Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 26.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Bianchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
con l'Avv. Donatella Di Leo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) AFFIDAMENTO CONDIVISO del figlio minore Per_1
Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la residenza della madre in SO (MB), Via Oslavia n. 10, scala D;
Il padre terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- a) a fine settimana alternati, dal tardo pomeriggio del venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena, quando lo stesso provvederà a riaccompagnarlo entro le ore 22.00 a casa della madre;
- infrasettimanalmente, per un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì nella settimana in cui il week-end è di pertinenza del padre, il giovedì quando il weekend è di spettanza della madre),
- b) durante le vacanze natalizie, i genitori concordano che il figlio trascorra ad anni Per_1 alterni, con l'uno o con l'altro genitore, il periodo di vacanza scolastica, ed in particolare la settimana dal 23/12 al 31/12 mattina (settimana di Natale) ovvero dal 31/12 al 6/01 (settimana di
Capodanno). In difetto di accordo relativamente alle prossime festività 2025/2026, il minore trascorrerà con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di Capodanno;
- c) per le vacanze di Pasqua, i genitori concordano che il figlio trascorra ad anni alterni, Per_1 con l'uno o con l'altro genitore, sia la Domenica di Pasqua che il Lunedì dell'Angelo, e senza che ciò influisca sull'alternanza in essere dei week-end e su quella infrasettimanale, che rimarranno pertanto invariate. In difetto di accordo relativamente alle prossime festività pasquali 2025, il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- d) riguardo alle vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà Per_1
con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
lo stesso periodo spetterà alla madre;
in caso di disaccordo le parti ad anni alterni trascorreranno con il figlio i primi quindici giorni o gli ultimi quindici giorni di agosto e per le prossime vacanze estive 2025 il padre terrà il figlio i primi quindici e la RA gli ultimi quindici giorni;
Pt_2
- e) per le altre giornate festive (Anniversario della Liberazione, Festa dei Lavoratori ecc.) i genitori concordano di seguire il criterio dell'alternanza qualora cadano in mezzo alla settimana. Qualora invece cadano di sabato o di domenica o all'interno di un ponte, il figlio trascorrerà le Per_1
predette festività con il genitore con cui avrebbe dovuto trascorrere il relativo fine settimana, salvo diverso accordo;
- f) Le ricorrenze (compleanni, onomastici, celebrazioni ecc.) verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, ovvero, se possibile, congiuntamente con essi.
- I Genitori stabiliscono in ogni caso la loro disponibilità a concordare, periodi di tempo differenti e/o eventualmente più lunghi (settimane bianche, culturali o altro).
3) Ciascun genitore si impegna a rispettare la figura dell'altro ed a sostenerne il ruolo, evitando comportamenti offensivi nei confronti dello stesso e dei rispettivi parenti, a collaborare al fine di crescere il figlio minore in modo da seguire un indirizzo educativo unitario e finalizzato al Per_1
miglior sviluppo psicofisico del medesimo, ed a tal fine essi, oltre ad assumere concordemente tutte le più importanti decisioni di vita del figlio, comunicheranno l'un l'altro le informazioni rilevanti che riguardino il minore, rendendosi reperibili reciprocamente tramite le proprie utenze cellulari per qualsiasi necessità afferente I genitori si impegnano, in particolare, a concordare linee Per_1 educative e regole comuni di comportamento da impartire al figlio, collaborando affinché le medesime siano rispettate presso entrambi;
- I genitori controlleranno le comunicazioni scolastiche mediante accesso al diario elettronico, avendone entrambi le credenziali;
- Entrambi i genitori si impegnano altresì ad avere comportamenti coerenti e adeguati nei confronti del figlio, garantendo le condizioni di sicurezza del medesimo, con riguardo sia all'idoneità dei luoghi frequentati, sia alle attività dallo stesso svolte, evitando altresì di porre il minore in situazioni che possano creargli malessere o disagio.
- 4) MANTENIMENTO del figlio:
a) Contributo di mantenimento: il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_1 corrispondendo l'importo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), somma da versarsi entro il giorno 05 del mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, avendo come riferimento il mese di gennaio.
Tale somma è stata così concordata in quanto, per tutti i giorni infrasettimanali nell'arco del mese, ivi inclusi quelli di competenza materna, il padre provvederà al pasto diurno del figlio a proprie spese (anche se somministrato presso l'abitazione della nonna paterna).
Qualora invece nell'arco del mese il padre dovesse provvedere al pasto diurno del figlio soltanto nel giorno infrasettimanale di propria competenza l'assegno di mantenimento a suo carico sarà di €
500,00 (euro cinquecento/00).
b) Assegno Unico: le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla IG.ra
, la quale presenterà ogni anno domanda telematica all' per l'intero importo. Pt_2 CP_1
c) Spese straordinarie: i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e mediche necessarie per il figlio ripartendole tra di loro al 50, secondo il consueto
Protocollo approvato da Codesto Tribunale ed in particolare:
Spese straordinarie da documentare erogabili senza preventivo accordo
- spese mediche a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante o eseguiti presso strutture pubbliche e/o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica o integrativa ( ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti. - spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione e contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le solo materie tecniche e artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche e di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese straordinarie da documentare per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentale;
- altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
- Il genitore che intenda effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare (a mezzo racc. A/R o mail con prova della avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Assegnazione della casa coniugale: i coniugi concordano che la casa coniugale, sita in SO
(MB), via Oslavia n. 10, Scala D, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1
venga assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi in essa contenuti ad eccezione di
[...] Pt_2
quanto possa servire al IG. (elettrodomestici e mobilio) il quale provvederà a lasciare detta Pt_1
casa entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, asportando i propri effetti personali ed impegnandosi a trasferire la propria residenza presso la nuova abitazione attualmente in fase di ristrutturazione e sita in SO (MB), Via Novara n. 9.
La RA provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie mentre il IG. Pt_2 Pt_1
provvederà integralmente a quelle straordinarie in quanto proprietario dell'immobile;
7) Le parti si danno fin d'ora il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
9) Spese legali compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di SO in data
02.09.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SO per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 47, parte I, anno 2011);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti