? di
I.V.A.?Cosa ho fatto io? Cioè son tante le cose che vanno riprese un attimino”
: “Dobbiamo parlare proprio a tavolino” OP
: “hai capito?” Pt_2 Parte_1
: “l'anno che è passato è andato di schifo per tutti” OP
: “è andato di schifo però io purtroppo mi son trovato di fronte a dei Parte_1
problemi, le bottiglie non erano un problema mio, poi purtroppo le ho prese perché Per_5 non le poteva prendere perché non gliele davano”
: “No” OP
Adige Fiore SO: “e tu lo sai benissimo, tu sei stata tu a dirmi se fai il nome di le Per_5 bottiglie non ce le danno, ricordi?”
: “Sì non devi dire” OP
: “bravi, io non devo mai fare il nome di , però intanto” Pt_2 Parte_1 Per_5
: “io non ho mai avuto, adesso inizio ad avere problemi” OP
: “però però sei io vado a comprare le bottiglie per io penso che Parte_1 Per_5
le bottiglie si comprano per fare le nostre vendite e dopo vengo a sapere che le bottiglie sono state vendute in Giamaica io non solo ho anticipato i soldi ma non ho preso neanche il guadagno, quindi giustamente io trovo oltre il danno la beffa, perciò dicevo ma io Pt_8 con chi devo parlare? Devo parlare con te? Devo parlare con lui? Perché io…quando tu stai con lui ti vedo tutta un'altra persona ”
: “non posso dire niente” OP
: “e non puoi dire niente ho capito tesoro mio, ma il contratto io l'ho Parte_1 fatto con te”
: “ma se lui..adesso ti dico. Alle volte dice sei tu che comandi, puoi OP mollare tutto tanto comandi tu. Ma se io mollo tu vai in cacca, scusa l'espressione. Ma io cosa faccio? Io mollo. Se io vado in fallimento intanto devo pagare”
Pagina 10 di 23 : “ma vi ricordate che a me mi avete detto che lui si occupava di Parte_1 camion, autostrade e quant'altro”
: “sì” OP
: “ma non è così. Cioè io di fronte mi son trovato che sto collaborando Parte_1
con non con , capisci? Tu dici io non comando niente. Eh, ho capito che tu Per_5 P_ non comandi niente”
: “te l'ha detto anche lui che non comando?” OP
Adige Fiore SO: “però non va bene, ok? Quindi con chi devo parlare io?”
: “perché io sono una tipa molto più bn incontro, sono anche una OP che…però quando c'ho uno di qua uno di là uno di lì poi… io ho due…in tasca a me è venuta un'idea un po' di nervoso che…boh col nostro guadagno io mantengo due famiglie”
: “figurati…”.”. Parte_1
L'istanza di autorizzazione al deposito di chiavetta USB si rende necessaria atteso che il processo civile telematico ha una sua regolamentazione contenuta nelle regole tecniche: nello specifico l'art. 13 del D.M. 44/2011 individua quali possono essere, ai fini del deposito telematico, i pct formati ammessi dei documenti informatici.
L'art. 13, al comma 1 identifica quali file consentiti, i seguenti formati: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml e nello stesso comma, indica anche quali formati validi il .eml ed il .msg (entrambi formati della PEC), a patto che gli stessi contengano file che sono previsti al comma precedente, quindi escludendo categoricamente ogni formato audio oppure video.
Al comma 2, individua altri formati utilizzabili, come il zip, il rar ed il arj, ma anche per tali formati, la regola è imperativa: “è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsi al comma precedente”. Sulla base delle premesse indicate, è facile comprendere come il deposito telematico di file audio e video non sia consentito.
Si insta, pertanto, essendovi tra i messi” [rectius: mezzi] “di prova di cui parte attrice opponente intende avvalersi un file audio non depositabile telematicamente, dovendosi
Pagina 11 di 23 rispettare quanto previsto nelle specifiche tecniche del Processo civile telematico ex art. 13 D.M. 44/2011, affinchè Codesto Ill.mo Giudice voglia autorizzare il deposito di chiavetta
USB ovvero di DVD o CD.
D) Ordinarsi a che si beve di ex art. 210 c.p.c. la produzione in P_ OP giudizio delle fatture n. 1, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 11 e n. 15 dell'anno 2021.
Come si è già evidenziato, le fatture ex adverso dimesse quali documenti da 1) a 7) attestano che nel corso del 2021 sono state emesse fatture intestate a soggetti terzi in violazione del contratto sottoscritto dalle parti, il quale espressamente prevedeva il diritto esclusivo in capo all'odierna parte attrice opponente di pubblicizzare, distribuire, commercializzare e rivendere su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
E) ove ritenuto opportuno, a fronte della documentazione depositata, disporsi CTU atta ad attestare e quantificare:
- accertata la mancata consegna della merce indicata dai punti 4. al punto 12. compreso di cui alla fattura n. 14 del 31.08.2021 ed accertato e dichiarato che la fattura n. 14 del
31.08.2021 reca alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti, quantificarsi la differenza non dovuta da parte della ditta;
_2
- accertata e dichiarata la violazione degli artt. 3, 4 e 7 del contratto condannarsi “LA
MELA CHE SI BEVE di ” la quantificazione dei danni cagionati per le OP
ragioni tutte esposte nel presente atto a titolo di mancato guadagno/lucro cessante;
- accertato e dichiarato che la ditta individuale “ ha _2 Parte_1
acquistato beni materiali necessari alla produzione e materie prime quantificarsi la perdita patrimoniale/danno emergente subito;
- accertato e dichiarato che le fatture n. 2 del 31.01.2021, n. 3 del 28.02.2021, n. 4 del
31.03.2021, n. 7 del 30.04.2021, n. 12 del 30.06.2021, n. 13 del 31.07.2021 recano tutte alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, quantificarsi la differenza non dovuta;
- accertato e dichiarato che le fatture n. 72 del 31.07.2020, n. 74 del 31.08.2020, n. 75 del
30.09.2020 n. 79 del 31.10.2020, n. 80 del 30.11.2020 e n. 83 del 31.12.2020 recano tutte
Pagina 12 di 23 alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, quantificarsi la somma dovuta in restituzione e/o in compensazione da parte di che si beve di . P_ OP
Ci si oppone alla prova per testi avversaria poiché:
sub. capp. 1), 5). 9) 13), 17), 21), 25) e 29): poichè irrilevanti: l'oggetto del giudizio non attiene all'avere o meno il sig. richiesto a che si beve di Pt_2 P_ OP
la merce;
sub. capp. 4), 8), 12), 16), 20), 24), 28) poiché irrilevanti: l'oggetto del giudizio non attiene alla consegna o meno al sig. della merce;
Pt_2
sub. cap. 2), 3), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 18), 19), 22), 23), 26), 27) poiché oltre che smentiti documentalmente richiesti in violazione del disposto dell'art. 2721 c.c.: il contratto
è invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti;
sub. capp. 29), 30), 31), 32) e 33) perchè inammissibili: il sig. ha contestato il Pt_2
documento di trasporto n. 4 del 25.08.2021 relativo alla fattura n. 14 del 31.08.2021 e la bolla n. 5 del 04.09.2021, di talchè controparte avrebbe dovuto presentare istanza di verificazione per potersi avvalere di detti documenti e non potrà superare il loro disconoscimento a mezzo prova testimoniale;
sub. capp. da 34) a 57) inammissibili poiché generici sotto il profilo temporale nonché da provarsi documentalmente;
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Ci si oppone altresì all'ammissione dei testi , siccome madre del sig. Testimone_8
e del sig. , figlio della sig.ra , in relazione alla Per_5 Controparte_6 P_ genuinità della prova”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 24 gennaio
2025:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito nella persona del Giudice Istruttore designato, ogni diversa
Pagina 13 di 23 istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rejecta, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove:
In via pregiudiziale di rito: rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito con ricorso monitorio per tutte le ragioni, enunciate anche nei precedenti scritti difensivi, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 378/2022.
Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree, ivi comprese quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 378/2022, emesso dal
Tribunale di Pordenone in danno di in persona del _2
titolare, sig. . Parte_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia totale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi che la ditta è debitrice nei confronti della sig.ra _2
, titolare de che si beve di della somma OP P_ OP capitale di € 16.500,00 o di quella diversa, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e, conseguentemente, condannarsi la ditta in _2
persona del titolare, sig. al pagamento in favore di , Parte_1 OP titolare de che si beve di della somma capitale di € 16.500,00 o P_ OP
di quella diversa, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate in via riconvenzionale dalla ditta
[...]
, accertato il credito di , titolare de _2 OP [...]
nei confronti della ditta nella OP Parte_9 misura di € 16.500,00 o in quella diversa, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, compensare tra loro le contrapposte partite di debito e credito, con condanna della ditta al pagamento della somma eccedente in favore _2
della sig.ra , titolare de . OP OP OP
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese al
15% sia del procedimento monitorio che della presente causa, nonché l'ulteriore
Pagina 14 di 23 risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta d'equità dall'Ill.mo Tribunale adito.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) di data 08.05.23 e n. 3) di data 31.05.23 (istruttoria testimoniale a prova contraria ed a riprova) con tutti i testi ivi indicati nelle due memorie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente , Parte_1 titolare dell'impresa individuale ”, ha evocato avanti al _2
Tribunale di Pordenone la convenuta opposta , titolare dell'impresa OP individuale ”, proponendo opposizione contro il OP
decreto ingiuntivo n. 378/2022 emesso il 17-27 aprile 2022 e notificatogli il 12 maggio
2022, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 16.500,00 complessivi (oltre interessi e spese) per la vendita della merce di cui alle fatture nn. 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14
e 16 del 2021 ed ai ddt nn. 4 e 5 del 2021.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“in via preliminare e pregiudiziale: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che le parti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., hanno derogato su accordo la competenza per territorio, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale ordinario di
Venezia.
Voglia, pertanto, per l'effetto Codesto Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 378/2022, datato 17.04.2022, pubblicato in data 27.04.2022 e, per l'effetto, voglia revocare detto decreto.
sempre in via preliminare: ci si oppone fin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione come in narrativa indicato.
nel merito: accertato e dichiarato che le fatture n. n. 2 del 31.01.2021, n. 3 del 28.02.2021,
n. 4 del 31.03.2021, n. 7 del 30.04.2021, n. 12 del 30.06.2021, n. 13 del 31.07.2021
Pagina 15 di 23 recano tutte alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma di €1.272,47 e per l'effetto dichiararsi che la ditta _2
” non deve corrispondere a “ ” la
[...] OP somma di € 1.272,47.
nel merito: ferma la contestazione in merito alla consegna della merce indicata dai punti 4. al punto 12. compreso di cui alla fattura n. 14 del 31.08.2021, accertato e dichiarato che la fattura n. 14 del 31.08.2021 reca alle voci voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma di €223,04 e per l'effetto dichiararsi che la ditta
” non deve corrispondere a “ _2 OP
” la somma di € 223,04
[...]
nel merito: in accoglimento della presente opposizione sia annullato, revocato, dichiarato comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome carente dei presupposti di legge e comunque infondato sia in fatto che in diritto e altresì non provato.
sempre nel merito: darsi atto che “ ”, in persona del _2
titolare della ditta individuale sig. disconosce la propria firma apposta Parte_1
sul documento di trasporto n. 4 del 25.08.2021 e sul documento di trasporto n. 5 del
04.09.2021 prodotti da controparte come documento 10) con il ricorso per decreto ingiuntivo.
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, della “ di ” dichiarare e compensarsi le OP OP
somme ritenute come dovute alla convenuta opposta con le somme richieste in via riconvenzionale da “ ” _2 Pt_2 Parte_1
nel merito in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la violazione degli artt. 3, 4 e 7 del contratto condannarsi “ ” a risarcire i danni OP
cagionati per le ragioni tutte esposte nel presente atto a titolo di mancato guadagno/lucro cessante, danni che si indicano nella somma di € 77.959,70 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Pagina 16 di 23 nel merito sempre in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la ditta individuale
“ ha acquistato beni materiali necessari alla produzione e Pt_2 Pt_2 Parte_1 materie prime nella misura di € 8.430,13 condannarsi “ OP P_
” a corrispondere all'attore opponente per le ragioni tutte dedotte nel presente atto
[...] di perdita patrimoniale/danno emergente la somma di € 8.430,13 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
ancora in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che le fatture n. 72 del 31.07.2020, n.
74 del 31.08.2020, n. 75 del 30.09.2020 n. 79 del 31.10.2020, n. 80 del 30.11.2020 e n. 83 del 31.12.2020 recano tutte alle voci 1. e 2. prezzi difformi da quelli contrattualmente
[... pattuiti come da tariffari sottoscritti dalle parti, condannarsi “ OP
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a OP
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, la _2 somma di € 761,50 oltre agli interessi dalla data del singolo pagamento al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge”.
1.2 La convenuta opposta , titolare dell'impresa individuale “ OP [...]
”, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, OP
conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito nella persona del Giudice Istruttore designato, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rejecta:
In via pregiudiziale di rito: rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito con ricorso monitorio per tutte le ragioni, enunciate in narrativa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 378/2022.
In via preliminare: per le ragioni tutte enunciate in narrativa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto n. 378/2022 sull'intera somma ingiunta, pari ad € 16.500,00 ovvero nella minor somma di € 15.004,56, in entrambi i casi con condanna al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo, oneri ed accessori.
Pagina 17 di 23 Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree, ivi comprese quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 378/2022, emesso dal
Tribunale di Pordenone in danno di in persona del _2
titolare, sig. . Parte_1
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia totale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi che la ditta è debitrice nei confronti della sig.ra _2
, titolare de che si beve di della somma OP P_ OP capitale di € 16.500,00 o di quella diversa, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e, conseguentemente, condannarsi la ditta in _2
persona del titolare, sig. al pagamento in favore di , Parte_1 OP titolare de che si beve di della somma capitale di € 16.500,00 o P_ OP
di quella diversa, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate in via riconvenzionale da la ditta
[...]
, accertato il credito di , titolare de _2 OP [...]
nei confronti della ditta nella OP _2 misura di € 16.500,00 o in quella diversa, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, compensare tra loro le contrapposte partite di debito e credito, con condanna della ditta al pagamento della somma eccedente in favore _2
della sig.ra , titolare de . OP OP
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese al
15% sia del procedimento monitorio che della presente causa, nonché l'ulteriore risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta d'equità dall'Ill.mo Tribunale adito”.
1.3 Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare
Pagina 18 di 23 del 24 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, anzitutto, affrontata, per essere disattesa in quanto infondata,
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Pordenone, sollevata dal signor . Pt_2
Come ha, difatti, chiarito il Supremo Collegio (cfr., tra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 33203 del 18 dicembre 2024), “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro”, di talché, “in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”.
Calando, allora, tali principi nella fattispecie che ci occupa, deve, da un lato, negarsi che con la clausola contenuta nell'art. 17 del contratto del 17 aprile 2020 (del seguente tenore letterale: “Le parti indicano quale Foro competente quello di Venezia”) le parti abbiano designato il Tribunale di Venezia come foro territoriale esclusivo, poiché detta clausola non contiene l'inequivoca manifestazione (ricavabile dall'uso di espressioni che non necessitino di qualsivoglia attività interpretativa) della volontà delle parti stesse di attribuire carattere giustappunto esclusivo a quel foro.
E deve, dall'altro lato, evidenziarsi che l'attore opponente non ha contestato, a pena di inammissibilità, tutti i restanti fori concorrenti ed, in particolare, quello di conclusione del contratto.
Di qui il rigetto, come detto, dell'eccezione.
2.2 Nel merito, va premesso che il signor sin dalla citazione introduttiva del Pt_2
presente giudizio ha censurato la fondatezza della domanda monitoria ex adverso proposta, sia rilevando che le fatture nn. 2, 3, 4, 7, 12, 13 e 14 emesse dalla signora
Pagina 19 di 23 nell'anno 2021 recano alle voci 1 e 2 prezzi difformi e superiori rispetto a quelli P_
contrattualmente pattuiti, sia negando di aver ricevuto la merce indicata nei punti da 4 a 12 compreso della fattura n. 14/2021 e disconoscendo, altresì, la firma apposta sul ddt n.
4/2021, sia infine, negando di aver ricevuto la merce indicata nella fattura n. 16/2021 ed altresì disconoscendo pure la firma apposta sul ddt n. 5/2021.
Di contro, la signora , che ne era onerata nella sua veste sostanziale di P_
attrice (vedasi, per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015), non si è validamente offerta di provare, con riguardo alle poste contestate, i fatti costitutivi della pretesa che ha azionato, ossia di aver consegnato i prodotti che il signor ha Pt_2
negato di aver ricevuto e di aver applicato, sulle voci 1 e 2, i prezzi tempo per tempo concordati che ha esposto nelle fatture sopra menzionate, né ha chiesto la verificazione delle firme disconosciute.
Va, in primo luogo, escluso che la contestazione dei prezzi fatturati, ad opera dell'attore opponente, sia, invero, tardiva (non trovandoci al cospetto di termini previsti ex lege a pena di decadenza), come pure va negato che la ricezione, da parte del medesimo attore opponente, senza contestazione alcuna, dei documenti contabili, possa assumere rilievo ai fini del decidere.
Non soccorrono, in secondo luogo, allo scopo di assolvere all'onere probatorio (che, come detto, incombe sulla signora ) i documenti versati in atti dalla convenuta P_
opposta né le prove orali dalla stessa convenuta opposta dedotte, giacché i primi, anche laddove complessivamente compulsati, non risultano idonei a dimostrare di per sé soli la sussistenza dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo impugnato, mentre le seconde vertono su circostanze inconferenti (vedasi, ad esempio, i capitoli volti a dimostrare che il signor aveva ordinato e poi ricevuto quella merce che neppure ha formato oggetto, Pt_2
da parte sua, di contestazione) ovvero generiche e/o di natura documentale (vedasi, ad esempio, i capitoli volti a dimostrare la consegna della merce di cui, al contrario, il signor ha negato la ricezione, capitoli che risultano privi di qualsivoglia specificazione circa Pt_2
chi tale consegna avrebbe eseguito, chi tale merce avrebbe ricevuto, ovvero quando, dove e come siffatta consegna sarebbe avvenuta;
in disparte che trattasi di prova da fornirsi mediante i pertinenti documenti di trasporto, non prodotti ovvero specificatamente e tempestivamente disconosciuti nelle firme).
Pagina 20 di 23 Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta, sul punto, assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo opposto, va, dunque, revocato, con condanna dell'attore opponente a pagare alla convenuta opposta la minor somma (come visto, non contestata) di € 13.903,56 (€ 16.500,00 come da decreto ingiuntivo meno € 1.272,47 per maggior prezzo delle voci 1 e 2 presente nelle fatture 2, 3, 4, 7, 12 e 13 del 2021 meno € 223,04 per maggior prezzo delle voci 1 e 2 e per merce non consegnata di cui alla fattura 14 del
2021 meno € 1.100,93 di cui alla fattura n. 16), con gli interessi legali dalle singole scadenze indicate in fattura al saldo effettivo e con le spese della fase monitoria come già liquidate con il summenzionato decreto (non rilevandosi, sul versante delle spese, alcun mutamento dello scaglione di valore).
2.3 Merita, quindi, solo parziale accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'attore opponente.
Per ciò che concerne, anzitutto, l'erronea applicazione dei prezzi relativi alle voci 1
e 2 nelle fatture nn. 72, 74, 75, 79, 80 e 83 del 2020, vale quanto si è detto supra in ordine alla fatturazione dell'anno 2021, conseguendone la condanna della signora a P_ restituire al signor € 761,50 in linea capitale, oltre interessi dalla domanda giudiziale Pt_2
al saldo effettivo.
Non possono, invece, trovare accoglimento gli altri due capi della domanda riconvenzionale (risarcimento dei danni per avere la convenuta opposta violato le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 7 del contratto inter partes nonché condanna della stessa convenuta opposta alla restituzione delle somme per acquisto di materiali e materie prime).
Invero, dalla documentazione allo scopo valorizzata dal signor non è dato Pt_2
apprezzare significativi elementi atti a provare che, in costanza di rapporto, la signora abbia realmente effettuato, in spregio al diritto di esclusiva del medesimo signor P_
, lavorazioni per conto terzi, lavorazioni in proprio e/o vendite dei prodotti elencati Pt_2 nell'allegato A al contratto del 17 aprile 2020, né pare possibile ricavare, in termini sufficientemente convincenti, che tutto il materiale o che tutta la materia prima che l'attore opponente definisce “mancante” sia stato effettivamente usato dalla convenuta opposta o, comunque, che di esso debba farsene carico la stessa convenuta opposta.
Né giova a sostenere la fondatezza in parte qua della domanda riconvenzionale la
Pagina 21 di 23 prova per testi articolata dal signor (nelle premesse di questa sentenza ritrascritta Pt_2
ed a cui, pertanto, si rinvia), per la genericità e/o inconferenza delle circostanze, dedotte talora anche in termini inammissibilmente valutativi.
2.4 Atteso il minimo accoglimento delle domande proposte dall'attore opponente, le spese del presente giudizio di opposizione andranno compensate in ragione di un sesto, con condanna dello stesso attore opponente alla rifusione dei restanti cinque/sesti.
Occorre, tuttavia, prendere atto che nell'adunanza del 19 dicembre 2023 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha ammesso la convenuta opposta, con decorrenza del 24 ottobre 2023, al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Ne consegue, quindi, che il signor deve rifondare alla signora i Pt_2 P_ cinque/sesti delle spese processuali per l'attività defensionale resa sino a prima del 24 ottobre 2023, cinque/sesti che, tenuto conto della prudente notula dimessa, vanno liquidati in € 6.316,00 complessivi per compenso (€ 2.025,00 per la fase di studio, € 1.291,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, quest'ultima non caratterizzata dall'assunzione dei mezzi di prova richiesti).
Il soccombente signor va, invece, condannato al pagamento, in favore dello Pt_2
Stato, dei cinque/sesti delle spese di lite per l'attività defensionale prestata dal 24 ottobre
2023 in poi, cinque/sesti che, sempre tenuto conto della prudente notula, vanno liquidati in
€ 3.375,00 per compenso per la sola fase decisionale, nonché alla rifusione in favore dello
Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002 dei cinque/sesti di ogni altra somma eventualmente anticipata e/o prenotata a debito dopo il 24 ottobre 2023.
Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c., ulteriormente sollecitata dalla convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'attore opponente;
2) revocato il decreto ingiuntivo impugnato, condanna l'attore opponente a pagare alla convenuta opposta la minor somma di € 13.903,56 complessivi, oltre agli interessi come
Pagina 22 di 23 specificati in motivazione ed oltre alle spese della fase monitoria già liquidate in detto decreto;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente, che per il resto rigetta, condanna la convenuta opposta a restituire all'attore opponente €
761,50 in linea capitale, oltre interessi come specificati in motivazione;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione dei cinque/sesti delle spese processuali sostenute sino al 24 ottobre 2023 nel presente giudizio di opposizione dalla convenuta opposta, cinque/sesti che liquida in € 6.316.00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge, dichiarando compensato il restante sesto;
5) condanna l'attore opponente al pagamento, in favore dello Stato, dei cinque/sesti delle spese di lite per l'attività defensionale prestata nell'interesse della convenuta opposta nel presente giudizio di opposizione dal 24 ottobre 2023 in poi, cinque/sesti che liquida in €
3.375,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, nonché alla rifusione in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002 dei cinque/sesti di ogni altra somma eventualmente anticipata e/o prenotata a debito dopo il 24 ottobre 2023, dichiarando compensato il restante sesto.
Così deciso in Pordenone il 12 giugno 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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