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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Nicosia al vicolo IV° Pizzo Benedetto n. 19/c, C. F. C.F._1
rappresenta e difesa le dall' avv. Salvatore Timpanaro, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Giovanni Falcone n.1 C. F. rappresentato e difeso dall' C.F._2
avv. Felice Tropia, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1
in data 14.09.1989 con – trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Mistretta anno 1989, n.
2, Parte I, – che dall'unione erano nati quattro figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione giudiziale con sentenza n. 397/23, passata in giudicato e allegata in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione dell'assegno di divorzio per il suo mantenimento.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio chiedendo il rigetto della domanda sulla corresponsione dell'assegno in favore dell'ex moglie per carenza dei presupposti previsti dalla legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia
2 protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda che deve essere correttamente riqualificata in scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso
è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio - per come meglio indicate nell'accordo di cui alla scrittura del
06.11.2024, depositata in data 07.11.2024 - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 790/24 R.G.
1 dispone lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni indicate nella scrittura Parte_1 CP_1
privata del 06.11.2024, depositata il 07.11.2024;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mistretta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Nicosia al vicolo IV° Pizzo Benedetto n. 19/c, C. F. C.F._1
rappresenta e difesa le dall' avv. Salvatore Timpanaro, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Giovanni Falcone n.1 C. F. rappresentato e difeso dall' C.F._2
avv. Felice Tropia, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1
in data 14.09.1989 con – trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Mistretta anno 1989, n.
2, Parte I, – che dall'unione erano nati quattro figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione giudiziale con sentenza n. 397/23, passata in giudicato e allegata in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione dell'assegno di divorzio per il suo mantenimento.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio chiedendo il rigetto della domanda sulla corresponsione dell'assegno in favore dell'ex moglie per carenza dei presupposti previsti dalla legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia
2 protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda che deve essere correttamente riqualificata in scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso
è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio - per come meglio indicate nell'accordo di cui alla scrittura del
06.11.2024, depositata in data 07.11.2024 - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 790/24 R.G.
1 dispone lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni indicate nella scrittura Parte_1 CP_1
privata del 06.11.2024, depositata il 07.11.2024;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mistretta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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