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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Cecchi Consigliere
Marco Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1398/2021 promossa da:
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
NANNIZZI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
( - C.F. ), in persona della Dott.ssa P_ Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA PARENTI e dall'Avv. VA Controparte_3
SALVATORE;
PARTE APPELLATA avverso
La sentenza del Tribunale di Lucca n. 631/2021, depositata in data 25/6/2021
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n.631/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 25.06.2021 nella
pagina 1 di 31 causa iscritta al R.G. n. 5700/2018 e, per l'effetto, accertata la sussistenza dell'inadempimento contrattuale di o condannare la Controparte_2 P_ medesima Società, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
1) la somma di € 15.076,50 - oppure la diversa o minore misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa - a titolo di indennizzo ex art. 26 delle condizioni generali di contratto per ritardato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto tra le parti;
2) la somma di € 1.479,63 - oppure la diversa o minore misura che sarà accertata in corso di causa - quale rimborso degli importi versati alla Società convenuta per il pagamento delle fatture emesse per il periodo dal 17 gennaio 2017 al 12 giugno 2018; 3) a pagare, a titolo di ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. a Pt_1 causa della predetta illegittima condotta e dei danni non patrimoniali, quali il danno esistenziale e all'immagine, una somma determinata in via equitativa, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Condannare inoltre la convenuta a restituire al sig. tutte le somme da Parte_1 questi pagate in esecuzione della sentenza n. 631/2021 del Tribunale di Lucca.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cap come per legge e rimborso spese forfettario”.
Per la parte appellata:
Nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti dedotti in atti. Con vittoria di onorari e spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, per il rigetto delle istanze avversarie ove ex adverso riproposte e, per quanto occorrer possa, per l'ammissione della prova per testi ritualmente capitolata in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e ritualmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ed in comparsa di costituzione nel presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 631/2021 depositata in data 25/06/2021, ha così deciso:
pagina 2 di 31 rigetta la domanda e condanna l'attore al rimborso delle spese di lite nei Parte_1 confronti di che liquida in €. 4.000,00 oltre IVA, spese generali e CPA Controparte_2 come per legge.
1.1 aveva agito contro rassegnando le seguenti Parte_1 P_ conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza, per tutti i motivi in premessa, dell'inadempimento contrattuale di o condannare la Controparte_2 P_ medesima Società, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
2) la somma di € 1.479,63 - oppure la diversa o minore misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa - quale rimborso degli importi versati alla Società convenuta per il pagamento delle fatture emesse per il periodo dal 17 gennaio 2017 al 12 giugno 2018;
3) a pagare, a titolo di ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. a Pt_1 causa della predetta illegittima condotta e dei danni non patrimoniali, quali il danno esistenziale e all'immagine, una somma determinata in via equitativa, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di compensi e spese borsuali di lite, oltre a iva e cap come per legge e rimborso spese forfettario In via istruttoria il sig. chiede di ammettersi prova per testi sui Pt_1 capitoli dedotti nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., qui da considerarsi integralmente trascritti, opponendosi in ogni caso all'ammissione delle prove capitolate da controparte nella memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c.”
1.2 A sostegno della domanda, l'ATTORE aveva dedotto di essere titolare di un'impresa individuale, operante nel settore del commercio e della riparazione di biciclette con sede in
Pietrasanta (LU), e di aver stipulato con un contratto per la fornitura di servizi di P_ telefonia fissa e connessione ADSL, riconducibile all'offerta commerciale denominata
“Impresa Semplice”, riferita all'utenza aziendale installata presso il proprio punto vendita.
In data 17 gennaio 2017, l'ATTORE segnalava alla CONVENUTA il verificarsi di un guasto tecnico che determinava la totale interruzione del traffico voce e della connettività internet dell'utenza telefonica commerciale in uso.
A decorrere da tale data, parte attrice affermava di aver reiteratamente sollecitato Con l'intervento tecnico di , la quale, tuttavia, avrebbe omesso di procedere alla riparazione, senza neppure fornire soluzioni tecniche alternative idonee a garantire il ripristino della funzionalità dei servizi oggetto del rapporto contrattuale. Unica eccezione, a decorrere dal pagina 3 di 31 mese di maggio 2017, risulta essere l'attivazione di un servizio di trasferimento di chiamata, limitato alla sola ricezione delle comunicazioni in entrata su un'utenza mobile intestata allo stesso servizio che peraltro avrebbe presentato, a detta dell'attore, frequenti Pt_1 malfunzionamenti. allegava di aver indirizzato alla CONVENUTA molteplici comunicazioni, Pt_1 anche a mezzo del proprio legale, senza ottenere alcun riscontro risolutivo.
L'ATTORE rappresentava altresì di aver adito, nel mese di ottobre 2017, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Toscana, nell'ambito del procedimento previsto dalla normativa in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
In data 14 novembre 2017, all'esito dell'istruttoria, il Corecom aveva adottato un provvedimento con il quale ordinava a di avviare tutti gli adempimenti tecnici, P_ gestionali ed amministrativi necessari ai fini del ripristino del corretto funzionamento del servizio voce e ADSL relativo all'utenza intestata ad Pt_1
L'ATTORE deduceva che, nonostante tale prescrizione amministrativa, la convenuta non aveva dato seguito in modo tempestivo a quanto ordinato.
A detta dell'ATTORE, infatti, solo in data 20 dicembre 2017 - a distanza di circa undici Con mesi dalla segnalazione iniziale - aveva trasmesso una comunicazione con la quale riferiva che la mancata riparazione del guasto sarebbe stata imputabile al comportamento di un terzo soggetto privato, che avrebbe negato l'accesso ad un'area di Controparte_4 sua proprietà sulla quale si sarebbe dovuto intervenire per ripristinare il collegamento interrotto.
Parte ATTRICE contestava fermamente la fondatezza della giustificazione addotta dalla
CONVENUTA, evidenziando come quest'ultima non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di un impedimento concreto e insormontabile all'esecuzione dell'intervento di ripristino.
Con In particolare, secondo la prospettazione dell'ATTORE, si era limitata a produrre un telegramma asseritamente inviato in data 29.6.2017 — ossia solo a distanza di cinque mesi dalla segnalazione del guasto — e, peraltro, privo di qualsivoglia attestazione di ricevimento da parte del presunto destinatario.
Tale documento, a giudizio dell'attore, non era idoneo a comprovare né l'avvenuta pagina 4 di 31 interlocuzione con il terzo, né l'effettivo rifiuto opposto da quest'ultimo all'accesso alla proprietà privata.
In ogni caso, faceva notare la tesi difensiva sarebbe risultata smentita dallo Pt_1 stesso comportamento della CONVENUTA, la quale aveva poi proceduto, in data 14 giugno Con 2018, alla realizzazione di un collegamento alternativo verso una cabina situata a breve distanza (circa trenta metri) dall'immobile sede dell'attività commerciale, senza necessità di accedere al fondo del vicino.
Tale circostanza, a giudizio dell'ATTORE, smentiva radicalmente la tesi difensiva della società convenuta, dimostrando come la risoluzione tecnica del guasto fosse possibile sin dall'inizio, senza alcun vincolo impeditivo effettivo.
A tal proposito l'ATTORE sottolineava come la convenuta non avesse fornito alcun elemento tecnico o documentale idoneo a dimostrare che tale soluzione alternativa fosse, al momento della segnalazione originaria, tecnicamente non percorribile o sproporzionatamente onerosa, sicché l'inottemperanza protratta appariva, secondo la prospettazione attorea, ingiustificata e riconducibile esclusivamente alla colpevole inerzia della convenuta.
A fronte di quanto sopra parte ATTRICE richiamava l'art. 7 delle Condizioni Generali di Con Contratto , il quale obbligava l'operatore telefonico al ripristino del servizio “entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto, ovvero, in caso di festività, entro il secondo o terzo giorno successivo, [...] salva la possibilità di un termine congruo in presenza di guasti di particolare complessità”, da ripararsi comunque in modo tempestivo.
L'ATTORE rilevava come il disservizio in esame fosse perdurato per complessivi 511 giorni di calendario, rappresentando un inadempimento contrattuale grave, protratto e privo di giustificazione, contrario agli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede.
Alla luce di quanto esposto, l'ATTORE chiedeva l'applicazione dell'art. 26 delle Con Condizioni Generali di Contratto, che prevede, in caso di ritardo imputabile a nella riparazione di guasti, un indennizzo giornaliero pari al 50% del canone corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato anche per i sabati.
Parte ATTRICE deduceva che, avuto riguardo all'importo del canone bimestrale applicato nel periodo oggetto di causa, pari ad €138,00, corrispondente ad un canone mensile di €69,00, l'indennizzo contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni
Generali di Contratto dovesse essere determinato nella misura del 50% del predetto canone pagina 5 di 31 mensile per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
Pertanto, considerato che, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2017 e il 12 giugno
2018, i giorni lavorativi — includendovi anche i sabati — risultavano, secondo la prospettazione attorea, pari a 437, l'importo complessivo dell'indennizzo dovuto poteva essere quantificato in €15.076,50, quale risultato della moltiplicazione di €34,50 (pari al 50% del canone mensile) per ciascuno dei giorni di ritardo così individuati.
Parte ATTRICE, chiedeva inoltre la restituzione delle somme versate a titolo di canoni nel periodo di totale inattività del servizio, dal 17 gennaio 2017 al 14 giugno 2018, pari ad Euro
1479,43, sostenendo che tali pagamenti fossero stati effettuati in assenza di causa giustificativa, non essendo stata eseguita, secondo la prospettazione attorea, la prestazione Con contrattualmente dovuta da . L'Attore Invocava in proposito l'applicazione degli artt.
1460 e 2033 c.c., fondando il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Parte ATTRICE chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del prolungato disservizio, articolando tale pregiudizio in due distinte componenti.
Da un lato, veniva dedotto il costo sostenuto per l'attivazione di un dispositivo POS Wi-
FI, necessario, a detta dell'attore, al fine di garantire la continuità nei pagamenti elettronici presso la sede della propria attività commerciale in assenza di connettività da rete fissa. Il relativo esborso, pari ad € 720,00, era documentato in atti mediante fatture (vedi doc. 16 atto di citazione primo grado), e qualificato come danno emergente, direttamente riconducibile, secondo parte attrice, all'inadempimento della convenuta.
In aggiunta, parte attrice allegava l'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dalla asserita perdita di clientela e di opportunità commerciali causata dall'assenza del servizio di rete fissa e connettività, che avrebbe impedito il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, basata su continui contatti telefonici e via mail con fornitori e clienti. La mancanza prolungata di accesso ai canali di comunicazione avrebbe quindi comportato, secondo la prospettazione dell'attore, un inevitabile diminuzione della capacità dell'impresa di generare utili, integrando un danno da mancati affari concretamente riconducibile anch'esso al disservizio contestato.
In ultimo chiedeva il risarcimento anche del danno non patrimoniale, Pt_1 prospettato nella forma del danno all'immagine, al decoro professionale e alla serenità
pagina 6 di 31 individuale, che avrebbe patito in conseguenza della rilevante lesione alla regolare conduzione dell'attività economica. L'interruzione del servizio, protrattasi per oltre 500 giorni, avrebbe determinato, secondo la prospettazione offerta, un grave discredito nell'ambiente commerciale, generando un contesto di disagio, frustrazione e stress personale tali da incidere profondamente sulla sfera soggettiva del titolare, compromettendo l'equilibrio relazionale, personale e professionale dell'imprenditore tenuto conto anche del carattere individuale dell'impresa esercitata.
In considerazione del complesso pregiudizio subito — tanto patrimoniale quanto non patrimoniale — parte attrice quantificava in via equitativa il risarcimento complessivamente richiesto in misura non inferiore ad € 5.000,00, richiamando a sostegno dei propri assunti l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nei rapporti contrattuali è riconoscibile la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona.
Quanto alla clausola di cui all'art. 26 delle Condizioni Generali, che prevederebbe l'esclusione del risarcimento del “maggior danno”, l'attore ne contestava la validità ed efficacia nella fattispecie concreta, richiamando l'art. 1229 c.c. e la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui le clausole limitative di responsabilità non operano in presenza di Con dolo o colpa grave. L'attore riteneva che la condotta omissiva di , protratta per oltre un anno e mezzo, integrasse quantomeno una colpa grave, tale da rendere inoperante ogni limitazione pattizia della responsabilità risarcitoria.
1.2 i era costituita rassegnando le seguenti conclusioni: P_
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice, per tutto quanto dedotto in atti;
con vittoria di competenze e spese del Presente procedimento. In via istruttoria ammettere la prova per testi capitolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. con rigetto di quella capitolata da controparte, per i motivi dedotti in memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. Con Per quanto ancora interessi, aveva sostenuto, nel merito, che il ritardo nella riparazione del guasto segnalato non fosse imputabile ad una propria condotta omissiva o inadempiente, bensì riconducibile a cause di forza maggiore, estranee alla propria sfera di controllo.
In particolare, la società convenuta deduceva che il ritardo nell'esecuzione degli interventi tecnici di ripristino fosse dipeso dal comportamento ostativo di CP_4
pagina 7 di 31 VA, proprietario di un fondo privato sul quale insisteva l'infrastruttura necessaria per procedere alla riparazione del guasto, il quale — a dire della medesima — aveva negato l'autorizzazione all'accesso, nonostante le sollecitazioni ricevute.
Con
rappresentava di aver tentato in più occasioni l'interlocuzione con il terzo in ultimo anche mediante l'invio di un telegramma, strumento che, sebbene non accompagnato da prova di ricezione, veniva indicato quale unico mezzo disponibile per comunicare l'urgenza dell'intervento.
La CONVENUTA deduceva, altresì, di aver successivamente tentato una soluzione tecnica alternativa, resasi necessaria a seguito del diniego opposto dal consistente CP_4 nella realizzazione di uno scavo volto all'interramento del cavo telefonico. Anche tale intervento risultava, tuttavia, subordinato al previo rilascio dell'autorizzazione da parte di un Con diverso condomino, il cui consenso, secondo quanto rappresentato da , non sarebbe stato parimenti ottenuto, rendendo così impraticabile anche detta opzione tecnica.
Sulla base di tali circostanze, la CONVENUTA riteneva di non poter essere considerata responsabile del ritardo, trattandosi, a suo dire, di un caso di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore ma a terzi, e riconducibile, quindi, alla fattispecie di esclusione di responsabilità contemplata dall'art. 26, comma 2, delle Condizioni Generali di Contratto.
Con
contestava altresì la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, deducendo, da un lato, la carenza di allegazione e prova in ordine all'effettiva sussistenza e quantificazione del danno patrimoniale dedotto in giudizio, e, dall'altro, l'assoluta genericità delle affermazioni relative al preteso pregiudizio all'immagine commerciale e al danno esistenziale.
La CONVENUTA osservava, in particolare, come parte ATTRICE non avesse fornito elementi oggettivi, documentali o contabili, idonei a dimostrare un'effettiva perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione del servizio, né avesse indicato in modo specifico i fatti costitutivi del lamentato danno non patrimoniale, la cui deduzione appariva priva di riscontri concreti e sfornita di qualsivoglia principio di prova.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 26 delle Condizioni Generali, la convenuta eccepiva, oltre alla sussistenza della causa di esclusione di responsabilità per impossibilità derivante da fatto del terzo, anche l'erroneità del criterio di calcolo adottato dall'ATTORE.
Con
In particolare, rilevava che le Condizioni Generali, prodotte da parte ATTRICE,
pagina 8 di 31 erano riferibili esclusivamente al servizio telefonico di base, e non anche i servizi aggiuntivi — quali ADSL, fibra ottica, opzione telefonia mobile e router Wi-Fi — i quali sarebbero disciplinati da diverse condizioni contrattuali, non allegate agli atti. Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva della convenuta, la determinazione dell'eventuale indennizzo dovrebbe essere parametrata unicamente al canone relativo alla linea fissa
(cosiddetta “LINEA VALORE +”), indicato in €75,00 per bimestre, con esclusione degli importi riferiti a servizi ulteriori e autonomi rispetto a quello vocale.
Pertanto, anche laddove fosse ritenuto astrattamente sussistente il diritto dell'ATTORE a percepire un'indennità ai sensi della clausola contrattuale invocata, l'ammontare complessivo risulterebbe, ad avviso della CONVENUTA, significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto.
Con
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
1.3 Il Tribunale di Lucca, sulla scorta di sola istruttoria documentale, ha in sostanza recepito la tesi di parte convenuta, rigettando integralmente la domanda attorea.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il ritardo nell'esecuzione degli interventi Con tecnici non fosse imputabile a , bensì causalmente riconducibile al diniego opposto da un soggetto terzo all'accesso sulla propria proprietà. Ha escluso, pertanto, la responsabilità contrattuale della convenuta e la conseguente debenza dell'indennizzo ex art. 26 delle condizioni generali di contratto, nonché il fondamento delle pretese risarcitorie attoree, ritenendo carente di prova sia l'inadempimento che il danno lamentato. Ha quindi condannato la parte soccombente all'integrale pagamento delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la P_ suddetta sentenza per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per Pt_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., nonché dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto “Impresa Semplice”, lamentando che il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'obbligo della CONVENUTA di corrispondere l'indennizzo contrattuale previsto in ipotesi di ritardo nella riparazione di guasti tecnici, come pagina 9 di 31 espressamente previsto dalla clausola negoziale richiamata.
L'APPELLANTE deduce che il giudice di prime cure si sarebbe limitato a recepire, in modo acritico, la prospettazione difensiva della parte convenuta, fondata su mere allegazioni prive di adeguata dimostrazione documentale o testimoniale, senza che fosse stata assolta, da parte dell'operatore, l'onere probatorio gravante ex art. 1218 c.c. circa la non imputabilità del ritardo nell'adempimento.
In particolare, l'APPELLANTE evidenzia come l'asserito rifiuto opposto dal terzo, non risulterebbe suffragato da riscontri oggettivi, essendosi la Controparte_4
CONVENUTA limitata a produrre un telegramma inviato a distanza di diversi mesi dalla segnalazione del guasto, e comunque privo di prova di ricezione o di qualsiasi riscontro concreto circa l'opposizione del destinatario.
insiste nel sottolineare che, in ogni caso, la tesi difensiva della CONVENUTA Pt_1 si sarebbe rivelata infondata alla luce della soluzione tecnica effettivamente adottata, con il ripristino del servizio avvenuto tramite un collegamento alternativo verso una cabina collocata in prossimità dell'esercizio commerciale, intervento che non avrebbe richiesto l'accesso alla proprietà del terzo.
Con
In considerazione di tali circostanze, l'APPELLANTE assume che la condotta di avrebbe integrato un grave inadempimento contrattuale, suscettibile di dar luogo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto ex art. 26, non potendo ritenersi operante la clausola di esonero di responsabilità invocata dalla convenuta.
L'appellante precisa altresì che, ai fini della corretta quantificazione dell'indennizzo contrattuale previsto dall'art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto “Impresa Semplice”, si dovrebbe aver riguardo alla totalità dei servizi attivi sull'utenza telefonica oggetto del disservizio, i quali — nel loro insieme — compongono il “canone mensile corrisposto dal
Cliente” cui fa espresso riferimento la disposizione contrattuale.
A tal fine, l'appellante richiama le fatture prodotte in atti (doc. 10 del fascicolo di primo grado), da cui risulterebbe che il canone applicato comprendeva, oltre alla voce “Linea
Valore+”, anche i servizi aggiuntivi denominati “Opzione Tutti Mobili Senza Limiti – Profilo
Top”, “Super Internet” e “Router Wi-Fi”. Il corrispettivo bimestrale complessivamente pagina 10 di 31 addebitato per tali prestazioni ammontava ad € 138,00 oltre IVA, da cui consegue un canone mensile pari ad € 69,00.
Sulla base di tali elementi e del combinato disposto degli artt. 7 e 26 delle condizioni generali, l'indennizzo richiesto viene quantificato dall'appellante in € 15.076,50, ottenuto moltiplicando il 50% del canone mensile (€ 34,50) per 437 giorni lavorativi, computati nel periodo dal 19 gennaio 2017 al 13 giugno 2018, tenuto conto dell'obbligo di tempestivo ripristino del servizio violato.
In via meramente subordinata l'appellante precisa che - qualora la Corte ritenga di dover escludere dal computo le voci relative ai servizi “Super Internet” e “Router Wi-Fi”, in Con quanto ritenuti estranei alla clausola indennitaria, così come richiesto da – il canone mensile ridotto ammonterebbe comunque ad € 98,00 bimestrali (relativo ai soli servizi “Linea
Valore+” e “Opzione Tutti Mobili”), con corrispondente importo mensile pari ad € 49,00.
Applicando il 50% di tale importo (€ 24,50) ai medesimi 437 giorni lavorativi, l'indennizzo contrattuale ammonterebbe, in tal caso, ad € 10.706,50.
2.2 Con il secondo motivo, l'APPELLANTE rileva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, comma 2, e 1463 c.c., lamentando che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per le fatture emesse dalla CONVENUTA nel corso del prolungato periodo di disservizio, qualificando erroneamente tale pretesa come domanda risarcitoria e subordinandone l'accoglimento alla prova dell'inadempimento imputabile alla controparte.
L'APPELLANTE sostiene, al contrario, che la domanda proposta abbia natura restitutoria e trovi il proprio fondamento nell'assenza sopravvenuta di causa giustificativa della prestazione eseguita, in considerazione della mancata erogazione del servizio contrattualmente pattuito per un periodo prolungato.
In tale prospettiva, quest'ultimo deduce che, nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale quello intrattenuto con la CONVENUTA, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale, quand'anche non imputabile al debitore, determini, ai sensi dell'art. 1463 c.c., lo scioglimento del vincolo contrattuale e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio per le prestazioni già eseguite.
pagina 11 di 31 Sulla base di tale ricostruzione, afferma che le somme versate per un servizio Pt_1 mai erogato integrino un'ipotesi di indebito oggettivo, la cui ripetibilità prescinde da ogni valutazione di colpa, trattandosi di prestazioni prive di causa giustificativa e, come tali, suscettibili di restituzione in favore del soggetto che le ha indebitamente corrisposte.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria, tanto in relazione al danno patrimoniale quanto a quello non patrimoniale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1218, 1223, 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.
Parte appellante contesta che il Tribunale abbia escluso la sussistenza di un danno patrimoniale sulla base della sola assenza di documentazione contabile e fiscale, senza considerare né le allegazioni difensive, né le istanze istruttorie formulate e disattese, né le peculiarità del caso concreto.
Sostiene, in particolare che il disservizio — protrattosi per oltre 500 giorni e Pt_1 pacificamente accertato in atti — abbia comportato un isolamento operativo della propria impresa, pregiudicando la regolare conduzione dell'attività commerciale, compromettendo i rapporti con la clientela e con i fornitori e determinando il ricorso a strumenti sostitutivi economicamente onerosi.
Tra tali strumenti, l'appellante evidenzia in particolare l'attivazione di un terminale POS
Wi-Fi per garantire la continuità nei pagamenti elettronici, sostenendo di aver corrisposto, a tale titolo, la somma di € 720,00 per l'intero periodo di inattività della linea ADSL. Tale spesa viene dedotta quale danno emergente direttamente imputabile al disservizio, suscettibile di risarcimento anche in via equitativa, in quanto correlata alla necessità di sopperire alla totale assenza della connettività contrattualmente garantita.
Quanto al danno non patrimoniale, sotto il profilo del lucro cessante, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso ogni considerazione circa la natura personale dell'attività imprenditoriale svolta, e quindi inscindibilmente connessa alla persona fisica del titolare. Rileva che la prolungata indisponibilità del servizio telefonico e di connettività internet ha inciso negativamente sull'immagine e sulla reputazione dell'impresa e, per essa, del suo titolare, determinando una perdita di affidabilità agli occhi della clientela, con ricadute dirette sulla sfera personale, identitaria e relazionale dell'imprenditore.
pagina 12 di 31 In tale prospettiva, viene richiama la giurisprudenza di legittimità che, nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito contrattuale, qualora risultino lese posizioni giuridiche soggettive tutelate dall'art. 2 Cost. e dall'art. 2059 c.c., consentirebbe di ravvisare, nei casi di particolare gravità del pregiudizio subito, un danno all'immagine, alla dignità e all'equilibrio personale derivante dall'inadempimento. Alla luce di tali argomentazioni, l'appellante ribadisce la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura complessiva equitativamente determinata di € 5.000,00.
2.4 Con il quarto motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite in favore della società convenuta, quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
L'appellante rileva che la statuizione sulle spese, così come contenuta nella decisione del
Tribunale di Lucca, non trova giustificazione alla luce della complessiva dinamica processuale e dei motivi di reiezione delle domande attoree ritenuti infondati dal giudice di prime cure.
In particolare, parte appellante sottolinea che la condotta processuale della società convenuta è risultata improntata a una generica contestazione dei fatti allegati dall'attore, priva di riscontri documentali e probatori idonei a confutare le allegazioni attoree, tanto da risultare, nel complesso, scarsamente collaborativa e non risolutiva rispetto alle istanze sollevate.
Parte appellante evidenzia inoltre che le domande proposte erano fondate su presupposti giuridici e fattuali di apprezzabile serietà, come dimostrato anche dalla stessa evoluzione del procedimento, e che il rigetto integrale delle domande, con conseguente condanna alle spese, si è fondato su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti di causa e su un travisamento del riparto dell'onere probatorio.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante chiede che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare la condanna al pagamento delle spese di lite disposta in primo grado, ovvero, in via subordinata, voglia rideterminarne l'ammontare secondo criteri di equità e di compensazione, tenuto conto della complessità del giudizio, della peculiarità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
pagina 13 di 31 In ultimo parte appellante chiede la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contesta, perché a P_ suo dire infondate, tutte le censure mosse da parte APPELLANTE nei confronti della sentenza di primo grado, della quale chiede la conferma integrale, con vittoria delle spese anche nel presente grado di giudizio.
La società convenuta nega, in primo luogo, qualsivoglia responsabilità in ordine al ritardo nel ripristino del servizio, ribadendo che l'inadempimento lamentato non è ascrivibile ad una propria condotta negligente, bensì integralmente determinato da una causa esterna, consistente nel comportamento impeditivo di un terzo soggetto, Controparte_4 proprietario di un fondo limitrofo a quello di che avrebbe opposto espresso Pt_1 diniego all'accesso degli operatori tecnici.
Con In tale prospettiva, assume di essersi prontamente attivata per l'esecuzione dell'intervento tecnico necessario, ma di essersi trovata nella oggettiva impossibilità di procedere in mancanza del consenso del terzo, circostanza che esclude, a suo dire, ogni profilo di colpa, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
A sostegno della propria tesi difensiva, la convenuta ha prodotto in giudizio copia di un telegramma indirizzato al datato 29 giugno 2017, ritenendo che tale comunicazione, CP_4 ancorché priva di attestazione di ricezione, potesse ritenersi comunque conosciuta dal destinatario per effetto della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., e fosse idonea a comprovare l'intervenuta interlocuzione in merito all'accesso necessario per l'esecuzione dei lavori.
Con
In aggiunta, ripropone apposita istanza istruttoria, già formulata in primo grado, mediante la quale intende provare per testi sia la necessità di accedere alla proprietà del terzo sia la ferma e reiterata opposizione espressa da quest'ultimo.
La convenuta deduce inoltre di aver perseguito, a seguito del diniego ricevuto dal una soluzione tecnica alternativa, consistente nella realizzazione di uno scavo volto CP_4 all'interramento del cavo telefonico ma anche tale tentativo non sarebbe andato a buon fine a causa della mancanza di autorizzazione di un condomino.
pagina 14 di 31 Co
A fronte di quanto sopra ribadisce che il protrarsi del disservizio non sia dipeso da inerzia o ritardo imputabile alla stessa, bensì da un ostacolo esterno non prevedibile né superabile in tempi congrui.
Con
richiama inoltre l'art. 26 delle condizioni generali di contratto, evidenziando che la clausola prevede espressamente l'esclusione dell'indennizzo in caso di ritardo imputabile a terzi. Secondo la prospettazione difensiva, la condotta ostruzionistica del proprietario del fondo prima e del condomino successivamente ha impedito l'attuazione delle soluzioni tecniche inizialmente previste, rendendo necessario progettare ed eseguire un intervento alternativo, consistente nella posa di una nuova infrastruttura con collegamento a una Con chiostrina più distante, operazione che ha comportato tempi tecnici significativamente superiori rispetto a quelli ordinari.
Fermo quanto sopra, parte appellata ribadisce che, anche in ipotesi di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 26 delle Condizioni Generali, la sua determinazione dovrebbe essere circoscritta al solo canone del servizio voce (“Linea Valore+”), pari ad €75,00 bimestrali, escludendosi le voci relative a servizi accessori — quali ADSL, router Wi-Fi e opzioni mobili — regolati da autonome condizioni contrattuali non prodotte in giudizio, e quindi inapplicabili ai fini del calcolo.
Con riguardo alla richiesta di restituzione dei canoni versati nel periodo di mancata fruizione del servizio, la CONVENUTA eccepisce che la relativa domanda é infondata, in quanto le somme sarebbero state corrisposte nell'ambito di un contratto ancora efficace, la cui causa non può ritenersi venuta meno per fatto non imputabile. Precisa, altresì, che i canoni includono anche il mantenimento della linea e delle risorse di rete indipendentemente dall'effettivo utilizzo, e che l'utente aveva la facoltà di richiederne la sospensione, opzione che non risulta essere stata esercitata.
Quanto alle domande risarcitorie per l'asserito danno patrimoniale subito, la società resistente deduce la totale assenza di prova in ordine all'esistenza e alla quantificazione del danno, rilevando che l'APPELLANTE non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare un'effettiva perdita economica riconducibile causalmente al disservizio denunciato.
Parimenti, contesta la configurabilità del danno all'immagine e del danno esistenziale, rilevando che le allegazioni attoree si fondano su mere asserzioni prive di riscontro obiettivo, e che l'attività commerciale non avrebbe subito alcuna interruzione, come dimostrato pagina 15 di 31 dall'utilizzo di misure alternative quali il trasferimento di chiamata su utenza mobile,
l'impiego di chiavette internet e di POS con connettività wi fi.
Contr
Rispetto alla richiesta di rimborso del costo stostenuto per il parte appellata eccepisce che tale spesa non sia imputabile al disservizio, trattandosi di una mera sostituzione Con del POS tradizionale anch'esso soggetto a canone. La modifica, secondo , non avrebbe quindi comportato un aggravio economico effettivo, né generato un danno risarcibile.
Con
In conclusione, insiste per il rigetto integrale dell'appello, ribadendo la correttezza giuridica e logica della pronuncia impugnata, e chiede che siano dichiarate inammissibili, oltre che superflue, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, in quanto inidonee a superare l'assenza di prova documentale e la natura infondata delle pretese azionate.
*
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, per quanto di ragione, da accogliere.
4. Nel caso di specie, la Corte ritiene innanzitutto fondate, nei termini che seguono, le doglianze svolte dall'appellante con il primo motivo di appello.
4.1 Sul piano giuridico, la responsabilità dell'operatore telefonico per inadempimento contrattuale è disciplinata dagli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., i quali impongono al debitore professionale l'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
In presenza di un contratto di somministrazione di servizi – quale quello oggetto di causa – l'obbligo principale gravante sull'operatore è quello di assicurare la regolare, tempestiva e continuativa erogazione del servizio pattuito.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione ritardata della prestazione, l'utente danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, mentre incombe pagina 16 di 31 sull'operatore la prova della non imputabilità dell'inadempimento stesso, secondo la regola generale dettata dall'art. 1218 c.c.
Tale quadro normativo è completato, nel caso che occupa, da specifiche pattuizioni contrattuali, la cui applicabilità risulta pacificamente ammessa, ed in particolare: l'art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto il quale stabilisce che il gestore è tenuto a ripristinare eventuali disservizi della rete “entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, ovvero, in caso di festività, entro il secondo o terzo giorno successivo”, salva l'ipotesi di guasti di “particolare complessità”, da ripararsi comunque “in modo tempestivo”. Trattasi di previsione che, lungi dal costituire una clausola di stile, delimita in modo oggettivo l'ambito della diligenza contrattualmente dovuta, rafforzando gli obblighi già desumibili dal quadro codicistico. Nonché l'art. 26 delle medesime condizioni contrattuali, che prevede: “
1. Qualora Con
non rispetti i termini previsti per l'attivazione del servizio, la riparazione di un guasto
[..]. il cliente ha diritto ad un importo pari al 50% del canone corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato [..] con espressa esclusione del maggior danno,
[..]2. Il riconoscimento degli importi di cui sopra non trova applicazione se il ritardo è Con imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da [..]”.
La previsione di cui al comma 2 dell'art. 26 configura, a tutti gli effetti, una clausola di Con esonero da responsabilità in favore di , applicabile unicamente nei casi in cui il ritardo risulti imputabile o comunque riconducibile a soggetti terzi, estranei alla sua sfera di controllo.
In ragione della sua natura derogatoria rispetto all'ordinario regime di responsabilità contrattuale delineato dall'art. 1218 c.c., l'efficacia di tale clausola resta subordinata all'assolvimento, da parte dell'operatore, di un onere probatorio particolarmente stringente.
Con
Incombe su , infatti, la dimostrazione non solo dell'effettiva sussistenza dell'impedimento causato dal comportamento del terzo, ma anche dell'adozione, con tempestività, diligenza e adeguatezza, di tutte le misure idonee a rimuoverlo o a limitarne gli effetti.
In difetto di una prova piena e documentata in tal senso, la clausola non può operare quale causa esonerativa, con la conseguenza che la responsabilità dell'operatore rimane pagina 17 di 31 ferma, e trova invece applicazione la previsione indennitaria di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, il disservizio denunciato dall'APPELLANTE – pacificamente accertato e documentato – si è protratto per 511 giorni, senza che il servizio di telefonia fissa e connettività ADSL risultasse utilizzabile. A fronte di tale inadempimento, la parte APPELLATA ha addotto quale causa ostativa il presunto rifiuto di un terzo, proprietario di un fondo limitrofo a quello dell'appellante, di Controparte_4 consentire l'accesso necessario per l'intervento tecnico. Tuttavia, tale giustificazione non risulta supportata da sufficiente riscontro probatorio.
Con
ha invero sostenuto di essersi attivata tempestivamente per l'individuazione e la risoluzione della problematica segnalata, rappresentando che l'accesso al fondo di proprietà del costituiva, secondo la propria prospettazione, la soluzione tecnica più agevole e CP_4 immediata per procedere all'eliminazione del guasto. A sostegno di tale deduzione, ha tuttavia prodotto unicamente copia di un telegramma indirizzato al predetto datato 29 giugno CP_4
2017, oltre a dedurre prova testimoniale di un proprio tecnico, prova non ammessa nell'ambito del giudizio di primo grado e riproposta in appello.
I suddetti elementi non risultano, però, a parere di questa Corte, idonei a dimostrare, con il necessario grado di concretezza, specificità e completezza, che l'impedimento lamentato abbia assunto carattere di oggettiva insormontabilità, tale da integrare una causa esonerativa ex art. 1218 c.c. e 26 comma 2 condizioni generali di contratto.
Tale considerazione risulta avvalorata dalla circostanza che l'unico atto documentale versato in atti – il telegramma del 29 giugno 2017 – è stato inviato con un ritardo di oltre cinque mesi rispetto alla segnalazione iniziale del guasto (17 gennaio 2017), ed è rimasto privo di seguito, non risultando in atti iniziative amministrative o giudiziarie finalizzate a rimuovere l'asserito ostacolo.
Neppure possono venire in aiuto nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su Con
le istanze istruttorie avanzate sul punto in primo grado, e correttamente non ammesse dal giudice di prime cure, volte all'audizione del proprio tecnico. Queste ultime infatti per la loro formulazione in capitoli privi di riferimenti oggettivi e temporalmente determinati pagina 18 di 31 quanto alla localizzazione, frequenza e modalità dei tentativi di accesso si appalesano manifestamente generici e puramente esplorativi.
Parimenti, l'ulteriore circostanza dedotta dall'appellata, relativa all'asserita opposizione di un condomino che avrebbe ostacolato la realizzazione di uno scavo — individuato quale soluzione alternativa all'accesso tramite la proprietà del — risulta priva di qualsivoglia CP_4 allegazione concreta, specifica e circostanziata.
In particolare, non viene fornita alcuna indicazione circa la localizzazione dell'intervento, l'identità del soggetto che si sarebbe opposto, né la data o l'arco temporale in cui tale impedimento si sarebbe verificato.
L'assenza di tali elementi essenziali priva l'allegazione del necessario grado di determinatezza e verificabilità, relegandola al rango di mera affermazione assertiva, del tutto sfornita di riscontro probatorio documentale o istruttorio. Né può ritenersi idonea a colmare tali lacune l'istanza istruttoria formulata in primo grado, strutturata in capitoli di prova generici, privi di riferimenti oggettivi e cronologici precisi, e pertanto correttamente non ammessa dal giudice di prime cure
In ultimo, questa Corte evidenzia come la soluzione tecnica effettivamente adottata da Con
— consistente nel collegamento dell'utenza a una cabina alternativa, realizzato nel giugno
2018 senza necessità di accedere a proprietà di terzi — rappresenti la prova evidente e dirimente dell'esistenza, sin dall'origine, di una via d'intervento concretamente praticabile, non subordinata al consenso di soggetti estranei al rapporto contrattuale.
La circostanza che l'interruzione del servizio sia stata infine superata mediante un'operazione che prescindeva da qualsivoglia autorizzazione esterna smentisce, in via definitiva, la tesi difensiva fondata sull'opposizione altrui quale impedimento insormontabile e causa esonerativa di responsabilità.
A ciò si aggiunga che parte appellata non ha fornito alcun elemento probatorio volto a dimostrare che la soluzione in concreto adottata comportasse, rispetto alle alternative ipotizzate, un aggravio significativo di costi, tempi o mezzi tecnici, tale da giustificare il ritardo accumulato.
pagina 19 di 31 In assenza di oggettiva dimostrazione circa l'onerosità o l'impraticabilità della soluzione Con infine adottata, può al più ritenersi che l'alternativa inizialmente perseguita da — ovvero l'accesso alla proprietà del terzo — costituisse, secondo una valutazione interna dell'operatore,
l'opzione ritenuta preferibile o, forse, più immediata. Tuttavia, tale circostanza non è idonea a giustificare, in alcun modo, l'inerzia protrattasi per oltre 500 giorni, né a configurare un'ipotesi di impossibilità oggettiva e insuperabile dell'adempimento.
Al contrario, la mancata attivazione tempestiva della soluzione concretamente praticata e poi risultata risolutiva, configura una condotta colposa in violazione degli obblighi di diligenza tecnica e professionale gravanti sull'operatore ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e
1218 c.c., nonché delle previsioni specificamente dettate dall'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi non provata la sussistenza di una causa esonerativa ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto.
L'inadempimento deve pertanto ritenersi imputabile alla società appellata, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame e riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto all'indennizzo giornaliero previsto contrattualmente per ciascun giorno lavorativo di ritardo, secondo i criteri di quantificazione di seguito esposti.
4.2 Risulta pacifico che la segnalazione del guasto tecnico è stata formalizzata dall'utente in data 17 gennaio 2017, mentre il ripristino della piena funzionalità del servizio è avvenuto soltanto in data 14 giugno 2018.
Ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto, l'operatore era contrattualmente tenuto a eseguire la riparazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione — vale a dire il 18 gennaio 2017 — fatta salva la possibilità di un termine più ampio esclusivamente in presenza di guasti “di particolare complessità”, da risolversi comunque con tempestività. il ritardo contrattualmente rilevante risulta quindi estendersi per un periodo pari a 438 giorni lavorativi sabati inclusi (dal 19 gennaio 2017 al 13 giugno 2018 compresi)
Fermo quanto sopra questa Corte ritiene opportuno tener conto del fatto che dalla Con documentazione in atti — e in particolare dal telegramma inviato da al in data 29 CP_4
pagina 20 di 31 giugno 2017 — si può ragionevolmente desumere la sussistenza di una concreta difficoltà di accesso a una proprietà privata, che la convenuta riteneva necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino.
Pur non potendo attribuire a tale circostanza — come ampiamente argomentato — efficacia esonerativa della responsabilità contrattuale, la stessa può tuttavia valere, seppur in via presuntiva e con riferimento alla sola fase iniziale della gestione del disservizio, a dimostrare l'esistenza di un ostacolo esterno non immediatamente riconducibile all'area di controllo diretto dell'operatore.
Pertanto, tenuto conto che l'art. 7 delle condizioni generali di contratto consente una ragionevole flessibilità nei tempi di riparazione in presenza di guasti complessi, la Corte ritiene di poter riconoscere una tolleranza di 30 giorni lavorativi, da imputarsi a tale difficoltà Con contingente, che avrebbe dovuto fronteggiare con la diligenza tecnica, organizzativa e gestoria esigibile da un operatore professionale del settore.
Diversamente, alcun rilievo può attribuirsi al successivo e ulteriore impedimento genericamente allegato dalla CONVENUTA, relativo a una presunta opposizione da parte di un non meglio identificato condomino, atteso che la circostanza è rimasta, come sopra argomentato, del tutto sprovvista di qualsiasi riscontro documentale, testimoniale o cronologico atto a conferirle dignità giuridica.
Conseguentemente, detraendo dal complessivo computo dei 438 giorni lavorativi i 30 giorni riconosciuti per la complessità della riparazione, il ritardo imputabile alla convenuta e suscettibile di dar luogo all'indennizzo contrattualmente previsto si attesta in 408 giorni lavorativi.
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 26, comma 1, delle
Condizioni Generali di Contratto, occorre definire il concetto di “canone corrisposto dal
Cliente” quale parametro di riferimento per il calcolo dell'importo giornaliero dovuto per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
Sul punto, la CONVENUTA ha eccepito che le Condizioni Generali prodotte in atti da parte attrice risultano riferibili unicamente al servizio telefonico di base, e non anche ai servizi pagina 21 di 31 ulteriori — quali ADSL, opzione mobile, fibra o router Wi-Fi — i quali sarebbero regolati da autonome e distinte condizioni contrattuali, non ritualmente versate in atti.
Con
Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva della società , il parametro di riferimento per l'indennizzo contrattuale dovrebbe essere limitato al canone della sola linea telefonica fissa, individuato nella misura di €75,00 per bimestre, corrispondente al servizio denominato “Linea Valore +”.
Tale ricostruzione risulta fondata, posto che su cui incombeva l'onere di Pt_1 dimostrare l'estensione dell'applicabilità dell'art. 26 anche ai servizi accessori, non ha fornito alcuna prova della riferibilità delle Condizioni Generali prodotte anche ai predetti servizi aggiuntivi non producendo il contratto effettivamente sottoscritto.
Per contro, la somma di €75,00 bimestrali quale corrispettivo per il servizio base denominato “Linea +”, a cui le condizioni generali farebbero riferimento, non risulta oggetto Con di contestazione tra le parti ed è stata espressamente riconosciuta dalla stessa , sicché può essere assunta quale base di calcolo ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Il metodo di calcolo da utilizzare consiste nel moltiplicare il 50% del canone mensile
(75,00:2 = 37,50 * 50% = 18,75) per il numero dei giorni lavorativi di ritardo accertati, pari a
408.
Tale criterio, fondato su un'interpretazione letterale dell'art. 26 — che commisura l'indennizzo al “50% del canone per ogni giorno lavorativo di ritardo, incluso il sabato” — risulta coerente con il tenore testuale della clausola e, peraltro, non è stato specificamente contestato dalla convenuta sotto il profilo metodologico.
Pertanto, il danno contrattuale indennizzabile ex art. 26 delle Condizioni Generali di
Contratto deve essere determinato nella somma di € 18,75 X 408 = € 7.650,00.
Si tratta di un debito di valuta, perché, pur costituendo una posta risarcitoria, essa è stata predeterminata dai contraenti in una somma di denaro (liquidabile secondo criteri predeterminati).
In difetto di specifica domanda, dunque, nient'altro deve disporsi in merito a eventuali accessori. pagina 22 di 31 5. Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in pendenza del disservizio, la Corte ritiene che essa debba essere accolta, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
5.1 Parte appellante ha domandato la restituzione integrale delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per le fatture emesse da nel periodo compreso tra il 17 P_ gennaio 2017 e il 14 giugno 2018, durante il quale — come pacificamente accertato in atti — il servizio di telefonia fissa e connettività ADSL è risultato del tutto inoperativo, fatta eccezione per l'attivazione, su iniziativa dell'utente, di un servizio di trasferimento delle chiamate verso utenza mobile, soluzione di carattere residuale e priva di idoneità completamente sostitutiva rispetto alla prestazione contrattualmente pattuita.
Correttamente qualificata, essa va ricondotta al rimedio dell'art. 1460 c.c., esercitabile anche in via di azione, ove il pagamento, che non era dovuto per l'inadempimento della controprestazione, sia stato effettuato (Cass. sez. 3^ civ. ord. 25.8.2023 n. 25258 rv 668942- Con 01). Più precisamente, ritiene il collegio che l'inadempimento di all'obbligo di fornire il servizio oggetto del contratto, privi di causa retinendi – in applicazione, appunto, dell'art. 1460 c.c. - la percezione delle somme che, a titolo di corrispettivo, l'utente ha, comunque, versato, con la conseguenza che quei pagamenti divengono oggetto di un indebito oggettivo.
Questa ricostruzione è senz'altro preferibile a quella, alternativa, che porterebbe comunque a una conclusione pratica pressoché eguale, ossia che il denaro sborsato dall'utente per un servizio non fornito dal somministrante integri un danno emergente risarcibile, in quanto da considerarsi, in difetto della contropartita contrattuale, una perdita patrimoniale.
Tuttavia, la fondatezza della domanda restitutoria incontra un limite naturale nella necessaria corrispondenza tra il periodo di disservizio effettivamente verificatosi e l'entità dell'importo oggetto di ripetizione (e questo anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1460
c.c.).
Non possono essere infatti accolte pretese restitutorie aventi ad oggetto somme riferibili a periodi nei quali la prestazione risulti adempiuta, ovvero non risulti documentalmente esclusa, posto che in tal caso verrebbe meno il presupposto oggettivo dell'azione, e si finirebbe per riconoscere un indebito arricchimento, in violazione del principio di corrispettività che regola i contratti a prestazioni sinallagmatiche.
pagina 23 di 31 Ne discende che la domanda avanzata da parte APPELLANTE deve essere accolta nei soli limiti in cui risulti congiuntamente accertata, da un lato, la totale inesecuzione della prestazione contrattualmente dovuta dall'APPELLATA e, dall'altro, l'avvenuto pagamento, da parte dell'utente, delle relative fatture emesse in costanza del disservizio.
L'effettività del disservizio, inteso come integrale inoperatività del servizio di telefonia fissa e connettività ADSL, costituisce infatti il presupposto imprescindibile della pretesa restitutoria, così come l'incontestato esborso da parte del cliente configura il presupposto oggettivo dell'indebito oggettivo lamentato. In difetto della simultanea ricorrenza di tali elementi — da verificarsi con rigorosa analisi della documentazione in atti — non può riconoscersi il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte, in ossequio ai principi di causalità e sinallagma contrattuale che governano l'equilibrio delle obbligazioni a prestazioni corrispettive.
Alla luce dei principi sopra esposti l'importo richiesto in via restitutoria dall'appellante — pari a complessivi €1.479,43 — risulta eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, per i motivi che seguono:
In primo luogo, si osserva che la fattura riferita al bimestre dicembre 2016 – gennaio
2017 ricomprende il periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 16 gennaio 2017, ossia una fase antecedente alla segnalazione del guasto, formalizzato solo in data 17 gennaio 2017, durante la quale il servizio risultava regolarmente funzionante.
Conseguentemente, la quota parte di tale fattura riferibile al periodo anteriore all'insorgenza del disservizio non può formare oggetto di restituzione, non risultando priva di causa giustificativa.
Parimenti, non è suscettibile di ripetizione l'importo relativo al periodo 1° – 12 giugno
2018, in quanto la fattura corrispondente al bimestre giugno – luglio 2018, nonché la relativa attestazione di pagamento, non risultano versate in atti. In difetto di idonea prova documentale, non è possibile riconoscere l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, venendo meno uno degli elementi costitutivi della pretesa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha provveduto a un ricalcolo analitico delle somme riferibili al solo periodo di accertata inattività, applicando un criterio proporzionale su base giornaliera: pagina 24 di 31 (-) Con riferimento alla fattura relativa al bimestre dicembre 2016 – gennaio 2017, pari complessivamente ad €164,85 per 62 giorni (equivalenti a circa €2,66 al giorno), poiché il disservizio è documentato esclusivamente a far data dal 17 gennaio 2017, risulta giustificata la restituzione della sola quota parte relativa ai 15 giorni compresi tra il 17 e il 31 gennaio, per un importo pari a €39,90;
(-) Per tutte le ulteriori fatture ricomprese nel periodo febbraio 2017 – maggio 2018 deve rilevarsi che, a decorrere dal maggio 2017, risulta pacifica l'attivazione — su richiesta dell'utente — di un servizio di trasferimento di chiamata su utenza mobile intestata a Pt_1
Sebbene tale strumento tecnico non possa essere considerato pienamente satisfattivo rispetto alla prestazione contrattualmente pattuita, consistente nella regolare erogazione del servizio di telefonia fissa e connettività ADSL, esso ha comunque assicurato una forma di continuità operativa nella ricezione delle comunicazioni, tale da determinare una parziale utilità in capo all'utente.
Tale utilità, ancorché non corrispondente alla controprestazione originaria, non può essere ignorata nella valutazione dell'an e del quantum della domanda restitutoria, la quale, come innanzi precisato, presuppone l'integrale assenza di controprestazione o di benefici comunque derivanti dalla relazione contrattuale. In applicazione del principio di corrispettività delle obbligazioni, e al fine di evitare una duplicazione di vantaggio per l'appellante, appare dunque necessario procedere ad una riduzione proporzionale dell'importo oggetto di ripetizione, in misura corrispondente al valore economico della parziale utilità ricevuta.
Tenuto conto della natura del servizio reso, della sua limitata efficacia e della sua esclusiva riferibilità alla sola ricezione delle chiamate in entrata, questa Corte reputa equo, in via prudenziale e secondo un criterio equitativo ex art. 1226 c.c., determinare detta riduzione dell'importo da restituire in misura pari al 15% degli importi fatturati nei mesi compresi tra maggio 2017 e maggio 2018, periodo durante il quale il trasferimento di chiamata risulta attivo.
Tale percentuale è idonea a riflettere, in termini proporzionati e ragionevoli, l'effettiva incidenza dell'utilità residua ricevuta sull'intero valore della prestazione contrattuale non adempiuta.
pagina 25 di 31 Pertanto, gli importi corrisposti per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 — in cui il servizio è risultato integralmente inoperativo e privo di qualsiasi forma di utilità — devono essere riconosciuti per intero. Diversamente, per i mesi da maggio 2017 a maggio 2018, nei quali è risultato attivo il servizio di trasferimento di chiamata in entrata, sia pure in forma parziale e non sostitutiva della prestazione contrattuale originaria, risulta congruo applicare una decurtazione del 15% sugli importi richiesti, a compensazione dell'utilità comunque ricevuta.
Rispetto alla componente IVA, si impone una doverosa precisazione. L'imposta sul valore aggiunto può assumere natura di costo effettivo ovvero configurarsi come mera partita di giro in funzione del regime fiscale adottato dal soggetto passivo d'imposta.
In particolare, nell'ambito del regime ordinario, l'IVA assolta sugli acquisti è interamente detraibile e può essere recuperata nell'ambito della liquidazione periodica;
diversamente, nell'ipotesi di regime forfettario — che non consente la detrazione dell'imposta
— l'IVA versata si traduce in un onere economico definitivo, incidendo direttamente sul patrimonio dell'operatore economico.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito prova documentale del regime fiscale applicato, né ha dedotto espressamente di aderire al regime forfettario. Tuttavia, ha sostenuto di aver subito un pregiudizio patrimoniale corrispondente all'importo integrale delle fatture, comprensivo della quota IVA, implicitamente presupponendo l'applicabilità di un regime impositivo che non consente il recupero dell'imposta, ossia il regime forfettario.
A fronte di tale allegazione, parte appellata non ha sollevato alcuna contestazione puntuale, limitandosi a deduzioni meramente generiche sulla non debenza dell'importo complessivamente versato, fondate sulla sola sussistenza formale del rapporto contrattuale. In particolare, non è stato eccepito che la quota IVA non rappresentasse un effettivo pregiudizio economico per l'appellante, né è stato contestato il fatto che la stessa costituisse parte integrante della somma di cui si chiede la restituzione.
In tale contesto, e in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115
c.p.c., deve ritenersi che il fatto allegato dall'appellante — ossia la debenza dell'intero importo indicato in fattura, comprensivo dell'IVA in ragione del sottinteso regime forfettario pagina 26 di 31 applicabile — sia da considerarsi pacificamente ammesso. Ne discende che anche tale voce debba essere inclusa nella somma oggetto di ripetizione.
In applicazione dei criteri sopra ampiamente argomentati, il complessivo importo da rimborsare ammonta a:
( -) € 39,90 per il periodo 17 – 31 gennaio 2017
(-) € 152,50 per il bimestre febbraio – marzo 2017
(-) € 149,98 per il bimestre aprile - maggio 2017 considerando per aprile la quota intera di €
81,07 e per maggio una quota ridotta del 15% pari ad € 68,91
(-) € 850,12 per i mesi da giugno 2017 a tutto maggio 2018 considerando una riduzione delle fatture nella misura del 15%
e così per un totale complessivo di €1.192,50, inclusivo di IVA.
Non v'è domanda per gli interessi.
6 Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal disservizio prolungato. Le doglianze formulate tuttavia non appaiono a questo Collegio meritevoli di accoglimento.
Quanto al preteso danno patrimoniale, parte appellante ha dedotto genericamente un pregiudizio derivante dall'asserito isolamento commerciale e operativo patito in conseguenza del prolungato disservizio, sostenendo che la mancata disponibilità della linea telefonica e
ADSL avrebbe compromesso i rapporti con la clientela e i fornitori e costretto l'impresa all'adozione di soluzioni alternative onerose. Tuttavia, tali allegazioni, per quanto formalmente articolate, risultano del tutto prive del necessario supporto probatorio, tanto in ordine all'an della pretesa quanto in relazione al quantum.
Nello specifico, non è stata prodotta in atti alcuna documentazione contabile, fiscale o bancaria idonea a dimostrare la concreta incidenza economica del disservizio sull'attività
d'impresa, né sono stati offerti riscontri oggettivi in ordine alla perdita di occasioni contrattuali, alla riduzione del fatturato, o al sostenimento di costi aggiuntivi. pagina 27 di 31 Le prove orali dedotte in primo grado — e successivamente riproposte in appello — non risultano ammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici, privi di riferimento temporale specifico, riferibili ad episodi sporadici e soggettivi, non idonei a fornire prova del danno patrimoniale nel suo necessario presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, non presunto.
Come noto, la prova del danno patrimoniale deve riguardare l'esistenza del danno (an) prima ancora che la sua quantificazione (quantum), e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio (in tal senso Sentenza Corte di Cassazione n.
27609/2019).
Con riferimento alla richiesta risarcitoria relativa al noleggio di un dispositivo POS dotato di connettività Wi-Fi, la Corte osserva come parte appellante non abbia fornito adeguata dimostrazione né dell'an debeatur né del quantum debeatur del preteso danno patrimoniale.
Contr
Sebbene risulti documentato il costo sostenuto per il noleggio del terminale GSM nel periodo mancata fruizione dei servizi telefonici e ADSL parte appellante ha omesso di fornire idonea prova della coesistenza, nello stesso arco temporale, di un contratto attivo per un POS fisso ancorato alla linea telefonica, tale da giustificare la configurabilità di un onere duplicato effettivamente imputabile al disservizio.
In particolare, le richieste istruttorie formulate volte a dimostrare la preesistenza del
POS tradizionale e l'attivazione successiva del dispositivo GSM, si rivelano inidonee a comprovare la persistenza di un contratto oneroso per il terminale fisso nel periodo di inattività del servizio, né risultano atte a dimostrare che la spesa per il POS Wi-Fi si sia tradotta in un aggravio economico aggiuntivo, e non invece in una semplice sostituzione funzionale del precedente pos a connettività analogica.
La prova per testi proposta, avente ad oggetto le dichiarazioni di un cliente circa l'utilizzo del POS presso l'esercizio commerciale dell'appellante, non può supplire alla mancata produzione del relativo contratto di noleggio, né vale ad attestare il mantenimento dell'onerosità della precedente fornitura. Essa risulta, peraltro, priva di un adeguato pagina 28 di 31 ancoraggio temporale e del tutto generica quanto all'effettivo contenuto dell'accordo originario e alla sua perdurante vigenza.
In difetto di riscontri documentali certi circa la duplicazione dell'onere economico e la derivazione causale diretta della spesa dal disservizio imputato all'appellata, non può ravvisarsi un effettivo danno emergente risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Per tali ragioni, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice, che è fatta propria anche da questa Corte, di rigettare l'istanza istruttoria per difetto di specificità e rilevanza, nonché di disattendere la relativa domanda risarcitoria.
Quanto infine al danno non patrimoniale, l'appellante deduce che la prolungata indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione di diritti della personalità, arrecando un pregiudizio alla propria immagine, alla dignità imprenditoriale e alla sfera relazionale, in ragione del carattere personale dell'attività svolta. Tuttavia, tali deduzioni si presentano formulate in termini meramente assertivi, prive di specificità e non supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo.
Sul punto, merita di essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile in ambito contrattuale solo in presenza di una lesione effettiva di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, ha affermato in modo inequivoco che «il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali». Nella medesima pronuncia si evidenzia che l'impedimento all'uso del telefono, anche fisso, non incide sulla dignità o libertà della persona, né comprime la libertà di comunicazione costituzionalmente tutelata, posto che l'utente può comunque servirsi di strumenti alternativi, con eventuale ristoro patrimoniale delle maggiori spese sopportate.
pagina 29 di 31 Né l'appellante ha allegato o dimostrato che il disservizio abbia determinato una menomazione concreta e specifica della propria integrità psico-fisica, identità personale o vita di relazione, così da giustificare la risarcibilità del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di condividere integralmente quanto già rilevato dal primo giudice, ovvero l'insussistenza di elementi concreti idonei a fondare, nel caso di specie, il riconoscimento del danno non patrimoniale.
7. Con l'esame del quarto motivo di appello si procede alla regolazione delle spese di lite.
7.1 Le spese, relative sia al primo che al secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono quindi poste a carico della parte appellata P_ non inducendo reciproca soccombenza le riduzioni meramente quantitative delle domande
(Cass. SSUU 31.1.0.2022 n. 32061).
7.2 La liquidazione degli oneri di primo grado si opera in base al D.M. 55/2014, § 2, tenuto conto della nota spese depositata in primo grado dal procuratore di parte attrice, secondo i parametri medi/minimi, valore di causa nello scaglione € 5.201,00 – € 26.000.
Pertanto: € 875,00 fase 1, € 740,00 fase 2, € 1.120,00 ed € 1.620,00 fase 4, in tutto €
4.355,00 oltre 15% iva e cap come per legge ed Euro 264,00 per spese non imponibili.
7.3 Per il presente grado, si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, tenuto conto della nota spese depositata dal procuratore di parte appellante, parametri medi , valore di causa valore di causa nello scaglione € 5201,00 – €
26.000
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.911,00 fase 4 e in tutto € 3.966,00 , oltre accessori di legge e rimborso di Euro 382,50 a titolo di spese non imponibili.
8. La domanda di restituzione delle somme che l'appellante deduce di avere pagato per effetto della sentenza di primo grado è inammissibile in questa sede, perché generica, in quanto priva di specificazione dei pagamenti ai quali si riferisce;
potrà, se del caso, essere proposta in separata sede.
9. Non Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 30 di 31
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 631/ 2021
[...] emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 25.6.2021, in sua totale riforma, condanna P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...] Parte_1
l'importo complessivo di Euro 8.842,50;
[...]
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a P_
le spese processuali di entrambi i gradi, che liquida: Parte_1
2.a) per il primo grado, in complessivi € 4.355,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge ed Euro 264,00 per spese non imponibili;
2.b) per il secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge ed € 382,50 per spese non imponibili.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Cecchi Consigliere
Marco Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1398/2021 promossa da:
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
NANNIZZI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
( - C.F. ), in persona della Dott.ssa P_ Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA PARENTI e dall'Avv. VA Controparte_3
SALVATORE;
PARTE APPELLATA avverso
La sentenza del Tribunale di Lucca n. 631/2021, depositata in data 25/6/2021
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n.631/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 25.06.2021 nella
pagina 1 di 31 causa iscritta al R.G. n. 5700/2018 e, per l'effetto, accertata la sussistenza dell'inadempimento contrattuale di o condannare la Controparte_2 P_ medesima Società, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
1) la somma di € 15.076,50 - oppure la diversa o minore misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa - a titolo di indennizzo ex art. 26 delle condizioni generali di contratto per ritardato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto tra le parti;
2) la somma di € 1.479,63 - oppure la diversa o minore misura che sarà accertata in corso di causa - quale rimborso degli importi versati alla Società convenuta per il pagamento delle fatture emesse per il periodo dal 17 gennaio 2017 al 12 giugno 2018; 3) a pagare, a titolo di ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. a Pt_1 causa della predetta illegittima condotta e dei danni non patrimoniali, quali il danno esistenziale e all'immagine, una somma determinata in via equitativa, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Condannare inoltre la convenuta a restituire al sig. tutte le somme da Parte_1 questi pagate in esecuzione della sentenza n. 631/2021 del Tribunale di Lucca.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cap come per legge e rimborso spese forfettario”.
Per la parte appellata:
Nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti dedotti in atti. Con vittoria di onorari e spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, per il rigetto delle istanze avversarie ove ex adverso riproposte e, per quanto occorrer possa, per l'ammissione della prova per testi ritualmente capitolata in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e ritualmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ed in comparsa di costituzione nel presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 631/2021 depositata in data 25/06/2021, ha così deciso:
pagina 2 di 31 rigetta la domanda e condanna l'attore al rimborso delle spese di lite nei Parte_1 confronti di che liquida in €. 4.000,00 oltre IVA, spese generali e CPA Controparte_2 come per legge.
1.1 aveva agito contro rassegnando le seguenti Parte_1 P_ conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza, per tutti i motivi in premessa, dell'inadempimento contrattuale di o condannare la Controparte_2 P_ medesima Società, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
2) la somma di € 1.479,63 - oppure la diversa o minore misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa - quale rimborso degli importi versati alla Società convenuta per il pagamento delle fatture emesse per il periodo dal 17 gennaio 2017 al 12 giugno 2018;
3) a pagare, a titolo di ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. a Pt_1 causa della predetta illegittima condotta e dei danni non patrimoniali, quali il danno esistenziale e all'immagine, una somma determinata in via equitativa, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di compensi e spese borsuali di lite, oltre a iva e cap come per legge e rimborso spese forfettario In via istruttoria il sig. chiede di ammettersi prova per testi sui Pt_1 capitoli dedotti nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., qui da considerarsi integralmente trascritti, opponendosi in ogni caso all'ammissione delle prove capitolate da controparte nella memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c.”
1.2 A sostegno della domanda, l'ATTORE aveva dedotto di essere titolare di un'impresa individuale, operante nel settore del commercio e della riparazione di biciclette con sede in
Pietrasanta (LU), e di aver stipulato con un contratto per la fornitura di servizi di P_ telefonia fissa e connessione ADSL, riconducibile all'offerta commerciale denominata
“Impresa Semplice”, riferita all'utenza aziendale installata presso il proprio punto vendita.
In data 17 gennaio 2017, l'ATTORE segnalava alla CONVENUTA il verificarsi di un guasto tecnico che determinava la totale interruzione del traffico voce e della connettività internet dell'utenza telefonica commerciale in uso.
A decorrere da tale data, parte attrice affermava di aver reiteratamente sollecitato Con l'intervento tecnico di , la quale, tuttavia, avrebbe omesso di procedere alla riparazione, senza neppure fornire soluzioni tecniche alternative idonee a garantire il ripristino della funzionalità dei servizi oggetto del rapporto contrattuale. Unica eccezione, a decorrere dal pagina 3 di 31 mese di maggio 2017, risulta essere l'attivazione di un servizio di trasferimento di chiamata, limitato alla sola ricezione delle comunicazioni in entrata su un'utenza mobile intestata allo stesso servizio che peraltro avrebbe presentato, a detta dell'attore, frequenti Pt_1 malfunzionamenti. allegava di aver indirizzato alla CONVENUTA molteplici comunicazioni, Pt_1 anche a mezzo del proprio legale, senza ottenere alcun riscontro risolutivo.
L'ATTORE rappresentava altresì di aver adito, nel mese di ottobre 2017, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Toscana, nell'ambito del procedimento previsto dalla normativa in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
In data 14 novembre 2017, all'esito dell'istruttoria, il Corecom aveva adottato un provvedimento con il quale ordinava a di avviare tutti gli adempimenti tecnici, P_ gestionali ed amministrativi necessari ai fini del ripristino del corretto funzionamento del servizio voce e ADSL relativo all'utenza intestata ad Pt_1
L'ATTORE deduceva che, nonostante tale prescrizione amministrativa, la convenuta non aveva dato seguito in modo tempestivo a quanto ordinato.
A detta dell'ATTORE, infatti, solo in data 20 dicembre 2017 - a distanza di circa undici Con mesi dalla segnalazione iniziale - aveva trasmesso una comunicazione con la quale riferiva che la mancata riparazione del guasto sarebbe stata imputabile al comportamento di un terzo soggetto privato, che avrebbe negato l'accesso ad un'area di Controparte_4 sua proprietà sulla quale si sarebbe dovuto intervenire per ripristinare il collegamento interrotto.
Parte ATTRICE contestava fermamente la fondatezza della giustificazione addotta dalla
CONVENUTA, evidenziando come quest'ultima non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di un impedimento concreto e insormontabile all'esecuzione dell'intervento di ripristino.
Con In particolare, secondo la prospettazione dell'ATTORE, si era limitata a produrre un telegramma asseritamente inviato in data 29.6.2017 — ossia solo a distanza di cinque mesi dalla segnalazione del guasto — e, peraltro, privo di qualsivoglia attestazione di ricevimento da parte del presunto destinatario.
Tale documento, a giudizio dell'attore, non era idoneo a comprovare né l'avvenuta pagina 4 di 31 interlocuzione con il terzo, né l'effettivo rifiuto opposto da quest'ultimo all'accesso alla proprietà privata.
In ogni caso, faceva notare la tesi difensiva sarebbe risultata smentita dallo Pt_1 stesso comportamento della CONVENUTA, la quale aveva poi proceduto, in data 14 giugno Con 2018, alla realizzazione di un collegamento alternativo verso una cabina situata a breve distanza (circa trenta metri) dall'immobile sede dell'attività commerciale, senza necessità di accedere al fondo del vicino.
Tale circostanza, a giudizio dell'ATTORE, smentiva radicalmente la tesi difensiva della società convenuta, dimostrando come la risoluzione tecnica del guasto fosse possibile sin dall'inizio, senza alcun vincolo impeditivo effettivo.
A tal proposito l'ATTORE sottolineava come la convenuta non avesse fornito alcun elemento tecnico o documentale idoneo a dimostrare che tale soluzione alternativa fosse, al momento della segnalazione originaria, tecnicamente non percorribile o sproporzionatamente onerosa, sicché l'inottemperanza protratta appariva, secondo la prospettazione attorea, ingiustificata e riconducibile esclusivamente alla colpevole inerzia della convenuta.
A fronte di quanto sopra parte ATTRICE richiamava l'art. 7 delle Condizioni Generali di Con Contratto , il quale obbligava l'operatore telefonico al ripristino del servizio “entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto, ovvero, in caso di festività, entro il secondo o terzo giorno successivo, [...] salva la possibilità di un termine congruo in presenza di guasti di particolare complessità”, da ripararsi comunque in modo tempestivo.
L'ATTORE rilevava come il disservizio in esame fosse perdurato per complessivi 511 giorni di calendario, rappresentando un inadempimento contrattuale grave, protratto e privo di giustificazione, contrario agli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede.
Alla luce di quanto esposto, l'ATTORE chiedeva l'applicazione dell'art. 26 delle Con Condizioni Generali di Contratto, che prevede, in caso di ritardo imputabile a nella riparazione di guasti, un indennizzo giornaliero pari al 50% del canone corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato anche per i sabati.
Parte ATTRICE deduceva che, avuto riguardo all'importo del canone bimestrale applicato nel periodo oggetto di causa, pari ad €138,00, corrispondente ad un canone mensile di €69,00, l'indennizzo contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni
Generali di Contratto dovesse essere determinato nella misura del 50% del predetto canone pagina 5 di 31 mensile per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
Pertanto, considerato che, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2017 e il 12 giugno
2018, i giorni lavorativi — includendovi anche i sabati — risultavano, secondo la prospettazione attorea, pari a 437, l'importo complessivo dell'indennizzo dovuto poteva essere quantificato in €15.076,50, quale risultato della moltiplicazione di €34,50 (pari al 50% del canone mensile) per ciascuno dei giorni di ritardo così individuati.
Parte ATTRICE, chiedeva inoltre la restituzione delle somme versate a titolo di canoni nel periodo di totale inattività del servizio, dal 17 gennaio 2017 al 14 giugno 2018, pari ad Euro
1479,43, sostenendo che tali pagamenti fossero stati effettuati in assenza di causa giustificativa, non essendo stata eseguita, secondo la prospettazione attorea, la prestazione Con contrattualmente dovuta da . L'Attore Invocava in proposito l'applicazione degli artt.
1460 e 2033 c.c., fondando il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Parte ATTRICE chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del prolungato disservizio, articolando tale pregiudizio in due distinte componenti.
Da un lato, veniva dedotto il costo sostenuto per l'attivazione di un dispositivo POS Wi-
FI, necessario, a detta dell'attore, al fine di garantire la continuità nei pagamenti elettronici presso la sede della propria attività commerciale in assenza di connettività da rete fissa. Il relativo esborso, pari ad € 720,00, era documentato in atti mediante fatture (vedi doc. 16 atto di citazione primo grado), e qualificato come danno emergente, direttamente riconducibile, secondo parte attrice, all'inadempimento della convenuta.
In aggiunta, parte attrice allegava l'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dalla asserita perdita di clientela e di opportunità commerciali causata dall'assenza del servizio di rete fissa e connettività, che avrebbe impedito il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, basata su continui contatti telefonici e via mail con fornitori e clienti. La mancanza prolungata di accesso ai canali di comunicazione avrebbe quindi comportato, secondo la prospettazione dell'attore, un inevitabile diminuzione della capacità dell'impresa di generare utili, integrando un danno da mancati affari concretamente riconducibile anch'esso al disservizio contestato.
In ultimo chiedeva il risarcimento anche del danno non patrimoniale, Pt_1 prospettato nella forma del danno all'immagine, al decoro professionale e alla serenità
pagina 6 di 31 individuale, che avrebbe patito in conseguenza della rilevante lesione alla regolare conduzione dell'attività economica. L'interruzione del servizio, protrattasi per oltre 500 giorni, avrebbe determinato, secondo la prospettazione offerta, un grave discredito nell'ambiente commerciale, generando un contesto di disagio, frustrazione e stress personale tali da incidere profondamente sulla sfera soggettiva del titolare, compromettendo l'equilibrio relazionale, personale e professionale dell'imprenditore tenuto conto anche del carattere individuale dell'impresa esercitata.
In considerazione del complesso pregiudizio subito — tanto patrimoniale quanto non patrimoniale — parte attrice quantificava in via equitativa il risarcimento complessivamente richiesto in misura non inferiore ad € 5.000,00, richiamando a sostegno dei propri assunti l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nei rapporti contrattuali è riconoscibile la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona.
Quanto alla clausola di cui all'art. 26 delle Condizioni Generali, che prevederebbe l'esclusione del risarcimento del “maggior danno”, l'attore ne contestava la validità ed efficacia nella fattispecie concreta, richiamando l'art. 1229 c.c. e la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui le clausole limitative di responsabilità non operano in presenza di Con dolo o colpa grave. L'attore riteneva che la condotta omissiva di , protratta per oltre un anno e mezzo, integrasse quantomeno una colpa grave, tale da rendere inoperante ogni limitazione pattizia della responsabilità risarcitoria.
1.2 i era costituita rassegnando le seguenti conclusioni: P_
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice, per tutto quanto dedotto in atti;
con vittoria di competenze e spese del Presente procedimento. In via istruttoria ammettere la prova per testi capitolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. con rigetto di quella capitolata da controparte, per i motivi dedotti in memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. Con Per quanto ancora interessi, aveva sostenuto, nel merito, che il ritardo nella riparazione del guasto segnalato non fosse imputabile ad una propria condotta omissiva o inadempiente, bensì riconducibile a cause di forza maggiore, estranee alla propria sfera di controllo.
In particolare, la società convenuta deduceva che il ritardo nell'esecuzione degli interventi tecnici di ripristino fosse dipeso dal comportamento ostativo di CP_4
pagina 7 di 31 VA, proprietario di un fondo privato sul quale insisteva l'infrastruttura necessaria per procedere alla riparazione del guasto, il quale — a dire della medesima — aveva negato l'autorizzazione all'accesso, nonostante le sollecitazioni ricevute.
Con
rappresentava di aver tentato in più occasioni l'interlocuzione con il terzo in ultimo anche mediante l'invio di un telegramma, strumento che, sebbene non accompagnato da prova di ricezione, veniva indicato quale unico mezzo disponibile per comunicare l'urgenza dell'intervento.
La CONVENUTA deduceva, altresì, di aver successivamente tentato una soluzione tecnica alternativa, resasi necessaria a seguito del diniego opposto dal consistente CP_4 nella realizzazione di uno scavo volto all'interramento del cavo telefonico. Anche tale intervento risultava, tuttavia, subordinato al previo rilascio dell'autorizzazione da parte di un Con diverso condomino, il cui consenso, secondo quanto rappresentato da , non sarebbe stato parimenti ottenuto, rendendo così impraticabile anche detta opzione tecnica.
Sulla base di tali circostanze, la CONVENUTA riteneva di non poter essere considerata responsabile del ritardo, trattandosi, a suo dire, di un caso di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore ma a terzi, e riconducibile, quindi, alla fattispecie di esclusione di responsabilità contemplata dall'art. 26, comma 2, delle Condizioni Generali di Contratto.
Con
contestava altresì la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, deducendo, da un lato, la carenza di allegazione e prova in ordine all'effettiva sussistenza e quantificazione del danno patrimoniale dedotto in giudizio, e, dall'altro, l'assoluta genericità delle affermazioni relative al preteso pregiudizio all'immagine commerciale e al danno esistenziale.
La CONVENUTA osservava, in particolare, come parte ATTRICE non avesse fornito elementi oggettivi, documentali o contabili, idonei a dimostrare un'effettiva perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione del servizio, né avesse indicato in modo specifico i fatti costitutivi del lamentato danno non patrimoniale, la cui deduzione appariva priva di riscontri concreti e sfornita di qualsivoglia principio di prova.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 26 delle Condizioni Generali, la convenuta eccepiva, oltre alla sussistenza della causa di esclusione di responsabilità per impossibilità derivante da fatto del terzo, anche l'erroneità del criterio di calcolo adottato dall'ATTORE.
Con
In particolare, rilevava che le Condizioni Generali, prodotte da parte ATTRICE,
pagina 8 di 31 erano riferibili esclusivamente al servizio telefonico di base, e non anche i servizi aggiuntivi — quali ADSL, fibra ottica, opzione telefonia mobile e router Wi-Fi — i quali sarebbero disciplinati da diverse condizioni contrattuali, non allegate agli atti. Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva della convenuta, la determinazione dell'eventuale indennizzo dovrebbe essere parametrata unicamente al canone relativo alla linea fissa
(cosiddetta “LINEA VALORE +”), indicato in €75,00 per bimestre, con esclusione degli importi riferiti a servizi ulteriori e autonomi rispetto a quello vocale.
Pertanto, anche laddove fosse ritenuto astrattamente sussistente il diritto dell'ATTORE a percepire un'indennità ai sensi della clausola contrattuale invocata, l'ammontare complessivo risulterebbe, ad avviso della CONVENUTA, significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto.
Con
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
1.3 Il Tribunale di Lucca, sulla scorta di sola istruttoria documentale, ha in sostanza recepito la tesi di parte convenuta, rigettando integralmente la domanda attorea.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il ritardo nell'esecuzione degli interventi Con tecnici non fosse imputabile a , bensì causalmente riconducibile al diniego opposto da un soggetto terzo all'accesso sulla propria proprietà. Ha escluso, pertanto, la responsabilità contrattuale della convenuta e la conseguente debenza dell'indennizzo ex art. 26 delle condizioni generali di contratto, nonché il fondamento delle pretese risarcitorie attoree, ritenendo carente di prova sia l'inadempimento che il danno lamentato. Ha quindi condannato la parte soccombente all'integrale pagamento delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la P_ suddetta sentenza per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per Pt_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., nonché dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto “Impresa Semplice”, lamentando che il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'obbligo della CONVENUTA di corrispondere l'indennizzo contrattuale previsto in ipotesi di ritardo nella riparazione di guasti tecnici, come pagina 9 di 31 espressamente previsto dalla clausola negoziale richiamata.
L'APPELLANTE deduce che il giudice di prime cure si sarebbe limitato a recepire, in modo acritico, la prospettazione difensiva della parte convenuta, fondata su mere allegazioni prive di adeguata dimostrazione documentale o testimoniale, senza che fosse stata assolta, da parte dell'operatore, l'onere probatorio gravante ex art. 1218 c.c. circa la non imputabilità del ritardo nell'adempimento.
In particolare, l'APPELLANTE evidenzia come l'asserito rifiuto opposto dal terzo, non risulterebbe suffragato da riscontri oggettivi, essendosi la Controparte_4
CONVENUTA limitata a produrre un telegramma inviato a distanza di diversi mesi dalla segnalazione del guasto, e comunque privo di prova di ricezione o di qualsiasi riscontro concreto circa l'opposizione del destinatario.
insiste nel sottolineare che, in ogni caso, la tesi difensiva della CONVENUTA Pt_1 si sarebbe rivelata infondata alla luce della soluzione tecnica effettivamente adottata, con il ripristino del servizio avvenuto tramite un collegamento alternativo verso una cabina collocata in prossimità dell'esercizio commerciale, intervento che non avrebbe richiesto l'accesso alla proprietà del terzo.
Con
In considerazione di tali circostanze, l'APPELLANTE assume che la condotta di avrebbe integrato un grave inadempimento contrattuale, suscettibile di dar luogo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto ex art. 26, non potendo ritenersi operante la clausola di esonero di responsabilità invocata dalla convenuta.
L'appellante precisa altresì che, ai fini della corretta quantificazione dell'indennizzo contrattuale previsto dall'art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto “Impresa Semplice”, si dovrebbe aver riguardo alla totalità dei servizi attivi sull'utenza telefonica oggetto del disservizio, i quali — nel loro insieme — compongono il “canone mensile corrisposto dal
Cliente” cui fa espresso riferimento la disposizione contrattuale.
A tal fine, l'appellante richiama le fatture prodotte in atti (doc. 10 del fascicolo di primo grado), da cui risulterebbe che il canone applicato comprendeva, oltre alla voce “Linea
Valore+”, anche i servizi aggiuntivi denominati “Opzione Tutti Mobili Senza Limiti – Profilo
Top”, “Super Internet” e “Router Wi-Fi”. Il corrispettivo bimestrale complessivamente pagina 10 di 31 addebitato per tali prestazioni ammontava ad € 138,00 oltre IVA, da cui consegue un canone mensile pari ad € 69,00.
Sulla base di tali elementi e del combinato disposto degli artt. 7 e 26 delle condizioni generali, l'indennizzo richiesto viene quantificato dall'appellante in € 15.076,50, ottenuto moltiplicando il 50% del canone mensile (€ 34,50) per 437 giorni lavorativi, computati nel periodo dal 19 gennaio 2017 al 13 giugno 2018, tenuto conto dell'obbligo di tempestivo ripristino del servizio violato.
In via meramente subordinata l'appellante precisa che - qualora la Corte ritenga di dover escludere dal computo le voci relative ai servizi “Super Internet” e “Router Wi-Fi”, in Con quanto ritenuti estranei alla clausola indennitaria, così come richiesto da – il canone mensile ridotto ammonterebbe comunque ad € 98,00 bimestrali (relativo ai soli servizi “Linea
Valore+” e “Opzione Tutti Mobili”), con corrispondente importo mensile pari ad € 49,00.
Applicando il 50% di tale importo (€ 24,50) ai medesimi 437 giorni lavorativi, l'indennizzo contrattuale ammonterebbe, in tal caso, ad € 10.706,50.
2.2 Con il secondo motivo, l'APPELLANTE rileva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, comma 2, e 1463 c.c., lamentando che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per le fatture emesse dalla CONVENUTA nel corso del prolungato periodo di disservizio, qualificando erroneamente tale pretesa come domanda risarcitoria e subordinandone l'accoglimento alla prova dell'inadempimento imputabile alla controparte.
L'APPELLANTE sostiene, al contrario, che la domanda proposta abbia natura restitutoria e trovi il proprio fondamento nell'assenza sopravvenuta di causa giustificativa della prestazione eseguita, in considerazione della mancata erogazione del servizio contrattualmente pattuito per un periodo prolungato.
In tale prospettiva, quest'ultimo deduce che, nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale quello intrattenuto con la CONVENUTA, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale, quand'anche non imputabile al debitore, determini, ai sensi dell'art. 1463 c.c., lo scioglimento del vincolo contrattuale e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio per le prestazioni già eseguite.
pagina 11 di 31 Sulla base di tale ricostruzione, afferma che le somme versate per un servizio Pt_1 mai erogato integrino un'ipotesi di indebito oggettivo, la cui ripetibilità prescinde da ogni valutazione di colpa, trattandosi di prestazioni prive di causa giustificativa e, come tali, suscettibili di restituzione in favore del soggetto che le ha indebitamente corrisposte.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria, tanto in relazione al danno patrimoniale quanto a quello non patrimoniale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1218, 1223, 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.
Parte appellante contesta che il Tribunale abbia escluso la sussistenza di un danno patrimoniale sulla base della sola assenza di documentazione contabile e fiscale, senza considerare né le allegazioni difensive, né le istanze istruttorie formulate e disattese, né le peculiarità del caso concreto.
Sostiene, in particolare che il disservizio — protrattosi per oltre 500 giorni e Pt_1 pacificamente accertato in atti — abbia comportato un isolamento operativo della propria impresa, pregiudicando la regolare conduzione dell'attività commerciale, compromettendo i rapporti con la clientela e con i fornitori e determinando il ricorso a strumenti sostitutivi economicamente onerosi.
Tra tali strumenti, l'appellante evidenzia in particolare l'attivazione di un terminale POS
Wi-Fi per garantire la continuità nei pagamenti elettronici, sostenendo di aver corrisposto, a tale titolo, la somma di € 720,00 per l'intero periodo di inattività della linea ADSL. Tale spesa viene dedotta quale danno emergente direttamente imputabile al disservizio, suscettibile di risarcimento anche in via equitativa, in quanto correlata alla necessità di sopperire alla totale assenza della connettività contrattualmente garantita.
Quanto al danno non patrimoniale, sotto il profilo del lucro cessante, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso ogni considerazione circa la natura personale dell'attività imprenditoriale svolta, e quindi inscindibilmente connessa alla persona fisica del titolare. Rileva che la prolungata indisponibilità del servizio telefonico e di connettività internet ha inciso negativamente sull'immagine e sulla reputazione dell'impresa e, per essa, del suo titolare, determinando una perdita di affidabilità agli occhi della clientela, con ricadute dirette sulla sfera personale, identitaria e relazionale dell'imprenditore.
pagina 12 di 31 In tale prospettiva, viene richiama la giurisprudenza di legittimità che, nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito contrattuale, qualora risultino lese posizioni giuridiche soggettive tutelate dall'art. 2 Cost. e dall'art. 2059 c.c., consentirebbe di ravvisare, nei casi di particolare gravità del pregiudizio subito, un danno all'immagine, alla dignità e all'equilibrio personale derivante dall'inadempimento. Alla luce di tali argomentazioni, l'appellante ribadisce la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura complessiva equitativamente determinata di € 5.000,00.
2.4 Con il quarto motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite in favore della società convenuta, quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
L'appellante rileva che la statuizione sulle spese, così come contenuta nella decisione del
Tribunale di Lucca, non trova giustificazione alla luce della complessiva dinamica processuale e dei motivi di reiezione delle domande attoree ritenuti infondati dal giudice di prime cure.
In particolare, parte appellante sottolinea che la condotta processuale della società convenuta è risultata improntata a una generica contestazione dei fatti allegati dall'attore, priva di riscontri documentali e probatori idonei a confutare le allegazioni attoree, tanto da risultare, nel complesso, scarsamente collaborativa e non risolutiva rispetto alle istanze sollevate.
Parte appellante evidenzia inoltre che le domande proposte erano fondate su presupposti giuridici e fattuali di apprezzabile serietà, come dimostrato anche dalla stessa evoluzione del procedimento, e che il rigetto integrale delle domande, con conseguente condanna alle spese, si è fondato su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti di causa e su un travisamento del riparto dell'onere probatorio.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante chiede che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare la condanna al pagamento delle spese di lite disposta in primo grado, ovvero, in via subordinata, voglia rideterminarne l'ammontare secondo criteri di equità e di compensazione, tenuto conto della complessità del giudizio, della peculiarità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
pagina 13 di 31 In ultimo parte appellante chiede la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contesta, perché a P_ suo dire infondate, tutte le censure mosse da parte APPELLANTE nei confronti della sentenza di primo grado, della quale chiede la conferma integrale, con vittoria delle spese anche nel presente grado di giudizio.
La società convenuta nega, in primo luogo, qualsivoglia responsabilità in ordine al ritardo nel ripristino del servizio, ribadendo che l'inadempimento lamentato non è ascrivibile ad una propria condotta negligente, bensì integralmente determinato da una causa esterna, consistente nel comportamento impeditivo di un terzo soggetto, Controparte_4 proprietario di un fondo limitrofo a quello di che avrebbe opposto espresso Pt_1 diniego all'accesso degli operatori tecnici.
Con In tale prospettiva, assume di essersi prontamente attivata per l'esecuzione dell'intervento tecnico necessario, ma di essersi trovata nella oggettiva impossibilità di procedere in mancanza del consenso del terzo, circostanza che esclude, a suo dire, ogni profilo di colpa, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
A sostegno della propria tesi difensiva, la convenuta ha prodotto in giudizio copia di un telegramma indirizzato al datato 29 giugno 2017, ritenendo che tale comunicazione, CP_4 ancorché priva di attestazione di ricezione, potesse ritenersi comunque conosciuta dal destinatario per effetto della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., e fosse idonea a comprovare l'intervenuta interlocuzione in merito all'accesso necessario per l'esecuzione dei lavori.
Con
In aggiunta, ripropone apposita istanza istruttoria, già formulata in primo grado, mediante la quale intende provare per testi sia la necessità di accedere alla proprietà del terzo sia la ferma e reiterata opposizione espressa da quest'ultimo.
La convenuta deduce inoltre di aver perseguito, a seguito del diniego ricevuto dal una soluzione tecnica alternativa, consistente nella realizzazione di uno scavo volto CP_4 all'interramento del cavo telefonico ma anche tale tentativo non sarebbe andato a buon fine a causa della mancanza di autorizzazione di un condomino.
pagina 14 di 31 Co
A fronte di quanto sopra ribadisce che il protrarsi del disservizio non sia dipeso da inerzia o ritardo imputabile alla stessa, bensì da un ostacolo esterno non prevedibile né superabile in tempi congrui.
Con
richiama inoltre l'art. 26 delle condizioni generali di contratto, evidenziando che la clausola prevede espressamente l'esclusione dell'indennizzo in caso di ritardo imputabile a terzi. Secondo la prospettazione difensiva, la condotta ostruzionistica del proprietario del fondo prima e del condomino successivamente ha impedito l'attuazione delle soluzioni tecniche inizialmente previste, rendendo necessario progettare ed eseguire un intervento alternativo, consistente nella posa di una nuova infrastruttura con collegamento a una Con chiostrina più distante, operazione che ha comportato tempi tecnici significativamente superiori rispetto a quelli ordinari.
Fermo quanto sopra, parte appellata ribadisce che, anche in ipotesi di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 26 delle Condizioni Generali, la sua determinazione dovrebbe essere circoscritta al solo canone del servizio voce (“Linea Valore+”), pari ad €75,00 bimestrali, escludendosi le voci relative a servizi accessori — quali ADSL, router Wi-Fi e opzioni mobili — regolati da autonome condizioni contrattuali non prodotte in giudizio, e quindi inapplicabili ai fini del calcolo.
Con riguardo alla richiesta di restituzione dei canoni versati nel periodo di mancata fruizione del servizio, la CONVENUTA eccepisce che la relativa domanda é infondata, in quanto le somme sarebbero state corrisposte nell'ambito di un contratto ancora efficace, la cui causa non può ritenersi venuta meno per fatto non imputabile. Precisa, altresì, che i canoni includono anche il mantenimento della linea e delle risorse di rete indipendentemente dall'effettivo utilizzo, e che l'utente aveva la facoltà di richiederne la sospensione, opzione che non risulta essere stata esercitata.
Quanto alle domande risarcitorie per l'asserito danno patrimoniale subito, la società resistente deduce la totale assenza di prova in ordine all'esistenza e alla quantificazione del danno, rilevando che l'APPELLANTE non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare un'effettiva perdita economica riconducibile causalmente al disservizio denunciato.
Parimenti, contesta la configurabilità del danno all'immagine e del danno esistenziale, rilevando che le allegazioni attoree si fondano su mere asserzioni prive di riscontro obiettivo, e che l'attività commerciale non avrebbe subito alcuna interruzione, come dimostrato pagina 15 di 31 dall'utilizzo di misure alternative quali il trasferimento di chiamata su utenza mobile,
l'impiego di chiavette internet e di POS con connettività wi fi.
Contr
Rispetto alla richiesta di rimborso del costo stostenuto per il parte appellata eccepisce che tale spesa non sia imputabile al disservizio, trattandosi di una mera sostituzione Con del POS tradizionale anch'esso soggetto a canone. La modifica, secondo , non avrebbe quindi comportato un aggravio economico effettivo, né generato un danno risarcibile.
Con
In conclusione, insiste per il rigetto integrale dell'appello, ribadendo la correttezza giuridica e logica della pronuncia impugnata, e chiede che siano dichiarate inammissibili, oltre che superflue, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, in quanto inidonee a superare l'assenza di prova documentale e la natura infondata delle pretese azionate.
*
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, per quanto di ragione, da accogliere.
4. Nel caso di specie, la Corte ritiene innanzitutto fondate, nei termini che seguono, le doglianze svolte dall'appellante con il primo motivo di appello.
4.1 Sul piano giuridico, la responsabilità dell'operatore telefonico per inadempimento contrattuale è disciplinata dagli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., i quali impongono al debitore professionale l'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
In presenza di un contratto di somministrazione di servizi – quale quello oggetto di causa – l'obbligo principale gravante sull'operatore è quello di assicurare la regolare, tempestiva e continuativa erogazione del servizio pattuito.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione ritardata della prestazione, l'utente danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, mentre incombe pagina 16 di 31 sull'operatore la prova della non imputabilità dell'inadempimento stesso, secondo la regola generale dettata dall'art. 1218 c.c.
Tale quadro normativo è completato, nel caso che occupa, da specifiche pattuizioni contrattuali, la cui applicabilità risulta pacificamente ammessa, ed in particolare: l'art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto il quale stabilisce che il gestore è tenuto a ripristinare eventuali disservizi della rete “entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, ovvero, in caso di festività, entro il secondo o terzo giorno successivo”, salva l'ipotesi di guasti di “particolare complessità”, da ripararsi comunque “in modo tempestivo”. Trattasi di previsione che, lungi dal costituire una clausola di stile, delimita in modo oggettivo l'ambito della diligenza contrattualmente dovuta, rafforzando gli obblighi già desumibili dal quadro codicistico. Nonché l'art. 26 delle medesime condizioni contrattuali, che prevede: “
1. Qualora Con
non rispetti i termini previsti per l'attivazione del servizio, la riparazione di un guasto
[..]. il cliente ha diritto ad un importo pari al 50% del canone corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato [..] con espressa esclusione del maggior danno,
[..]2. Il riconoscimento degli importi di cui sopra non trova applicazione se il ritardo è Con imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da [..]”.
La previsione di cui al comma 2 dell'art. 26 configura, a tutti gli effetti, una clausola di Con esonero da responsabilità in favore di , applicabile unicamente nei casi in cui il ritardo risulti imputabile o comunque riconducibile a soggetti terzi, estranei alla sua sfera di controllo.
In ragione della sua natura derogatoria rispetto all'ordinario regime di responsabilità contrattuale delineato dall'art. 1218 c.c., l'efficacia di tale clausola resta subordinata all'assolvimento, da parte dell'operatore, di un onere probatorio particolarmente stringente.
Con
Incombe su , infatti, la dimostrazione non solo dell'effettiva sussistenza dell'impedimento causato dal comportamento del terzo, ma anche dell'adozione, con tempestività, diligenza e adeguatezza, di tutte le misure idonee a rimuoverlo o a limitarne gli effetti.
In difetto di una prova piena e documentata in tal senso, la clausola non può operare quale causa esonerativa, con la conseguenza che la responsabilità dell'operatore rimane pagina 17 di 31 ferma, e trova invece applicazione la previsione indennitaria di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, il disservizio denunciato dall'APPELLANTE – pacificamente accertato e documentato – si è protratto per 511 giorni, senza che il servizio di telefonia fissa e connettività ADSL risultasse utilizzabile. A fronte di tale inadempimento, la parte APPELLATA ha addotto quale causa ostativa il presunto rifiuto di un terzo, proprietario di un fondo limitrofo a quello dell'appellante, di Controparte_4 consentire l'accesso necessario per l'intervento tecnico. Tuttavia, tale giustificazione non risulta supportata da sufficiente riscontro probatorio.
Con
ha invero sostenuto di essersi attivata tempestivamente per l'individuazione e la risoluzione della problematica segnalata, rappresentando che l'accesso al fondo di proprietà del costituiva, secondo la propria prospettazione, la soluzione tecnica più agevole e CP_4 immediata per procedere all'eliminazione del guasto. A sostegno di tale deduzione, ha tuttavia prodotto unicamente copia di un telegramma indirizzato al predetto datato 29 giugno CP_4
2017, oltre a dedurre prova testimoniale di un proprio tecnico, prova non ammessa nell'ambito del giudizio di primo grado e riproposta in appello.
I suddetti elementi non risultano, però, a parere di questa Corte, idonei a dimostrare, con il necessario grado di concretezza, specificità e completezza, che l'impedimento lamentato abbia assunto carattere di oggettiva insormontabilità, tale da integrare una causa esonerativa ex art. 1218 c.c. e 26 comma 2 condizioni generali di contratto.
Tale considerazione risulta avvalorata dalla circostanza che l'unico atto documentale versato in atti – il telegramma del 29 giugno 2017 – è stato inviato con un ritardo di oltre cinque mesi rispetto alla segnalazione iniziale del guasto (17 gennaio 2017), ed è rimasto privo di seguito, non risultando in atti iniziative amministrative o giudiziarie finalizzate a rimuovere l'asserito ostacolo.
Neppure possono venire in aiuto nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su Con
le istanze istruttorie avanzate sul punto in primo grado, e correttamente non ammesse dal giudice di prime cure, volte all'audizione del proprio tecnico. Queste ultime infatti per la loro formulazione in capitoli privi di riferimenti oggettivi e temporalmente determinati pagina 18 di 31 quanto alla localizzazione, frequenza e modalità dei tentativi di accesso si appalesano manifestamente generici e puramente esplorativi.
Parimenti, l'ulteriore circostanza dedotta dall'appellata, relativa all'asserita opposizione di un condomino che avrebbe ostacolato la realizzazione di uno scavo — individuato quale soluzione alternativa all'accesso tramite la proprietà del — risulta priva di qualsivoglia CP_4 allegazione concreta, specifica e circostanziata.
In particolare, non viene fornita alcuna indicazione circa la localizzazione dell'intervento, l'identità del soggetto che si sarebbe opposto, né la data o l'arco temporale in cui tale impedimento si sarebbe verificato.
L'assenza di tali elementi essenziali priva l'allegazione del necessario grado di determinatezza e verificabilità, relegandola al rango di mera affermazione assertiva, del tutto sfornita di riscontro probatorio documentale o istruttorio. Né può ritenersi idonea a colmare tali lacune l'istanza istruttoria formulata in primo grado, strutturata in capitoli di prova generici, privi di riferimenti oggettivi e cronologici precisi, e pertanto correttamente non ammessa dal giudice di prime cure
In ultimo, questa Corte evidenzia come la soluzione tecnica effettivamente adottata da Con
— consistente nel collegamento dell'utenza a una cabina alternativa, realizzato nel giugno
2018 senza necessità di accedere a proprietà di terzi — rappresenti la prova evidente e dirimente dell'esistenza, sin dall'origine, di una via d'intervento concretamente praticabile, non subordinata al consenso di soggetti estranei al rapporto contrattuale.
La circostanza che l'interruzione del servizio sia stata infine superata mediante un'operazione che prescindeva da qualsivoglia autorizzazione esterna smentisce, in via definitiva, la tesi difensiva fondata sull'opposizione altrui quale impedimento insormontabile e causa esonerativa di responsabilità.
A ciò si aggiunga che parte appellata non ha fornito alcun elemento probatorio volto a dimostrare che la soluzione in concreto adottata comportasse, rispetto alle alternative ipotizzate, un aggravio significativo di costi, tempi o mezzi tecnici, tale da giustificare il ritardo accumulato.
pagina 19 di 31 In assenza di oggettiva dimostrazione circa l'onerosità o l'impraticabilità della soluzione Con infine adottata, può al più ritenersi che l'alternativa inizialmente perseguita da — ovvero l'accesso alla proprietà del terzo — costituisse, secondo una valutazione interna dell'operatore,
l'opzione ritenuta preferibile o, forse, più immediata. Tuttavia, tale circostanza non è idonea a giustificare, in alcun modo, l'inerzia protrattasi per oltre 500 giorni, né a configurare un'ipotesi di impossibilità oggettiva e insuperabile dell'adempimento.
Al contrario, la mancata attivazione tempestiva della soluzione concretamente praticata e poi risultata risolutiva, configura una condotta colposa in violazione degli obblighi di diligenza tecnica e professionale gravanti sull'operatore ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e
1218 c.c., nonché delle previsioni specificamente dettate dall'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi non provata la sussistenza di una causa esonerativa ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto.
L'inadempimento deve pertanto ritenersi imputabile alla società appellata, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame e riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto all'indennizzo giornaliero previsto contrattualmente per ciascun giorno lavorativo di ritardo, secondo i criteri di quantificazione di seguito esposti.
4.2 Risulta pacifico che la segnalazione del guasto tecnico è stata formalizzata dall'utente in data 17 gennaio 2017, mentre il ripristino della piena funzionalità del servizio è avvenuto soltanto in data 14 giugno 2018.
Ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto, l'operatore era contrattualmente tenuto a eseguire la riparazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione — vale a dire il 18 gennaio 2017 — fatta salva la possibilità di un termine più ampio esclusivamente in presenza di guasti “di particolare complessità”, da risolversi comunque con tempestività. il ritardo contrattualmente rilevante risulta quindi estendersi per un periodo pari a 438 giorni lavorativi sabati inclusi (dal 19 gennaio 2017 al 13 giugno 2018 compresi)
Fermo quanto sopra questa Corte ritiene opportuno tener conto del fatto che dalla Con documentazione in atti — e in particolare dal telegramma inviato da al in data 29 CP_4
pagina 20 di 31 giugno 2017 — si può ragionevolmente desumere la sussistenza di una concreta difficoltà di accesso a una proprietà privata, che la convenuta riteneva necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino.
Pur non potendo attribuire a tale circostanza — come ampiamente argomentato — efficacia esonerativa della responsabilità contrattuale, la stessa può tuttavia valere, seppur in via presuntiva e con riferimento alla sola fase iniziale della gestione del disservizio, a dimostrare l'esistenza di un ostacolo esterno non immediatamente riconducibile all'area di controllo diretto dell'operatore.
Pertanto, tenuto conto che l'art. 7 delle condizioni generali di contratto consente una ragionevole flessibilità nei tempi di riparazione in presenza di guasti complessi, la Corte ritiene di poter riconoscere una tolleranza di 30 giorni lavorativi, da imputarsi a tale difficoltà Con contingente, che avrebbe dovuto fronteggiare con la diligenza tecnica, organizzativa e gestoria esigibile da un operatore professionale del settore.
Diversamente, alcun rilievo può attribuirsi al successivo e ulteriore impedimento genericamente allegato dalla CONVENUTA, relativo a una presunta opposizione da parte di un non meglio identificato condomino, atteso che la circostanza è rimasta, come sopra argomentato, del tutto sprovvista di qualsiasi riscontro documentale, testimoniale o cronologico atto a conferirle dignità giuridica.
Conseguentemente, detraendo dal complessivo computo dei 438 giorni lavorativi i 30 giorni riconosciuti per la complessità della riparazione, il ritardo imputabile alla convenuta e suscettibile di dar luogo all'indennizzo contrattualmente previsto si attesta in 408 giorni lavorativi.
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 26, comma 1, delle
Condizioni Generali di Contratto, occorre definire il concetto di “canone corrisposto dal
Cliente” quale parametro di riferimento per il calcolo dell'importo giornaliero dovuto per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
Sul punto, la CONVENUTA ha eccepito che le Condizioni Generali prodotte in atti da parte attrice risultano riferibili unicamente al servizio telefonico di base, e non anche ai servizi pagina 21 di 31 ulteriori — quali ADSL, opzione mobile, fibra o router Wi-Fi — i quali sarebbero regolati da autonome e distinte condizioni contrattuali, non ritualmente versate in atti.
Con
Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva della società , il parametro di riferimento per l'indennizzo contrattuale dovrebbe essere limitato al canone della sola linea telefonica fissa, individuato nella misura di €75,00 per bimestre, corrispondente al servizio denominato “Linea Valore +”.
Tale ricostruzione risulta fondata, posto che su cui incombeva l'onere di Pt_1 dimostrare l'estensione dell'applicabilità dell'art. 26 anche ai servizi accessori, non ha fornito alcuna prova della riferibilità delle Condizioni Generali prodotte anche ai predetti servizi aggiuntivi non producendo il contratto effettivamente sottoscritto.
Per contro, la somma di €75,00 bimestrali quale corrispettivo per il servizio base denominato “Linea +”, a cui le condizioni generali farebbero riferimento, non risulta oggetto Con di contestazione tra le parti ed è stata espressamente riconosciuta dalla stessa , sicché può essere assunta quale base di calcolo ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Il metodo di calcolo da utilizzare consiste nel moltiplicare il 50% del canone mensile
(75,00:2 = 37,50 * 50% = 18,75) per il numero dei giorni lavorativi di ritardo accertati, pari a
408.
Tale criterio, fondato su un'interpretazione letterale dell'art. 26 — che commisura l'indennizzo al “50% del canone per ogni giorno lavorativo di ritardo, incluso il sabato” — risulta coerente con il tenore testuale della clausola e, peraltro, non è stato specificamente contestato dalla convenuta sotto il profilo metodologico.
Pertanto, il danno contrattuale indennizzabile ex art. 26 delle Condizioni Generali di
Contratto deve essere determinato nella somma di € 18,75 X 408 = € 7.650,00.
Si tratta di un debito di valuta, perché, pur costituendo una posta risarcitoria, essa è stata predeterminata dai contraenti in una somma di denaro (liquidabile secondo criteri predeterminati).
In difetto di specifica domanda, dunque, nient'altro deve disporsi in merito a eventuali accessori. pagina 22 di 31 5. Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in pendenza del disservizio, la Corte ritiene che essa debba essere accolta, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
5.1 Parte appellante ha domandato la restituzione integrale delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per le fatture emesse da nel periodo compreso tra il 17 P_ gennaio 2017 e il 14 giugno 2018, durante il quale — come pacificamente accertato in atti — il servizio di telefonia fissa e connettività ADSL è risultato del tutto inoperativo, fatta eccezione per l'attivazione, su iniziativa dell'utente, di un servizio di trasferimento delle chiamate verso utenza mobile, soluzione di carattere residuale e priva di idoneità completamente sostitutiva rispetto alla prestazione contrattualmente pattuita.
Correttamente qualificata, essa va ricondotta al rimedio dell'art. 1460 c.c., esercitabile anche in via di azione, ove il pagamento, che non era dovuto per l'inadempimento della controprestazione, sia stato effettuato (Cass. sez. 3^ civ. ord. 25.8.2023 n. 25258 rv 668942- Con 01). Più precisamente, ritiene il collegio che l'inadempimento di all'obbligo di fornire il servizio oggetto del contratto, privi di causa retinendi – in applicazione, appunto, dell'art. 1460 c.c. - la percezione delle somme che, a titolo di corrispettivo, l'utente ha, comunque, versato, con la conseguenza che quei pagamenti divengono oggetto di un indebito oggettivo.
Questa ricostruzione è senz'altro preferibile a quella, alternativa, che porterebbe comunque a una conclusione pratica pressoché eguale, ossia che il denaro sborsato dall'utente per un servizio non fornito dal somministrante integri un danno emergente risarcibile, in quanto da considerarsi, in difetto della contropartita contrattuale, una perdita patrimoniale.
Tuttavia, la fondatezza della domanda restitutoria incontra un limite naturale nella necessaria corrispondenza tra il periodo di disservizio effettivamente verificatosi e l'entità dell'importo oggetto di ripetizione (e questo anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1460
c.c.).
Non possono essere infatti accolte pretese restitutorie aventi ad oggetto somme riferibili a periodi nei quali la prestazione risulti adempiuta, ovvero non risulti documentalmente esclusa, posto che in tal caso verrebbe meno il presupposto oggettivo dell'azione, e si finirebbe per riconoscere un indebito arricchimento, in violazione del principio di corrispettività che regola i contratti a prestazioni sinallagmatiche.
pagina 23 di 31 Ne discende che la domanda avanzata da parte APPELLANTE deve essere accolta nei soli limiti in cui risulti congiuntamente accertata, da un lato, la totale inesecuzione della prestazione contrattualmente dovuta dall'APPELLATA e, dall'altro, l'avvenuto pagamento, da parte dell'utente, delle relative fatture emesse in costanza del disservizio.
L'effettività del disservizio, inteso come integrale inoperatività del servizio di telefonia fissa e connettività ADSL, costituisce infatti il presupposto imprescindibile della pretesa restitutoria, così come l'incontestato esborso da parte del cliente configura il presupposto oggettivo dell'indebito oggettivo lamentato. In difetto della simultanea ricorrenza di tali elementi — da verificarsi con rigorosa analisi della documentazione in atti — non può riconoscersi il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte, in ossequio ai principi di causalità e sinallagma contrattuale che governano l'equilibrio delle obbligazioni a prestazioni corrispettive.
Alla luce dei principi sopra esposti l'importo richiesto in via restitutoria dall'appellante — pari a complessivi €1.479,43 — risulta eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, per i motivi che seguono:
In primo luogo, si osserva che la fattura riferita al bimestre dicembre 2016 – gennaio
2017 ricomprende il periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 16 gennaio 2017, ossia una fase antecedente alla segnalazione del guasto, formalizzato solo in data 17 gennaio 2017, durante la quale il servizio risultava regolarmente funzionante.
Conseguentemente, la quota parte di tale fattura riferibile al periodo anteriore all'insorgenza del disservizio non può formare oggetto di restituzione, non risultando priva di causa giustificativa.
Parimenti, non è suscettibile di ripetizione l'importo relativo al periodo 1° – 12 giugno
2018, in quanto la fattura corrispondente al bimestre giugno – luglio 2018, nonché la relativa attestazione di pagamento, non risultano versate in atti. In difetto di idonea prova documentale, non è possibile riconoscere l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, venendo meno uno degli elementi costitutivi della pretesa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha provveduto a un ricalcolo analitico delle somme riferibili al solo periodo di accertata inattività, applicando un criterio proporzionale su base giornaliera: pagina 24 di 31 (-) Con riferimento alla fattura relativa al bimestre dicembre 2016 – gennaio 2017, pari complessivamente ad €164,85 per 62 giorni (equivalenti a circa €2,66 al giorno), poiché il disservizio è documentato esclusivamente a far data dal 17 gennaio 2017, risulta giustificata la restituzione della sola quota parte relativa ai 15 giorni compresi tra il 17 e il 31 gennaio, per un importo pari a €39,90;
(-) Per tutte le ulteriori fatture ricomprese nel periodo febbraio 2017 – maggio 2018 deve rilevarsi che, a decorrere dal maggio 2017, risulta pacifica l'attivazione — su richiesta dell'utente — di un servizio di trasferimento di chiamata su utenza mobile intestata a Pt_1
Sebbene tale strumento tecnico non possa essere considerato pienamente satisfattivo rispetto alla prestazione contrattualmente pattuita, consistente nella regolare erogazione del servizio di telefonia fissa e connettività ADSL, esso ha comunque assicurato una forma di continuità operativa nella ricezione delle comunicazioni, tale da determinare una parziale utilità in capo all'utente.
Tale utilità, ancorché non corrispondente alla controprestazione originaria, non può essere ignorata nella valutazione dell'an e del quantum della domanda restitutoria, la quale, come innanzi precisato, presuppone l'integrale assenza di controprestazione o di benefici comunque derivanti dalla relazione contrattuale. In applicazione del principio di corrispettività delle obbligazioni, e al fine di evitare una duplicazione di vantaggio per l'appellante, appare dunque necessario procedere ad una riduzione proporzionale dell'importo oggetto di ripetizione, in misura corrispondente al valore economico della parziale utilità ricevuta.
Tenuto conto della natura del servizio reso, della sua limitata efficacia e della sua esclusiva riferibilità alla sola ricezione delle chiamate in entrata, questa Corte reputa equo, in via prudenziale e secondo un criterio equitativo ex art. 1226 c.c., determinare detta riduzione dell'importo da restituire in misura pari al 15% degli importi fatturati nei mesi compresi tra maggio 2017 e maggio 2018, periodo durante il quale il trasferimento di chiamata risulta attivo.
Tale percentuale è idonea a riflettere, in termini proporzionati e ragionevoli, l'effettiva incidenza dell'utilità residua ricevuta sull'intero valore della prestazione contrattuale non adempiuta.
pagina 25 di 31 Pertanto, gli importi corrisposti per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 — in cui il servizio è risultato integralmente inoperativo e privo di qualsiasi forma di utilità — devono essere riconosciuti per intero. Diversamente, per i mesi da maggio 2017 a maggio 2018, nei quali è risultato attivo il servizio di trasferimento di chiamata in entrata, sia pure in forma parziale e non sostitutiva della prestazione contrattuale originaria, risulta congruo applicare una decurtazione del 15% sugli importi richiesti, a compensazione dell'utilità comunque ricevuta.
Rispetto alla componente IVA, si impone una doverosa precisazione. L'imposta sul valore aggiunto può assumere natura di costo effettivo ovvero configurarsi come mera partita di giro in funzione del regime fiscale adottato dal soggetto passivo d'imposta.
In particolare, nell'ambito del regime ordinario, l'IVA assolta sugli acquisti è interamente detraibile e può essere recuperata nell'ambito della liquidazione periodica;
diversamente, nell'ipotesi di regime forfettario — che non consente la detrazione dell'imposta
— l'IVA versata si traduce in un onere economico definitivo, incidendo direttamente sul patrimonio dell'operatore economico.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito prova documentale del regime fiscale applicato, né ha dedotto espressamente di aderire al regime forfettario. Tuttavia, ha sostenuto di aver subito un pregiudizio patrimoniale corrispondente all'importo integrale delle fatture, comprensivo della quota IVA, implicitamente presupponendo l'applicabilità di un regime impositivo che non consente il recupero dell'imposta, ossia il regime forfettario.
A fronte di tale allegazione, parte appellata non ha sollevato alcuna contestazione puntuale, limitandosi a deduzioni meramente generiche sulla non debenza dell'importo complessivamente versato, fondate sulla sola sussistenza formale del rapporto contrattuale. In particolare, non è stato eccepito che la quota IVA non rappresentasse un effettivo pregiudizio economico per l'appellante, né è stato contestato il fatto che la stessa costituisse parte integrante della somma di cui si chiede la restituzione.
In tale contesto, e in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115
c.p.c., deve ritenersi che il fatto allegato dall'appellante — ossia la debenza dell'intero importo indicato in fattura, comprensivo dell'IVA in ragione del sottinteso regime forfettario pagina 26 di 31 applicabile — sia da considerarsi pacificamente ammesso. Ne discende che anche tale voce debba essere inclusa nella somma oggetto di ripetizione.
In applicazione dei criteri sopra ampiamente argomentati, il complessivo importo da rimborsare ammonta a:
( -) € 39,90 per il periodo 17 – 31 gennaio 2017
(-) € 152,50 per il bimestre febbraio – marzo 2017
(-) € 149,98 per il bimestre aprile - maggio 2017 considerando per aprile la quota intera di €
81,07 e per maggio una quota ridotta del 15% pari ad € 68,91
(-) € 850,12 per i mesi da giugno 2017 a tutto maggio 2018 considerando una riduzione delle fatture nella misura del 15%
e così per un totale complessivo di €1.192,50, inclusivo di IVA.
Non v'è domanda per gli interessi.
6 Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal disservizio prolungato. Le doglianze formulate tuttavia non appaiono a questo Collegio meritevoli di accoglimento.
Quanto al preteso danno patrimoniale, parte appellante ha dedotto genericamente un pregiudizio derivante dall'asserito isolamento commerciale e operativo patito in conseguenza del prolungato disservizio, sostenendo che la mancata disponibilità della linea telefonica e
ADSL avrebbe compromesso i rapporti con la clientela e i fornitori e costretto l'impresa all'adozione di soluzioni alternative onerose. Tuttavia, tali allegazioni, per quanto formalmente articolate, risultano del tutto prive del necessario supporto probatorio, tanto in ordine all'an della pretesa quanto in relazione al quantum.
Nello specifico, non è stata prodotta in atti alcuna documentazione contabile, fiscale o bancaria idonea a dimostrare la concreta incidenza economica del disservizio sull'attività
d'impresa, né sono stati offerti riscontri oggettivi in ordine alla perdita di occasioni contrattuali, alla riduzione del fatturato, o al sostenimento di costi aggiuntivi. pagina 27 di 31 Le prove orali dedotte in primo grado — e successivamente riproposte in appello — non risultano ammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici, privi di riferimento temporale specifico, riferibili ad episodi sporadici e soggettivi, non idonei a fornire prova del danno patrimoniale nel suo necessario presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, non presunto.
Come noto, la prova del danno patrimoniale deve riguardare l'esistenza del danno (an) prima ancora che la sua quantificazione (quantum), e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio (in tal senso Sentenza Corte di Cassazione n.
27609/2019).
Con riferimento alla richiesta risarcitoria relativa al noleggio di un dispositivo POS dotato di connettività Wi-Fi, la Corte osserva come parte appellante non abbia fornito adeguata dimostrazione né dell'an debeatur né del quantum debeatur del preteso danno patrimoniale.
Contr
Sebbene risulti documentato il costo sostenuto per il noleggio del terminale GSM nel periodo mancata fruizione dei servizi telefonici e ADSL parte appellante ha omesso di fornire idonea prova della coesistenza, nello stesso arco temporale, di un contratto attivo per un POS fisso ancorato alla linea telefonica, tale da giustificare la configurabilità di un onere duplicato effettivamente imputabile al disservizio.
In particolare, le richieste istruttorie formulate volte a dimostrare la preesistenza del
POS tradizionale e l'attivazione successiva del dispositivo GSM, si rivelano inidonee a comprovare la persistenza di un contratto oneroso per il terminale fisso nel periodo di inattività del servizio, né risultano atte a dimostrare che la spesa per il POS Wi-Fi si sia tradotta in un aggravio economico aggiuntivo, e non invece in una semplice sostituzione funzionale del precedente pos a connettività analogica.
La prova per testi proposta, avente ad oggetto le dichiarazioni di un cliente circa l'utilizzo del POS presso l'esercizio commerciale dell'appellante, non può supplire alla mancata produzione del relativo contratto di noleggio, né vale ad attestare il mantenimento dell'onerosità della precedente fornitura. Essa risulta, peraltro, priva di un adeguato pagina 28 di 31 ancoraggio temporale e del tutto generica quanto all'effettivo contenuto dell'accordo originario e alla sua perdurante vigenza.
In difetto di riscontri documentali certi circa la duplicazione dell'onere economico e la derivazione causale diretta della spesa dal disservizio imputato all'appellata, non può ravvisarsi un effettivo danno emergente risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Per tali ragioni, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice, che è fatta propria anche da questa Corte, di rigettare l'istanza istruttoria per difetto di specificità e rilevanza, nonché di disattendere la relativa domanda risarcitoria.
Quanto infine al danno non patrimoniale, l'appellante deduce che la prolungata indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione di diritti della personalità, arrecando un pregiudizio alla propria immagine, alla dignità imprenditoriale e alla sfera relazionale, in ragione del carattere personale dell'attività svolta. Tuttavia, tali deduzioni si presentano formulate in termini meramente assertivi, prive di specificità e non supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo.
Sul punto, merita di essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile in ambito contrattuale solo in presenza di una lesione effettiva di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, ha affermato in modo inequivoco che «il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali». Nella medesima pronuncia si evidenzia che l'impedimento all'uso del telefono, anche fisso, non incide sulla dignità o libertà della persona, né comprime la libertà di comunicazione costituzionalmente tutelata, posto che l'utente può comunque servirsi di strumenti alternativi, con eventuale ristoro patrimoniale delle maggiori spese sopportate.
pagina 29 di 31 Né l'appellante ha allegato o dimostrato che il disservizio abbia determinato una menomazione concreta e specifica della propria integrità psico-fisica, identità personale o vita di relazione, così da giustificare la risarcibilità del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di condividere integralmente quanto già rilevato dal primo giudice, ovvero l'insussistenza di elementi concreti idonei a fondare, nel caso di specie, il riconoscimento del danno non patrimoniale.
7. Con l'esame del quarto motivo di appello si procede alla regolazione delle spese di lite.
7.1 Le spese, relative sia al primo che al secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono quindi poste a carico della parte appellata P_ non inducendo reciproca soccombenza le riduzioni meramente quantitative delle domande
(Cass. SSUU 31.1.0.2022 n. 32061).
7.2 La liquidazione degli oneri di primo grado si opera in base al D.M. 55/2014, § 2, tenuto conto della nota spese depositata in primo grado dal procuratore di parte attrice, secondo i parametri medi/minimi, valore di causa nello scaglione € 5.201,00 – € 26.000.
Pertanto: € 875,00 fase 1, € 740,00 fase 2, € 1.120,00 ed € 1.620,00 fase 4, in tutto €
4.355,00 oltre 15% iva e cap come per legge ed Euro 264,00 per spese non imponibili.
7.3 Per il presente grado, si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, tenuto conto della nota spese depositata dal procuratore di parte appellante, parametri medi , valore di causa valore di causa nello scaglione € 5201,00 – €
26.000
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.911,00 fase 4 e in tutto € 3.966,00 , oltre accessori di legge e rimborso di Euro 382,50 a titolo di spese non imponibili.
8. La domanda di restituzione delle somme che l'appellante deduce di avere pagato per effetto della sentenza di primo grado è inammissibile in questa sede, perché generica, in quanto priva di specificazione dei pagamenti ai quali si riferisce;
potrà, se del caso, essere proposta in separata sede.
9. Non Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 631/ 2021
[...] emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 25.6.2021, in sua totale riforma, condanna P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...] Parte_1
l'importo complessivo di Euro 8.842,50;
[...]
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a P_
le spese processuali di entrambi i gradi, che liquida: Parte_1
2.a) per il primo grado, in complessivi € 4.355,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge ed Euro 264,00 per spese non imponibili;
2.b) per il secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge ed € 382,50 per spese non imponibili.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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