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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6344/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1
difesa, come in atti, dall'Avv.to Crispo Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 1392/2024 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento, in via subordinata pensione di inabilità civile ex L.118/71
o assegno d'invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento;
motivo per il quale l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive.
In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992 e delle linee guida per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti, formulando la seguente diagnosi:
“la Sig.ra è affetta da: Parte_1
- SPONDILOARTROPATIA PSORIASICA – 50% (Cod. per analogia 9303, val. 50%)
- EN FI CON LIEVE IPERPROLATTINEMIA
ASINTOMATICA – 11 (cod. per analogia 9322, val. 11 %)
- TIREOPATIA INVOLUTIVA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO – 10 %
(cod. ICD 244.1, val. 10 %)
- DEFICIT DEL VISUS OD 9/10 – OSX 1/20 NMCL – 15 % (cod. 5031, tab allegata)”.
Sulla scorta delle considerazioni medico-legali espresse, il perito ha, pertanto, concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al sessanta (60) per cento”.
In definitiva, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del 60%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici invocati.
Passando alle censure mosse da parte ricorrente, la prima ha ad oggetto la sottostima, da parte del perito, della patologia a carico dell'apparato osteo-articolare. Sul punto, giova premettere che il ctu ha accertato, attraverso il proprio esame obiettivo:
“Apparato osteoarticolare: Ridotto ai gradi estremi il ROM articolare di tutte le grandi articolazioni ed in particolare del rachide con dolenzia digitopressoria delle articolazioni sacro-iliache. Deambulazione autonoma e passaggi posturali in autonomia.” formulando, infine, una diagnosi di “Spondiloartropatia Psoriasica”; patologia che, come ribadito anche dalla parte ricorrente, viene equiparata all'artrite reumatoide.
Per tale ragione, sulla scorta di tali valutazioni medico-legali, l'ausiliario del giudice, in assenza di uno specifico codice per la patologia diagnosticata, ha correttamente attribuito, per analogia, il codice 9303 (artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni) con una percentuale di invalidità fissa del 50%, uniformandosi alla valutazione già espressa dalla Commissione medica in fase amministrativa.
Per quanto concerne poi la contestazione relativa all'erronea valutazione delle affezioni a carico dell'apparato endocrino, è necessario precisare che il consulente tecnico ha formulato una diagnosi di “tireopatia involutiva in trattamento farmacologico” inquadrandola nel codice ICD 244.1 (ipertiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva) con percentuale di invalidità fissa del 10% (cfr. “Linee guida per l'accertamento degli stati CP_1 invalidanti”).
Orbene, tale valutazione appare pienamente condivisibile considerato che dai certificati medici versati in atti, tra l'altro di epoca ampiamente precedente alle operazioni peritali del
12.07.2024, non emerge una patologia diversa da quella diagnosticata dal perito.
Neppure appare fondata la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del ctu, di un'asserita patologia senologica che, a detta della ricorrente, sarebbe desumibile dalle ecografie mammarie depositate in atti.
Invero, dalla menzionata documentazione medica, debitamente valutata dal consulente tecnico, emerge la presenza di una “fibroadenomatosi” che da sola non dà diritto ad alcuna percentuale di invalidità, non essendo la stessa riconducibile ad una specifica patologia e non comportando alcuna compromissione funzionale significativa.
Infine, la parte ricorrente contesta come l'ausiliario del giudice, pur riconoscendo “deficit del visus od 9/10 – osx 1/20 nmcl – 15 % 0cod. 5031” (patologia non riscontrata dalla
Commissione medica), sia giunto alla medesima percentuale di invalidità complessiva
(60%) riconosciuta in fase amministrativa. Ebbene, al riguardo è sufficiente evidenziare che, alla luce delle patologie riscontrate dal perito e delle percentuali di invalidità attribuite ad ognuna di esse, eseguendo il calcolo riduzionistico mediante cd. formula di Balthazard, pur considerando la patologia visiva, si addiviene comunque ad una percentuale complessiva di riduzione permanente della capacità lavorativa pari al sessantadue per cento;
valore che non si discosta da quello indicato nella consulenza tecnica e comunque non sufficiente ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti.
Dunque, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Per completezza si osserva che in allegato alle note di udienza del 10.10.2025, parte istante deposita ulteriore nuova documentazione medica che, a suo dire, attesterebbe un aggravamento del quadro patologico.
Orbene, è sufficiente al riguardo rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Nel caso di specie, con riferimento alla documentazione medica depositata in allegato alle note di udienza, giova evidenziare che trattasi di certificati con diagnosi sostanzialmente sovrapponibili a quelle già formulate in sede di atp e ritenute dal ctu non idonee al riconoscimento dei benefici richiesti.
Quanto alla spondiloartrite psoriasica, parte istante, pur condividendo l'applicazione del codice analogico previsto per l'artrite reumatoide, invoca apoditticamente l'applicazione di una percentuale pari al 70%, giammai contemplata dal suddetto codice che prevede una percentuale fissa del 50%. I sanguinamenti lamentati dall'istante (cfr. da ultimo le note di udienza del 10.10.25), invero, sono effetti collaterali della terapia in atto, perciò sospesa.
Tuttavia, non risulta allo stato documentato alcun significativo aggravamento del quadro clinico generale.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
60%. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso (invalidità pari al 60%);
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Nola, 14.10.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma