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23 luglio 2002
23 luglio 2002
Art. 8. (Fondo di perequazione). 1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 , in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell' art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ), e' il seguente:
"Art. 8 (Fondo di perequazione). - 1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalita' previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell' art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ), e' il seguente:
"Art. 8 (Fondo di perequazione). - 1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalita' previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale, sentenza 19/07/2005 n° 285Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2005 · 0.69241697
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 22/07/2019, n. 9786Provvedimento: […] I) violazione dell'articolo 8 della legge n. 137 del 2002 e della legge n. 145 del 2002 ed eccesso di potere; ciò in quanto l'aspettativa senza assegni di cui ha fruito il Pres. RO è stata introdotta da una disposizione legislativa – l'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 – che è successiva rispetto alla disciplina del fondo di perequazione, […]Leggi di più...
- fondo di perequazione·
- art. 8 DPR 418/1993·
- diritto del lavoro pubblico·
- violazione art. 23 Costituzione·
- regime contributivo magistrati amministrativi·
- art. 8 legge 137/2002·
- contributi previdenziali dei magistrati·
- aspettativa senza assegni·
- incarichi arbitrali·
- eccesso di potere·
- art. 7 legge 145/2002·
- legittimità costituzionale