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11 aprile 1953
11 aprile 1953
Art. 5.
All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.
All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.