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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.45699 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Anna Maria CALVANO e dall'Avv. Rosangela MUSILLO, presso lo studio delle quali, sito a Roma Viale Parioli 12 è elettivamente domiciliata
-PARTE RICORRENTE –
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Pierfrancesco MIELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 00196 Roma, Via Flaminia n. 9
-PARTE RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2 1, chiedendo la condanna della stessa al pagamento di una somma a
[...]
titolo di risarcimento del danno da dequalificazione, quantificata in via principale in euro 113.852,43 (pari al 50% dell'ultima retribuzione mensile) o, in via subordinata, in euro 75.721,31 (pari ad 1/3 dell'ultima retribuzione mensile), a far data dalla diffida 21.04.2023 con retroattività decennale e fino al mese di dicembre 2022.
Deduceva di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_1
odierna resistente, a far data dal 1° gennaio 2008 e
[...]
fino al 31 dicembre 2022, con la qualifica di infermiere professionale, inquadrata nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del
CCNL Comparto Sanità, ex categoria D6; che, fin dalla data della sua assunzione, era stata impiegata presso il reparto di Cardiologia dell che, oltre ai compiti propri della sua Controparte_3
qualifica professionale, in modo ordinario e strutturato e in violazione di legge, era stata costretta a svolgere anche mansioni "igienico domestiche-alberghiere", ritenute del tutto estranee alla sua qualifica professionale e di competenza di un profilo professionale inferiore, specificamente quello degli Operatori Socio-Sanitari (OSS); che, anche in seguito all'inserimento nella struttura degli OSS, dato il numero limitato di tali figure, con soli 2 OSS al mattino e 2 al pomeriggio e nessuno nel turno di notte, la stessa aveva continuato a svolgere funzioni domestico alberghiere non proprie della professione di infermiera;
che le circostanze descritte integravano un demansionamento protrattosi per 14 anni di servizio;
che, a fronte di tale situazione, aveva inviato una richiesta di risarcimento danni in data 21 aprile 2023, la quale aveva ricevuto riscontro negativo in data
12 maggio 2023. Si costituiva ritualmente in giudizio L Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in
[...]
fatto e in diritto.
Assumeva che la ricorrente era stata assunta il 1° gennaio 2008 dall'allora Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e che il 31 dicembre 2022 era cessata dal servizio per dimissioni volontarie e collocata in quiescenza;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro la ricorrente era sempre stata in organico presso l'Ospedale
[...]
assegnata al Reparto UOC di Cardiologia in qualità di CP_3
infermiera professionale operante su tre turni;
che il reparto di
Cardiologia aveva sempre avuto un organico infermieristico in linea con le prescrizioni e gli standard di legge (Decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011 e D.M. 70/2015), composto da 20 infermieri
(sceso a 18 nel 2019 e a 13 nel 2021 in ragione della riduzione dei posti letto); che detto reparto, oltre all'assegnazione di 4 unità di
Operatori OSS e di 2 ausiliari, si avvaleva del supporto di ditte esterne affidatarie dei diversi servizi ausiliari, le quali avevano sempre garantito tutte le funzioni domestico-alberghiere; che, in particolare, la pulizia ambientale era svolta dalla Controparte_4
compresa la pulizia dell'unità del paziente e la
[...]
raccolta e trasporto dei rifiuti;
che i compiti descritti dalla ricorrente nel ricorso, in particolare quelli relativi all'attività infermieristica, rientravano nelle funzioni proprie dell'infermiere e, come tali, non configuravano svolgimento di mansioni inferiori.
Terminata l'attività istruttoria, all'udienza del 1° luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in virtù di plurime e autonome motivazioni, ciascuna di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande.
Parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulla presunta sistematicità dell'adibizione a mansioni inferiori, segnatamente quelle proprie degli Operatori Socio-Sanitari (OSS). Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi ( , Testimone_1
infermiere professionale e ex Controparte_5
coordinatrice infermieristica) hanno smentito le tesi prospettate da parte ricorrente a sostegno del lamentato demansionamento.
In particolare, la teste ha precisato che gli Controparte_5
ausiliari, presenti in reparto (due al mattino e uno al pomeriggio secondo la sua memoria), si occupavano effettivamente di "pulizie degli ambienti o delle unità dei pazienti, come ad esempio pulire il comodino ritirare i piatti, cioè di attività che noi definiamo attività alberghiere", mentre non si occupavano della pulizia dei pazienti “non avendo le competenze per farlo”. Ciò dimostra le varie attività di supporto di base non ricadevano sul personale infermieristico, essendo demandate a personale esterno specializzato.
Sebbene la teste abbia riferito che "i sacchi dei rifiuti anche speciali venivano chiusi dagli infermieri" e che la distribuzione dei pasti, prevalentemente svolta dagli ausiliari, avveniva con la
"supervisione dell'infermiere", tali attività si inseriscono nella più ampia responsabilità infermieristica e non denotano un demansionamento, bensì una gestione coordinata dell'assistenza.
Quanto alle mansioni lamentate dalla ricorrente come demansionanti, esse risultano essere state, al più, occasionali e non prevalenti. Infatti, nonostante il teste abbia genericamente Tes_1
dichiarato che gli infermieri svolgevano determinate attività per carenza di personale specifico e abbia stimato una misura di "circa la metà" rispetto al periodo precedente all'arrivo degli OSS (dal 2019), tale percentuale, sebbene significativa in alcuni frangenti, non configura automaticamente un demansionamento illecito.
ha riferito che è " molto difficile quantificare il Testimone_1
tempo che la ricorrente dedicava alle sue mansioni tipiche di infermiere
e quelle alle attività domestico-alberghiere, spesso capitava che si dovesse interrompere una mansione per svolgere l'altra e questo oltre ad aumentare il margine di possibilità di commettere errori rendeva piuttosto frammentario il lavoro da svolgere;
faccio seguente esempio: spesso l'orario delle terapie e della colazione coincidevano e dunque talvolta capitava di dover interrompere la somministrazione delle terapie per aiutare un altro paziente a mangiare ovvero anche a muoversi eccetera”. Come è evidente, quanto dichiarato dal teste non consente di quantificare con sufficiente precisione l'attività assistenziale ultronea al profilo infermieristico svolta dalla ricorrente;
piuttosto, indica una flessibilità operativa finalizzata a garantire l'assistenza complessiva al paziente, anche in situazioni contingenti come la coincidenza tra orari delle terapie e della colazione.
La necessità che le attività svolte dal personale ausiliario quali
"aprire una finestra ove richiesto o verificare le ragioni per le quali il paziente aveva suonato il campanello di richiamo” dovessero avvenire
“sotto la supervisione dell'infermiere o direttamente essere svolte dall'infermiere", come affermato dalla teste Controparte_5
rafforza il principio secondo il quale l'infermiere manteneva la sua funzione di controllo e responsabilità sulle attività, anche quando delegava o supportava il personale di base. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le testimonianze assunte hanno smentito in modo sufficientemente chiaro la prospettazione della stessa in termini di rigida sistematicità
e non marginalità della sua adibizione a mansioni inferiori. Infatti, dalle emergenze istruttorie ha trovato conferma la tesi sostenuta dalla difesa della ossia che la ricorrente ha continuato a svolgere in misura preponderante le mansioni proprie del suo inquadramento.
Osserva il Giudicante che la condotta della si Parte_3
allinea ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di demansionamento nel pubblico impiego.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19419 del 2020, nel pubblico impiego privatizzato "… il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività".
Inoltre, deve considerarsi che "…in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente" (cfr. Cass. n.9 del 2001). Sulla base di detti principi, separando le attività di competenza degli infermieri e degli OSS, non si può che concludere che l'attività svolta dalla ricorrente nel reparto di cardiologia fosse prevalentemente di tipo infermieristico per quanto sopra argomentato.
Dal punto di vista quali-quantitativo -criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare, cum grano salis, il corretto inquadramento anche in caso di mansioni promiscue ed estensibile alla verifica di un demansionamento- non può dirsi che la ricorrente sia stata adibita a mansioni inferiori tali da concretizzare un demansionamento, in considerazione del fatto che dette attività erano svolte congiuntamente alle mansioni proprie della propria categoria.
Si evidenzia altresì che, secondo il DM 739/1994 e la Legge
42/1999, l'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa all'identificazione dei bisogni della salute, gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e si avvale dell'opera del personale di supporto senza spogliarsi dei compiti oggetto di propria attribuzione, potendo l'infermiere demandare agli operatori la mera esecuzione dei predetti compiti. Ne deriva che, nell'ambito dei compiti di assistenza alla persona, non si può affermare che le attività indicate in ricorso siano del tutto estranee a quelle demandate agli infermieri, ma rientrano nella più ampia sfera della responsabilità e della supervisione infermieristica.
In ogni caso, a prescindere dall'insussistenza del demansionamento, si rileva che le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si palesano inammissibili e infondate per carenza di allegazione e prova del danno (motivo di per sé autonomamente decisivo per il non accoglimento delle domande attoree). È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (in re ipsa), ma deve essere specificamente allegato e provato da chi si assume danneggiato (cfr., ex plurimis, fra le ultime: Cass., 9 ottobre
2024, n. 27867; Cass., 31 luglio 2024, n. 21527; Cass., 24 marzo
2006, n.6572). Non è dunque sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore non solo l'onere di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche rispetto all'asserito danno subito, affermando di aver patito un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, nonché
l'impedimento di sfruttare possibili future occasioni di lavoro.
Tuttavia, queste sono rimaste mere enunciazioni, che non assolvono all'onere di puntuale e specifica allegazione richiesto dalla giurisprudenza. Per converso, per provare il danno da dequalificazione, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., sarebbe stata necessaria l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vadano oltre il mero richiamo a categorie generali come la qualità e quantità dell'attività svolta o la durata del demansionamento, e che permettano di risalire, con canoni di probabilità e comune esperienza, al fatto ignoto del danno effettivo.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. Considerata la non piena uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in materia e l'obiettiva complessità della fattispecie, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- respinge le domande di parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 1° luglio
2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI