Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1964, n. 2867
CASS
Sentenza 14 dicembre 1964

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Nella materia delle distanze fra costruzioni, sono considerate integrative della disciplina contenuta nell'art 837 cod civ le Disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono una distanza maggiore di quella prevista dalla detta norma, per modo che l'espresso rinvio alle Disposizioni dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina da questi predisposta e, quindi, anche alle norme che, oltre a stabilire una maggiore distanza fra edifici non aderenti, prescrivono modalita particolari circa la misurazione della distanza medesima, assumendo, eventualmente, come termine di riferimento in confine e disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzionì pertanto, anche la violazione delle Disposizioni relative al prefisso distacco produce gli effetti che derivano dalla inosservanza delle norme del cod civ circa la distanza nelle costruzioni, ossia conferisce al vicino proprietario Azione per ottenere, oltre il risarcimento del danno (se un danno gli sia derivato), la riduzione in pristino mediante l'eliminazione dello stato di cose creato dalla violazione stessa (nella specie, applicazione dell'art 96 del regolamento comunale edilizio del comune di S Margherita ligure, secondo cui le costruzioni, lungo le vie e piazze pubbliche, devono essere tenute ad una distanza non minore di sei metri ugualmente ripartiti tra i due proprietari).*

L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata, a norma dell'art 2931 cod civ, nelle forme prescritte dagli artt 612 e 613 cod proc civ. pertanto, e illegittima e va, quindi, annullata senza rinvio, la statuizione della sentenza che, nell'ordinare la demolizione di alcune opere abusivamente costruite, autorizzi l'attore a compiere direttamente i lavori all'uopo necessari, nel caso in cui il convenuto non abbia provveduto ad eseguire l'ordine di demolizione. ( Conf 685-63 736-61).*

A norma degli artt 871 e 872 cod civ, le norme delle leggi speciali e dei regolamenti comunali in materia edilizia vanno distinte in norme integrative delle Disposizioni del cod civ sui rapporti di vicinato e norme che, mentre tendono ad assicurare anche la razionale coesistenza ed una opportuna utilizzazione delle proprieta private confinanti, attraverso un equo contemperamento degli interessi individuali dei rispettivi titolari, mirano, soprattutto, al conseguimento di interessi generali, quali inerenti alle necessita igieniche della collettivita ed alla tutela dell'estetica edilizià a tale distinzione corrisponde, in caso di violazione delle norme, una diversa tutela del privato, assicurata per le norme del secondo tipo dalla Azione per il risarcimento del danno, che quegli abbia subito e, per quelle del primo tipo, anche dall'Azione per l'eliminazione dello stato antigiuridico.*

Il principio C d della prevenzione, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo sul confine puo costringere il vicino ad attuare il distacco completamente sul suo fondo, non trova sempre applicazione nell'ambito degli abitati (comprese le zone destinate allo sviluppo edilizio di essi), in quanto, potendo la destinazione edilizia del centro abitato esigere che il sistema delle distanze sia applicato sin dal principio al fine di assicurare che lo sviluppo del centro si determini in modo uniforme ed armonico, tale principio puo essere, in presenza della indicata esigenza, modificato, integrato o derogato dai regolamenti edilizi comunali.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1964, n. 2867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2867
    Data del deposito : 14 dicembre 1964

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