Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 508
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché non risultano decorsi i relativi termini in virtù della notifica degli atti interruttivi prodotti da parte resistente.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha accertato la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta, in quanto rifiutata dalla ricorrente, con conseguente produzione di tutti gli effetti legali. Inoltre, la mancata impugnazione della cartella rende inammissibili censure relative all'atto impositivo.

  • Rigettato
    Mancata allegazione di atti richiamati e difetto di motivazione

    Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti dalla decisione di rigetto delle eccezioni preliminari.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna in solido dell'ente riscossore e dell'ente impositore

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto la richiesta di condanna in solido è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 508
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 508
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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