Ordinanza cautelare 16 febbraio 2017
Sentenza 22 giugno 2018
Parere definitivo 7 novembre 2019
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Pendenza istanza condono edilizio: modifiche all’immobileMaria Grazia Capolupo · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2023
2. La decisione del Tar Napoli Secondo il principio di diritto affermato in sentenza, e già consolidato in giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2023, n. 2320; Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1787; Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1736; T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 29; Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11475; Cons. Stato, sez. VI, 1 luglio 2022, n. 5482), quando è pendente una domanda di condono edilizio è inibito al privato-istante apportare modifiche all'immobile che travalicano il limite di quelle cd. <>. In caso contrario, qualora si realizzino, senza nessun avviso e assenso (e quindi senza rispettare le modalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/06/2018, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2018
N. 07026/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04325/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SS IN, UR DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, 23;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio eletto presso lo studio ND C NO in Roma, via G. Bettolo, 9;
per l'annullamento
- della D.D. dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Velletri n. 28 del 3.2.2016, recante il diniego di condono edilizio;
- della D.D. del Comune di Velletri n. 38 del 3.2.2016, recante l’ingiunzione di demolizione di opera abusiva, nonché, quanto ai motivi aggiunti,
- della D.D. del Comune di Velletri n. 797 del 29.8.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. I ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale del Comune di Velletri n. 28 /2016, recante il diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della L. n. 724/1994 con riferimento alla realizzazione di una “tettoia ad uso artigianale e muro di contenimento in cls e parte in blocchetti di cemento”.
Essi censurano conseguentemente la determinazione dirigenziale n. 38/2016 con la quale è stata disposta la demolizione del manufatto, nonché - con i successivi motivi aggiunti - la determinazione dirigenziale n. 797/2016, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, con la relativa area di pertinenza estesa per 2.941 mq..
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri, resistendo al ricorso.
3. Con l’ordinanza cautelare n. 795/2017 il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto di acquisizione impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.
4. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 30 gennaio 2018 e quindi trattenuto in decisione.
5. Il diniego di condono impugnato con il ricorso introduttivo si fonda sul presupposto rilievo dell’avvenuta modificazione del manufatto da sanare: in particolare, la tettoia è stata “ demolita e ricostruita assumendo una forma e dimensione completamente diversa dalla precedente ”.
Il manufatto è stato realizzato in zona agricola E1, assoggettata altresì a vincolo paesistico e idrogeologico, nonché ricompresa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.
I ricorrenti fanno presente:
a) che la tettoia era originariamente costituita da una struttura portante metallica con pilastri in ferro, poggiata su un muro e completamente aperta sui tre lati residui, con copertura in pannelli di lamiera;
b) che a distanza di dieci anni dalla presentazione della domanda di condono rimasta inevasa, nel 2004 la precedente struttura è stata ampliata senza titolo.
Con i primi due mezzi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, essi sostengono:
- che l’assunto sul quale il Comune ha fondato il diniego impugnato è erroneo, in quanto la tettoia non incide sul carico urbanistico non costituendo volume, trattandosi di struttura che è rimasta aperta su tre lati, realizzata con materiale metallico;
- che detta opera non contrasta con la disciplina urbanistica che nella specie prevede l’applicabilità della normativa di cui all’art. 10 della L.R. Lazio n. 24/1998 relativa alla protezione delle aree boscate, la quale consente la realizzazione di interventi quali la costruzione di “ricoveri e rimesse per il bestiame”, “fienili”, “ricoveri per attrezzi”, le quali alterano permanentemente lo stato dei luoghi.
5.1 Le censure sono infondate.
Dalla documentazione anche fotografica acquisita in atti emerge con evidenza come la tettoia in questione sia un’opera atta a determinare una significativa modificazione dello stato dei luoghi avuto riguardo sia all’impatto dimensionale - trattandosi di circa mq. 650 con altezza pari a ml. 6,00 al colmo e ml. 4,70 e 3,30 alle gronde - sia alla stabile destinazione funzionale del manufatto.
La questione della compatibilità urbanistica del manufatto poi non esclude che lo stesso, conformemente ai principi del nostro ordinamento, debba essere munito di adeguato titolo edilizio, che nella specie manca, per espressa ammissione della ricorrente, sia nella versione originaria sia in quella risultante dal successivo ampliamento.
Al riguardo è appena il caso di precisare che la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo: la mancanza del previo permesso di costruire legittima, quindi, l'applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto per l'Amministrazione comunale (TAR Campania - Napoli, sez. II, 29 marzo 2018, n. 1991). Né varrebbe invocare in contrario le aperture giurisprudenziali e normative in merito alle pergotende o agli arredi delle aree pertinenziali degli edifici, in quanto la struttura in questione - va ribadito - è di dimensioni non limitate ed ha connotati (anche strutturali) che impediscono di ascriverla al novero dei manufatti “leggeri”, e che piuttosto ne configurano l’assoggettabilità al permesso di costruire o a titolo equivalente. Del tutto dirimente, poi, a questo riguardo, in ordine all’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, è il fatto dell’assoggettamento dell’area al vincolo paesaggistico, con le note conseguenze in termini di disciplina autorizzativa e repressiva.
D’altra parte l’intervenuto ampliamento, riconosciuto dalla ricorrente, giustifica la posizione negativa del Comune sulla domanda di condono edilizio, essendo pacifico in giurisprudenza che, ove l’immobile oggetto di istanza di condono sia stato oggetto di demolizione e ricostruzione dopo la data prescritta per il relativo completamento, la procedura di condono non può più avere corso, essendo presupposto della stessa la permanenza delle opere edilizie da condonare (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1197).
Ciò avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella specie l’ampliamento ha creato un vero e proprio quid novi in relazione al notevolissimo aumento dimensionale in relazione al precedente manufatto di mq. 144 (mq. 135 secondo l’indicazione contenuta nella domanda di condono) per il quale era stata chiesta la sanatoria; e questo anche prescindere dalle ulteriori impegnative modifiche strutturali (intercapedine in muratura e cemento armato; realizzazione di un nuovo muro in cemento armato).
6. In via subordinata, con la terza censura la parte ricorrente sostiene che il Comune avrebbe potuto rilasciare una sanatoria “condizionata” alla demolizione della porzione ampliata della tettoia realizzata abusivamente.
Ma anche questo complementare profilo si rileva infondato sia alla luce della rilevata nuova identità del bene come complessivamente ricostruito; sia alla luce del principio di tipicità, che non consente di configurare un condono edilizio “condizionato” nei termini prospettati dalla parte ricorrente, non previsti dalla legge.
7. Con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la mancata avvenuta comparazione degli interessi in conflitto: in particolare, a fronte dei gravi effetti sul privato della demolizione dell’immobile, fa difetto il rilievo di un concreto attuale pubblico interesse distinto da quello relativo al mero ripristino della legalità violata.
7.1 Il motivo è infondato, in quanto:
- da un lato, il diniego di condono costituisce atto vincolato non passibile di valutazioni discrezionali di alcun tipo alla stregua delle relative norme speciali;
- dall’altro, in materia di provvedimenti di demolizione, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito che non rileva alcuna forma di ponderazione in concreto degli interessi pubblici con quelli privati, trattandosi di fattispecie non riconducibile a quella dell’autotutela (Consiglio di Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
8. Avverso il conseguente provvedimento di acquisizione i ricorrenti propongono in primo luogo tre censure in via autonoma.
9. La prima censura attiene al vizio di difetto di istruttoria, contraddittorietà e falsità dei presupposti, con riferimento all’erronea indicazione contenuta nelle premesse in fatto del provvedimento, che si riferiscono a un “immobile (capannone)” invece che a una tettoia.
9.1 La censura è infondata.
Trattasi con ogni evidenza di un errore terminologico che non incide sulla corretta individuazione del manufatto da acquisire, che è quello oggetto del presupposto ordine di demolizione.
10. Con il secondo motivo aggiunto i ricorrenti lamentano il fatto che il Comune non abbia soprasseduto all’emanazione del provvedimento in pendenza del ricorso avverso il presupposto diniego di condono e il connesso ordine di demolizione: ciò anche in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale nonché ai principi di buon andamento, ragionevolezza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché alla previsione dell’art. 44 della L. n. 47/1985, secondo la quale in pendenza dei termini per la presentazione dell’istanza di condono edilizio è sospesa ogni attività repressivi degli abusi edilizi, che sarebbe applicabile analogicamente al caso di specie.
10.1 Il motivo è infondato.
Il provvedimento di acquisizione costituiva infatti una mera conseguenza legale dell’inottemperanza a un ordine di demolizione che era efficace in quanto non oggetto di sospensione cautelare.
Ad avviso del Collegio non vale richiamare la previsione dell’art. 44 della L. n. 47/1985, la quale intende prevenire l’applicazione delle sanzioni per consentire la presentazione della domanda di condono. Detto principio si applica al caso della pendenza del relativo procedimento, secondo la consolidata giurisprudenza. La relativa ratio viene del tutto meno, con ogni evidenza, qualora il condono sia stato definito in senso negativo e si tratti di dar seguito alla fase amministrativa sanzionatoria.
Ovviamente l’istante non è privo al riguardo degli strumenti di tutela in via giurisdizionale, i quali operano secondo le regole ad essi proprie. Nel caso in cui non vi sia stata la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione, esso spiega integralmente i suoi effetti anche in vista dei successivi provvedimenti; impregiudicati restando gli effetti della sentenza di merito e - ancor prima - di eventuali ulteriori sviluppi processuali anche sotto il profilo cautelare.
11. Con il terzo motivo aggiunto, i ricorrenti lamentano il fatto che la determinazione di acquisizione non abbia tenuto conto della breve e motivata osservazione di riscontro alla nota comunale che dava comunicazione dell’avvio del procedimento di acquisizione gratuita: osservazione diretta a ottenere la sospensione del procedimento in attesa della definizione giudiziale del ricorso.
11.1 La censura è infondata non solo per le precedenti considerazioni in ordine alla questione della sospensione del procedimento, ama anche e soprattutto per la non applicabilità - in questa fase - delle garanzie partecipative procedimentali alla stregua della consolidata giurisprudenza, in quanto il provvedimento di acquisizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 3203).
12. Del pari infondate sono le rimanenti quattro censure, che riproducono in via derivata quelle già proposte con il ricorso introduttivo, le quali sono state disattese alla stregua delle considerazioni che precedono.
13. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Arzillo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO