Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 557/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da
1) di LF Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Dina Maria Platania e l'Avv. Adele Laura Clerici presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Jacopo Pistorello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a NT GH LI (GE) il 05.06.2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT GH LI (GE) al n. 20, parte 2,
Serie A, anno 2010 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) al n. 194, parte 2, serie
B, anno 2010.
In separazione dei beni. pagina 1 di 8
Baldissera n. 2, , cittadino italiano, minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento ai fini anagrafici presso la madre nella casa familiare di via Baldissera n. 2.
2) I genitori si impegneranno ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra il figlio minore e l'altro genitore secondo il principio di “bigenitorialità”. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni. In particolare saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi del figlio, salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza dal luogo ove, attualmente, risiede. Per_1
I genitori si impegnano altresì a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse di , a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie sul figlio Per_1
e su tutto quanto riguardi la sua vita. I genitori si impegnano, altresì, a preservare la figura dell'altro,
a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti al figlio minore.
3) La casa familiare sita a Milano, via Baldissera n. 2, fatto salvo quanto previsto al successivo punto
14, verrà assegnata alla signora di LF fino al 28 febbraio 2035, mentre il signor Pt_1 Per_1 si trasferirà a vivere presso la propria abitazione di via Sottocorno n. 52, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria abitazione il figlio secondo i più Per_1 ampi tempi di frequentazione, sempre in relazione all'età, alle esigenze dello stesso e ai futuri eventuali propri impegni lavorativi, a fine settimana alternati dal giovedì sera al lunedì mattina, oltre a due pernotti infrasettimanali - indicativamente il mercoledì e il giovedì - nella settimana in cui il minore non starà con il padre nel fine settimana.
5) Le vacanze di Natale, salvo sempre diversi accordi tra le parti, verranno divise in due periodi dal 23 dicembre (generalmente dalla fine delle attività scolastiche) sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio (o comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche): i genitori alterneranno di anno in anno i due periodi nel pieno rispetto delle consuetudini familiari con la precisazione che il 24 dicembre e il 25 dicembre saranno trascorsi, in alternanza, di anno in anno, con la madre un giorno e con il padre l'altro. I genitori si accorderanno sui tempi e le modalità entro il mese di ottobre di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto con il padre e due con la madre, alternando di anno in anno tra i genitori la prima e la seconda quindicina, pagina 2 di 8 salvo diversi accordi. Resta inteso che, sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo, nei mesi di giugno e luglio rimarrà in essere l'alternanza di cui sopra al punto 4). L'intero periodo delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, ad anni alterni. I c.d. “ponti” verranno accorpati al week end più vicino spettante a ciascun genitore, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di entrambi.
6) I tempi di permanenza di presso ciascun genitore di cui sopra fanno salvi diversi accordi Per_1 che intervengano di volta in volta tra i genitori e che tengano conto delle esigenze contingenti di salute, di scuola, di studio e di svago del figlio minore, nonché di salute e di lavoro dei genitori.
7) Il signor metterà a disposizione della signora LF per i prossimi 3 anni (fino Per_1 Parte_2 al 31 dicembre 2027) la propria abitazione di Noli (SV) al fine di recarsi da sola o con , Per_1 secondo le seguenti modalità:
- per un periodo massimo di 3 settimane all'anno durante la stagione estiva (dal 15 giugno al
30 agosto) che dovranno essere anticipatamente concordate;
- nel corso dell'anno, al di fuori del periodo sopra indicato, per ulteriori quattro settimane sempre da concordarsi preventivamente.
8) I genitori nel preminente interesse del figlio e in ossequio all'art. 317 bis c.c., si impegnano a non ostacolare, ma anzi a favorire i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Per_1 Parte_3 figlio la somma mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base all'indice Istat FOI - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati - con prima rivalutazione a febbraio 2026.
10) Nel caso in cui , raggiunta la maggiore età, dovesse andare a studiare all'Estero o in Per_1 un'altra città italiana diversa da Milano, il signor suddividerà il proprio contributo al Per_1 mantenimento per il figlio di cui al punto 9) versando € 750,00 a quest'ultimo ed € 250,00 alla signora di LF in caso di trasferimento del figlio in un paese extraeuropeo ovvero € 500,00 al figlio Pt_1 ed € 500,00 alla signora di LF in caso di trasferimento in un paese all'interno del Pt_1 continente europeo (compreso Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco etc).
11) Il signor terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017, fatto salvo quanto meglio specificato al successivo punto 12) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 3 di 8 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12) Fintantoché il signor avrà a disposizione la polizza assicurativa sanitaria in cui sono Per_1 ricomprese le eventuali prestazioni a favore del figlio, resta inteso che le spese mediche per Per_1 verranno coperte dalla stessa nei limiti dei massimali di copertura, sempre fatte salve le urgenze.
L'eventuale importo differenziale verrà suddiviso tra i genitori secondo le percentuali sopra indicate.
Con riferimento alle future spese universitarie del figlio (da intendersi tasse, libri, materiali Per_1
e vitto, alloggio e trasferimenti se fuori Milano), queste - a parziale deroga di quanto previsto al punto
11) - saranno interamente a carico del signor Per_1
13) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali derivanti dal matrimonio, il signor si obbliga a versare in sede di divorzio alla signora Per_1 Parte_3 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione
(“una tantum”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di €
190.000,00 (centonovantamila/00) da versarsi in due tranches con le seguenti modalità:
a) la prima tranche dell'importo di € 120.000,00 (centoventimila/00) verrà corrisposta in via anticipata dal signor alla signora LF al momento della sottoscrizione Per_1 Parte_2 dell'atto definitivo di trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile di via Baldissera n. 2, così come previsto all'art. 14) lettera b) dell'accordo di separazione sotto riportato;
b) la seconda tranche, pari a € 70.000,00 (settantamila/00), verrà corrisposta dal signor alla signora entro 15 giorni dalla sentenza di divorzio. Per_1 Parte_3
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
14) Al fine di regolare i rapporti derivanti dal matrimonio tra loro in essere e anche con l'intenzione di realizzare il contenuto di cui alle scritture private del marzo 2014 e del 20 marzo 2021, i coniugi riconoscono i seguenti diritti e si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni immobiliari: pagina 4 di 8 a) con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, nell'ambito della complessiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali raggiunta dai coniugi con la separazione e il divorzio, la signora di LF si obbliga a trasferire a titolo gratuito, entro 30 (trenta) Pt_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, al signor il 70% Per_1 della proprietà relativa all'unità immobiliare sita in Milano, via Baldissera n. 2 (compreso il box), con relativi accessori, pertinenze, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati;
b) la stipulazione dell'atto di trasferimento (di seguito “atto definitivo”) della quota dell'unità immobiliare dalla signora di LF al signor avverrà entro 30 (trenta) giorni Pt_1 Per_1 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, avanti il Notaio scelto dal signor in data da fissarsi da parte di quest'ultimo e da comunicarsi alla signora di Per_1 Pt_1
LF con un preavviso di 10 (dieci) giorni;
c) la signora garantisce il trasferimento della quota della proprietà Parte_3 dell'abitazione di Milano, via Baldissera n. 2, al signor nello stato di fatto e di diritto Per_1 in cui l'immobile si trova al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
d) in relazione all'immobile sito in Milano, via Baldissera n. 2 i coniugi dichiarano quanto segue in merito alla descrizione ed identificazione dello stesso:
- Appartamento ad uso abitazione al piano 8 – S1. Dati catastali: Catasto fabbricati del Comune di Milano, Foglio 355, Particella 24, Sub. 43, Zona 2, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita
Euro 1.316,97;
- Box auto al piano S1. Dati catastali: Catasto fabbricati del Comune di Milano, Foglio 355,
Particella 24, Sub. 128, Zona 2, categoria C/6, classe 7, 23 mq, rendita Euro 225,69;
e) contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento di cui al paragrafo b) che precede, il sig. costituirà in favore della signora di LF il diritto di abitazione ex art. Per_1 Pt_1
1022 c.c. sul suddetto immobile (appartamento a uso abitazione e box auto) per un termine di 10
(dieci) anni dalla sottoscrizione del presente accordo (e comunque non oltre il 28 febbraio 2035)
e si impegna a collaborare con quest'ultima per la realizzazione di ogni adempimento a ciò necessario, e ciò in quanto i coniugi convengono l'essenzialità, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dell'attribuzione alla moglie della disponibilità di un'abitazione per la predetta durata;
f) le spese notarili saranno a carico del signor Per_1
g) i si avvarranno dell'esenzione prevista dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 in quanto il Pt_4 trasferimento immobiliare e la costituzione del diritto di abitazione sopra descritti costituiscono elementi essenziali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniali tra coniugi.
15) Il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora entro Per_1 Parte_3 trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la propria quota dell'autovettura Toyota Yaris targata GB 461 AN che continuerà, tuttavia, a utilizzare in via condivisa con la moglie fino al 31 dicembre 2025. La signora di LF a far data dal trasferimento sosterrà interamente le Pt_1 relative spese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bollo, assicurazione, cambio gomme, ecc.).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 5 di 8 non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi di LF e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a NT GH LI (GE) il 05.06.2010, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT GH LI (GE) al n. 20, parte 2, Serie A, anno 2010 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) al n.
194, parte 2, serie B, anno 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
pagina 6 di 8 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT GH LI (GE) e di
Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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