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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.sa Claudia Gheri Giudice dott. EA Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 7199/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 22/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. affidamento condiviso del figlio minore EA [C.F.
, nato ad [...] il [...]] con residenza prevalente fissata presso la madre;
C.F._3
2. assegnazione della casa familiare, sita a Pisogne (BS) alla Via Pradil 6, al IG. La IG.ra Parte_2 Pt_1 si impegna a rilasciare l'abitazione e a trasferire la propria residenza e quella del figlio entro e non oltre tre mesi dal deposito del presente ricorso;
3. diritto di visita in favore del IG. il padre potrà vedere Parte_2
e tenere con sé il figlio minore EA a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 09,00 sino alla domenica alle ore 20,30, oltre ad un giorno durante la settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30. Durante le vacanze natalizie, una settimana, alternando di anno con la IG.ra il giorno di Natale e quello di Pt_1
Capodanno; durante le vacanze pasquali, tre giorni, alternando di anno in anno con la IG.ra l giorno Pt_1 di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla IG.ra (gravata del medesimo obbligo di comunicazione) entro il giorno 30.05 di Pt_1 ogni anno. Le Parti concordano che, in ragione dell'attività lavorativa del IG. il predetto Parte_2 calendario di visite potrà subire variazioni, previo avviso alla IG.ra compatibilmente con le eIGenze Pt_1
e attività (scolastiche e non) del figlio;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio minore EA, la somma mensile di 400,00 €. (quattrocento//00) che dovrà essere versata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e verrà versata fin tanto che il figlio non avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
5. i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore EA, secondo il seguente schema di ripartizione: “spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dalla IG.ra a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà Parte_1 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della sola IG.ra Eventuali sussidi, Parte_1 integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio della sola IG.ra 6. l'assegno unico universale figli verrà integralmente percepito (al 100%) dalla Parte_1 IG.ra e, a tal fine, il IG. si impegna, laddove richiesto dall'Ente erogatore il beneficio, a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere eventuale documentazione/prestare consenso affinché l'assegno de quo venga percepito dalla sola IG.ra eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico saranno, del pari, integralmente a favore Pt_1 della madre;
7. i IG.ri ed concedono reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti Pt_1 Parte_2 validi per l'espatrio per il figlio minore EA;
8. spese di lite compensate tra le Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di EA (n. 22/7/2017). Con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al
Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio EA Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.sa Claudia Gheri Giudice dott. EA Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 7199/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ZANARDINI CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 22/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. affidamento condiviso del figlio minore EA [C.F.
, nato ad [...] il [...]] con residenza prevalente fissata presso la madre;
C.F._3
2. assegnazione della casa familiare, sita a Pisogne (BS) alla Via Pradil 6, al IG. La IG.ra Parte_2 Pt_1 si impegna a rilasciare l'abitazione e a trasferire la propria residenza e quella del figlio entro e non oltre tre mesi dal deposito del presente ricorso;
3. diritto di visita in favore del IG. il padre potrà vedere Parte_2
e tenere con sé il figlio minore EA a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 09,00 sino alla domenica alle ore 20,30, oltre ad un giorno durante la settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30. Durante le vacanze natalizie, una settimana, alternando di anno con la IG.ra il giorno di Natale e quello di Pt_1
Capodanno; durante le vacanze pasquali, tre giorni, alternando di anno in anno con la IG.ra l giorno Pt_1 di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla IG.ra (gravata del medesimo obbligo di comunicazione) entro il giorno 30.05 di Pt_1 ogni anno. Le Parti concordano che, in ragione dell'attività lavorativa del IG. il predetto Parte_2 calendario di visite potrà subire variazioni, previo avviso alla IG.ra compatibilmente con le eIGenze Pt_1
e attività (scolastiche e non) del figlio;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio minore EA, la somma mensile di 400,00 €. (quattrocento//00) che dovrà essere versata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e verrà versata fin tanto che il figlio non avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
5. i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore EA, secondo il seguente schema di ripartizione: “spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dalla IG.ra a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà Parte_1 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della sola IG.ra Eventuali sussidi, Parte_1 integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio della sola IG.ra 6. l'assegno unico universale figli verrà integralmente percepito (al 100%) dalla Parte_1 IG.ra e, a tal fine, il IG. si impegna, laddove richiesto dall'Ente erogatore il beneficio, a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere eventuale documentazione/prestare consenso affinché l'assegno de quo venga percepito dalla sola IG.ra eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico saranno, del pari, integralmente a favore Pt_1 della madre;
7. i IG.ri ed concedono reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti Pt_1 Parte_2 validi per l'espatrio per il figlio minore EA;
8. spese di lite compensate tra le Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di EA (n. 22/7/2017). Con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al
Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio EA Marchesi