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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5121/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pavese come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Isabella P. Basile e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_2 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Carlo Leo come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200000486000 notificata il 29.03.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalla cartella di pagamento n. 05920190028313183000, emessa per il presunto mancato pagamento di CP_ premi assicurativi (anno 2017), nonché con riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi I.V.S. Fissi/ percentuale sul minimale, gestione Artigiani”: 1) n. 35920120000455458000 (anno 2010-2011); 2) n. 35920120003400932000 (anno
2011); 3) n. 35920130003975689000 (anno 2012); 4) n. 35920130004287849000 (anno 2011); 5) n.
35920140004046840000 (anno 2013); 6) n. 35920160001295016000 (anno 2015); 7)
n.35920160002332366000 (anno 2015); 8) n. 35920170000685239000 (anno 2017); 9) n.
1 35920170003432274000 (anno 2011-2012); 10) n. 35920170003877866000 (anno 2017).
In particolare, eccepiva la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale, nonché di incompetenza del giudice in favore del Giudice di Pace, sollevata da in quanto il presente accertamento risulta circoscritto alla cognizione Controparte_3
CP_ CP_ dei contributi dovuti ad e portati negli avvisi di addebito e nella cartella di pagamento sopra indicati.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente (cfr. la
2 documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, risultano notificati a mezzo servizio postale i seguenti avvisi: 1) n. 35920120000455458000 in data 25.05.2012; 2) n.
35920120003400932000 in data 31.01.2013; 3) n. 35920130003975689000 in data 05.03.2014; 4) n.
35920130004287849000 in data 08.03.2014; 5) n. 35920140004046840000 in data 15.01.2015.
Risultano, invece, notificati a mezzo pec la cartella di pagamento n. 05920190028313183000 in data
02.09.2019, nonché i seguenti avvisi: 6) n. 35920160001295016000 in data 13.05.2016; 7)
n.35920160002332366000 in data 30.06.2016; 8) n. 35920170000685239000 in data 21.07.2017; 9) n.
35920170003432274000 in data 17.10.2017; 10) n. 35920170003877866000 in data 30.11.2017.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- intimazione di pagamento n. 05920169005188479000 notificata a mezzo pec in data 29.09.2016 (all.
n.
7-8 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920120000455458000; 2) n.
35920120003400932000; 3) n. 35920130003975689000; 4) n. 35920130004287849000; 5) n.
35920140004046840000;
- intimazione di pagamento n. 05920199000884346000 notificata a mezzo pec in data 24.01.2019 (all. n.
5-6 della memoria difensiva) riguardante tutti gli avvisi di addebito opposti.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e, per quanto rileva in questa sede, alla notificazione delle intimazioni di pagamento menzionate.
Quanto alla cartella di pagamento n.05920190028313183000, notificata in data 02.09.2019, la prescrizione non risulta maturata alla data di proposizione dell'odierno giudizio.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3 Quanto alla richiesta di sospensione del processo in conseguenza della presentazione della istanza di rateizzazione relativa alla sola cartella di pagamento n.05920190028313183000, non essendo stata espressa una (sia pur parziale) rinuncia agli atti, si ritiene di non poter sospendere l'intero processo in pendenza del pagamento rateale di uno solo degli atti presupposti richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né appare possibile disporre una sospensione parziale, state l'unitarietà della vicenda esaminata.
Resta possibile la valutazione di detta sopravvenienza ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che potranno essere compensate nel rapporto tra parte ricorrente e l . CP_2
Le spese processuali sostenute dagli altri enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno invece poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_3
CPA;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra parte ricorrente e l' . CP_2
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5121/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pavese come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Isabella P. Basile e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_2 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Carlo Leo come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200000486000 notificata il 29.03.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalla cartella di pagamento n. 05920190028313183000, emessa per il presunto mancato pagamento di CP_ premi assicurativi (anno 2017), nonché con riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi I.V.S. Fissi/ percentuale sul minimale, gestione Artigiani”: 1) n. 35920120000455458000 (anno 2010-2011); 2) n. 35920120003400932000 (anno
2011); 3) n. 35920130003975689000 (anno 2012); 4) n. 35920130004287849000 (anno 2011); 5) n.
35920140004046840000 (anno 2013); 6) n. 35920160001295016000 (anno 2015); 7)
n.35920160002332366000 (anno 2015); 8) n. 35920170000685239000 (anno 2017); 9) n.
1 35920170003432274000 (anno 2011-2012); 10) n. 35920170003877866000 (anno 2017).
In particolare, eccepiva la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale, nonché di incompetenza del giudice in favore del Giudice di Pace, sollevata da in quanto il presente accertamento risulta circoscritto alla cognizione Controparte_3
CP_ CP_ dei contributi dovuti ad e portati negli avvisi di addebito e nella cartella di pagamento sopra indicati.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente (cfr. la
2 documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, risultano notificati a mezzo servizio postale i seguenti avvisi: 1) n. 35920120000455458000 in data 25.05.2012; 2) n.
35920120003400932000 in data 31.01.2013; 3) n. 35920130003975689000 in data 05.03.2014; 4) n.
35920130004287849000 in data 08.03.2014; 5) n. 35920140004046840000 in data 15.01.2015.
Risultano, invece, notificati a mezzo pec la cartella di pagamento n. 05920190028313183000 in data
02.09.2019, nonché i seguenti avvisi: 6) n. 35920160001295016000 in data 13.05.2016; 7)
n.35920160002332366000 in data 30.06.2016; 8) n. 35920170000685239000 in data 21.07.2017; 9) n.
35920170003432274000 in data 17.10.2017; 10) n. 35920170003877866000 in data 30.11.2017.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- intimazione di pagamento n. 05920169005188479000 notificata a mezzo pec in data 29.09.2016 (all.
n.
7-8 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920120000455458000; 2) n.
35920120003400932000; 3) n. 35920130003975689000; 4) n. 35920130004287849000; 5) n.
35920140004046840000;
- intimazione di pagamento n. 05920199000884346000 notificata a mezzo pec in data 24.01.2019 (all. n.
5-6 della memoria difensiva) riguardante tutti gli avvisi di addebito opposti.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e, per quanto rileva in questa sede, alla notificazione delle intimazioni di pagamento menzionate.
Quanto alla cartella di pagamento n.05920190028313183000, notificata in data 02.09.2019, la prescrizione non risulta maturata alla data di proposizione dell'odierno giudizio.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3 Quanto alla richiesta di sospensione del processo in conseguenza della presentazione della istanza di rateizzazione relativa alla sola cartella di pagamento n.05920190028313183000, non essendo stata espressa una (sia pur parziale) rinuncia agli atti, si ritiene di non poter sospendere l'intero processo in pendenza del pagamento rateale di uno solo degli atti presupposti richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né appare possibile disporre una sospensione parziale, state l'unitarietà della vicenda esaminata.
Resta possibile la valutazione di detta sopravvenienza ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che potranno essere compensate nel rapporto tra parte ricorrente e l . CP_2
Le spese processuali sostenute dagli altri enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno invece poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_3
CPA;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra parte ricorrente e l' . CP_2
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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