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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°4850/2025
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela De Salvatore, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'avv Francesco Elia presso il cui studio in Roma, Largo Toniolo n.6 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso atto;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in esito a procedimento di opposizione ad ATP, con sentenza n.
8837/2024 dell'11.9.2024, era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla data del 1/1/2024 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica CP_ della sentenza all' avvenuta in data 23/9/2024 e dall'inoltro dell'AP70 avvenuto in data
1/10/2024, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio CP_1
e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario a far data dal 1/1/2024
(vedi sentenza) che il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato
(vedi autocertificazione da ultimo prodotta). Accertato il diritto alla provvidenza dal dal
1.2.2024, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di aver versato a parte istante i CP_1
ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del ricorso e dalla trasmissione del mod. AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto CP_1
dovuto oltre accessori come per legge.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dall'1.1.24 e, per l'effetto, condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata CP_1
prestazione oltre interessi legali come per legge sul dovuto arretrato;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 16.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°4850/2025
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela De Salvatore, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'avv Francesco Elia presso il cui studio in Roma, Largo Toniolo n.6 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso atto;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in esito a procedimento di opposizione ad ATP, con sentenza n.
8837/2024 dell'11.9.2024, era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla data del 1/1/2024 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica CP_ della sentenza all' avvenuta in data 23/9/2024 e dall'inoltro dell'AP70 avvenuto in data
1/10/2024, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio CP_1
e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario a far data dal 1/1/2024
(vedi sentenza) che il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato
(vedi autocertificazione da ultimo prodotta). Accertato il diritto alla provvidenza dal dal
1.2.2024, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di aver versato a parte istante i CP_1
ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del ricorso e dalla trasmissione del mod. AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto CP_1
dovuto oltre accessori come per legge.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dall'1.1.24 e, per l'effetto, condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata CP_1
prestazione oltre interessi legali come per legge sul dovuto arretrato;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 16.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari